Acquisto cittadinanza italiana automatica
Acquisto della cittadinanza automatico
L’art. 1 della l.91/1992 disciplina i modi di acquisto automatico della cittadinanza italiana per nascita. È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. È il caso dell’acquisto della cittadinanza c.d. iure sanguinis che ha come presupposto la filiazione e che costituisce la regola vigente in Italia.
L’attuale disciplina, contenuta nel citato art. 1 l. 91/92, è frutto di un lungo percorso interpretativo ad opera della Corte Costituzionale. Prima della legge 91/92, infatti, la materia era disciplinata dalla l.555/1912, la quale escludeva però la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis ex matre.
Successivamente, la parità tra i coniugi, sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza 30/1983, dichiarò incostituzionale la l.555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre italiana. La decisione della Corte rese necessario individuare il limite temporale al quale ricondurre gli effetti della sua pronuncia.
Ora accertato che la nuova regola dovesse essere applicata ai figli nati dopo il 1983 nonché ai nati dopo il 1992, ci si chiedeva se la retroattività di tale decisione dovesse spingersi fino all’entrata in vigore della costituzione oppure se dovesse valicare questo confine. La Corte di Cassazione, con sentenza 6297/1996, ha inizialmente stabilito che al figlio legittimo di madre italiana nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione deve essere riconosciuto lo status di cittadino italiano iure sanguinis per effetto della sentenza 1983; tuttavia, in numerose pronunce, essa ha seguito l’opposta interpretazione, secondo la quale la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità di una norma può sussistere solo nel caso in cui tale norma si sia rivelata incostituzionale ab initio.
Se invece la norma è entrata in contrasto con i principi costituzionali solo dopo la sua entrata in vigore, allora gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità inizieranno a decorrere solo dal momento in cui l’incostituzionalità si sia concretizzata: per cui, alla luce di questa interpretazione, i nati prima del 1948 non sono assoggettati agli effetti della sentenza del 1983. Questa problematica si è però posta in giurisprudenza anche in riferimento a una vicenda diversa: la l.555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero indipendentemente dalla sua volontà, sempre che il marito possedesse una cittadinanza diversa che per effetto del matrimonio si comunicasse alla moglie.
La Corte Costituzionale è intervenuta a tal proposito, dichiarandone l’incostituzionalità con sentenza 87/1975. Successivamente la l. 151/1975 ha introdotto l’art. 143 ter c.c. il quale dispone che la perdita della cittadinanza da parte della donna che, per effetto del matrimonio con lo straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, è condizionata alla sua espressa rinuncia, mentre l’art. 219 prevede che la donna che, per effetto del matrimonio con lo straniero o di mutamento della cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della stessa legge la riacquista con dichiarazione resa all’autorità competente.
Sorge spontaneo chiedersi però se possa essere considerato cittadino italiano il figlio nato da madre italiana, che, prima della sua nascita, aveva perso la cittadinanza in seguito a matrimonio con lo straniero, avvenuto prima dell’entrata in vigore della costituzione: cioè in relazione alla sentenza 87/1985 la madre poteva, in quel periodo considerarsi cittadina italiana? La Corte Costituzionale, approfitta allora di questa circostanza per assimilare questi due casi così da fornire un’interpretazione estensiva delle nuove regole in materia di ius sanguinis ex matre della cittadinanza: la corte ha quindi disposto che, per effetto delle sentenze 30/1987 e 87/1975 dalla data di entrata in vigore della Costituzione Italiana la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche alle donne che l’avevano perduta in quanto coniugate con cittadino straniero prima di questa data, nonché ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata prima poiché nati prima del 1948.
La corte di cassazione poggia però oggi su di una interpretazione restrittiva, in quanto non considera cittadino italiano iure sanguinis il figlio nato dopo il 1948 da donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, in quanto ritiene che l’incostituzionalità non è in questo caso invocabile, ma la donna può comunque riacquistare la cittadinanza perduta attraverso un’apposita dichiarazione avente effetto costitutivo ex tunc.
Casi di cittadinanza per nascita
- È cittadino per nascita chi è nato in Italia nel caso in cui i genitori siano stranieri o apolidi, e nel caso in cui egli non segue la cittadinanza del padre.
- È cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se privo di altra cittadinanza.
Gli ultimi due casi poggiano sul principio del c.d. iure soli.
Art. 2, 2º comma l. 91/92
Prevede l’acquisto della cittadinanza, da parte del figlio naturale minorenne, in seguito al riconoscimento o alla dichiarazione giudiziale della filiazione. In questi casi è solo il figlio minorenne che acquisisce la cittadinanza in modo automatico, per filiazione naturale ex patre o ex matre, assimilato all’acquisto iure sanguinis. Per il figlio maggiorenne è invece prevista una diversa disciplina: il figlio maggiorenne infatti non acquisisce la cittadinanza in maniera automatica, ma conserva la propria cittadinanza, e può richiedere, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, se avvenuti in Italia, o entro un anno dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, la cittadinanza straniera.
Art. 2, 3º comma l. 91/1992
Estende l’effetto dell’acquisto della cittadinanza italiana, automatico o attraverso dichiarazione, ai figli naturali non riconoscibili, a favore dei quali sia stato giudizialmente riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti. Nello specifico, si fa qui riferimento ai c.d. figli incestuosi, cioè ai figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, o un vincolo di affinità in linea retta.
Art. 3 l. 91/1992
Ai sensi del 2º comma dell’art. 3, i minori adottati prima dell’entrata in vigore della l. 91/92, nonché i minori adottati successivamente, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico. Il nuovo procedimento di adozione internazionale, introdotto con la legge 476/1998, prevede una fase in Italia, che termina con un decreto di idoneità pronunciato dal tribunale dei minorenni, ed una fase all’estero che si conclude con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera. Solo dopo questa pronuncia, il minore, previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, entra in Italia in una situazione di affidamento famigliare che dura tutto il tempo necessario al tribunale per la verifica che il provvedimento dell’autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste dalla convenzione dell’Aja.
Ora l’art. 34 l.476/1998 stabilisce che il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile, portando così a ritenere che l’acquisto della cittadinanza da parte del minore adottato abbia efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto alla trascrizione del provvedimento di adozione. Si tratta di una disposizione che ha suscitato qualche perplessità soprattutto per due ragioni:
- In questo modo, la trascrizione acquisterebbe efficacia costitutiva, mentre al contrario essa ha solo efficacia dichiarativa e attributiva di pubblicità e certezza dell’atto;
- Il giudice generalmente ordina la trascrizione dopo aver espletato una procedura che può essere anche piuttosto complessa, per cui ogni ritardo nella trascrizione potrebbe procurare dei danni all’adottato.
Il Ministero della Giustizia e la Commissione per le adozioni internazionali, alla luce di queste perplessità, hanno confermato che la trascrizione del provvedimento non può avere efficacia costitutiva dell’acquisto della cittadinanza italiana ma deve essere considerata come condizione per attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione che, una volta trascritto, esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia. Per cui, in tema di adozione internazionale, il titolo avente efficacia costitutiva dello status di cittadino italiano è rappresentato dal provvedimento di adozione, il quale determinando il sorgere del rapporto di filiazione, incide anche sull’acquisto della cittadinanza italiana.
Perdita cittadinanza
La perdita è automatica quando la cittadinanza sia stata revocata per fatto dell’adottato; la perdita invece può anche dipendere dalla rinuncia dell’adottato maggiorenne, la quale deve intervenire entro un anno dalla revoca dell’adozione per causa diversa dal fatto dell’adottato.
Acquisto cittadinanza su domanda dell’interessato
Acquisto per beneficio di legge (art. 4 l. 91/92)
- 1º comma: esso prevede l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero o dell’apolide di “stirpe italiana” cioè discendente da cittadino italiano per nascita nel caso in cui vi sia una dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana e ricorra uno dei seguenti tre requisiti:
- Prestare effettivo servizio militare per lo Stato Italiano
- Assumere pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero: tale norma deve essere coordinata con il generale divieto di accesso dei cittadini extracomunitari all’impiego pubblico (non riguarda più gli stranieri comunitari). Alla luce di ciò è probabile che l’acquisto della cittadinanza fondato su questo presupposto riguardi soprattutto l’ipotesi del pubblico impiego svolto all’estero, e sicuramente l’ipotesi del cittadino comunitario che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- Straniero e l’apolide maggiorenne, discendente di cittadino italiano che, al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente in Italia da almeno due anni, se dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di voler acquistare la cittadinanza italiana. È considerato legalmente residente nel territorio chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
- 2º comma: prevede il caso di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, fondato sulla nascita in Italia dello straniero che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, ovviamente sempre in presenza di una dichiarazione dell’interessato di voler acquistare la cittadinanza italiana. Questa ipotesi differisce dall’ipotesi di cui all’art. 1 l. 91/92 in quanto in questo caso siamo in presenza di uno straniero, nato in Italia da genitori stranieri, che ne acquista successivamente la cittadinanza a seguito di una esplicita richiesta; e non di un soggetto che nasce già cittadino italiano.
Acquisto per iuris communicatio
Artt. 5-8 l. 91/1992: questi articoli disciplinano l’acquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con cittadino italiano, in applicazione del principio della c.d. iuris communicatio della cittadinanza da parte di un coniuge a favore dell’altro. Questa disciplina era inizialmente contenuta nella legge 555/1912, successivamente ha subito delle modifiche in seguito all’entrata in vigore della L. 151/1975, della l. 123/1983, della l. 94/2009 modificativa dell’art. 5 della l. 91/1992.
La l.555/1912 distingueva la disciplina dell’acquisto della cittadinanza italiana del coniuge straniero di nostro connazionale a seconda del sesso: se coniuge dello straniero era una donna, egli poteva ottenere la cittadinanza solo in seguito a naturalizzazione ordinaria, cioè con decreto del Capo dello Stato avente natura discrezionale; se coniuge era invece un uomo italiano, allora la donna straniera conseguiva automaticamente la cittadinanza per effetto dello iuris communicatio.
Successivamente la l.123/1983 ha abolito la discriminazione tra i sessi, fissando un regime imperniato sulla volontarietà dell’acquisto della cittadinanza: il coniuge straniero di un nostro connazionale dovrà farne richiesta qualora siano trascorsi tre anni dal matrimonio o sei mesi di residenza dopo il matrimonio a condizione che non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sussista separazione legale. La l. 123/1983 è stata poi abrogata dalla legge 91/1992 la quale ha in parte modificato il procedimento della iuris communicatio ma mantiene fermi i requisiti dell’acquisto, consistenti nella residenza per sei mesi o nella durata di tre anni del matrimonio.
Infine, la legge 94/2009 è intervenuta sull’art. 5 della 91/1992 disponendo che “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni o dopo 3 anni dalla data del matrimonio. Questi termini vengono dimezzati nel caso di figli nati o adottati dai coniugi.” Tale disposizione è finalizzata a contrastare i matrimoni fittizi.
Circostanze preclusive all'acquisto della cittadinanza
La legge 91/1992 individua, all’art. 6, le circostanze preclusive all’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge. Esse sono:
- Condanna per uno dei delitti contro la personalità dello Stato;
- Condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una condanna, non inferiore nel massimo a tre anni, o la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- Sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il comma 4 dell’art. 6 prevede invece la sospensione dell’acquisto della cittadinanza del coniuge italiano, fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1 lettera a e b, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera da parte del giudice italiano.
L’acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatio non si produce come automatica conseguenza del matrimonio ma necessita di un quid pluris rappresentato dalla dichiarazione di volontà del coniuge straniero. Il coniuge straniero deve infatti presentare un’istanza al prefetto competente per territorio in relazione alla sua residenza, oppure, qualora ve ne siano i presupposti, all’autorità consolare. Ciò dà vita a un procedimento che si conclude con un decreto del Ministro dell’interno.
Nel caso in cui sussistano le cause ostative di cui all’art. 6 della l. 91/1992, il Ministro respinge, con decreto motivato, l’istanza. Se sussiste l’ipotesi, cui lettera c art. 6 l. 91/1992, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza respinta può essere riproposta dopo 5 anni.
In quest’ultimo caso, al ministro, sono riconosciuti ampi spazi di discrezionalità nella valutazione circa la sussistenza di tale requisito, ciò si spiega con il fatto che, l’esigenza di tutelare la sicurezza della Repubblica, fa degradare il diritto soggettivo dello straniero o dell’apolide, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 ad interesse legittimo. Infine, l’art. 8 dispone che, qualora siano trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza, non è più possibile l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza.
Questa disposizione deve essere letta nel senso che decorso inutilmente il periodo di due anni dalla presentazione dell’istanza, la mancata emissione del decreto viola il diritto soggettivo che il richiedente vanta all’emanazione del provvedimento. In questo caso, l’interessato può rivolgersi al giudice ordinario e chiedere di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 l. 91/1992 e in caso di esito positivo di dichiarare l’istante cittadino.
Acquisto per naturalizzazione
Art. 9 l. 91/1992: la regola generale stabilisce che la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni: la residenza legale coincide con il periodo di soggiorno assistito da regolare permesso. A questa regola generale si affiancano numerose eccezioni, caratterizzate dalla previsione di tempi più brevi.
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