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ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

AUTOMATICA

La cittadinanza italiana può essere acquista o in maniera

DOMANDA DELL’INTERESSATO.

oppure su

-ACQUISTO DELLA CITTADINANZA AUTOMATICO:

L’art 1 della l.91/1992 disciplina i modi di acquisto automatico per nascita:

È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. E’ il

 iure sanguinis

caso dell’acquisto della cittadinanza c.d. che ha come

presupposto la filiazione e che costituisce la regola vigente in Italia.

L’attuale disciplina, contenuta nel citato art 1 l 91/92 è frutto di un

lungo percorso interpretativo ad opera della Corte Costituzionale.

Prima della legge 91/92 infatti la materia era disciplinata dalla l

555/1912 la quale escludeva però la possibilità di ottenere la

iure sanguinis ex matre.

cittadinanza italiana Successivamente però, la

parità tra i

Corte Costituzionale, facendo leva sul principio della

coniugi, ha con sentenza 30/1983 dichiarato incostituzionale la l

555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per

nascita anche il figlio di madre italiana. La decisione della costituzione

però rese necessario individuare il limite temporale al quale ricondurre

gli effetti della sua pronuncia. Ora accertato che la nuova regola

dovesse essere applicata ai figli nati dopo il 1983 nonché ai nati dopo il

1992 ci si chiedeva se la retroattività di tale decisione dovesse

spingere fino all’entrata in vigore della costituzione oppure se dovesse

valicare questo confine. La Corte di Cassazione, con sentenza

6297/1996 ha inizialmente stabilito che al figlio legittimo di madre

italiana nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione deve

essere riconosciuto lo status di cittadino italiano iure sanguinis per

effetto della sentanza 1983; tuttavia, in numerose pronunce, essa ha

seguito l’opposta interpretazione, secondo la retroattività della

dichiarazione di incostituzionalità di una norma può sussistere solo nel

caso in cui tale norma si sia rivelata incostituzionale ab initio, se

invece la norma è entrata in contrasto con i principi costituzionali solo

dopo la sua entrata in vigore, allora gli effetti della dichiarazione di

incostituzionalità inizieranno a decorrere solo dal momento in cui

l’incostituzionalità si sia concretizzata: per cui alla luce di questa

interpretazione, i nati prima del 1948 non sono assoggettati agli effetti

della sentenza del 1983. Questa problematica, si è però posta in

giurisprudenza anche in riferimento ad una vicenda diversa: la l.

555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna

che aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero

indipendentemente dalla sua volontà, sempre che il marito possedesse

una cittadinanza diversa che per effetto del matrimonio si comunicasse

alla moglie. La Corte Costituzionale è intervenuta a tal proposito,

dichiarandone l’incostituzionalità con sentenza 87/1975.

Successivamente la l. 151/1975, ha introdotto l’art 143 ter c.c. il quale

dispone che la perdita della cittadinanza da parte della donna che per

effetto del matrimonio con lo straniero o di mutamento di cittadinanza

da parte del marito è condizionata alla sua espressa rinuncia, mentre

l’art 219 prevede che la donna che, per effetto del matrimonio con lo

straniero o di mutamento della cittadinanza da parte del marito, ha

perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della

stessa legge la riacquista con dichiarazione resa all’autorità

competente. Sorge spontaneo chiedersi però se possa essere

considerato cittadino italiano, il figlio nato da madre italiana, che,

prima della sua nascita, aveva perso la cittadinanza in seguito a

matrimonio con lo straniero, avvenuto prima della entrata in vigore

della costituzione: cioè in relazione alla sentenza 87/1985 la madre

poteva, in quel periodo considerarsi cittadina italiana? La Corte

Costituzionale, approfitta allora di questa circostanza per assimilare

questi due casi così da fornire un’interpretazione estensiva delle

nuove regole in materia di ius sanguinis ex matre della cittadinanza: la

corte ha quindi disposto che, per effetto delle sentenze 30/1987 e

87/1975 dalla data di entrata in vigore della Costituzione Italiana la

titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche alle

donne che l’avevano perduta in quanto coniugate con cittadino

straniero prima di questa data, nonché ai figli di madre cittadina che

non l’avevano acquistata prima poiché nati prima del 1948. La corte di

cassazione poggia però oggi su di una interpretazione restrittiva, in

quanto, non considera cittadino italiano iure sanguinis il figlio nato

dopo il 1948 da donna che aveva contratto matrimonio con lo

straniero, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, in quanto

ritiene che l’incostituzionalità non è in questo caso invocabile, ma la

donna può comunque riacquistare la cittadinanza perduta attraverso

un’apposita dichiarazione avente effetto costitutivo ex tunc.

E’ cittadino per nascita chi è nato in Italia nel caso in cui i genitori

 siano stranieri o apolidi, e nel caso in cui egli non segue la cittadinanza

del padre.

E’ cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano,

 se privo di altra cittadinanza. iure soli.

Gli ultimi due casi poggiano sul principio del c.d.

-Art 2, 2 comma l 91/92 :prevede l’acquisto della cittadinanza, da parte del

figlio naturale minorenne, in seguito al riconoscimento o alla dichiarazione

giudiziale della filiazione. In questi casi è solo il figlio minorenne che

acquista la cittadinanza in modo automatico, per filiazione naturale ex patre

o ex matre, assimilato all’acquisto iure sanguinis. Per il figlio maggiorenne è

invece prevista una diversa disciplina: il figlio maggiorenne infatti non

acquista la cittadinanza in maniera automatica, ma conserva la propria

cittadinanza, e può richiedere, entro un anno dal riconoscimento o dalla

dichiarazione giudiziale, se avvenuti in Italia, o entro un anno dalla

dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, la cittadinanza

straniera.

-l’art 2, 3°comma l 91/1992: estende l’effetto dell’acquisto della cittadinanza

italiana, automatico o attraverso dichiarazione, ai figli naturali non

riconoscibili, a favore dei quali sia stato giudizialmente riconosciuto il diritto

al mantenimento o agli alimenti. Nello specifico, si fa qui riferimento ai c.d.

figli incestuosi cioè ai figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di

parentela, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, o

un vincolo di affinità in linea retta.

-art 3 l 91/1992: ai sensi del 2° comma dell’art 3, i minori adottati prima

dell’entrata in vigore della l 91/92, nonché i minori adottati

successivamente, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico. Il

nuovo procedimento di adozione internazionale, introdotto con la legge

476/1998, prevede una fase in Italia, che termina con un decreto di idoneità

pronunciato dal tribunale dei minorenni, ed una fase all’estero che si

conclude con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera. Solo

dopo questa pronuncia, il minore, previa autorizzazione della Commissione

per le adozioni internazionali, entra in Italia in una situazione di affidamento

famigliare che dura tutto il tempo necessario al tribunale per la verifica che

il provvedimento dell’autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste

dalla convenzione dell’Aja. Ora l’art 34 l.476/1998 stabilisce che il minore

adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del

provvedimento di adozione nei registri di stato civile, portando così a

ritenere che l’acquisto della cittadinanza da parte del minore adottato abbia

efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto alla

trascrizione del provvedimento di adozione. Si tratta di una disposizione che

ha suscitato qualche perplessità soprattutto per due ragioni:

In questo modo, la trascrizione acquisterebbe efficacia costitutiva,

 mentre al contrario essa ha solo efficacia dichiarativa e attributiva di

pubblicità e certezza dell’atto;

Il giudice generalmente ordina la trascrizione dopo aver espletato una

 procedura che può essere anche piuttosto complessa, per cui ogni

ritardo nella trascrizione potrebbe procurare dei danni all’adottato

Il Ministero della Giustizia e la Commissione per le adozioni internazionali,

alla luce di queste perplessità, hanno confermato che la trascrizione del

provvedimento non può avere efficacia costitutiva dell’acquisto della

cittadinanza italiana ma deve essere considerata come condizione per

attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione

che, una volta trascritto, esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla

data della sua pronuncia. Per cui, in tema di adozione internazionale, il titolo

avente efficacia costitutiva dello status di cittadino italiano è rappresentato

provvedimento di adozione,

dal il quale determinando il sorgere del

rapporto di filiazione, incide anche sull’acquisto della cittadinanza italiana.

PERDITA CITTADINANZA: la perdita è automatica quando la cittadinanza sia

stata revocata per fatto dell’adottato; la perdita invece può anche dipendere

dalla rinuncia dell’adottato maggiorenne, la quale deve intervenire entro un

anno dalla revoca dell’adozione per causa diversa dal fatto dell’adottato.

ACQUISTO CITTADINANZA SU DOMANDA DELL’INTERESSATO:

- ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE (art 4 l 91/92):

1° comma: esso prevede l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello

 straniero o dell’apolide di “stirpe italiana” cioè discendente da cittadino

italiano per nascita nel caso in cui vi sia una dichiarazione di voler acquisire la

cittadinanza italiana e ricorra uno dei seguenti tre requisiti:

Prestare effettivo servizio militare per lo Stato Italiano

 Assumere pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche

 all’estero: tale norma deve essere coordinata con il generale divieto di

accesso dei cittadini extracomunitari all’impiego pubblico (non riguarda più

gli stranieri comunitari). Alla luce di ciò è probabile che l’acquisto della

cittadinanza fondato su questo presupposto riguardi soprattutto l’ipotesi del

pubblico impiego svolto all’estero, e sicuramente l’ipotesi del cittadino

comunitario che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana. L’art 2 del

d.p.r. 572/1993 interpreta tale norma nel senso che “salvi i casi nei quali la

legge richiede specificatamente l’esistenza di un rapporto di pubblico

impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato

chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a

carico del bilancio dello Stato.

Straniero e l’apolide maggiorenne, discendente di cittadino italiano che, al

 raggiungimento della maggiore età risieda legalmente in Italia da almeno due

anni, se dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di

voler acquistare la cittadinanza italiana. E’ considerato legalmente residente

nel territorio chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti

previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in

Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.

-2°comma: prevede il caso di acquisto della cittadinanza per beneficio di

legge, fondato sulla nascita in Italia dello straniero che vi abbia risieduto

legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,

ovviamente sempre in presenza di una dichiarazione dell’interessato di voler

acquistare la cittadinanza italiana. Questa ipotesi, differisce dall’ipotesi di cui

all’art 1 l 91/92 in quanto in questo caso siamo in presenza di uno straniero,

nato in Italia da genitori stranieri, ne acquista successivamente la

cittadinanza a seguito di una esplicita richiesta; e non di un soggetto che

nasce già cittadino italiano.

-ACQUISTO PER IURIS COMMUNICATIO:

-Artt 5-8 l 91/1992: questi articoli disciplinano l’acquisto della cittadinanza

italiana per effetto di matrimonio con cittadino italiano, in applicazione del

iuris communicatio

principio della c.d. della cittadinanza da parte di un

coniuge a favore dell’altro. Questa disciplina era inizialmente contenuta

nella legge 555/1912, successivamente ha subito della modifiche in seguito

all’entrata in vigore della L. 151/1975, della l. 123/1983, della l. 94/2009

modificativa dell’art 5 della l 91/1992. La l.555/1912 distingueva la disciplina

dell’acquisto della cittadinanza italiana del coniuge straniero di nostro

connazionale a seconda del sesso: se coniuge dello straniero era una donna,

egli poteva ottenere la cittadinanza solo in seguito a naturalizzazione

ordinaria, cioè con decreto del Capo dello Stato avente natura discrezionale;

se coniuge era invece un uomo italiano allora la donna straniera conseguiva

iuris communicatio.

la cittadinanza automaticamente per effetto dello

Successivamente la l.123/1983 ha abolito la discriminazione tra i sessi,

fissando un regime imperniato sulla volontarietà dell’acquisto della

cittadinanza: il coniuge straniero di un nostro connazionale dovrà farne

richiesta qualora siano trascorsi tre anni dal matrimonio o sei mesi di

residenza dopo il matrimonio a condizione che non vi sia stato scioglimento,

annullamento o cessazione degli effetti civile del matrimonio e che non

sussiste separazione legale. La l. 123/1983 è stata poi abrogata dalla legge

91/1992 la quale ha in parte modificato il procedimento della iuris

comunicatio ma mantiene fermi i requisiti dell’acquisto, consistenti nella

residenza per sei mesi o nella durata di tre anni del matrimonio. Infine la

legge 94/2009 è intervenuta sull’art 5 della 91/1992 disponendo che “ il

coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la

cittadinanza italiana quando dopo il matrimonio, risieda legalmente in italia

da almeno 2 anni o dopo 3 anni dalla data del matrimonio. Questi termini

vengono dimezzati nel caso di figli nati o adottati dai coniugi. Tale

disposizione è finalizzata a contrastare i matrimoni fittizi. La legge 91/1992

individua poi, all’art 6, le circostanze preclusive all’acquisto della

cittadinanza italiana da parte del coniuge. Esse sono:

Condanna per uno dei delitti contro la personalità dello Stato;

 Condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una

 condanna, non inferiore nel massimo a tre anni, o la condanna per un

reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da

parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia

stata riconosciuta in italia;

Sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della

 repubblica. sospensione

Il comma 4 dell’art 6 prevede invece la dell’acquisto della

cittadinanza del coniuge italiano, fino a comunicazione della sentenza

definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al

comma 1 lettera a e b, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento

di riconoscimento della sentenza straniera da parte del giudice italiano. .

L’acquisto della cittadinanza italiana iuris comunicatione non si produce

come automatica conseguenza del matrimonio ma necessita di un quid pluris

rappresentato dalla dichiarazione di volontà del coniuge straniero. Il coniuge

straniero deve infatti presentare un’istanza al prefetto competente per

territorio in relazione alla sua residenza, oppure, qualora ve ne siano i

presupposti all’autorità consolare. Ciò dà vita ad un procedimento che si

conclude con un decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui sussistano

le cause ostative di cui all’art 6 della l’ 91/1992 il Ministro respinge, con

decreto motivato l’istanza. Se sussiste l’ipotesi, cui lettera c art 6 l. 91/1992

il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza

respinta può essere riproposta dopo 5 anni. In quest’ultimo caso, al

ministro, sono riconosciuti ambi spazi di discrezionalità nella valutazione

circa la sussistenza di tale requisito, ciò si spiega con il fatto che, l’esigenza

di tutelare la sicurezza della repubblica, fa degradare il diritto soggettivo

dello straniero o dell’apolide, in possesso dei requisiti richiesti dall’art 5 ad

interesse legittimo. Infine l’art 8 dispone che, qualora sia trascorsi due anni

dalla presentazione dell’istanza non è più possibile l’emanazione del decreto

di rigetto dell’istanza. Questa disposizione deve essere letta nel senso che

decorso inutilmente il periodo di due anni dalla presentazione dell’istanza, la

mancata emissione del decreto viola il diritto soggettivo che il richiedente

vanta all’emanazione del provvedimento. In questo caso, l’interessato può

rivolgersi al giudice ordinario e chiedere di verificare la sussistenza dei

requisiti richiesti dall’art 5 l 91/1992 e in caso di esito positivo di dichiarare

l’istante cittadino.

ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE:

-ART 9 l 91/1992: la regola generale stabilisce che la cittadinanza italiana

può essere concessa allo straniero che risieda legalmente in italia da almeno

10 anni: la residenza legale coincide con il periodo di soggiorno assistito da

regolare permesso. A questa regola generale si affiancano numerose

eccezioni, caratterizzate dalla previsione di tempi più brevi. Nello specifico:

Sono richiesti tre anni di residenza legale per i discendent

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Memmo Daniela.
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