Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 30
Acquisto cittadinanza italiana Pag. 1 Acquisto cittadinanza italiana Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Acquisto cittadinanza italiana Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Acquisto cittadinanza italiana Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Acquisto cittadinanza italiana Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Acquisto cittadinanza italiana Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Acquisto cittadinanza italiana Pag. 26
1 su 30
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LO STATUS DI RIFUGIATO

Il 2° comma dell'art 16 l.92/1991 considera lo status di rifugiato e lo equipara a quello dell'apolide, ai fini dell'applicazione delle nuove norme in materia di cittadinanza con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. L'equiparazione presuppone che vi sia stato un procedimento di riconoscimento dello status da parte dello Stato italiano. Affinché possa essere riconosciuto lo stato di rifugiato è necessario che l'interessato abbia subito la violazione di quei diritti umani fondamentali sanciti da documenti internazionali che indicano inconfutabilmente l'assenza di protezione da parte del paese d'origine. Non è pertanto sufficiente l'appartenenza ad una etnia in posizione di difficoltà, sia pure nell'attuale situazione di alcune aree non caratterizzate dal rispetto dei diritti umani specificamente rivolti, ma è necessario un quid pluris costituito da una.

La persecuzione al richiedente. Il provvedimento con cui la Commissione centrale presso il ministero dell'interno concede o nega lo status di rifugiato politico deve essere motivato in modo congruo e deve dar conto delle risultanze dell'istruttoria esperita al fine di accertare la situazione personale di fatto del richiedente nel suo paese d'origine, con particolare riguardo alle variazioni delle condizioni politico-istituzionali di sicurezza pubblica e di vivibilità democratica. Il provvedimento negativo emesso dalla commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con le forme del rito camerale.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI STRANIERI

L'art. 10 Cost. stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e

dei trattati internazionali ed aggiunge che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. In quest'ambito un ruolo particolarmente importante è giocato dall'art. 16 c.c. il quale codifica la c.d. condizione di reciprocità. In base alla condizione di reciprocità. Tale articolo poneva un generale limite all'applicazione del diritto italiano al cittadino straniero in quanto lo straniero, nelle materie in cui si applica la legge italiana è sempre sottoposto agli obblighi da essa previsti, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall'ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità, cioè solo se la legge nazionale dello straniero ha

norme che consentono allo straniero, in particolare il cittadino italiano, di fruire degli stessi diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini, senza distinzione tra italiani e cittadino o persona giuridica propri. Il diritto riconosciuto al cittadino italiano deve essere corrispondente, in via generale e astratta, a quello che lo straniero intende esercitare in Italia ma non è richiesta l'assoluta identità degli istituti posti a raffronto, essendo sufficiente la loro analogia o similitudine. L'art 16 si inserisce in un quadro normativo complesso nel quale si innestano la l. 40/98 e il dlgs 286/98 il c.d. Codice dell'immigrazione, che mira a unificare e coordinare la normativa esistente in materia di immigrazione.

L'operatività della condizione di reciprocità ha subito una progressiva attenuazione: nell'ordine pubblico ed internazionale un primo limite è individuato per cui tale principio non opera rispetto a norme

straniere che ledono l'ordine pubblico interno o internazionale e che per questo non possono trovare applicazione in Italia.

Un secondo limite alla condizione di reciprocità è poi rappresentato dal diritti inviolabili dell'uomo riconoscimento dei i quali vengono attribuiti a tutti gli uomini senza ulteriori attributi di cittadinanza. L'art 2 del T.U. 286/1998 dispone infatti che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Infine la stessa corte di Cassazione sostiene che nell'accordare allo straniero la tutela dei diritti fondamenti riconosciuti dalla costituzione l'art 16 non è applicabile in quanto si tratta di diritti riconosciuti dalla Costituzione che non possono essere limitati da tale norma, con

laconseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcunadisparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dallacittadinanza. ( esempi: art 36/ art 32 cost) Un terzo limite alla condizione di reciprocità è rappresentato dal 2°comma dell'art 2 dlgs 286/1998 il quale dispone che lo straniero regolarmentesoggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile(l'insieme delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche)salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presentelegge dispongano diversamente. Nei casi in cui la legge o le convenzioniprevedano la condizione di reciprocità essa è accertata secondo i criteri e lemodalità previsti dal regolamento di attuazione, il quale sospendel'operatività dell'art 16 c.c. per le persone fisiche straniere, i responsabili delprocedimento amministrativo che ammette lo

straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di uno di questi diritti, in quanto in questi casi è richiesto l'accertamento delle condizioni di reciprocità da parte del ministero degli affari esteri. Questo accertamento non è però richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno, per i cittadini in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale e per i relativi famigliari muniti di permesso di soggiorno.

In definitiva quindi, dal quadro normativo cui abbiamo fatto riferimento si evince che tutti, cittadini italiani, comunitari e stranieri regolari ed irregolari godono senza condizioni dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana; i cittadini comunitari e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia godono anche degli altri diritti civili.

attribuiti ai cittadini italiani in condizione di disparità. La condizione di reciprocità continua quindi ad operare solo per gli stranieri non soggiornanti in Italia o per quelli che vi soggiornano non regolarmente. (caso Yusuf e Arush contro Meli, la stampa: riconoscimento diritto della personalità) Condizione di reciprocità e processo: la condizione di reciprocità attiene solo alla sfera del diritto sostanziale per cui non può essere applicata alla sfera del diritto processuale soprattutto in riferimento all'art. 24 Cost. che riconosce a tutti il diritto alla difesa e ad agire in giudizio. L'esistenza della condizione di reciprocità si pone come fatto costitutivo della domanda e deve essere provato dalla parte in quanto non soggetto al principio iura novit curia. La prova può essere data con ogni mezzo idoneo e anche con l'attestazione ufficiale di organo dello stato estero senza che sia necessario l'acquisizione.

della legge straniera. Il giudice può, ai fini della conoscenza della legge straniera avvalersi oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il ministero della giustizia, anche di quelle assunte attraverso esperti o istituzioni specializzate, e in generale a qualsiasi mezzo anche di natura informale. Infine l'insussistenza della condizione di reciprocità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità ma deve essere contestata nel giudizio di merito.

Condizioni di reciprocità e persone giuridiche straniere: l'art 16 stabilisce che la condizione di reciprocità vale anche per le persone giuridiche straniere. L'applicazione della norma ha destato perplessità in riferimento alle c.d. "società ombra" costituite da italiani in paesi di rifugio. Si è posto infatti il quesito se sia sufficiente accertare che nel luogo di

costituzione è soddisfatta la condizione di reciprocità per ammettere che a queste particolari persone giuridiche possa essere riconosciuta piena capacità di agire in Italia. La giurisprudenza è favorevole con questa interpretazione. enti ecclesiastici Per quanto attiene agli ad essi si applica la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale. - La sussistenza della condizione di reciprocità viene verificata dalla giurisprudenza con riferimento ad alcuni specifici diritti: Responsabilità civile: la condizione di reciprocità deve, in questo caso, essere provata per l'esercizio dell'azione diretta da parte di un ente assicuratore straniero nei confronti di un'impresa assicuratrice italiana. È soggetto alla condizione di reciprocità anche il diritto dello straniero al risarcimento dei danni per la morte di un congiunto. Diritto d'autore e materia contrattuale: è richiesta

per entrambi la presenza della condizione di reciprocità. In materia contrattuale, è stato dichiarato nullo un contratto preliminare in quanto non sussisteva la condizione cui all'art 16 c.c. Si è però posto il problema sull'eventuale responsabilità del notaio per il danno cagionato alle parti per non aver accertato la sussistenza della condizione di reciprocità.

Contratti di società: sia la partecipazione di soggetti stranieri in società di nazionalità italiana, che la costituzione in Italia di società da parte di stranieri sono ammissibili solo se sussiste la condizione di reciprocità che deve essere valutata dall'autorità giudiziale.

LO STRANIERO IMMIGRATO REGOLARE NELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA. DAL DIRITTO AL RRICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL LAVORATORE SUBORDINATO AL GENERALE DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE.

La disciplina del lavoro costituisce da sempre un argomento di

La centrale importanza nella discussione

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Memmo Daniela.