ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
AUTOMATICA
La cittadinanza italiana può essere acquista o in maniera
DOMANDA DELL’INTERESSATO.
oppure su
-ACQUISTO DELLA CITTADINANZA AUTOMATICO:
L’art 1 della l.91/1992 disciplina i modi di acquisto automatico per nascita:
È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. E’ il
iure sanguinis
caso dell’acquisto della cittadinanza c.d. che ha come
presupposto la filiazione e che costituisce la regola vigente in Italia.
L’attuale disciplina, contenuta nel citato art 1 l 91/92 è frutto di un
lungo percorso interpretativo ad opera della Corte Costituzionale.
Prima della legge 91/92 infatti la materia era disciplinata dalla l
555/1912 la quale escludeva però la possibilità di ottenere la
iure sanguinis ex matre.
cittadinanza italiana Successivamente però, la
parità tra i
Corte Costituzionale, facendo leva sul principio della
coniugi, ha con sentenza 30/1983 dichiarato incostituzionale la l
555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per
nascita anche il figlio di madre italiana. La decisione della costituzione
però rese necessario individuare il limite temporale al quale ricondurre
gli effetti della sua pronuncia. Ora accertato che la nuova regola
dovesse essere applicata ai figli nati dopo il 1983 nonché ai nati dopo il
1992 ci si chiedeva se la retroattività di tale decisione dovesse
spingere fino all’entrata in vigore della costituzione oppure se dovesse
valicare questo confine. La Corte di Cassazione, con sentenza
6297/1996 ha inizialmente stabilito che al figlio legittimo di madre
italiana nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione deve
essere riconosciuto lo status di cittadino italiano iure sanguinis per
effetto della sentanza 1983; tuttavia, in numerose pronunce, essa ha
seguito l’opposta interpretazione, secondo la retroattività della
dichiarazione di incostituzionalità di una norma può sussistere solo nel
caso in cui tale norma si sia rivelata incostituzionale ab initio, se
invece la norma è entrata in contrasto con i principi costituzionali solo
dopo la sua entrata in vigore, allora gli effetti della dichiarazione di
incostituzionalità inizieranno a decorrere solo dal momento in cui
l’incostituzionalità si sia concretizzata: per cui alla luce di questa
interpretazione, i nati prima del 1948 non sono assoggettati agli effetti
della sentenza del 1983. Questa problematica, si è però posta in
giurisprudenza anche in riferimento ad una vicenda diversa: la l.
555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna
che aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero
indipendentemente dalla sua volontà, sempre che il marito possedesse
una cittadinanza diversa che per effetto del matrimonio si comunicasse
alla moglie. La Corte Costituzionale è intervenuta a tal proposito,
dichiarandone l’incostituzionalità con sentenza 87/1975.
Successivamente la l. 151/1975, ha introdotto l’art 143 ter c.c. il quale
dispone che la perdita della cittadinanza da parte della donna che per
effetto del matrimonio con lo straniero o di mutamento di cittadinanza
da parte del marito è condizionata alla sua espressa rinuncia, mentre
l’art 219 prevede che la donna che, per effetto del matrimonio con lo
straniero o di mutamento della cittadinanza da parte del marito, ha
perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della
stessa legge la riacquista con dichiarazione resa all’autorità
competente. Sorge spontaneo chiedersi però se possa essere
considerato cittadino italiano, il figlio nato da madre italiana, che,
prima della sua nascita, aveva perso la cittadinanza in seguito a
matrimonio con lo straniero, avvenuto prima della entrata in vigore
della costituzione: cioè in relazione alla sentenza 87/1985 la madre
poteva, in quel periodo considerarsi cittadina italiana? La Corte
Costituzionale, approfitta allora di questa circostanza per assimilare
questi due casi così da fornire un’interpretazione estensiva delle
nuove regole in materia di ius sanguinis ex matre della cittadinanza: la
corte ha quindi disposto che, per effetto delle sentenze 30/1987 e
87/1975 dalla data di entrata in vigore della Costituzione Italiana la
titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche alle
donne che l’avevano perduta in quanto coniugate con cittadino
straniero prima di questa data, nonché ai figli di madre cittadina che
non l’avevano acquistata prima poiché nati prima del 1948. La corte di
cassazione poggia però oggi su di una interpretazione restrittiva, in
quanto, non considera cittadino italiano iure sanguinis il figlio nato
dopo il 1948 da donna che aveva contratto matrimonio con lo
straniero, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, in quanto
ritiene che l’incostituzionalità non è in questo caso invocabile, ma la
donna può comunque riacquistare la cittadinanza perduta attraverso
un’apposita dichiarazione avente effetto costitutivo ex tunc.
E’ cittadino per nascita chi è nato in Italia nel caso in cui i genitori
siano stranieri o apolidi, e nel caso in cui egli non segue la cittadinanza
del padre.
E’ cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano,
se privo di altra cittadinanza. iure soli.
Gli ultimi due casi poggiano sul principio del c.d.
-Art 2, 2 comma l 91/92 :prevede l’acquisto della cittadinanza, da parte del
figlio naturale minorenne, in seguito al riconoscimento o alla dichiarazione
giudiziale della filiazione. In questi casi è solo il figlio minorenne che
acquista la cittadinanza in modo automatico, per filiazione naturale ex patre
o ex matre, assimilato all’acquisto iure sanguinis. Per il figlio maggiorenne è
invece prevista una diversa disciplina: il figlio maggiorenne infatti non
acquista la cittadinanza in maniera automatica, ma conserva la propria
cittadinanza, e può richiedere, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, se avvenuti in Italia, o entro un anno dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, la cittadinanza
straniera.
-l’art 2, 3°comma l 91/1992: estende l’effetto dell’acquisto della cittadinanza
italiana, automatico o attraverso dichiarazione, ai figli naturali non
riconoscibili, a favore dei quali sia stato giudizialmente riconosciuto il diritto
al mantenimento o agli alimenti. Nello specifico, si fa qui riferimento ai c.d.
figli incestuosi cioè ai figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di
parentela, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, o
un vincolo di affinità in linea retta.
-art 3 l 91/1992: ai sensi del 2° comma dell’art 3, i minori adottati prima
dell’entrata in vigore della l 91/92, nonché i minori adottati
successivamente, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico. Il
nuovo procedimento di adozione internazionale, introdotto con la legge
476/1998, prevede una fase in Italia, che termina con un decreto di idoneità
pronunciato dal tribunale dei minorenni, ed una fase all’estero che si
conclude con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera. Solo
dopo questa pronuncia, il minore, previa autorizzazione della Commissione
per le adozioni internazionali, entra in Italia in una situazione di affidamento
famigliare che dura tutto il tempo necessario al tribunale per la verifica che
il provvedimento dell’autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste
dalla convenzione dell’Aja. Ora l’art 34 l.476/1998 stabilisce che il minore
adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri di stato civile, portando così a
ritenere che l’acquisto della cittadinanza da parte del minore adottato abbia
efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto alla
trascrizione del provvedimento di adozione. Si tratta di una disposizione che
ha suscitato qualche perplessità soprattutto per due ragioni:
In questo modo, la trascrizione acquisterebbe efficacia costitutiva,
mentre al contrario essa ha solo efficacia dichiarativa e attributiva di
pubblicità e certezza dell’atto;
Il giudice generalmente ordina la trascrizione dopo aver espletato una
procedura che può essere anche piuttosto complessa, per cui ogni
ritardo nella trascrizione potrebbe procurare dei danni all’adottato
Il Ministero della Giustizia e la Commissione per le adozioni internazionali,
alla luce di queste perplessità, hanno confermato che la trascrizione del
provvedimento non può avere efficacia costitutiva dell’acquisto della
cittadinanza italiana ma deve essere considerata come condizione per
attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione
che, una volta trascritto, esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla
data della sua pronuncia. Per cui, in tema di adozione internazionale, il titolo
avente efficacia costitutiva dello status di cittadino italiano è rappresentato
provvedimento di adozione,
dal il quale determinando il sorgere del
rapporto di filiazione, incide anche sull’acquisto della cittadinanza italiana.
PERDITA CITTADINANZA: la perdita è automatica quando la cittadinanza sia
stata revocata per fatto dell’adottato; la perdita invece può anche dipendere
dalla rinuncia dell’adottato maggiorenne, la quale deve intervenire entro un
anno dalla revoca dell’adozione per causa diversa dal fatto dell’adottato.
ACQUISTO CITTADINANZA SU DOMANDA DELL’INTERESSATO:
- ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE (art 4 l 91/92):
1° comma: esso prevede l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello
straniero o dell’apolide di “stirpe italiana” cioè discendente da cittadino
italiano per nascita nel caso in cui vi sia una dichiarazione di voler acquisire la
cittadinanza italiana e ricorra uno dei seguenti tre requisiti:
Prestare effettivo servizio militare per lo Stato Italiano
Assumere pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche
all’estero: tale norma deve essere coordinata con il generale divieto di
accesso dei cittadini extracomunitari all’impiego pubblico (non riguarda più
gli stranieri comunitari). Alla luce di ciò è probabile che l’acquisto della
cittadinanza fondato su questo presupposto riguardi soprattutto l’ipotesi del
pubblico impiego svolto all’estero, e sicuramente l’ipotesi del cittadino
comunitario che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana. L’art 2 del
d.p.r. 572/1993 interpreta tale norma nel senso che “salvi i casi nei quali la
legge richiede specificatamente l’esistenza di un rapporto di pubblico
impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato
chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a
carico del bilancio dello Stato.
Straniero e l’apolide maggiorenne, discendente di cittadino italiano che, al
raggiungimento della maggiore età risieda legalmente in Italia da almeno due
anni, se dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di
voler acquistare la cittadinanza italiana. E’ considerato legalmente residente
nel territorio chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti
previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in
Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
-2°comma: prevede il caso di acquisto della cittadinanza per beneficio di
legge, fondato sulla nascita in Italia dello straniero che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
ovviamente sempre in presenza di una dichiarazione dell’interessato di voler
acquistare la cittadinanza italiana. Questa ipotesi, differisce dall’ipotesi di cui
all’art 1 l 91/92 in quanto in questo caso siamo in presenza di uno straniero,
nato in Italia da genitori stranieri, ne acquista successivamente la
cittadinanza a seguito di una esplicita richiesta; e non di un soggetto che
nasce già cittadino italiano.
-ACQUISTO PER IURIS COMMUNICATIO:
-Artt 5-8 l 91/1992: questi articoli disciplinano l’acquisto della cittadinanza
italiana per effetto di matrimonio con cittadino italiano, in applicazione del
iuris communicatio
principio della c.d. della cittadinanza da parte di un
coniuge a favore dell’altro. Questa disciplina era inizialmente contenuta
nella legge 555/1912, successivamente ha subito della modifiche in seguito
all’entrata in vigore della L. 151/1975, della l. 123/1983, della l. 94/2009
modificativa dell’art 5 della l 91/1992. La l.555/1912 distingueva la disciplina
dell’acquisto della cittadinanza italiana del coniuge straniero di nostro
connazionale a seconda del sesso: se coniuge dello straniero era una donna,
egli poteva ottenere la cittadinanza solo in seguito a naturalizzazione
ordinaria, cioè con decreto del Capo dello Stato avente natura discrezionale;
se coniuge era invece un uomo italiano allora la donna straniera conseguiva
iuris communicatio.
la cittadinanza automaticamente per effetto dello
Successivamente la l.123/1983 ha abolito la discriminazione tra i sessi,
fissando un regime imperniato sulla volontarietà dell’acquisto della
cittadinanza: il coniuge straniero di un nostro connazionale dovrà farne
richiesta qualora siano trascorsi tre anni dal matrimonio o sei mesi di
residenza dopo il matrimonio a condizione che non vi sia stato scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civile del matrimonio e che non
sussiste separazione legale. La l. 123/1983 è stata poi abrogata dalla legge
91/1992 la quale ha in parte modificato il procedimento della iuris
comunicatio ma mantiene fermi i requisiti dell’acquisto, consistenti nella
residenza per sei mesi o nella durata di tre anni del matrimonio. Infine la
legge 94/2009 è intervenuta sull’art 5 della 91/1992 disponendo che “ il
coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la
cittadinanza italiana quando dopo il matrimonio, risieda legalmente in italia
da almeno 2 anni o dopo 3 anni dalla data del matrimonio. Questi termini
vengono dimezzati nel caso di figli nati o adottati dai coniugi. Tale
disposizione è finalizzata a contrastare i matrimoni fittizi. La legge 91/1992
individua poi, all’art 6, le circostanze preclusive all’acquisto della
cittadinanza italiana da parte del coniuge. Esse sono:
Condanna per uno dei delitti contro la personalità dello Stato;
Condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una
condanna, non inferiore nel massimo a tre anni, o la condanna per un
reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da
parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia
stata riconosciuta in italia;
Sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
repubblica. sospensione
Il comma 4 dell’art 6 prevede invece la dell’acquisto della
cittadinanza del coniuge italiano, fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1 lettera a e b, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera da parte del giudice italiano. .
L’acquisto della cittadinanza italiana iuris comunicatione non si produce
come automatica conseguenza del matrimonio ma necessita di un quid pluris
rappresentato dalla dichiarazione di volontà del coniuge straniero. Il coniuge
straniero deve infatti presentare un’istanza al prefetto competente per
territorio in relazione alla sua residenza, oppure, qualora ve ne siano i
presupposti all’autorità consolare. Ciò dà vita ad un procedimento che si
conclude con un decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui sussistano
le cause ostative di cui all’art 6 della l’ 91/1992 il Ministro respinge, con
decreto motivato l’istanza. Se sussiste l’ipotesi, cui lettera c art 6 l. 91/1992
il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza
respinta può essere riproposta dopo 5 anni. In quest’ultimo caso, al
ministro, sono riconosciuti ambi spazi di discrezionalità nella valutazione
circa la sussistenza di tale requisito, ciò si spiega con il fatto che, l’esigenza
di tutelare la sicurezza della repubblica, fa degradare il diritto soggettivo
dello straniero o dell’apolide, in possesso dei requisiti richiesti dall’art 5 ad
interesse legittimo. Infine l’art 8 dispone che, qualora sia trascorsi due anni
dalla presentazione dell’istanza non è più possibile l’emanazione del decreto
di rigetto dell’istanza. Questa disposizione deve essere letta nel senso che
decorso inutilmente il periodo di due anni dalla presentazione dell’istanza, la
mancata emissione del decreto viola il diritto soggettivo che il richiedente
vanta all’emanazione del provvedimento. In questo caso, l’interessato può
rivolgersi al giudice ordinario e chiedere di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dall’art 5 l 91/1992 e in caso di esito positivo di dichiarare
l’istante cittadino.
ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE:
-ART 9 l 91/1992: la regola generale stabilisce che la cittadinanza italiana
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente in italia da almeno
10 anni: la residenza legale coincide con il periodo di soggiorno assistito da
regolare permesso. A questa regola generale si affiancano numerose
eccezioni, caratterizzate dalla previsione di tempi più brevi. Nello specifico:
Sono richiesti tre anni di residenza legale per i discendent
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