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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Il presidente della repubblica (o Capo dello
Stato) ha un ruolo attivo di garanzia
costituzionale ovvero deve cercare di far
rispettare la Costituzione. Egli è al centro dei
poteri costituzionali ed è strettamente collegato
sia al Governo (nomina il presidente del
consiglio, promulga i decreti, può bloccare o
sospendere i disegni di legge) sia al Parlamento
(può sciogliere le Camere e inviarle messaggi
formali, guida il consiglio supremo della difesa
che propone risoluzioni per casi di urgenza).
Inoltre è posto al vertice della Magistratura e ha
un ruolo di supervisione.
Il PRD viene eletto dal parlamento in seduta
comune + 58 delegati eletta dalle regioni= 1003
+ senatori a vita. Ai primi due scrutini è
necessaria la maggioranza qualificata, al terzo
scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta.
Svolgendo un ruolo di garanzia e controllo resta
in carica 7 anni: in questi 7 anni smette di
patteggiare per un partito politico in quanto
diventa il “Rappresentante dell’Unità
Nazionale” : deve quindi essere neutrale e avere
discrezione per poter mediare tra Stato e
cittadini.
Il Presidente della Repubblica può avere
impedimenti temporanei o permanenti: se ad
esempio non riesce più a svolgere le sue funzioni
momentaneamente, è sostituito dal Presidente
del Senato (che per un periodo sarà Pres.della
Rep); se deve essere operato in modo
temporaneo si delega un supplente, se in modo
permanente si convoca il Parlamento e di elegge
un nuovo Presidente. Un caso famoso fu quello
di Semi che in ospedale firmò le dimissioni.
Le dimissioni del Presidente sono un atto
personalissimo e infatti non serve la controfirma
in modo che nessuno può andare contro questa
scelta (a differenza del Parlamentare le cui
dimissioni devono essere accettate).
Il Presidente della Repubblica ha una dotazione
annua in cui è compreso il suo stipendio. Ha
inoltre dei palazzi in cui risiedono i suoi
consiglieri, le cui sedi sono a Castel Porziano,
Villa Rosebery e il Quirinale.
Le sue funzioni:
Il Presidente della Repubblica svolge una serie di
funzioni che lo mettono in collegamento con gli altri
poteri dello Stato: legislativo, esecutivo perché
nomina i ministri ed emana decreti, giudiziario
perché è anche giudice.
Egli può limitarsi ad un controllo formale, ovvero
firma qualcosa che non è frutto di una sua decisione
(1 esempio: emana decreti legge dopo aver visto
che non sono anticostituzionali; 2 esempio: controlla
che i contenuti di una legge non vadano contro la
costituzione ma non deve per forza essere in
accordo con il contenuto).
A volte invece gli spetta la decisione, ad esempio
quando nomina i 5 giudici (su 15) della Corte
Costituzionale in modo neutrale; infatti il Governo ne
nomina 3 e se fossero nominati tutti e 8 dal Governo
ci sarebbe un partito dominante.
L’Art. 89 prevede che nessun atto del P.D.R è valido
se non è controfirmato da un ministro; questo perché
il Presidente non risponde delle sue decisioni ma la
responsabilità giuridica è affidata al ministro. La
controfirma può servire per diversi atti:
-Per il de creto legge serve per accertare la sua
provenienza dal Governo.
-Per la nomina dei giudici serve per attestare la
regolarità formale della nomina.
La controfirma invece non serve per le dimissioni e
per le esternazioni ovvero quando il P.D.R partecipa
a delle feste e compie brevi discorsi o quando
rilascia interviste.
Sono previsti 3 atti del Presidente della Repubblica:
-ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE
PRESIDENZIALI:
quando quella comunicazione o quel decreto sono
riferibili al P.D.R. Sono quindi atti dove la decisione è
del Presidente stesso. Uno di questi atti più
importante è “La Grazia” ovvero il detenuto che
vuole scontare la pena o uscire dal carcere, può
ottenere la Grazia dal Presidente. Prima del 1999
Parlamento e Governo dovevano essere d’accordo su
questo atto; nel 1999 però ci fu il “Caso Calabresi”
ovvero il commissario Calabresi fu ucciso da Sofri (si
scoprì però dopo molti anni). Il Presidente Ciampi
voleva graziarlo, mentre il Governo no; allora il
Presidente si rivolse alla Corte Costituzionale
affermando che era un suo compito graziare i
detenuti, ed essa gli dà ragione in quanto atto di
clemenza individuale (se fosse stato un atto di
criminalità sarebbe spettato al Governo).
-ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E
SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI:
La decisione spetta al Governo ovvero al Consiglio
dei Ministri, e il P,D.R controlla l’atto (es. decreto
legge)
-COMPLESSI O DUUMVIRALI: sono atti condivisi da
Parlamento e Governo. Ad esempio per lo
scioglimento anticipato delle Camere si ha bisogno
della volontà convergente di entrambi.