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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Il presidente della repubblica (o Capo dello

 Stato) ha un ruolo attivo di garanzia

costituzionale ovvero deve cercare di far

rispettare la Costituzione. Egli è al centro dei

poteri costituzionali ed è strettamente collegato

sia al Governo (nomina il presidente del

consiglio, promulga i decreti, può bloccare o

sospendere i disegni di legge) sia al Parlamento

(può sciogliere le Camere e inviarle messaggi

formali, guida il consiglio supremo della difesa

che propone risoluzioni per casi di urgenza).

Inoltre è posto al vertice della Magistratura e ha

un ruolo di supervisione.

Il PRD viene eletto dal parlamento in seduta

 comune + 58 delegati eletta dalle regioni= 1003

+ senatori a vita. Ai primi due scrutini è

necessaria la maggioranza qualificata, al terzo

scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta.

Svolgendo un ruolo di garanzia e controllo resta

in carica 7 anni: in questi 7 anni smette di

patteggiare per un partito politico in quanto

diventa il “Rappresentante dell’Unità

Nazionale” : deve quindi essere neutrale e avere

discrezione per poter mediare tra Stato e

cittadini.

Il Presidente della Repubblica può avere

 impedimenti temporanei o permanenti: se ad

esempio non riesce più a svolgere le sue funzioni

momentaneamente, è sostituito dal Presidente

del Senato (che per un periodo sarà Pres.della

Rep); se deve essere operato in modo

temporaneo si delega un supplente, se in modo

permanente si convoca il Parlamento e di elegge

un nuovo Presidente. Un caso famoso fu quello

di Semi che in ospedale firmò le dimissioni.

Le dimissioni del Presidente sono un atto

 personalissimo e infatti non serve la controfirma

in modo che nessuno può andare contro questa

scelta (a differenza del Parlamentare le cui

dimissioni devono essere accettate).

Il Presidente della Repubblica ha una dotazione

 annua in cui è compreso il suo stipendio. Ha

inoltre dei palazzi in cui risiedono i suoi

consiglieri, le cui sedi sono a Castel Porziano,

Villa Rosebery e il Quirinale.

Le sue funzioni:

Il Presidente della Repubblica svolge una serie di

funzioni che lo mettono in collegamento con gli altri

poteri dello Stato: legislativo, esecutivo perché

nomina i ministri ed emana decreti, giudiziario

perché è anche giudice.

Egli può limitarsi ad un controllo formale, ovvero

firma qualcosa che non è frutto di una sua decisione

(1 esempio: emana decreti legge dopo aver visto

che non sono anticostituzionali; 2 esempio: controlla

che i contenuti di una legge non vadano contro la

costituzione ma non deve per forza essere in

accordo con il contenuto).

A volte invece gli spetta la decisione, ad esempio

quando nomina i 5 giudici (su 15) della Corte

Costituzionale in modo neutrale; infatti il Governo ne

nomina 3 e se fossero nominati tutti e 8 dal Governo

ci sarebbe un partito dominante.

L’Art. 89 prevede che nessun atto del P.D.R è valido

se non è controfirmato da un ministro; questo perché

il Presidente non risponde delle sue decisioni ma la

responsabilità giuridica è affidata al ministro. La

controfirma può servire per diversi atti:

-Per il de creto legge serve per accertare la sua

provenienza dal Governo.

-Per la nomina dei giudici serve per attestare la

regolarità formale della nomina.

La controfirma invece non serve per le dimissioni e

per le esternazioni ovvero quando il P.D.R partecipa

a delle feste e compie brevi discorsi o quando

rilascia interviste.

Sono previsti 3 atti del Presidente della Repubblica:

-ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE

PRESIDENZIALI:

quando quella comunicazione o quel decreto sono

riferibili al P.D.R. Sono quindi atti dove la decisione è

del Presidente stesso. Uno di questi atti più

importante è “La Grazia” ovvero il detenuto che

vuole scontare la pena o uscire dal carcere, può

ottenere la Grazia dal Presidente. Prima del 1999

Parlamento e Governo dovevano essere d’accordo su

questo atto; nel 1999 però ci fu il “Caso Calabresi”

ovvero il commissario Calabresi fu ucciso da Sofri (si

scoprì però dopo molti anni). Il Presidente Ciampi

voleva graziarlo, mentre il Governo no; allora il

Presidente si rivolse alla Corte Costituzionale

affermando che era un suo compito graziare i

detenuti, ed essa gli dà ragione in quanto atto di

clemenza individuale (se fosse stato un atto di

criminalità sarebbe spettato al Governo).

-ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E

SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI:

La decisione spetta al Governo ovvero al Consiglio

dei Ministri, e il P,D.R controlla l’atto (es. decreto

legge)

-COMPLESSI O DUUMVIRALI: sono atti condivisi da

Parlamento e Governo. Ad esempio per lo

scioglimento anticipato delle Camere si ha bisogno

della volontà convergente di entrambi.

Dettagli
A.A. 2017-2018
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.paradiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Furlan Federico.