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LE FONTI INTERNAZIONALI:

Gli articoli 10,11 e 80 regolano i rapporti fra

ordinamento italiano e ordinamenti esterni ovvero

internazionali e della UE. Tra questi due ordinamenti

vi è un rapporto di separazione: non sono integrati

ma vige la teoria Dualistica.

Queste fonti presero vita nel secondo dopo guerra

grazie al quale ci fu un’apertura verso il mondo

esterno. Sono fonti esterne coloro che producono

norme giuridiche nell’ordinamento interno.

Ordinamento Internazionale:

E’ diverso da quello italiano in quanto non c’è un

organo legislativo che produce leggi ma esse sono

fonti fatto, frutto di consuetudini; quindi mancano di

conseguenza dei criteri di risoluzione delle

antinomie. Ma anzi il diritto internaz. è:

-CONSUETUDINARIO: formato da norme

consuetudinarie che però rimangono giuridicamente

vincolanti, e dove gli Stati esercitano una sovranità

sul loro territorio e sulla fascia costiera di fronte. Non

essendoci fonti atto, i trattati vengono rispettati

grazie al fatto che si danno cariche diplomatiche per

avere un’immunità (Immunità Diplomatica).

-PATTIZIO: quando si parla di un insieme di trattati,

convenzioni multilaterali(con più paesi), accordi tra

più Stati. Qua è quindi necessaria una vera legge di

esecuzione.

Ma l’art.80 afferma che di fronte ad alcuni trattati è

necessario l’intervento del Parlamento in modo che il

Presidente della Repubblica abbia il consenso di

ratificare il trattato. Quindi è necessaria anche una

ratifica.

Alcuni trattati non identificati da tale articolo non

hanno bisogno di una ratifica ma il Governo stipula

accordi semplificati.

Invece l’ART.10 afferma che il nostro ordinamento

interno si conforma alle norme consuetudinarie del

diritto internazionale, quindi permette il così detto

Adattamento Automatico; l’Italia fa proprie le

consuetudini in modo automatico e le definisce

norme Costituzionali appunto perché richiamate in

causa dalla Costituzione. Sono comunque norme

inferiori alla costituzione ma superiori alle leggi

ordinarie.

Questo articolo però non identifica i rapporti tra

ordinamento italiano e internazionale, così come non

è in grado l’art.11; tale articolo enuncia che l’Italia

ripudia la guerra come strumento per arrivare alla

pace (così come l’ONU).

Infatti fino al 2001, dato che queste norme

internazionali erano inserite nella Costituzione con lo

stesso procedimento delle leggi ordinarie, erano

considerate norme inferiori. Dal 2001 invece è stato

inserito l’Art.117 che stabilisce i rapporti fra Stato e

Regioni. Esso identifica i vincoli comunitari e gli

obblighi internazionali che quindi sono superiori alla

legislazione italiana. Da qua le norme pattizie

avranno valore superiore alla legge.

Di conseguenza, nel 2007 con le “sentenze gemelle”

la Costituzione afferma che il giudizio di

incostituzionalità doveva avvenire anche sulla base

di quello che diceva il trattato internazionale.

Le organizzazioni internazionali:

- ONU: (organizzazione nazioni unite): grazie

all’Art.11 l’Italia ha aderito a questa

organizzazione con la piena maggioranza nel

1955. Il nostro paese infatti ripudia la guerra e

vuole assicurare pace e giustizia.

Inizialmente l’obiettivo era organizzare un

proprio esercito in modo da impedire che venisse

violata la legalità internazionale. Fu però

attaccato da molti Stati come Russia e USA) e

inoltre le decisioni sull’uso della forza sono prese

dalle potenze vincitrici della seconda guerra

mondiale; esse hanno il diritto di Veto ovvero

annullare decisioni importanti se a loro non sono

gradite.

- NATO: (North Atlantic Treaty Organization):

l’art.5 afferma che gli Stati membri devono

difendersi a vicenda. Nasce inizialmente come

contenimento antisovietico

- DIRITTI DELL’UOMO: alcune convenzioni hanno

dato origine a procedure destinate ad assicurare

la tutela dei diritti umani: ad esempio sono nati

istituti tribunali internazionali , la Corte penale

internazionale, il Consiglio d’Europa e la Corte

europea dei diritti dell’uomo; questi consigli

servono per ripristinare la legalità in quanto

servono al cittadino per far si che la legge venga

rispettata.

- UNIONE EUROPEA: è una confederazione di Stati

dotata di potestà legislativa in alcune materie

(quelle previste dai trattati). Essendo una

confederazione gli Stati gli hanno ceduto parte

della loro sovranità; per questo interviene ad

esempio nell’uscita degli Stati (≠federazione, dal

quale non si esce).

E’ il frutto di un percorso che è iniziato dopo la

2° G.Mondiale:

- 1951: nascita CECA (Comunità Europea

Carbone e Acciaio), spazio doganale comune

dove carbone e acciaio vengono venduti

liberamenti senza dazi doganali in modo da

superare le controversie tra Francia e Germania.

- 1957: nascita CEE (Comunità Economica

Europea), per garantire la libera circolazione di

persone, merci e capitale. Aderiscono 6 paesi e

ha una struttura organizzativa particolare: c’è un

Parlamento, una Commissione per il potere

esecutivo, un Consiglio con i Capi del Governo

degli Stati e una Corte di Giustizia che risolve le

controversie tra gli organi dell’Unione, tra Unione

e Stati e tra diritto dell’Unione e diritto degli

Stati.

Dal punto di vista legislativo cerca di far

diventare simili le legislature per una migliore

circolazione dei prodotti; ciò avviene con le

direttive (l’Unione dà obiettivi da raggiungere

entro un tot. Tempo in modo che gli Stati

adeguino tale fine con la propria legislazione; se

scade il termine la direttiva diventa ad efficacia

diretta) e con i regolamenti (che sono

immediatamente vincolanti in modo uguale per

tutti, senza la necessaria attuazione).

Invece il potere decisionale è nelle mani dei capi

del governo, ovvero dei ministri; per tale motivo

il potere del Parlamento e dell’Assemblea è

inferiore.

- 1993: trattato di Maastricht: che vede la

struttura dell’unione europea come un tempio

greco sorretto da 3 pilastri.

- 1997: trattato di Amsterdam: coinvolge il

Parlamento nella legislazione non più solo per

materie economiche ma anche per materie

comunitarie (es: immigrazione).

- 2000: trattato di Nizza: viene prevista la Carta

dei Diritti della UE.

Fino a tale trattato si può quindi affermare che ci fu

un percorso espansivo dove i trattati cercano di

aumentare le materie e concedere il potere

all’Unione.

- 2004: l’Unione tenta di istituirsi una

Costituzione; il trattato è approvato da tutti

tranne da Francia e Olanda che richiedono un

referendum popolare; il popolo francese e

olandese rifiuta tale costituzione così il processo

di espansione si blocca.

- 2007: trattato di Lisbona: viene traslato il

contenuto della Costituzione, incorporata la

Carta dei Diritti che ora è giuridicamente

vincolante e istituito la normativa per il diritto di

recesso (uscita dall’UE). Da questo momento

anche i piccoli Stati votano per alcune materie

(per altre invece si richiede la maggioranza

qualificata ovvero Stato e popolo dello Stato).

Forma di Governo della U.E.

Dettagli
A.A. 2017-2018
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.paradiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Furlan Federico.