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Le fonti internazionali

Gli articoli 10, 11 e 80 regolano i rapporti fra l'ordinamento italiano e ordinamenti esterni ovvero internazionali e della UE. Tra questi due ordinamenti vi è un rapporto di separazione: non sono integrati ma vige la teoria dualistica. Queste fonti presero vita nel secondo dopoguerra, grazie al quale ci fu un’apertura verso il mondo esterno. Sono fonti esterne coloro che producono norme giuridiche nell’ordinamento interno.

Ordinamento internazionale

È diverso da quello italiano in quanto non c’è un organo legislativo che produce leggi, ma esse sono fonti fatte, frutto di consuetudini; quindi mancano di conseguenza dei criteri di risoluzione delle antinomie. Ma anzi il diritto internazionale è:

  • Consuetudinario: formato da norme consuetudinarie che però rimangono giuridicamente vincolanti, e dove gli stati esercitano una sovranità sul loro territorio e sulla fascia costiera di fronte. Non essendoci fonti atto, i trattati vengono rispettati grazie al fatto che si danno cariche diplomatiche per avere un’immunità (Immunità Diplomatica).
  • Pattizio: quando si parla di un insieme di trattati, convenzioni multilaterali (con più paesi), accordi tra più stati. Qua è quindi necessaria una vera legge di esecuzione.

Ma l’art.80 afferma che di fronte ad alcuni trattati è necessario l’intervento del Parlamento in modo che il Presidente della Repubblica abbia il consenso di ratificare il trattato. Quindi è necessaria anche una ratifica. Alcuni trattati non identificati da tale articolo non hanno bisogno di una ratifica, ma il Governo stipula accordi semplificati.

Invece l’ART.10 afferma che il nostro ordinamento interno si conforma alle norme consuetudinarie del diritto internazionale, quindi permette il cosiddetto Adattamento Automatico; l’Italia fa proprie le consuetudini in modo automatico e le definisce norme costituzionali appunto perché richiamate in causa dalla Costituzione. Sono comunque norme inferiori alla costituzione ma superiori alle leggi ordinarie.

Questo articolo però non identifica i rapporti tra ordinamento italiano e internazionale, così come non è in grado l’art.11; tale articolo enuncia che l’Italia ripudia la guerra come strumento per arrivare alla pace (così come l’ONU).

Infatti, fino al 2001, dato che queste norme internazionali erano inserite nella Costituzione con lo stesso procedimento delle leggi ordinarie, erano considerate norme inferiori. Dal 2001 invece è stato inserito l’Art.117 che stabilisce...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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