vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE FONTI INTERNAZIONALI:
Gli articoli 10,11 e 80 regolano i rapporti fra
ordinamento italiano e ordinamenti esterni ovvero
internazionali e della UE. Tra questi due ordinamenti
vi è un rapporto di separazione: non sono integrati
ma vige la teoria Dualistica.
Queste fonti presero vita nel secondo dopo guerra
grazie al quale ci fu un’apertura verso il mondo
esterno. Sono fonti esterne coloro che producono
norme giuridiche nell’ordinamento interno.
Ordinamento Internazionale:
E’ diverso da quello italiano in quanto non c’è un
organo legislativo che produce leggi ma esse sono
fonti fatto, frutto di consuetudini; quindi mancano di
conseguenza dei criteri di risoluzione delle
antinomie. Ma anzi il diritto internaz. è:
-CONSUETUDINARIO: formato da norme
consuetudinarie che però rimangono giuridicamente
vincolanti, e dove gli Stati esercitano una sovranità
sul loro territorio e sulla fascia costiera di fronte. Non
essendoci fonti atto, i trattati vengono rispettati
grazie al fatto che si danno cariche diplomatiche per
avere un’immunità (Immunità Diplomatica).
-PATTIZIO: quando si parla di un insieme di trattati,
convenzioni multilaterali(con più paesi), accordi tra
più Stati. Qua è quindi necessaria una vera legge di
esecuzione.
Ma l’art.80 afferma che di fronte ad alcuni trattati è
necessario l’intervento del Parlamento in modo che il
Presidente della Repubblica abbia il consenso di
ratificare il trattato. Quindi è necessaria anche una
ratifica.
Alcuni trattati non identificati da tale articolo non
hanno bisogno di una ratifica ma il Governo stipula
accordi semplificati.
Invece l’ART.10 afferma che il nostro ordinamento
interno si conforma alle norme consuetudinarie del
diritto internazionale, quindi permette il così detto
Adattamento Automatico; l’Italia fa proprie le
consuetudini in modo automatico e le definisce
norme Costituzionali appunto perché richiamate in
causa dalla Costituzione. Sono comunque norme
inferiori alla costituzione ma superiori alle leggi
ordinarie.
Questo articolo però non identifica i rapporti tra
ordinamento italiano e internazionale, così come non
è in grado l’art.11; tale articolo enuncia che l’Italia
ripudia la guerra come strumento per arrivare alla
pace (così come l’ONU).
Infatti fino al 2001, dato che queste norme
internazionali erano inserite nella Costituzione con lo
stesso procedimento delle leggi ordinarie, erano
considerate norme inferiori. Dal 2001 invece è stato
inserito l’Art.117 che stabilisce i rapporti fra Stato e
Regioni. Esso identifica i vincoli comunitari e gli
obblighi internazionali che quindi sono superiori alla
legislazione italiana. Da qua le norme pattizie
avranno valore superiore alla legge.
Di conseguenza, nel 2007 con le “sentenze gemelle”
la Costituzione afferma che il giudizio di
incostituzionalità doveva avvenire anche sulla base
di quello che diceva il trattato internazionale.
Le organizzazioni internazionali:
- ONU: (organizzazione nazioni unite): grazie
all’Art.11 l’Italia ha aderito a questa
organizzazione con la piena maggioranza nel
1955. Il nostro paese infatti ripudia la guerra e
vuole assicurare pace e giustizia.
Inizialmente l’obiettivo era organizzare un
proprio esercito in modo da impedire che venisse
violata la legalità internazionale. Fu però
attaccato da molti Stati come Russia e USA) e
inoltre le decisioni sull’uso della forza sono prese
dalle potenze vincitrici della seconda guerra
mondiale; esse hanno il diritto di Veto ovvero
annullare decisioni importanti se a loro non sono
gradite.
- NATO: (North Atlantic Treaty Organization):
l’art.5 afferma che gli Stati membri devono
difendersi a vicenda. Nasce inizialmente come
contenimento antisovietico
- DIRITTI DELL’UOMO: alcune convenzioni hanno
dato origine a procedure destinate ad assicurare
la tutela dei diritti umani: ad esempio sono nati
istituti tribunali internazionali , la Corte penale
internazionale, il Consiglio d’Europa e la Corte
europea dei diritti dell’uomo; questi consigli
servono per ripristinare la legalità in quanto
servono al cittadino per far si che la legge venga
rispettata.
- UNIONE EUROPEA: è una confederazione di Stati
dotata di potestà legislativa in alcune materie
(quelle previste dai trattati). Essendo una
confederazione gli Stati gli hanno ceduto parte
della loro sovranità; per questo interviene ad
esempio nell’uscita degli Stati (≠federazione, dal
quale non si esce).
E’ il frutto di un percorso che è iniziato dopo la
2° G.Mondiale:
- 1951: nascita CECA (Comunità Europea
Carbone e Acciaio), spazio doganale comune
dove carbone e acciaio vengono venduti
liberamenti senza dazi doganali in modo da
superare le controversie tra Francia e Germania.
- 1957: nascita CEE (Comunità Economica
Europea), per garantire la libera circolazione di
persone, merci e capitale. Aderiscono 6 paesi e
ha una struttura organizzativa particolare: c’è un
Parlamento, una Commissione per il potere
esecutivo, un Consiglio con i Capi del Governo
degli Stati e una Corte di Giustizia che risolve le
controversie tra gli organi dell’Unione, tra Unione
e Stati e tra diritto dell’Unione e diritto degli
Stati.
Dal punto di vista legislativo cerca di far
diventare simili le legislature per una migliore
circolazione dei prodotti; ciò avviene con le
direttive (l’Unione dà obiettivi da raggiungere
entro un tot. Tempo in modo che gli Stati
adeguino tale fine con la propria legislazione; se
scade il termine la direttiva diventa ad efficacia
diretta) e con i regolamenti (che sono
immediatamente vincolanti in modo uguale per
tutti, senza la necessaria attuazione).
Invece il potere decisionale è nelle mani dei capi
del governo, ovvero dei ministri; per tale motivo
il potere del Parlamento e dell’Assemblea è
inferiore.
- 1993: trattato di Maastricht: che vede la
struttura dell’unione europea come un tempio
greco sorretto da 3 pilastri.
- 1997: trattato di Amsterdam: coinvolge il
Parlamento nella legislazione non più solo per
materie economiche ma anche per materie
comunitarie (es: immigrazione).
- 2000: trattato di Nizza: viene prevista la Carta
dei Diritti della UE.
Fino a tale trattato si può quindi affermare che ci fu
un percorso espansivo dove i trattati cercano di
aumentare le materie e concedere il potere
all’Unione.
- 2004: l’Unione tenta di istituirsi una
Costituzione; il trattato è approvato da tutti
tranne da Francia e Olanda che richiedono un
referendum popolare; il popolo francese e
olandese rifiuta tale costituzione così il processo
di espansione si blocca.
- 2007: trattato di Lisbona: viene traslato il
contenuto della Costituzione, incorporata la
Carta dei Diritti che ora è giuridicamente
vincolante e istituito la normativa per il diritto di
recesso (uscita dall’UE). Da questo momento
anche i piccoli Stati votano per alcune materie
(per altre invece si richiede la maggioranza
qualificata ovvero Stato e popolo dello Stato).
Forma di Governo della U.E.