Ai vades si ricorreva sia in occasione dei processi privati sia in
occasione dei processi pubblici. Con riferimento alle legis actiones si sa
con certezza che i vades intervenivano per garantire la presenza del
convenuto qualora il dibattimento venisse rinviato a un’udienza
successiva. La comparsa alla prima udienza era assicurata dalla in ius
vocatio. Qualora la persona per cui i vades avevano garantito non si fosse
presentata, questi potevano liberarsi versando una somma di danaro, il cui
ammontare era stato fissato al momento in cui avevano assunto la garanzia.
I praedes erano dei garanti ma intervenivano in modo più ampio rispetto ai
vades. Essi intervenivano nelle legis actiones quando si discuteva della
appartenenza di una cosa e garantivano che al termine del processo la cosa
e i suoi eventuali frutti sarebbero stati restituiti al vincitore. In
materia di processi pubblici essi garantivano anche che chi era stato
condannato a una pena pecuniaria versasse questa somma al populus romanus,
e sempre nei confronti del populus garantivano la restituzione dei
prestiti da questo concessi. Essi intervenivano anche nei pubblici appalti
e garantivano sia per il populus romanus sia per gli altri enti. Il
vincolo che gravava sui praedes in età storica era eventuale ma
originariamente esso era immediato.
In quale ambito sorse la prima figura
3) dell’”obbligato”?
La sponsio fu il primo contratto romano liberamente concluso tra le parti
contraenti al quale l’ordinamento ricollegò come conseguenza la nascita
del vincolo giuridico cioè l’obbligo di una parte di tenere un determinato
comportamento nei confronti di colui al quale era stata fatta la promessa.
Originariamente la sponsio aveva un carattere religioso in quanto si pensa
che fosse un giuramento agli dei, prestato ripetendo la solenne formula
pronunziata dal pontefice. Questa ipotesi spiega anche la struttura della
sponsio che consiste in un’interrogazione e una “congrua” risposta. La
sponsio subì un processo di laicizzazione e secondo le XII tavole essa
consisteva in un’interrogazione (fatta al futuro creditore) e una risposta
(del debitore) che per essere vincolante e congrua doveva essere la
ripetizione della formula usata dall’interrogazione. Tra il IV e il III
secolo a.C., si ammise che il verbo usato dall’interrogante potesse anche
essere diverso da spondere. Questo rimase riservato ai cittadini romani
così che il contratto concluso con questo verbo tra peregrini non aveva
valore. Anche in questa fase rimase fermo il concetto di congruità. La
trasformazione più importante della sponsio si verificò quando essa
divenne un’assunzione di obbligazione autonoma oltre alla garanzia del
fatto del terzo. Le XII tavole stabilirono che non si potesse procedere
alla esecuzione personale sullo sponsor (il debitore) nella forma allora
prevista della manus iniectio, se il suo debito non era stato
giudizialmente accertato, e a questo scopo fu istituita la legis actio per
iudicis arbitrive postulationem.
Come si classificano le obbligazioni?
4)
Le obbligazioni si possono classificare in: civili, onorarie e naturali.
Le obbligazioni civili derivano dallo ius civile e sono caratterizzate dal
termine oportere.
Le obbligazioni onorarie derivano dal diritto onorario e danno luogo ad
azioni in factum mentre le obbligazioni naturali sono tali di fatto più
che in diritto e manca l’azione. Le obbligazioni naturali danno luogo solo
a soluti retentio.
Cos’è la prestazione?
5)
La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere nei
confronti del creditore in forza del rapporto obbligatorio che esiste fra
loro e l’obbligazione affinché sia valida, deve avere una serie di
requisiti: la prestazione deve essere possibile cioè deve avere come
oggetto una cosa esistente in natura e rientrare nella categoria delle res
in commercio (possibilità giuridica); la prestazione deve essere lecita
quindi non contraria alle norme del diritto o del buon costume; la
prestazione deve essere determinata, cioè quando le parti precisano il
contenuto della prestazione, o determinabile quando per stabilire a cosa
sia tenuto esattamente il debitore si fa riferimento a elementi esterni al
negozio; infine la prestazione deve essere economicamente valutabile e
questo è necessario nel caso in cui la prestazione non adempiuta deve
essere sostituita con il suo equivalente in danaro, in quanto la condanna
deve essere pecuniaria.
I contenuti della prestazione sono dare, facere e praestare. Per dare si
intende il trasferimento della proprietà; per facere si intende il
compimento di atti negoziali e di attività materiali; per praestare si
intende l’ambito delle garanzie ma poi assume un significato generico, da
cui deriva il nostro “prestare”.
La prestazione ha anche diverse caratteristiche che danno luogo a diverse
obbligazioni: se la prestazione è frazionabile o meno, le obbligazioni
sono divisibili o indivisibili; Le obbligazioni di dare sono solitamente
divisibili, anche quando sono specifiche. Le obbligazioni specifiche sono
divisibili se è divisibile il diritto soggettivo. Alle obbligazioni
alternative cioè con più prestazioni, corrispondono prestazioni
alternative. Di regola il debitore ha la facoltà di scegliere, salvo
previsto diversamente. La scelta del debitore non produce concentrazione
(ius variandi). Se spetta al creditore, la sua scelta produce
concentrazione, così come l’impossibilità sopravvenuta.
Cos’è la mora?
6)
La mora ha luogo quando non vi è l’adempimento della prestazione. La mora
si computa dal momento in cui il creditore invita il debitore ad adempiere
e la costituzione in mora aggrava la responsabilità del creditore, che si
estende alla vis maior. Gli effetti cadono quando il debitore si offre di
eseguire la prestazione. Nel caso di obbligazioni pecuniarie il debitore è
anche liberato dal deposito della pecunia che doveva avvenire in luogo
pubblico per evitare i danni causati al debitore dal creditore moroso.
Quali sono le fonti delle obbligazioni?
7)
Le fonti delle obbligazioni per Gaio, quindi per i sabaniani, sorgono da
contratto o da delitto. Questa partizione di Gaio indica quindi che i
sabiniani consideravano contratto ogni atto lecito produttivo di
obbligazione. Diversa la posizione di Labeone che tentò di costruire per
primo una categoria di contratto e lo fa individuando le caratteristiche
generali della categoria “contratto” e anche individuando il “negozio
giuridico”. Per lui era contratto solo quello che oggi si chiama contratto
sinallagmatico o contratto “a prestazioni corrispettive” cioè un contratto
dal quale nascono obbligazioni reciproce a carico di ambedue le parti
contraenti. Secondo invece Sesto Pedio, l’obbligazione si contrae solo se
vi è conventio cioè un accordo delle parti contraenti sulle obligationes
che dal contratto derivavano. Secondo Pedio poi i contratti non sono solo
sinallagmatici: infatti, come nella stipulatio, nascono obbligazioni solo
a carico di una parte. La bipartizione gaiana contrattodelitto cominciò
ad apparire inadeguata a ricomprendere tutti i rapporti obbligatori. Il
caso della indebiti solutio era sintomatico: se, da un canto, pagare
l’indebito non poteva essere considerata più un contratto, d’altro canto
non era neppure un delitto: ne deriva che esistevano rapporti obbligatori
che nascevano da comportamenti diversi dai contratti e dai delitti. La
divisione delle obbligazioni in due categorie, si era dimostrata
insufficiente anche sul piano del diritto penale. Accanto agli illeciti
civili da cui nasceva un’azione penale erano stati ricompresi nella
categoria dei delicta anche gli illeciti pretori da cui nasceva un’azione
di questo tipo. Ma vi erano situazioni in cui l’azione penale non nasceva
da un “atto” dell’obbligato. Poiché esistevano azioni penali in personam
che non nascevano da un delictum,inteso come “atto illecito” riconducibile
a un’azione dell’obbligato, la bipartizione contratto delitto era dunque
insufficiente anche sotto questo profilo.
Modestino ignorava completamente la bipartizione gaiana ed elenca sullo
stesso piano tutti gli elementi che concretamente generavano
l’obbligazione contrattuale: la dazione della cosa, le parole , il ricordo
all’una e alle altre e il consenso. A questi fonti delle obbligazioni,
Modestino aggiunge la legge e il ius honorarium. L’elenco di Modestino
faceva anche riferimento agli atti illeciti indicati con il termine
peccata. Questa classificazione è insoddisfacente e inidonea a
ricomprendere diverse e variegate figure ma è comunque importante, perché
dimostra l’insoddisfazione della giurisprudenza nei confronti dello schema
bipartito, il suo continuo lavoro alla ricerca di nuove soluzioni.
Come sono classificati i contratti in diritto romano?
8)
I contratti sono esclusivamente fonte di obbligazioni e si possono
suddividere in unilaterali, bilaterali e bilaterali imperfetti. Sono
unilaterali quando sorgono obbligazioni a carico di una sola persona; sono
bilaterali quando sorgono obbligazioni a carico di tutte e due le parti
mentre sono bilaterali imperfetti quando l’obbligazione sorge a carico di
una sola parte ma potrebbe sorgere anche a carico dell’altra parte.
I contratti possono essere reali, verbali, letterali e consensuali. Sono
reali quando l’obbligo si contrae al momento della consegna della cosa e
da quel momento il consenso è incorporato nella consegna. Sono verbali
quando l’obbligazione sorge con la pronunzia di certa verba mentre sono
letterali quando l’obbligazione nasce con la registrazione per iscritto di
certe operazioni contabili. Sono consensuali quando l’obbligazioni si
contrae in virtù del consenso, il quale è necessario e sufficiente e
finchè non hanno avuto esecuzione, si sciolgono per mutuo dissenso.
Quali sono le caratteristiche del sistema
9) contrattuale romano?
I contratti sono negozi giuridici almeno bilaterali con effetti
obbligatori e l’obbligazione prodotta è concordemente voluta dalle parti.
Essi erano tipici perché ciascuno aveva un proprio regime sanzionato da
specifiche azioni. La tipicità viene temperata dalla stipulatio (che è un
contratto estremamente flessibile ed tipico più per la forma che per i
contenuti), dall’efficacia riconosciuta ai pacta e ai contratti innominati
e dal progressivo riconoscimento di nuove figure contrattuali.
Cos’è il mutuo? Ha delle varianti?
10)
Il mutuo è un contratto rea
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4 - Diritti reali, godimento su cose altrui e usufrutto e diritti di obbligazioni
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Glicobiologia - 4
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4. Vacuolo
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Laboratorio 4