Estratto del documento

Ai vades si ricorreva sia in occasione dei processi privati sia in

occasione dei processi pubblici. Con riferimento alle legis actiones si sa

con certezza che i vades intervenivano per garantire la presenza del

convenuto qualora il dibattimento venisse rinviato a un’udienza

successiva. La comparsa alla prima udienza era assicurata dalla in ius

vocatio. Qualora la persona per cui i vades avevano garantito non si fosse

presentata, questi potevano liberarsi versando una somma di danaro, il cui

ammontare era stato fissato al momento in cui avevano assunto la garanzia.

I praedes erano dei garanti ma intervenivano in modo più ampio rispetto ai

vades. Essi intervenivano nelle legis actiones quando si discuteva della

appartenenza di una cosa e garantivano che al termine del processo la cosa

e i suoi eventuali frutti sarebbero stati restituiti al vincitore. In

materia di processi pubblici essi garantivano anche che chi era stato

condannato a una pena pecuniaria versasse questa somma al populus romanus,

e sempre nei confronti del populus garantivano la restituzione dei

prestiti da questo concessi. Essi intervenivano anche nei pubblici appalti

e garantivano sia per il populus romanus sia per gli altri enti. Il

vincolo che gravava sui praedes in età storica era eventuale ma

originariamente esso era immediato.

In quale ambito sorse la prima figura

3) dell’”obbligato”?

La sponsio fu il primo contratto romano liberamente concluso tra le parti

contraenti al quale l’ordinamento ricollegò come conseguenza la nascita

del vincolo giuridico cioè l’obbligo di una parte di tenere un determinato

comportamento nei confronti di colui al quale era stata fatta la promessa.

Originariamente la sponsio aveva un carattere religioso in quanto si pensa

che fosse un giuramento agli dei, prestato ripetendo la solenne formula

pronunziata dal pontefice. Questa ipotesi spiega anche la struttura della

sponsio che consiste in un’interrogazione e una “congrua” risposta. La

sponsio subì un processo di laicizzazione e secondo le XII tavole essa

consisteva in un’interrogazione (fatta al futuro creditore) e una risposta

(del debitore) che per essere vincolante e congrua doveva essere la

ripetizione della formula usata dall’interrogazione. Tra il IV e il III

secolo a.C., si ammise che il verbo usato dall’interrogante potesse anche

essere diverso da spondere. Questo rimase riservato ai cittadini romani

così che il contratto concluso con questo verbo tra peregrini non aveva

valore. Anche in questa fase rimase fermo il concetto di congruità. La

trasformazione più importante della sponsio si verificò quando essa

divenne un’assunzione di obbligazione autonoma oltre alla garanzia del

fatto del terzo. Le XII tavole stabilirono che non si potesse procedere

alla esecuzione personale sullo sponsor (il debitore) nella forma allora

prevista della manus iniectio, se il suo debito non era stato

giudizialmente accertato, e a questo scopo fu istituita la legis actio per

iudicis arbitrive postulationem.

Come si classificano le obbligazioni?

4)

Le obbligazioni si possono classificare in: civili, onorarie e naturali.

Le obbligazioni civili derivano dallo ius civile e sono caratterizzate dal

termine oportere.

Le obbligazioni onorarie derivano dal diritto onorario e danno luogo ad

azioni in factum mentre le obbligazioni naturali sono tali di fatto più

che in diritto e manca l’azione. Le obbligazioni naturali danno luogo solo

a soluti retentio.

Cos’è la prestazione?

5)

La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere nei

confronti del creditore in forza del rapporto obbligatorio che esiste fra

loro e l’obbligazione affinché sia valida, deve avere una serie di

requisiti: la prestazione deve essere possibile cioè deve avere come

oggetto una cosa esistente in natura e rientrare nella categoria delle res

in commercio (possibilità giuridica); la prestazione deve essere lecita

quindi non contraria alle norme del diritto o del buon costume; la

prestazione deve essere determinata, cioè quando le parti precisano il

contenuto della prestazione, o determinabile quando per stabilire a cosa

sia tenuto esattamente il debitore si fa riferimento a elementi esterni al

negozio; infine la prestazione deve essere economicamente valutabile e

questo è necessario nel caso in cui la prestazione non adempiuta deve

essere sostituita con il suo equivalente in danaro, in quanto la condanna

deve essere pecuniaria.

I contenuti della prestazione sono dare, facere e praestare. Per dare si

intende il trasferimento della proprietà; per facere si intende il

compimento di atti negoziali e di attività materiali; per praestare si

intende l’ambito delle garanzie ma poi assume un significato generico, da

cui deriva il nostro “prestare”.

La prestazione ha anche diverse caratteristiche che danno luogo a diverse

obbligazioni: se la prestazione è frazionabile o meno, le obbligazioni

sono divisibili o indivisibili; Le obbligazioni di dare sono solitamente

divisibili, anche quando sono specifiche. Le obbligazioni specifiche sono

divisibili se è divisibile il diritto soggettivo. Alle obbligazioni

alternative cioè con più prestazioni, corrispondono prestazioni

alternative. Di regola il debitore ha la facoltà di scegliere, salvo

previsto diversamente. La scelta del debitore non produce concentrazione

(ius variandi). Se spetta al creditore, la sua scelta produce

concentrazione, così come l’impossibilità sopravvenuta.

Cos’è la mora?

6)

La mora ha luogo quando non vi è l’adempimento della prestazione. La mora

si computa dal momento in cui il creditore invita il debitore ad adempiere

e la costituzione in mora aggrava la responsabilità del creditore, che si

estende alla vis maior. Gli effetti cadono quando il debitore si offre di

eseguire la prestazione. Nel caso di obbligazioni pecuniarie il debitore è

anche liberato dal deposito della pecunia che doveva avvenire in luogo

pubblico per evitare i danni causati al debitore dal creditore moroso.

Quali sono le fonti delle obbligazioni?

7)

Le fonti delle obbligazioni per Gaio, quindi per i sabaniani, sorgono da

contratto o da delitto. Questa partizione di Gaio indica quindi che i

sabiniani consideravano contratto ogni atto lecito produttivo di

obbligazione. Diversa la posizione di Labeone che tentò di costruire per

primo una categoria di contratto e lo fa individuando le caratteristiche

generali della categoria “contratto” e anche individuando il “negozio

giuridico”. Per lui era contratto solo quello che oggi si chiama contratto

sinallagmatico o contratto “a prestazioni corrispettive” cioè un contratto

dal quale nascono obbligazioni reciproce a carico di ambedue le parti

contraenti. Secondo invece Sesto Pedio, l’obbligazione si contrae solo se

vi è conventio cioè un accordo delle parti contraenti sulle obligationes

che dal contratto derivavano. Secondo Pedio poi i contratti non sono solo

sinallagmatici: infatti, come nella stipulatio, nascono obbligazioni solo

a carico di una parte. La bipartizione gaiana contratto­delitto cominciò

ad apparire inadeguata a ricomprendere tutti i rapporti obbligatori. Il

caso della indebiti solutio era sintomatico: se, da un canto, pagare

l’indebito non poteva essere considerata più un contratto, d’altro canto

non era neppure un delitto: ne deriva che esistevano rapporti obbligatori

che nascevano da comportamenti diversi dai contratti e dai delitti. La

divisione delle obbligazioni in due categorie, si era dimostrata

insufficiente anche sul piano del diritto penale. Accanto agli illeciti

civili da cui nasceva un’azione penale erano stati ricompresi nella

categoria dei delicta anche gli illeciti pretori da cui nasceva un’azione

di questo tipo. Ma vi erano situazioni in cui l’azione penale non nasceva

da un “atto” dell’obbligato. Poiché esistevano azioni penali in personam

che non nascevano da un delictum,inteso come “atto illecito” riconducibile

a un’azione dell’obbligato, la bipartizione contratto delitto era dunque

insufficiente anche sotto questo profilo.

Modestino ignorava completamente la bipartizione gaiana ed elenca sullo

stesso piano tutti gli elementi che concretamente generavano

l’obbligazione contrattuale: la dazione della cosa, le parole , il ricordo

all’una e alle altre e il consenso. A questi fonti delle obbligazioni,

Modestino aggiunge la legge e il ius honorarium. L’elenco di Modestino

faceva anche riferimento agli atti illeciti indicati con il termine

peccata. Questa classificazione è insoddisfacente e inidonea a

ricomprendere diverse e variegate figure ma è comunque importante, perché

dimostra l’insoddisfazione della giurisprudenza nei confronti dello schema

bipartito, il suo continuo lavoro alla ricerca di nuove soluzioni.

Come sono classificati i contratti in diritto romano?

8)

I contratti sono esclusivamente fonte di obbligazioni e si possono

suddividere in unilaterali, bilaterali e bilaterali imperfetti. Sono

unilaterali quando sorgono obbligazioni a carico di una sola persona; sono

bilaterali quando sorgono obbligazioni a carico di tutte e due le parti

mentre sono bilaterali imperfetti quando l’obbligazione sorge a carico di

una sola parte ma potrebbe sorgere anche a carico dell’altra parte.

I contratti possono essere reali, verbali, letterali e consensuali. Sono

reali quando l’obbligo si contrae al momento della consegna della cosa e

da quel momento il consenso è incorporato nella consegna. Sono verbali

quando l’obbligazione sorge con la pronunzia di certa verba mentre sono

letterali quando l’obbligazione nasce con la registrazione per iscritto di

certe operazioni contabili. Sono consensuali quando l’obbligazioni si

contrae in virtù del consenso, il quale è necessario e sufficiente e

finchè non hanno avuto esecuzione, si sciolgono per mutuo dissenso.

Quali sono le caratteristiche del sistema

9) contrattuale romano?

I contratti sono negozi giuridici almeno bilaterali con effetti

obbligatori e l’obbligazione prodotta è concordemente voluta dalle parti.

Essi erano tipici perché ciascuno aveva un proprio regime sanzionato da

specifiche azioni. La tipicità viene temperata dalla stipulatio (che è un

contratto estremamente flessibile ed tipico più per la forma che per i

contenuti), dall’efficacia riconosciuta ai pacta e ai contratti innominati

e dal progressivo riconoscimento di nuove figure contrattuali.

Cos’è il mutuo? Ha delle varianti?

10)

Il mutuo è un contratto rea

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviuandreidamian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.
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