Diritto privato secondo Ulpiano
Ulpiano in un passo del Digesto afferma: "Le branche principali di questo studio del diritto privato sono la branca pubblicistica (che riguarda lo stato romano) e la branca privatistica (che riguarda l’utilità dei singoli). Mentre il diritto pubblico riguarda la disciplina delle cose sacre, i collegi dei sacerdoti e le magistrature, il diritto privato deriva dei precetti del diritto naturale, dal diritto delle genti e dal diritto civile: il diritto naturale è quello che è comune a tutti gli esseri animati ed è quello che ha creato il matrimonio e la procreazione, il diritto delle genti è quello usato dal genere umano e identifica i rapporti fra gli uomini".
Il matrimonio
Tipologie di matrimonio
Il matrimonio poteva essere:
- Cum Manu: La manu ricordava i tempi in cui la mano indicava il potere del pater familias esercitato sul sesso femminile; infatti con la manus la donna entrava nella famiglia del marito ed ereditava il suo patrimonio insieme ai figli.
- Sine Manu: Quando la moglie rimaneva nella famiglia d’origine ed ereditava dal padre insieme ai fratelli.
Queste due forme di matrimonio servivano per evitare gli spostamenti del patrimonio. Inizialmente il matrimonio era solo Cum Manu e si otteneva attraverso 3 cerimonie:
- Confarreatione: Deriva dalla focaccia di farro che i coniugi spezzavano e mangiavano insieme per indicare la loro vita in comune. Era una cerimonia prevista solo per i Patrizi, nella quale partecipavano pontefice massimo, il flamen dialis e 10 testimoni; qui i coniugi sedevano sulla pelle di capra e congiungevano la mano destra.
- Coemptio: Era una sorta di compravendita; infatti, il giurista Gaio dice che è una compravendita della moglie dove però non si acquista la donna ma la manus.
- Usus: Ricorda l’usucapione, ovvero dopo la convivenza di un anno i due coniugi potevano sposarsi; anche qui l’oggetto dell’usucapione non era la donna ma la manus.
Si diffuse poi il matrimonio senza manus, dove i coniugi indossavano una tunica bianca mentre la donna aveva un mantello color fiamma; la donna era accompagnata alla casa del marito e qui avveniva la deductio in domum maritii.
Requisiti per il matrimonio
C’erano però dei requisiti che due coniugi dovevano rispettare:
- Si doveva essere liberi (gli schiavi avevano un rapporto detto contubernium).
- Dovevano essere cittadini romani.
- Dovevano aver raggiunto la pubertà. All’epoca di Augusto i Sabiniani pensavano di comprendere la pubertà con un’ispezione corporale, mentre i Proculiani fissarono i 12 anni per le donne e 14 per l’uomo.
- Dovevano avere l’Affectio Maritalis, ovvero la volontà dei coniugi nel portare avanti il loro matrimonio.
Le riforme di Augusto
Augusto comprende che il matrimonio è in crisi in quanto gli uomini erano appena tornati dal fronte, così fa riforme democratiche incentrate al matrimonio e alla procreazione:
- Lex Iulia de Maritandis e Lex Papia Poppaea: Con queste due riforme pone degli obblighi; le donne fra i 20 e i cinquant’anni e gli uomini fra i 25 e i 60 anni dovevano essere sposati, altrimenti chi non era sposato era celibe e non poteva succedere mentre chi non aveva figli era detto orbo, ovvero perdeva il 50% dell’eredità.
- Lex Iulia de Adulteriis: Prima di Augusto l’adulterio era una questione privata e la donna era giudicata in famiglia da un giudice. Con Augusto diventa invece un crimine pubblico e verrà infatti creato un tribunale; il marito e il padre avevano due mesi per denunciarla, altrimenti erano accusati di lenocinio ovvero aderire alla prostituzione per un guadagno economico. Gli estranei invece potevano denunciarla entro quattro mesi. Solo nel 449 con la costituzione di Teodosio, si accetta il divorzio e l’adulterio viene considerato anche dalla parte dell’uomo.
Lo status dei cittadini
Solo chi aveva questi tre status poteva avere la capacità giuridica:
- I liberi: Avevano uno status di libertà (a differenza degli schiavi).
- I cittadini romani: Avevano uno status Civitatis (a differenza degli stranieri).
- I soggetti indipendenti: Non avevano un antenato di sesso maschile al di sopra, ovvero il pater familias era morto (a differenza dei soggetti in potestà).
Gli schiavi avevano solo la capacità di agire, mentre chi non l’aveva doveva essere affiancato da un tutore, ovvero una figura che doveva integrare la volontà del minore quando voleva compiere atti giuridici e doveva amministrare il suo patrimonio.
Tipi di tutela per impuberi
- Testamentaria: Il padre del fanciullo faceva testamento e non minava il tutore nel caso di...
-
Istituzioni di Diritto Privato - 3° Anno
-
3 Capacità di agire
-
Appunti corso Diritto Privato
-
Diritto privato 3