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LO STATUS DEI CITTADINI:
Solo chi aveva questi tre status poteva avere la capacità giuridica:
-I LIBERI: avevano uno status di libertà (a differenza degli schiavi). -I
CITTADINI ROMANI: avevano uno status Civitatis (a differenza degli
stranieri).
-I SOGGETTI INDIPENDENTI: non avevano un antenato di sesso
maschile al di sopra, ovvero il pater familias era morto (A differenza
dei soggetti in potestà).
Gli schiavi avevano solo la capacità di agire mentre chi non l’aveva
doveva essere affiancato da un tutore ovvero una figura che doveva
integrare la volontà del minore quando voleva compiere atti
giuridici e doveva amministrare il suo patrimonio.
Tipi di tutela per impuberi.
Testamentaria: il padre del fanciullo faceva testamento e non
minava il tutore nel caso della sua morte.
Legittima: in caso di morte era nominato il parente prossimo in
linea maschile ovvero lo zio ( detto ADGNATUS).
Atiliana: istituita dalla LEX ATILIA; il parente del minore o la
madre chiedevano Al giudice di nominare il tutore.
A volte il tutore si impossessava di beni o li vendeva; alla fine il
tutore doveva rendere conto di tutte le spese quindi a volte
sbagliava ed era visto come un truffatore.
Così tutori iniziarono a rifiutarsi; si decise quindi che rifiuto poteva
basarsi solo su cause legittime, dette scuse:
A) per riguardi personali:
-aver compiuto settant’anni.
-Essere in una condizione di povertà estrema.
-Avere cattive condizioni di salute.
-Mancanza di cultura e analfabetismo.
-Nomina per ragioni di inimicizia.
-Aver subito dal padre del figlio una controversia.
-Avere la dimora lontana.
-Lite con il pupillo.
B) Per ragioni di ordine privato poco:
-Avere tre figli a Roma, quattro in Italia e cinque nelle province.
-Avere già altre te le tutele.
C) Per ragioni di ordine pubblico:
-assenza per causa pubblica fino ad un anno dalla cessazione.
-Ricoprire una magistratura municipale.
-Essere membri del consilium principis.
D) -Essere veterani.
-Essere atleti coronati.
-Essere grammatici, retori, filosofi, medici.
Si presentava un’istanza al magistrato entro 50 giorni dalla
conoscenza della nomina del tutore; Si era respinta il tutore
poteva procedere con l’appello.
La tutela per le donne avveniva in modo simile: c’erano sempre
quei tre tipi di tutela (testamentaria, legittima e atiliana) ma il
tutore non doveva amministrare il suo patrimonio.
Augusto tolse il tutore alla donna con 3,4 figli; Claudio invece
tolse solo la tutela legittima, che era però quella non facoltativa;
Costantino infine toglierà anche le altre facoltative.
La Curatela.
Il curatore era nominato per casi particolari e era affidato al:
-FURIOSUS: pazzo.
-PRODIGO: chi sperpera il patrimonio.
-MINORE DI 25 ANNI: viene approvata una LEX PRETORIA ovvero
il tutore richiede un curatore che assista al contratto svolto tra lui
e il minore per essere tutelato in caso di accusa di truffa.
La capacità giuridica.
I libri erano divisi in ingenui (liberi dalla nascita) e liberti (schiavi
poi liberati).
Gli schiavi venivano liberati attraverso:
-Il testamento.
-La Vindicta ovvero un processo al quale partecipavano padrone
schiavo e un’altra persona che dichiarava la libertà dello schiavo
toccandolo con una bacchetta; questo processo venne definito
MANUMISSIONE.
-Il censu: Dove il padrone davanti al censore dichiarava lo
schiavo un uomo libero.
Questi tre metodi di liberazione dello schiavo erano previsti dal
diritto civile.
Ma altri tre erano usati consuetudinalmente:
-INTER AMICOS: il padrone presentava davanti agli amici lo
schiavo libero.
-PER MENSAM: il padrone dichiarava lo schiavo libero durante la
cena.
-PER LITTERA: il padrone scriveva lo schiavo la sua intenzione di
farlo diventare libero.
Questi processi invece vengono definiti MANUMISSIONI
PRETORIE, perché tutelate dal pretore.
TIPI DI DECLASSAMENTO:
Ci poteva essere un declassamento: Capitis Deminutio.
Esso poteva essere:
-Massimo: si perdeva tutti e tre gli status.
-Medio: si rimaneva solo liberi.
-Minimo: si perdeva solo L indipendenza.
Schiavi si diventata per nascita perché figli di una madre schiava o
tutti e due genitori schiavi oppure perché fatti prigionieri o per
debiti.
Quando moriva un pater familias che non aveva fatto testamento:
per il diritto civile potevano ereditare Sui heredes (figli) se no gli
adgnati (parenti per linea maschile: zio dalla parte paterna) o i
gentiles (appartenenti alle stesse gens: questa però si toglie dopo L
era arcaica) = SUCCESSIONE AB TESTATIO.
Interviene poi il pretore perché per lui queste categorie non sono
sufficienti a rappresentare i gradi di successione senza testamento;
egli dice, correggendo e adattando il diritto civile al caso concreto
ovvero alla situazione del popolo che è cambiata, che devono
ereditare per primi i liberi(figli), se no i legittimi (eredi secondo il
diritto civile che potevano essere gli adgnati), infine i cognati
(parentela per linea di sangue).
Se non ci sono neanche i cognati, ereditano i Vir et Uxor ( coniuge
superstite) : BONORUM POSSESSIUM (il pretore da il possesso di
beni a queste categorie).
Quando venivano assegnati i beni, ripartiva la successione ab
intestatio ma non c’erano poi più beni perché ormai erano diventati
possesso di chi li aveva ereditato quindi non poteva esserci
concorrenza di beni
Forme di testamento.
CALATIS COMITIIS: due volte all anno si riunivano per il
testamento.
TESTAMENTO IN PROCINTU: colui che doveva fare testamento
oralmente doveva indicare quali erano i suoi eredi davanti
all’esercito schierato, prima di entrare in guerra (era quindi un
soldato che prima di andare in guerra faceva testamento).
Ma nelle urgenze di morte o malattia si utilizzava una prassi
(non testamento) detta MANCIPATIO FAMILIAE (familiae =
patrimonio): era un modo di acquisto della proprietà: l’uomo
davanti a 5 testimoni e accanto a uno con una bilancia di
bronzo (che indicava la vendita dei beni, bilancia peso e
bronzo moneta), vendeva i beni all’uomo di fiducia e
attraverso una fase orale detta NUNCUPATIO dava istruzioni a
questo uomo di fiducia ovvero gli diceva a chi doveva dare i
beni alla sua morte.
Da questa prassi nasce fino all’epoca classica un altro testamento
detto TESTAMENTO PER AES ET LIBRAM (bronzo e bilancia): si hanno
anche qui i 5 testimoni e l’uomo con la bilancia. Però ora usa una
Nuncupatio diversa: si istituisce direttamente l’erede, lo dice
direttamente. Con il tempo questo testamento si farà su tavolette
cerate e non più oralmente. La parte orale verrà fatta dopo le
tavolette dove tizio dirà: si rinvia quello scritto sulle tavolette.
Molti pensarono che questo testamento fosse poco formale ma il
pretore intervenne dicendo che era importante la volontà del
testatore: quindi il testamento se era firmato da 7 testimoni valeva.
Il testamento del militare : ( che non era quello in procintu) era un
privilegio concesso ai militari che sacrificavano la propria vita; il
privilegio era fare un testamento come volevano e scegliere un
qualsiasi erede: questo perché negli anni il soldato poteva aver
avuto una compagna straniera che non poteva sposare, o un
soldato amico caro. Se il soldato invece non moriva, nel momento
del congedo il testamento vecchio non contava più e doveva farne
uno nelle forme previste dal diritto civile. Se il congedo era
oronevole, poteva aspettare 1 anno, se no doveva subito
provvedere.
Cosa contiene il testamento:
L’istituzione di erede,che doveva essere collocata all’iniziò del
testamento. Poi c’erano le altre clausole o disposizioni.
Gaio infatti dice: tuttavia perché un testamento sia valido per il
diritto civile non basta che siano osservate le regole sopra
esposte (testamento per libram) ma innanzitutto bisogna
accettare se l’istituzione di erede sia fatta in modo solenne
perché se fatta diversamente a nulla giova vendere il
patrimonio del testatore ad operare i testimoni o fare la
muncupatio nel modo che sopra si è letto. L’istituzione solenne
è disposta con la formula: tizio sia il mio erede ma anche la
formula: ordino che tizio sia il mio erede, può ormai definirsi
approvata. Non è invece approvata la formula : voglio che tizio
sia il mio erede e così pure sono disapprovate faccio e
istituisco egli come erede”
L’istituzione d’erede doveva essere in forma imperativa e in
lingua latina; poteva riguardare anche più persone.
La “sostituzione” nel caso l’erede non poteva o non voleva
ricevere L eredità: c’era la così detta sostituzione volgare cioè
entro 100 giorni l’erede doveva accettare in forma solenne
(detta Cretio) l’eredità; oppure si attuava la sostituzione
pupillare quando il testatore aveva paura che il figlio morisse
prima di aver raggiunto la pubertà e aver fatto a sua volta un
testamento; il sostituto non poteva essere indicato nella stessa
tavoletta dove era indicato l’erede ma lo scrivevano su una
Seconda Tavola che poteva essere aperta solo alla morte del
bambino.
Giustiniano crea un’altra sostituzione detta Quasi Pupillare:
qua la differenza è che non c’entra la pubertà ma L’infermità
mentale.
La diseredazione, differente tra figlie femmine e figli maschi;
per le femmine non occorreva indicare il nome, per i maschi si.
Il tutore testamentario per i figli o per la moglie.
La manumissione testamentaria (liberato uno schiavo).
I Legati ( disposizioni a titolo particolare ).
Nessuno moriva senza testamento, soprattutto le persone abbienti
in quanto era importante il passaggio patrimoniale.
C’erano due specie di testamento: il primo era rivolto all’Eredes
suis, eredi in potestà alla morte, il secondo agli Agnatis, eredi in
linea maschile.
Per fare testamento occorre la capacità giuridica (essere liberi,
cittadini Romani e indipendenti). Possono ricevere il testamento
anche gli schiavi: se non era il suo padrone a fargli ereditare il bene,
quest’ultimo andava al padrone, altrimenti lo schiavo poteva
impossessarsene.
Le donne non potevano invece fare testamento; questo fino a che
Adriano ha emanato una costituzione autorizzando alla donna
indipendente a fare testamento con l’aiuto del tutore.
IL LEGATARIO:
Quando c’è un Testamento c’è un erede, quando c’è un legato c’è
un legatario.
Il pater familias dava istruzioni di carattere patrimoniale o
pe