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DOLO: Errore-vizio

Diversi significati nel linguaggio giuridico:

  • Come criterio di responsabilità - idea della volontarietà di un comportamento e delle relative conseguenze per altri pregiudizievoli (si contrappone alla colpa)
  • Comportamento iniquo - dolus malus
  • In ambito negoziale: macchinazione volta a trarre in inganno un'altra persona, in modo che compia un negozio per lei pregiudizievole che diversamente non avrebbe compiuto, o avrebbe compiuto a condizioni diverse
  • dolus bonus: usuali furberie tollerate adoperate negli affari dal costume (es. vanterie merce) irrilevanti

N.b. errore: non è imputabile all'autore del negozio, ma è indotto dall'altrui macchinazione. Non è rilevante solo se è scusabile ed essenziale, ma sempre in ius civile.

I. Per il inizialmente è irrilevante; negozio voluto = negozio valido, al di là del vizio di volontà fede (fides bona contraria)

II. Deroga nei negozi che danno

luogo a giudizi di buonaest fraudi et dolo) exceptioIII. [1 metà del I sec. a.C.] - clausola nell'editto pretorio: promessa diadoli (mali)* ; invalida negozi da cui nascono azioni non di buona fede iure civili1. vittima del raggiro chiamata in giudizio per l'adempimento: azionevalida dell'exceptio doli2. opposizione3. accertamento dell'inganno iure pretorio iure4. Assoluzione: neutralizzazione degli effetti del negozio validocivile exceptio doliin virtù dell'Exceptio doli generalis (per le situazioni in cui sembra iniquo realizzare effetti* iue civili) "si in ea re nihil dolo malo Aulidi un negozio valido Formula:Augerii factum est neque fiat"Rivelante (Aulo Augerio), (factum est)1. il dolo commesso dall'attore prima del giudizio exceptio doli praeteritii (dolo passato) = dolo negoziale(neque fiat) exceptio doli2. nel momento dell'azione e per il fatto stesso di agire praesentis generaliso (dolo presente, varie

Possibili applicazioni:

Actio de dolo: (introdotta per iniziativa del giurista Aquilio Gallo tra il 70 e il 60* a.C.) esperibile dalla vittima che promuove un giudizio contro l'attore del dolo, una volta data esecuzione al negozio (in factum, - Azione penale, pretoria ha un anno per essere esperita) alsimplum - Azione arbitraria: il convenuto evita la condanna se, prima della sentenza esu invito del giudice, risarcisce il danno - Azione sussidiaria: concessa dal pretore solo in assenza di un altro mezzo (si de is rebus alia actio non erit) giuridico a favore dell'ingannato infamia - Comporta l' a carico di chi viene condannato - Non invalida il negozio già eseguito, ma permette di ottenere la condanna al simplum dell'autore del dolo a una pena

Dolo: inizialmente, vero e proprio inganno, pregiudizievole per chi lo subisce - [età classica] ampliato ad una larga serie di ipotesi di comportamenti iniqui

In integrum restitutio propter dolum:

altro rimedio pretorio al dolo* iure pretorionegoziale (poche tracce) neutralizzazione degli effetti prodottiiure civili dal negozio viziato da dolo

METUS

  • Errore-vizio (vis)
  • Timore generato dall'altrui violenza
  • vis compulsiva vis animo illata:
    • minaccia di provocare male se il minacciato non compie un certo negozio; violenza morale
  • vis absoluta vis corpore illata:
    • persona materialmente costretta ad esprimere una volontà negoziale (esclude la volontà)

(metus)

Minaccia di un male = timore = compimento di un negozio pregiudizievole per avere valore giuridico, la minaccia deve essere:

  1. grave e di un pregiudizio maggiore di quello rappresentato dalla conclusione del negozio
  2. di un male ingiusto homo constantissimus)
  3. seria (tale da influire anche su un metus)

Il negozio è voluto, ma la volontà si è formata per effetto del generato vis dalla iure civili

In linea di principio, il negozio è valido ed efficace, ma il convenuto, ex fide

bona exceptio, con un'azione può, senza bisogno di ottenere l'assoluzione o pretendere la restituzione exceptio quod metus causaII. [I sec a.C.] - contemplata nell'editto pretorio l' exceptio metus: persona convenuta per l'adempimento di un negozio estorto con la violenza ottiene l'assoluzione (necessaria nei negozi non di buona fede) "si in ea re nihil metus factum est" Formula: assente il riferimento all'autoredella violenza a persona diversa dall'autore, a patto cheopponibile l'attore fondi la sua pretesa su un negozio estorto al convenuto per timore ( hain rem scripta valenza assoluta qualificata come ) Actio quod metus causa: (introdotta sul finire della repubblica) azione pretoria,* che si da a chi dà esecuzione al negozio estorto con la violenza prima ancora di essere chiamato in giudizio per l'adempimento poena Azione penale; entro l'anno, la è del quadruplo del valore del pregiudizio,è alAzione arbitraria contro l'autore della e contro terzi che siano avvantaggiati in in rem scriptadipendenza del <()>In integrum restitutio propter metum : rimedio pretorio edittale per negozi* metus all'actio)estorti per e già eseguiti (alternativo tendenzialeiure civilineutralizzazione degli effetti già prodotti CAUSA: ragion d'essere oggettiva del negozio, la più immediata in relazione aglieffetti dell'atto- funzione che si intende realizzare attraverso gli effetti che il negozio va aprodurre- elemento oggettivo alla base del negozio giuridico[N.b. l'ordinamento giuridico NON tiene in considerazione elementi giuridicisoggettivi]- Nei negozi bilaterali è comune alle parti NEGOZI CAUSALI NEGOZI ASTRATTICausa: Interna, elemento Esterna al negozio negozi astratticostitutivo del negozio dello stesso tipo possono esserecompiuti per cause diverse(riconosciuta a priori comelecitadall'ordinamento giuridico) Struttura: determinata dalla causa esprime gli effetti giuridici Validità: Assenza di causa = invalidità Assenza di causa, o causa illecita = iure civili, iniziale validità poi condictio exceptio* introdotte e (per negozi non ancora eseguiti) Mancipatio, in iure cessio, stipulatio, Esempi: Mutuo, compravendita, solutio per aes et libram, acceptilatio contratti consensuali ... condictio: - rimedio civilistico per la restituzione di quanto già prestato - exceptio iure civile: strumento pretorio, per la neutralizzazione di effetti derivati dal negozio compiuto CONDICTIO: causa rimedio di nei negozi astratti di trasferimento legis actio per condictionem - Versione formulare della - Strumento per perseguire crediti per cui l'attore pretende esista, a carico oportere dare dell'altra parte, un obbligo, espresso in termini di di Certa pecunia actio certae creditae pecuniae a. Certa res condictio certa rei b. (in ius concepta), in

personam (iudicium- Azione civile e di stretto dirittostrictum) demonstratio legis actio):- Formula senza (come nella corrispondete l'attorenon indica la fonte del credito affermatointentio condemnatio - Struttura formulare molto semplice ( e ) vastaapplicazione datio- [età classica] presupposta una (trasferimento di proprietà) e l'esistenza diuna resragione valida per cui il convenuto non deve trattenere la trasferita, taleche risulti dare oportereun suo obbligo di in termini di obbligo del convenutosoccombente di trasferire all'attore la proprietàresa. Della stessa ricevuta (tantundem)b. Dell'equivalente in caso di denaro o cosa fungibilicondictio ex causa furtiva - [età classica] carattere eccezionale della nondatiopresuppone una tecnica- Si amplia il campo di applicazione:datio resapplicazioni contrattuali: compiuta con l'intesa che la si verrà restituitao (es. deposito e comodto) dationesapplicazioni

extracontrattuali: compiute per causa inesistente o venutao a mancare (cui viene equiparata causa illecita o turpe)

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO: clausole ai negozi giuridici, espressamente incluse dalle parti per modificare e/o integrare gli effetti negozialitipici, compatibilmente con la natura del negozio

CONDIZIONE: termine che indica evento futuro e incerto da cui dipendonogli effetti del negozio e clausola che contempla l'evento

Condizioni SPOSPENSIVE Condizioni RISOLUTIVE

sospendono gli effetti del negozio, che risolvono il negozio, che produce i suoi

NON produce i suoi effetti, finché non si effetti, i quali cessano automaticamenteverifica l'evento (prevalenti) quando si verifica l'evento"condicionalis"

negozi soggetti a condizione, definiti dai giureconsulti romani(≠ negozi "puri", senza condizioni)

Actus legitimi:

negozi in cui l'aggiunta di condizioni di qualunque tipo(vitiatur et vitia)comporta l'invaliditàmancipatio,

in iure cessio, acceptatio, manumissio vindictaEs. si compiono certa verbamediante la pronuncia di condiciones:

[Condizioni non vere e proprie, non soggette al regime giuridico delle ]Condicio iuris: atti i cui effetti sono subordinati al verificarsi di certi eventi per legge o per la natura stessa del negozio (es. legati, efficaci una volta divenuto efficace il testamento, quindi dopo la morte del testatore)

Condiciones in praesens vel in praeteritum conlatae: fanno dipendere gli effetti del negozio da eventi attuali o passati (non futuri o incerti) il negozio a cui vengono aggiunte clausole di questo tipo diventa efficace se l'evento dedotto risulta verificato, se no non produrrà mai effetti e non verrà mai ad esistere nel mondo giuridico

Condizioni impossibili (materialmente o giuridicamente):

inter vivos Nei negozi comportano l'invalidità del negozio

mortis causa, Nei negozi secondo i sabiniani, devono considerarsi non scritte (pro non scripta)

Quindi il negozio resta valido contro legem, turpis, contra bonos. Condizioni illecite: elemento dedotto. Nei negozi che danno luogo a giudizi di buona fede comportano l'invalidità. Stipulatio iure praetorio. Nella inizialmente comportano l'invalidità e in età.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.