GLI ATTI NEGOZIALI
Fatto giuridico: ogni evento produttivo di effetti giuridici
nascita/modificazione di situazioni giuridiche
Manifestazioni di volontà da parte di privati, dirette al conseguimento, garantito
dall'ordinamento giuridico, di risultati pratici giuridicamente definibili in
termini di acquisto/perdita/modificazione di situazioni giuridiche soggettive
Effetti voluti dal/dagli autore/i*
Idea assente nelle fonti romane, ma latente: molti atti e comportamenti
volontari rientrano in questo schema MA, secondo il criterio della tipicità, solo
ad determinati negozi giuridici e tipi negoziali, singolarmente individuati, in numero
definito, ognuno con struttura e regime propri, venivano riconosciuti effetti giuridici
Elementi:
(essentialia negotii):
a. Essenziali elementi strutturali fondamentali del
negozio giuridico
Es. in tutti - manifestazione di volontà da parte di soggetti capaci di agire
(capacità intellettuale) e legittimati a compiere il negozio (idoneità in
relazione agli effetti che produce)
Es. nei negozi formali - forma determinata
Es. nei negozi causali - esistenza della causa
Es. (singolo tipo negoziale) nella compravendita - prezzo
(naturalia negotii):
b. Naturali elementi automaticamente conseguenti
al negozio-tipo, pur nel silenzio delle parti (per evitarli esse devono
prevederne l'esclusione)
(accidentalia negotii):
c. Accidentali clausole, non essenziali, proprie dei
singoli tipi negoziali, che le parti possono inserire
modus
Es. condizione, termine
Invalidità e inefficacia n. invalido = n. (potenzialmente) inefficace, ma non
viceversa
a. Negozio inefficace: non produce gli effetti propri
b. Negozio invalido: presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi
≠ Nella dottrina moderna : nullità (concetto già presente nelle fonti romane) e
annullabilità (concetto derivante dallo sviluppo, teorizzazione ed elaborazione
iure civili iure pretorio)
concettuale dei casi di negozi validi, con effetti neutralizzabili :
Negozio nullo: per difetto dei suoi elementi essenziali, o per altro grave motivo,
NON produce i suoi effetti (nasce “morto”)
qualunque interessato, senza limiti di tempo, può farne valere la nullità con
una sentenza dichiarativa (accertamento di una situazione giuridica già
esistente)
Negozio annullabile: negozio che presenta vizi meno gravi (nasce
“ammalato”), ma produce i suoi effetti
alcuni soggetti possono impugnarlo, entro certi termini, sì da provocarne
l'annullamento con una pronunzia costitutiva che lo rende inefficace (il negozio
cessa di produrre effetti, retroattivamente)
Nel diritto romano al negozio nullo non si riconoscono gli effetti giuridici propri:
nullità = invalidità ipso iure
I. negozio trattato come se non esistesse
iure civili
II. [sviluppo del diritto pretorio: aumento negozi validi, con effetti
iure pretorio]
neutralizzabili Gli effetti già prodotti restano, ma se ne
(exceptio o denegatio)
impedisce la realizzazione o vengono ignorati
(in integrum restitutio bonorum possessio)
e equità
Spesso la nullità era causata dal fatto che il negozio era stato compiuto in
violazione di un precetto giuridico , ma NON sempre la violazione della norma
Leges
comportava nullità: (termine comprensivo di precetti anche non legislativi)
Perfectae
: stabiliscono un divieto che, in caso di violazione, causa la nullità
dell'atto
(Es. divieto di donazione tra coniugi)
Minus quam perfectae : stabiliscono un divieto che, in caso di violazione, fa
scattare una sanzione contro il trasgressore
lex Furia testamentaria)
(es.
Imperfectae : stabiliscono un divieto, senza prevedere nullità dell'atto o
sanzioni per i trasgressori
lex Cincia de donis et muneribus)
(es.
Classificazioni dei negozi giuridici:
Formali: la manifestazione della volontà in una forma determinata è elemento
essenziale
≠ Non formali: libera manifestazione della volontà
"causa"
Causali: la è elemento costitutivo ed essenziale del negozio e ne
determina la struttura
≠ Astratti: la "causa" non emerge dalla struttura del negozio gli effetti
negoziali si producono indipendentemente da essa
Unilaterali: una parte* manifesta la volontà (es. disposizioni testamentarie)
o ≠ Bilaterali: convergono le manifestazioni di volontà di due parti (es. contratti)
societas)
≠ Plurilaterali: convergono manifestazioni di tre o più parti (es.
*parte: centro di interessi persona singola o più persone con interessi identici
A titolo oneroso (almeno bilaterali): ciascuna parte consegue un vantaggio
dietro corrispettivo (es. compravendita)
≠ A titolo gratuito: una parte, o comunque il destinatario, consegue un
vantaggio senza corrispettivo (es. atti di liberalità, che danno luogo ad
un'attribuzione definitiva in favore da chi ne trae vantaggio)
Inter vivos : destinati a produrre effetti in vita del/i soggetto/i, partecipe/i del
contratti, mancipatio, iure cessio, traditio…)
negozio (es.
Mortis causa
≠ : destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore (es.
disposizioni testamentarie)
Con effetti reali: idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o
(es. mancipatio, in iure cessio traditio)
estinzione di diritti reali limitati e
≠ Con effetti obbligatori: idonei solo alla nascita o estinzione di obbligazioni
(es. contratti)
[distinzione più importante nel diritto romano che in quello moderno]
Dispositivi (o atti alla disposizione): atti in forza dei quali taluno aliena,
estingue o comprime un proprio diritto (comprendono tutti i negozi reali, più la
rinunzia ad un credito e l'affrancazione di un servo)
Fiduciari: atti che eccedono, negli effetti, lo scopo che si voleva raggiugere
"causa"
(eccedono la negoziale), ma in cui le parti stringono un'intesa che
(adoptio, emancipatio
consentirà di realizzare esattamente lo scopo e contratto
fiducia, mancipatio familiae)
di
I negozi giuridici comportano una o più manifestazioni della volontà; l'ordinamento
giuridico talvolta esige l'impiego di forme determinate di espressione della volontà
(negozi formali), altre volte le riconosce valore giuridico in qualunque modo venga
manifestata(negozi non formali) ius civile
Negozi formali e solenni: negozi più antichi dello forma
(certa verba,
imposta & schema determinato determinati gesti, cose e
persone estranee all'atto presenti) [+ dati del negozio concreto]
Le forme negoziali esprimevano i contenuti dei negozi che con esse si
realizzavano, perciò la loro mancata puntuale adozione era motivo di nullità
NEGOZI FORMALI:
Mancipatio mancipium ("manum capere")
: denominazione antica:
o mos maiorum,
- Istituita dal confermata dalla legge delle Dodici Tavole
Ius Quiritium, cives
- Negozio del riservato ai
gesta per aes et libram solutio per aes et libram nexum):
- Uno dei (con e atti
che si compivano con rame o bronzo e una bilancia
- Caratteristiche: una parte consegue un vantaggio attraverso la pronunzia di
certa verba e l’impiego della bilancia e del metallo (prima rame, poi bronzo /
prima grezzo, poi in lingotti) alla presenza di cinque cittadini romani puberi
libripens
come testimoni + un pubere (regge la bilancia e pesa il metallo)
mancipio dans mancipio accipiens
- Parti: e mancipio
- Comporta l'acquisto di un potere su una persona o cosa da parte del
accipiens, mancipio dans
e la perdita di potere sulle stesse da parte del
Impiegata per:
a. il trasferimento della "proprietà" (posizione giuridica soggettiva ad
dominium
essa corrispondente espressa in termini di appartenenza, poi e
prorietas ex iure Quiritium,
infine ) e del possesso (di beni mobili) delle
res mancipi (fondi sul suolo italico, schiavi e animali)
b. la costituzione di servitù rustiche
manus
c. l'acquisto della sulla donna
filii familias
d. l'acquisto della potestà sui altrui
e. (con adattamenti) il testamento
mancipatio
Es. di uno schiavo: libripens
Presenti: mancipiante, schiavo, cinque cittadini puberi romani e con bilancia
mancipio accipiens
Il tiene lo schiavo
“hunc ego hominem ex iure Quiritium esse aio esque mihi
I. Dice :
emptus esto hoc aere aeneaque libra”
II. Pone sulla bilancia il metallo
libripens
III. Il lo pesa
mancipio accipiens mancipio dans
IV. Il lo consegna al il mancipio
accipiens acquista la proprietà del servo
- Beni mobili: trasferimento di proprietà e possesso al contempo
- Beni immobili (fondi): trasferimento di proprietà e possesso se effettuata sul
(mancipio accipiens
fondo compie un gesto che simboleggia la presa di
possesso) [età classica] non occorre più recarsi sui fondi per il trasferimento
macipio dans
di proprietà, ma per il possesso i serve che il ne faccia ulteriore
(traditio)
consegna
- Funzione: vendita una volta introdotta la moneta (IV sec. a.C.) la pesatura è
accipiens
simbolica, e il mancipio percuote semplicemente la bilancia con un
raudusculum (pezzo di metallo grezzo, poi sostituito con una moneta) per poi
consegnarlo
[Inizi epoca preclassica: riconoscimento del contratto consensuale di compravendita
con effetti soltanto obbligatori]
- mancipatio
Mantenimento della struttura e degli effetti della
Es. se ha ad oggetto fondi italici, schiavi o animali avviene il trasferimento di
proprietà effetti reali
"imaginaria venditio"
- Perdita funzione di vendita si definisce (atto che della
l'imago)
vendita ha solo Diviene un negozio astratto:
a. produce i suoi effetti a prescindere dall'esistenza di una
"causa"
b. può essere compiuto anche per cause diverse dalla vendita
(es. donazione, dote…)
"leges mancipii" "leges mancipio dictae"
- Formulario a volte integrato da o
(es. mancipatio familiae):
Leges privatae : manifestazioni di volontà espresse oralmente dal
mancipio dans, mancipio accipiens
forse talvolta dal
Seguono schemi
certa verba
Impiegano
Sono finalizzate all'integrazione o alla limitazione degli effetti tipici
mancipatio
della
exceptio servitutis:
Es. il proprietario di due fondi, nell'alienarne uno,
costituisce servitù di passaggio a favore del fondo che trattiene e a carico
di quello alienato, o viceversa
mancipatio
- La nelle varie età:
I. largamente applicata - tutta l'età classica
II. tracce - età postclassica
III. netta decadenza - Basso Impero
IV. Totale scomparsa - impero di Giustiniano
In iure cessio :
o mancipatio,
- Origine più recente rispetto alla ma precedente alle XII Tavole
ius civile
- Negozio del fruibile dai soli cittadini romani
- Impiegata per possesso res mancipi nec mancipi
b. trasferimento del