Estratto del documento

GLI ATTI NEGOZIALI

Fatto giuridico: ogni evento produttivo di effetti giuridici 

nascita/modificazione di situazioni giuridiche

Manifestazioni di volontà da parte di privati, dirette al conseguimento, garantito

 dall'ordinamento giuridico, di risultati pratici giuridicamente definibili in

termini di acquisto/perdita/modificazione di situazioni giuridiche soggettive 

Effetti voluti dal/dagli autore/i*

Idea assente nelle fonti romane, ma latente: molti atti e comportamenti

 volontari rientrano in questo schema MA, secondo il criterio della tipicità, solo

ad determinati negozi giuridici e tipi negoziali, singolarmente individuati, in numero

definito, ognuno con struttura e regime propri, venivano riconosciuti effetti giuridici

Elementi:

 (essentialia negotii):

a. Essenziali elementi strutturali fondamentali del

negozio giuridico

Es. in tutti - manifestazione di volontà da parte di soggetti capaci di agire

(capacità intellettuale) e legittimati a compiere il negozio (idoneità in

relazione agli effetti che produce)

Es. nei negozi formali - forma determinata

Es. nei negozi causali - esistenza della causa

Es. (singolo tipo negoziale) nella compravendita - prezzo

(naturalia negotii):

b. Naturali elementi automaticamente conseguenti

al negozio-tipo, pur nel silenzio delle parti (per evitarli esse devono

prevederne l'esclusione)

(accidentalia negotii):

c. Accidentali clausole, non essenziali, proprie dei

singoli tipi negoziali, che le parti possono inserire

modus

Es. condizione, termine

Invalidità e inefficacia n. invalido = n. (potenzialmente) inefficace, ma non

 

viceversa

a. Negozio inefficace: non produce gli effetti propri

b. Negozio invalido: presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi

≠ Nella dottrina moderna : nullità (concetto già presente nelle fonti romane) e

annullabilità (concetto derivante dallo sviluppo, teorizzazione ed elaborazione

iure civili iure pretorio)

concettuale dei casi di negozi validi, con effetti neutralizzabili :

Negozio nullo: per difetto dei suoi elementi essenziali, o per altro grave motivo,

 NON produce i suoi effetti (nasce “morto”)

qualunque interessato, senza limiti di tempo, può farne valere la nullità con

una sentenza dichiarativa (accertamento di una situazione giuridica già

esistente)

Negozio annullabile: negozio che presenta vizi meno gravi (nasce

 “ammalato”), ma produce i suoi effetti

alcuni soggetti possono impugnarlo, entro certi termini, sì da provocarne

l'annullamento con una pronunzia costitutiva che lo rende inefficace (il negozio

cessa di produrre effetti, retroattivamente)

Nel diritto romano al negozio nullo non si riconoscono gli effetti giuridici propri:

nullità = invalidità  ipso iure

I. negozio trattato come se non esistesse

iure civili

II. [sviluppo del diritto pretorio: aumento negozi validi, con effetti

iure pretorio]

neutralizzabili Gli effetti già prodotti restano, ma se ne

(exceptio o denegatio)

impedisce la realizzazione o vengono ignorati

(in integrum restitutio bonorum possessio)

e equità

Spesso la nullità era causata dal fatto che il negozio era stato compiuto in

violazione di un precetto giuridico , ma NON sempre la violazione della norma

Leges

comportava nullità: (termine comprensivo di precetti anche non legislativi)

Perfectae

: stabiliscono un divieto che, in caso di violazione, causa la nullità

 dell'atto

(Es. divieto di donazione tra coniugi)

Minus quam perfectae : stabiliscono un divieto che, in caso di violazione, fa

 scattare una sanzione contro il trasgressore

lex Furia testamentaria)

(es.

Imperfectae : stabiliscono un divieto, senza prevedere nullità dell'atto o

 sanzioni per i trasgressori

lex Cincia de donis et muneribus)

(es.

Classificazioni dei negozi giuridici:

Formali: la manifestazione della volontà in una forma determinata è elemento

 essenziale

≠ Non formali: libera manifestazione della volontà

"causa"

Causali: la è elemento costitutivo ed essenziale del negozio e ne

 determina la struttura

≠ Astratti: la "causa" non emerge dalla struttura del negozio gli effetti

negoziali si producono indipendentemente da essa

Unilaterali: una parte* manifesta la volontà (es. disposizioni testamentarie)

o ≠ Bilaterali: convergono le manifestazioni di volontà di due parti (es. contratti)

societas)

≠ Plurilaterali: convergono manifestazioni di tre o più parti (es.

*parte: centro di interessi persona singola o più persone con interessi identici

A titolo oneroso (almeno bilaterali): ciascuna parte consegue un vantaggio

 dietro corrispettivo (es. compravendita)

≠ A titolo gratuito: una parte, o comunque il destinatario, consegue un

vantaggio senza corrispettivo (es. atti di liberalità, che danno luogo ad

un'attribuzione definitiva in favore da chi ne trae vantaggio)

Inter vivos : destinati a produrre effetti in vita del/i soggetto/i, partecipe/i del

 contratti, mancipatio, iure cessio, traditio…)

negozio (es.

Mortis causa

≠ : destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore (es.

disposizioni testamentarie)

Con effetti reali: idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o

 (es. mancipatio, in iure cessio traditio)

estinzione di diritti reali limitati e

≠ Con effetti obbligatori: idonei solo alla nascita o estinzione di obbligazioni

(es. contratti)

[distinzione più importante nel diritto romano che in quello moderno]

Dispositivi (o atti alla disposizione): atti in forza dei quali taluno aliena,

 estingue o comprime un proprio diritto (comprendono tutti i negozi reali, più la

rinunzia ad un credito e l'affrancazione di un servo)

Fiduciari: atti che eccedono, negli effetti, lo scopo che si voleva raggiugere

 "causa"

(eccedono la negoziale), ma in cui le parti stringono un'intesa che

(adoptio, emancipatio

consentirà di realizzare esattamente lo scopo e contratto

fiducia, mancipatio familiae)

di

I negozi giuridici comportano una o più manifestazioni della volontà; l'ordinamento

giuridico talvolta esige l'impiego di forme determinate di espressione della volontà

(negozi formali), altre volte le riconosce valore giuridico in qualunque modo venga

manifestata(negozi non formali) ius civile

Negozi formali e solenni: negozi più antichi dello forma

(certa verba,

imposta & schema determinato determinati gesti, cose e

persone estranee all'atto presenti) [+ dati del negozio concreto]

Le forme negoziali esprimevano i contenuti dei negozi che con esse si

realizzavano, perciò la loro mancata puntuale adozione era motivo di nullità

NEGOZI FORMALI:

Mancipatio mancipium ("manum capere")

: denominazione antica:

o mos maiorum,

- Istituita dal confermata dalla legge delle Dodici Tavole

Ius Quiritium, cives

- Negozio del riservato ai

gesta per aes et libram solutio per aes et libram nexum):

- Uno dei (con e atti

che si compivano con rame o bronzo e una bilancia

- Caratteristiche: una parte consegue un vantaggio attraverso la pronunzia di

certa verba e l’impiego della bilancia e del metallo (prima rame, poi bronzo /

prima grezzo, poi in lingotti) alla presenza di cinque cittadini romani puberi

libripens

come testimoni + un pubere (regge la bilancia e pesa il metallo)

mancipio dans mancipio accipiens

- Parti: e mancipio

- Comporta l'acquisto di un potere su una persona o cosa da parte del

accipiens, mancipio dans

e la perdita di potere sulle stesse da parte del 

Impiegata per:

a. il trasferimento della "proprietà" (posizione giuridica soggettiva ad

dominium

essa corrispondente espressa in termini di appartenenza, poi e

prorietas ex iure Quiritium,

infine ) e del possesso (di beni mobili) delle

res mancipi (fondi sul suolo italico, schiavi e animali)

b. la costituzione di servitù rustiche

manus

c. l'acquisto della sulla donna

filii familias

d. l'acquisto della potestà sui altrui

e. (con adattamenti) il testamento

mancipatio

Es. di uno schiavo: libripens

Presenti: mancipiante, schiavo, cinque cittadini puberi romani e con bilancia

mancipio accipiens

Il tiene lo schiavo

“hunc ego hominem ex iure Quiritium esse aio esque mihi

I. Dice :

emptus esto hoc aere aeneaque libra”

II. Pone sulla bilancia il metallo

libripens

III. Il lo pesa

mancipio accipiens mancipio dans

IV. Il lo consegna al il mancipio

accipiens acquista la proprietà del servo

- Beni mobili: trasferimento di proprietà e possesso al contempo

- Beni immobili (fondi): trasferimento di proprietà e possesso se effettuata sul

(mancipio accipiens

fondo compie un gesto che simboleggia la presa di

possesso) [età classica] non occorre più recarsi sui fondi per il trasferimento

 macipio dans

di proprietà, ma per il possesso i serve che il ne faccia ulteriore

(traditio)

consegna

- Funzione: vendita una volta introdotta la moneta (IV sec. a.C.) la pesatura è

 accipiens

simbolica, e il mancipio percuote semplicemente la bilancia con un

raudusculum (pezzo di metallo grezzo, poi sostituito con una moneta) per poi

consegnarlo

[Inizi epoca preclassica: riconoscimento del contratto consensuale di compravendita

con effetti soltanto obbligatori]

- mancipatio

Mantenimento della struttura e degli effetti della

Es. se ha ad oggetto fondi italici, schiavi o animali avviene il trasferimento di

proprietà effetti reali

 "imaginaria venditio"

- Perdita funzione di vendita si definisce (atto che della

l'imago)

vendita ha solo Diviene un negozio astratto:

a. produce i suoi effetti a prescindere dall'esistenza di una

"causa"

b. può essere compiuto anche per cause diverse dalla vendita

(es. donazione, dote…)

"leges mancipii" "leges mancipio dictae"

- Formulario a volte integrato da o

(es. mancipatio familiae):

Leges privatae : manifestazioni di volontà espresse oralmente dal

 mancipio dans, mancipio accipiens

forse talvolta dal

Seguono schemi

 certa verba

Impiegano

 Sono finalizzate all'integrazione o alla limitazione degli effetti tipici

 mancipatio

della

exceptio servitutis:

Es. il proprietario di due fondi, nell'alienarne uno,

costituisce servitù di passaggio a favore del fondo che trattiene e a carico

di quello alienato, o viceversa

mancipatio

- La nelle varie età:

I. largamente applicata - tutta l'età classica

II. tracce - età postclassica

III. netta decadenza - Basso Impero

IV. Totale scomparsa - impero di Giustiniano

In iure cessio :

o mancipatio,

- Origine più recente rispetto alla ma precedente alle XII Tavole

ius civile

- Negozio del fruibile dai soli cittadini romani

- Impiegata per possesso res mancipi nec mancipi

b. trasferimento del

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
3 Atti negoziali Pag. 1 3 Atti negoziali Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
3 Atti negoziali Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
3 Atti negoziali Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
3 Atti negoziali Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community