Lezione 1 – 07.03.14
È importante cominciare questo corso parlando dell'Art. 32 della Costituzione italiana. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Importanza dell'Art. 32
È un articolo molto importante perché in questo corso si parla del "bene-farmaco" e bisogna sapere la cornice nella quale ci stiamo muovendo, per lo meno a livello nazionale. Oramai siamo in ambito europeo e quindi le farmacopee di riferimento sono quella nazionale ma più in generale la farmacopea europea. Negli ultimi anni la farmacopea nazionale si è ridotta perché quello che non c'è più nella farmacopea italiana ora è in quella europea. Nella seconda parte c'è scritto che non ci può essere l'accanimento terapeutico.
Sistema di controllo e delega
Visto che, per legge, la salute è tutelata dalla Repubblica, tutte le attività dal settore della produzione alla dispensazione al pubblico sono sottoposte a controllo di cui lo stato si riserva ogni attribuzione, anche quando dette attività sono delegate a privati (fabbricanti, medici e farmacisti). Lo stato è un’entità astratta; operativamente chi si occupa della produzione dei farmaci? Le industrie farmaceutiche! Chi si occupa della prescrizione dei farmaci? I medici! Chi si occupa della dispensazione dei farmaci? I farmacisti. Quindi sono attività che vengono delegate a privati.
Accesso al farmaco
Nell’ambito di questo sistema di sicurezza, l’accesso del cittadino al farmaco non è libero, ma disciplinato da norme speciali che lo sottraggono alle leggi generali sul commercio, riservandone al farmacista in farmacia in via primaria e assoluta la dispensazione al pubblico. (Art. 122, TULS) Quindi il farmaco non è assolutamente paragonabile al pacco di pasta e il farmacista è l’unica persona sul territorio nazionale che è autorizzato per legge a dispensare il farmaco al cittadino. All’atto attuale della norma, quelli laureati in CTF e quelli laureati in Farmacia possono fare l’esame di stato e, se sono abilitati, rappresentano una delle figure professionali abilitate alla dispensazione del farmaco.
Storia e normativa
Piccolo excursus storico: abbiamo una storia pre-unitaria (prima dell'unità d'Italia) e post-unitaria. Le farmacie c'erano anche prima ma avevano una valenza diversa e non erano disciplinate a livello unitario su tutto il territorio nazionale. Questa operazione si iniziò a fare vari anni dopo l'unità e se ne occupò Giolitti con la cosiddetta "Riforma Giolitti" iniziata nel 1913 e si concluse con l’approvazione del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" del 1934 (TULS).
Dovete fare una piccola considerazione: le leggi rimangono in vigore fino a quando non vengono cambiate o abrogate. Se quello che viene detto nella legge va bene non viene alterato: ad esempio alcune norme risalgono ancora al Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934. Le norme del TULS rappresentano ancora oggi l’ossatura entro cui si muovono le leggi sanitarie odierne e Giolitti (Riforma Giolitti) affermò il principio che: l'assistenza farmaceutica alla popolazione, e quindi l'esercizio della farmacia, è "un'attività primaria dello Stato, esercitata direttamente dallo stesso attraverso gli Enti locali (comuni), oppure delegata a privati per l'esercizio, in regime di concessione governativa."
Concessioni e dispensazione
La dispensazione al farmaco, quindi, può avvenire sia nelle farmacie private che in quelle comunali: c’è una concessione che viene data o ai comuni o al privato cittadino. La farmacia privata è una concessione governativa. Quindi c’è il bene-farmaco e voi ne entrate in possesso attraverso la ricetta del medico, ma ci sono dei medicinali che potete acquistare senza prescrizione medica (quelli che sono dispensati nelle parafarmacie): sono quelli da banco o OTC.
Ricetta medica
Cos’è una ricetta medica? È un atto amministrativo ed è espressione di una diagnosi medica. Abbiamo due figure ben distinte: medico, che prescrive il farmaco, e farmacista, che dispensa il farmaco. Esistono vari tipi di ricette mediche: ripetibile (RR), non ripetibile (RNR), medica a ricalco (RMR), limitativa (RL). Oltre a questi tipi di ricette avete le ricette "rosa", quelle nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e il costo del farmaco è a carico dello stato (ovviamente solo per alcuni tipi di farmaci).
La prescrizione medica, nel tempo, ha assunto sempre più il significato di un atto amministrativo, ancora di contenuto tecnico, ma con rilevanza economica sempre maggiore: rilevanza economica sia per lo stato che per il cittadino. Nel tempo c’è stata una de-medicalizzazione: per accedere ad alcuni farmaci non c’è più bisogno dell’intervento medico e quindi della prescrizione medica: è il cittadino che si sostituisce al medico. Ai fini del regime legale di dispensazione i medicinali possono essere suddivisi in tre categorie:
- Soggetti a ricetta medica
- Dispensabili senza ricetta e su consiglio del farmacista: farmaci senza prescrizione (SOP, Senza Obbligo di Prescrizione), per i quali non è ammessa la pubblicità al pubblico e che possono essere dispensati in regime assistenziale
- Dispensabili senza ricetta e su richiesta diretta del paziente: medicinali da banco (OTC, Over The Counter), per le quali è permessa la pubblicità, e che sono escluse dalla prescrizione in regime di Servizio Sanitario Nazionale