Lezione 1 – 07.03.14
È importante cominciare questo corso parlando dell’Art. 32 della Costituzione italiana.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
“ della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.”
È un articolo molto importante perché in questo corso si parla del “bene-farmaco” e bisogna
sapere la cornice nella quale ci stiamo muovendo, per lo meno a livello nazionale: oramai
siamo in ambito europeo e quindi le farmacopee di riferimento sono quella nazionale ma più
in generale la farmacopea europea. Negli ultimi anni la farmacopea nazionale si è ridotta
perché quello che non c’è più nella farmacopea italiana ora è in quella europea. Nella seconda
parte c’è scritto che non ci può essere l’accanimento terapeutico.
tutte le attività dal settore dalla
Visto che, per legge, la salute è tutelata dalla repubblica
produzione alla dispensazione al pubblico (dispensazione corretto) sono
= termine
sottoposte a controllo di cui lo stato si riserva ogni attribuzione (lo stato controlla
farmaco), anche quando dette attività sono delegate a
ogni movimento della filiera del
privati per l’esercizio (fabbricanti, medici e farmacisti) . Lo stato è un’entità astratta,
poi operativamente chi si occupa della produzione dei farmaci? Le industrie farmaceutiche!
Chi si occupa della prescrizione dei farmaci? I medici! Chi si occupa della dispensazione dei
farmaci? I farmacisti. Quindi sono attività che vengono delegate a privati.
Nell’ambito di questo sistema di sicurezza, l’accesso del cittadino al «bene»
farmaco non è libero, ma disciplinato da norme speciali che lo sottraggono alle
leggi generali sul commercio, riservandone al farmacista in farmacia in via primaria
e assoluta la dispensazione al pubblico. (Art. 122, TULS) Quindi il farmaco non è
assolutamente paragonabile al pacco di pasta e il farmacista è l’unica persona sul territorio
nazionale che è autorizzato per legge a dispensare il farmaco al cittadino. All’atto attuale della
norma quelli laureati in CTF e quelli laureati in Farmacia possono fare l’esame di stato e, se
sono abilitati, rappresentano una delle figure professionali abilitate alla dispensazione del
farmaco.
Piccolo excursus storico: abbiamo una storia pre-unitaria (prima dell’unità d’Italia) e post-
unitaria. Le farmacia c’erano anche prima ma avevano una valenza diversa e non erano
disciplinate a livello unitario su tutto il territorio nazionale. Questa operazione si iniziò a fare
vari anni dopo l’unità e se ne occupò Giolitti con la cosiddetta “Riforma Giolitti” iniziata nel
1913 e si concluse con l’approvazione del “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” del 1934 (TULS).
Dovete fare una piccola considerazione: le leggi rimangono in vigore fino a quando non
vengono cambiate o abrogate. Se quello che viene detto nella legge va bene non viene
alterato: ad esempio alcune norme risalgono ancora al Testo Unico delle Leggi Sanitarie del
1934. Le norme del TULS rappresentano ancora oggi l’ossatura entro cui si muovono le leggi
sanitarie odierne e Giolitti (Riforma Giolitti) affermò il principio che:
l'assistenza farmaceutica alla popolazione, e quindi l'esercizio della farmacia, è
“
un'attività primaria dello Stato, esercitata direttamente dallo stesso attraverso gli
Enti locali (comuni), oppure delegata a privati per l'esercizio, in regime di
concessione governativa.”
La dispensazione al farmaco, quindi, può avvenire sia nelle farmacia private che in quelle
comunali: c’è una concessione che viene data o ai comuni o al privato cittadino. La farmacia
ad personam.
privata è una concessione governativa
Quindi c’è il bene-farmaco e voi ne entrate in possesso attraverso la ricetta del medico ma ci
sono dei medicinali che potete acquistare senza prescrizione medica (quelli che sono
dispensati nelle parafarmacie): sono quelli da banco o OTC.
Cos’è una ricetta medica? È un atto amministrativo ed è espressione di una diagnosi medica.
Abbiamo due figure ben distinte: medico, che prescrive il farmaco, e farmacista, che dispensa
il farmaco. Esistono vari tipi di ricette mediche: ripetibile (RR), non ripetibile (RNR), medica a
ricalco (RMR), limitativa (RL). Oltre a questi tipi di ricette avete le ricette “rosa”, quelle
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e il costo del farmaco è a carico dello stato
(ovviamente solo per alcuni tipi di farmaci). La prescrizione medica, nel tempo, ha assunto
sempre più il significato di un atto amministrativo, ancora di contenuto tecnico, ma con
rilevanza economica sempre maggiore: rilevanza economica sia per lo stato che per il
cittadino. Nel tempo c’è stata una de-medicalizzazione: per accedere ad alcuni farmaci non
c’è più bisogno dell’intervento medico e quindi della prescrizione medica: è il cittadino che si
sostituisce al medico. Ai fini del regime legale di dispensazione i medicinali possono essere
suddivisi in tre categorie:
a) soggetti a ricetta medica;
b) dispensabili senza ricetta e su consiglio del farmacista: farmaci senza
prescrizione (SOP, Senza Obbligo di Prescrizione), per i quali non è ammessa la
pubblicità al pubblico e che possono essere dispensati in regime assistenziale;
c) dispensabili senza ricetta e su richiesta diretta del paziente: medicinali da
banco (OTC, Over The Counter), per le quali è permessa la pubblicità, e che sono
escluse dalla prescrizione in regime di Servizio Sanitario Nazionale.
L&rs