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Lezione 1 – 07.03.14

È importante cominciare questo corso parlando dell’Art. 32 della Costituzione italiana.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse

“ della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona

umana.”

È un articolo molto importante perché in questo corso si parla del “bene-farmaco” e bisogna

sapere la cornice nella quale ci stiamo muovendo, per lo meno a livello nazionale: oramai

siamo in ambito europeo e quindi le farmacopee di riferimento sono quella nazionale ma più

in generale la farmacopea europea. Negli ultimi anni la farmacopea nazionale si è ridotta

perché quello che non c’è più nella farmacopea italiana ora è in quella europea. Nella seconda

parte c’è scritto che non ci può essere l’accanimento terapeutico.

tutte le attività dal settore dalla

Visto che, per legge, la salute è tutelata dalla repubblica

produzione alla dispensazione al pubblico (dispensazione corretto) sono

= termine

sottoposte a controllo di cui lo stato si riserva ogni attribuzione (lo stato controlla

farmaco), anche quando dette attività sono delegate a

ogni movimento della filiera del

privati per l’esercizio (fabbricanti, medici e farmacisti) . Lo stato è un’entità astratta,

poi operativamente chi si occupa della produzione dei farmaci? Le industrie farmaceutiche!

Chi si occupa della prescrizione dei farmaci? I medici! Chi si occupa della dispensazione dei

farmaci? I farmacisti. Quindi sono attività che vengono delegate a privati.

Nell’ambito di questo sistema di sicurezza, l’accesso del cittadino al «bene»

farmaco non è libero, ma disciplinato da norme speciali che lo sottraggono alle

leggi generali sul commercio, riservandone al farmacista in farmacia in via primaria

e assoluta la dispensazione al pubblico. (Art. 122, TULS) Quindi il farmaco non è

assolutamente paragonabile al pacco di pasta e il farmacista è l’unica persona sul territorio

nazionale che è autorizzato per legge a dispensare il farmaco al cittadino. All’atto attuale della

norma quelli laureati in CTF e quelli laureati in Farmacia possono fare l’esame di stato e, se

sono abilitati, rappresentano una delle figure professionali abilitate alla dispensazione del

farmaco.

Piccolo excursus storico: abbiamo una storia pre-unitaria (prima dell’unità d’Italia) e post-

unitaria. Le farmacia c’erano anche prima ma avevano una valenza diversa e non erano

disciplinate a livello unitario su tutto il territorio nazionale. Questa operazione si iniziò a fare

vari anni dopo l’unità e se ne occupò Giolitti con la cosiddetta “Riforma Giolitti” iniziata nel

1913 e si concluse con l’approvazione del “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” del 1934 (TULS).

Dovete fare una piccola considerazione: le leggi rimangono in vigore fino a quando non

vengono cambiate o abrogate. Se quello che viene detto nella legge va bene non viene

alterato: ad esempio alcune norme risalgono ancora al Testo Unico delle Leggi Sanitarie del

1934. Le norme del TULS rappresentano ancora oggi l’ossatura entro cui si muovono le leggi

sanitarie odierne e Giolitti (Riforma Giolitti) affermò il principio che:

l'assistenza farmaceutica alla popolazione, e quindi l'esercizio della farmacia, è

un'attività primaria dello Stato, esercitata direttamente dallo stesso attraverso gli

Enti locali (comuni), oppure delegata a privati per l'esercizio, in regime di

concessione governativa.”

La dispensazione al farmaco, quindi, può avvenire sia nelle farmacia private che in quelle

comunali: c’è una concessione che viene data o ai comuni o al privato cittadino. La farmacia

ad personam.

privata è una concessione governativa

Quindi c’è il bene-farmaco e voi ne entrate in possesso attraverso la ricetta del medico ma ci

sono dei medicinali che potete acquistare senza prescrizione medica (quelli che sono

dispensati nelle parafarmacie): sono quelli da banco o OTC.

Cos’è una ricetta medica? È un atto amministrativo ed è espressione di una diagnosi medica.

Abbiamo due figure ben distinte: medico, che prescrive il farmaco, e farmacista, che dispensa

il farmaco. Esistono vari tipi di ricette mediche: ripetibile (RR), non ripetibile (RNR), medica a

ricalco (RMR), limitativa (RL). Oltre a questi tipi di ricette avete le ricette “rosa”, quelle

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e il costo del farmaco è a carico dello stato

(ovviamente solo per alcuni tipi di farmaci). La prescrizione medica, nel tempo, ha assunto

sempre più il significato di un atto amministrativo, ancora di contenuto tecnico, ma con

rilevanza economica sempre maggiore: rilevanza economica sia per lo stato che per il

cittadino. Nel tempo c’è stata una de-medicalizzazione: per accedere ad alcuni farmaci non

c’è più bisogno dell’intervento medico e quindi della prescrizione medica: è il cittadino che si

sostituisce al medico. Ai fini del regime legale di dispensazione i medicinali possono essere

suddivisi in tre categorie:

a) soggetti a ricetta medica;

b) dispensabili senza ricetta e su consiglio del farmacista: farmaci senza

prescrizione (SOP, Senza Obbligo di Prescrizione), per i quali non è ammessa la

pubblicità al pubblico e che possono essere dispensati in regime assistenziale;

c) dispensabili senza ricetta e su richiesta diretta del paziente: medicinali da

banco (OTC, Over The Counter), per le quali è permessa la pubblicità, e che sono

escluse dalla prescrizione in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

L&rs

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Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TDeew di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologie farmaceutiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Coviello Tommasina.
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