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Per la definizione di medicinale, quindi, è fondamentale sia la sua presentazione sia la sua
funzione farmacologica: deve avere un’azione. Se mancano questi due requisiti, o uno solo di
questi, la sostanza non è un medicinale. Ci sono molti prodotti borderline, come gli integratori.
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione: lo studio
farmacoepidemiologico o la sperimentazione clinica effettuati conformemente alle
condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio allo
scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un
medicinale per il quale e' già stata rilasciata un'autorizzazione;
Qui interviene il concetto di farmacovigilanza, ossia il monitoraggio del farmaco dopo
l’immissione in commercio. Anche se per ottenere l’AIC c’è bisogno di una sperimentazione,
questa è sempre limitata e c’è bisogno della farmacovigilanza che dura tutta la vita di
commercializzazione del farmaco: bisogna sempre valutare il rapporto rischio/beneficio
perché se questo cambia nel tempo si può arrivare al ritiro del farmaco, oppure a cambiare
regime di dispensazione: caso molto eclatante è quello della nimesulide che ora ha bisogno
della ricetta medica di tipo non ripetibile perché il rapporto rischio/beneficio è ancora a favore
del beneficio. Tra l’altro c’è il cosiddetto “Gold Standard” della farmacovigilanza per cui
dovrebbero esserci almeno 300 segnalazioni ogni 100.000 abitanti. Chi fa la
farmacovigilanza? Il medico, il farmacista e il cittadino stesso.
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista
autorizzato a prescrivere medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione che può essere un nome di
fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione
comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
La denominazione del medicinale, fino a qualche anno fa, era semplicemente un nome di
fantasia. Adesso i nomi di fantasia sono associati ai farmaci con marchio, per cui non è ancora
scaduto il brevetto, mentre poi potete avere tutta la famiglia dei farmaci generici e vengono
immessi in commercio con il nome del principio attivo. La denominazione comune è stata
raccomandata dall’OSM (Organizzazione Mondiale della Sanità).
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda
della forma farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume o di
peso;
Nell’ambito dei farmaci voi potete avere delle preparazioni o multidose o unidose. Le
forme farmaceutiche unidose sono quelle che sono suddivise in singole unità posologiche
(capsule, compresse, supposte) e il dosaggio è espresso in quantità: quanti mg di PA ci sono
per unità posologica? Se avete una preparazione multidose il dosaggio viene espresso come
concentrazione: per uno sciroppo sarà, per es, 1% di PA. Non bisogna confondere i singoli
dosaggi con le concentrazioni: una è una proprietà estensiva e l’altra è una proprietà
intensiva.
[Proprietà intensiva: proprietà il cui valore non dipende dalla quantità di materia o dalle
dimensioni del campione. Proprietà estensiva: il suo valore dipende dalla massa del corpo a
cui ci si riferisce. Regola: una proprietà intensiva è data dal rapporto di due proprietà
estensive. Massa/Volume = Densità. Temperatura: intensiva]
bb) confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di
confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;
Il blister è il confezionamento primario.
cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario: l'imballaggio in cui e'
collocato il confezionamento primario;
La scatolina esterna.
dd) etichettatura: le informazioni riportate sull'imballaggio esterno o sul
confezionamento primario;
Azienda farmaceutica, dosaggio.
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate all'utente e che
accompagna il medicinale;
È anche detto “bugiardino”. Negli ultimi anni hanno subito delle variazioni notevoli perché
devono dare il maggior numero d’informazioni al paziente.
ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia europea per i medicinali istituita
dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia
europea per i medicinali, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 726/2004»;
Ora si chiama EMA. Ha sede a Londra e fa quello che fanno le agenzie del farmaco nazionali,
solo che a livello europeo.
gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia del medicinale
per la salute del paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente;
Ogni medicinale deve avere queste tre caratteristiche: qualità, sicurezza ed efficacia. La
buona qualità s’intende per come è stato prodotto e allestito, a carico dell’industria
farmaceutica. La sicurezza e l’efficacia deriva da studi di carattere clinico. Che sia sicuro lo
devono stabilite gli studi clinici prima di richiedere l’AIC. Che sia efficace deve stabilirlo anche
il medico. Per i rischi indesiderabili sull’ambiente sappiamo che possono esserci delle
contaminazioni sia durante i processi di produzione che durante i processi di smaltimento.
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli effetti terapeutici positivi del
medicinale rispetto ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
Rapporto fondamentale su cui si basano le commissioni per immettere poi in commercio un
dato farmaco: questo rapporto deve essere sempre a favore del medicinale (Benefici >
Rischi).
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita dall'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.
TITOLO II – CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 2
1.Il presente decreto si applica ai medicinali per uso umano, preparati
industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale, destinati
ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto del
comma 3.
C’è subito un’altra divisione: medicinali magistrali (preparati direttamente in farmacia) e
preparati dell’industria soggetti ad AIC. Questo decreto si riferisce solamente ai medicinali
preparati dall’industria.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue
caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di
«medicinale» e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa
comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto.
Nel dubbio di un prodotto che non si sa bene che cosa sia ma che dovrebbe essere un
medicinale, dovrebbe essere considerato come medicinale. Una volta che una certa
composizione di sostanze viene definita come “medicinale” deve sottostare alla rigidissima
normativa dei medicinali.
Art. 3
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata
ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», che restano disciplinati
dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
La famosa legge di Bella, quella del ’98.
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea
europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione
europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai
pazienti serviti da tale farmacia;
Nella nostra farmacopea c’è un capitolo che si chiama “Preparazioni Farmaceutiche
Specifiche”. Qualche anno fa esisteva un tomo a parte che si chiama “Formulario Nazionale”,
che adesso è stato compresso e immesso nel capitolo “Preparazioni Farmaceutiche
Specifiche”, era un elenco di preparazioni che il farmacista può allestire in farmacia. Il
farmacista non è autorizzato a fare nulla se non gli arriva la ricetta del medico oppure perché
ha un’autorizzazione dal codice farmaceutico in vigore, che è la farmacopea. Spontaneamente
il farmacista può farsi delle preparazioni che sono presenti nell’ex formulario nazionale perché
sa che qualcuno che viene in farmacia gliele chiederà. Sono formulazioni di vario tipo:
possono richiedere la ricetta medica o possono non richiederla. Se non la richiedono
(unguenti, etc) a tutti gli effetti sono dei SOP. Perché deve allestire una preparazione di questo
genere? Ad esempio perché nel medicinale con AIC ci sono degli eccipienti che al paziente
fanno male. Il farmacista può allestire anche le preparazioni che sono presenti in una delle
farmacopee europee.
Iniziamo a vedere i vari tipi di ricette:
- Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, quella rosa o rossa;
- Ricetta Ripetibile (RR);
- Ricetta non ripetibile (RNR);
- Ricetta medica a ricalco (RMR);
- Ricetta limitativa (RL).
Ricetta medica ripetibile
“La ricetta “ripetibile” è la forma più comune di prescrizione. In diritto positivo non è dato
ritrovare norme che ne disciplinano le modalità di compilazione se non la previsione
legislativa che impone al medico l’obbligo di firmare la prescrizione, integrandola
con l’indicazione della data di redazione.”
Non è scritto da nessuna parte come deve essere compilata una ricetta, cosa ci dev’essere
scritto. Qualsiasi pezzetto di carta che sia stato firmato da un medico (abilitato alla
professione) e ci sia la data è una ricetta ripetibile perché non viene esplicitato in nessuna
norma cosa deve essere presente nella ricetta.
“Elemento fondamentale resta quindi l’individuazione certa dell’origine della prescrizione
attraverso la firma del medico, corredata dalla necessaria identificazione dello stesso, ad
esempio mediante l’uso di carta intestata o l’apposizione di un timbro in chiaro o, in ogni
caso, da dati identificativi.
Nessun ulteriore obbligo sussiste per il medico, ma questa carenza normativa
introduce notevoli elementi d’incertezza al momento della dispensazione da par