Violazione dei doveri di solidarieta
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1. L’oggetto della tutela penale
Il nostro codice penale rafforza la tutela della vita e
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dell’incolumita personale elevando a reato la violazione di specifici doveri di
solidarieta che derivano ora dalla legge, ora da situazioni di fatto.
Al riguardo vengono in rilievo rispettivamente le fattispecie di abbandono di
persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), da un lato, e omissione di soccorso
(art. 593 c.p.), dall’altro. La prima figura di reato ruota sulla condotta di
abbandono del soggetto passivo legalmente affidato alle cure del reo; la seconda
sulla mancata assistenza dell’incapace o del pericolante che viene ritrovato dal
soggetto attivo.
2. Abbandono di persone minori o incapaci
2.1. L’art. 591 c.p. prevede due distinte fattispecie incriminatrici
parificate sotto il profilo sanzionatorio.
2.2. La prima ipotesi di reato punisce chiunque abbandona una persona minore
degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della
quale abbia la custodia o debba avere cura (comma 1).
Si tratta di un reato proprio. Il soggetto attivo, infatti, deve essere gravato
da un dovere di custodia o cura nei confronti del soggetto passivo. Il codice
penale non indica direttamente le fonti dell’obbligo. La loro individuazione è
rimessa all’interprete, attraverso un ampio e generale rinvio alle varie
posizioni di garanzia previste dall’ordinamento giuridico. Procedendo a
un’esemplificazione, vengono in rilievo non solo genitori, tutori,
amministratori di sostegno, insegnanti, personale di residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e via dicendo, ma anche i soggetti delegati dai garanti
originari, come baby sitter, badanti, ecc.
Il soggetto passivo può essere alternativamente il minore di
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quattordici anni o l’incapace di provvedere a se stesso, quale che
sia la causa. Quest’ultima precisazione rende necessaria la verifica in concreto
delle condizioni del soggetto passivo. La lettera della legge sembrerebbe
limitarla alla sola condizione di incapacita. La ratio della fattispecie,
invece, porta a estenderla al minore di quattordici anni, onde evitare una
eccessiva formalizzazione della tutela. La giurisprudenza, pur convergendo
su questo accertamento, ne annacqua la funzione selettiva accontentandosi del
pericolo meramente potenzi@al.e Sennonché, il pericolo è per definizione
potenzialita di lesione. Il principio di offensivita impone di uscire da questa
ambiguita. Deve ritenersi, pertanto che, pur senza richiedere un pericolo
concreto per la vita o l’incolumita personale, la fattispecie in esame operi nei
casi in cui, in base a una prognosi a base parziale@, fondata sulle circostanze
di fatto conosciute dall’agente, l’incapacita del soggetto passivo risulti
significativamente deficitaria rispetto alla concreta situazione ambientale che
è lasciato ad affrontare da solo@. Secondo le regole generali, l’onere della
prova grava sull’accusa.
Quanto alla condotta, il concetto di abbandono evoca un comportamento
naturalisticamente commissivo (come nel caso dei genitori Pollicino che, secondo
la nota fiaba, portano i figlioletti nel bosco per lasciarli al loro destino@) .
Sennonché, non bisogna confondere la natura omissiva del difetto di assistenza
con il momento commissivo dell’omissione, che consiste nell’aliud agere. In
realta la condotta di abbandono ha natura normativa; ciò che viene punita è la
mancata o l’insufficiente protezione del minore o dell’incapace, che può
realizzarsi anche in assenza di un allontanamento fisico del garante (si pensi
al genitore che, pur convivendo con il soggetto passivo, non se ne curi
lasciandolo in balia di se stesso). Da questa angolazione si coglie chiaramente
che si tratta di un reato omissivo proprio.
Per esempio, non rispondera del reato il genitore che consenta al minore di
quattordici anni di recarsi da solo a scuola e di far ritorno a casa non
accompagnato. Decisive saranno, però, le
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condizioni di maturita del minore, la vicinanza dell’edificio scolastico e il
livello di sicurezza del percorso.Indicativo degli eccessi rigoristici della
giurisprudenza, ma superfluo in quanto assertivo dell’ovvio, è l’art. 19b-is del
d.l. n. 148 del 2017, convertito in l. n. 172 del 2017, secondo il quale i
genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in
considerazione dell’eta, del grado di autonomia e dello specifico contesto,
possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma al
termine dell’orario scolastico, esonerando il personale scolastico dalla
responsabilita connessa all’obbligo di vigilanza.
Considerazioni analoghe valgono per la madre, dedita all’accattonaggio, che
nelle ore diurne colloca il figlio di no
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