Estratto del documento

Violazione dei doveri di solidarieta

.

1. L’oggetto della tutela penale

Il nostro codice penale rafforza la tutela della vita e

328

.

dell’incolumita personale elevando a reato la violazione di specifici doveri di

solidarieta che derivano ora dalla legge, ora da situazioni di fatto.

Al riguardo vengono in rilievo rispettivamente le fattispecie di abbandono di

persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), da un lato, e omissione di soccorso

(art. 593 c.p.), dall’altro. La prima figura di reato ruota sulla condotta di

abbandono del soggetto passivo legalmente affidato alle cure del reo; la seconda

sulla mancata assistenza dell’incapace o del pericolante che viene ritrovato dal

soggetto attivo.

2. Abbandono di persone minori o incapaci

2.1. L’art. 591 c.p. prevede due distinte fattispecie incriminatrici

parificate sotto il profilo sanzionatorio.

2.2. La prima ipotesi di reato punisce chiunque abbandona una persona minore

degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di

corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della

quale abbia la custodia o debba avere cura (comma 1).

Si tratta di un reato proprio. Il soggetto attivo, infatti, deve essere gravato

da un dovere di custodia o cura nei confronti del soggetto passivo. Il codice

penale non indica direttamente le fonti dell’obbligo. La loro individuazione è

rimessa all’interprete, attraverso un ampio e generale rinvio alle varie

posizioni di garanzia previste dall’ordinamento giuridico. Procedendo a

un’esemplificazione, vengono in rilievo non solo genitori, tutori,

amministratori di sostegno, insegnanti, personale di residenze sanitarie

assistenziali (RSA) e via dicendo, ma anche i soggetti delegati dai garanti

originari, come baby sitter, badanti, ecc.

Il soggetto passivo può essere alternativamente il minore di

329

.

quattordici anni o l’incapace di provvedere a se stesso, quale che

sia la causa. Quest’ultima precisazione rende necessaria la verifica in concreto

delle condizioni del soggetto passivo. La lettera della legge sembrerebbe

limitarla alla sola condizione di incapacita. La ratio della fattispecie,

invece, porta a estenderla al minore di quattordici anni, onde evitare una

eccessiva formalizzazione della tutela. La giurisprudenza, pur convergendo

su questo accertamento, ne annacqua la funzione selettiva accontentandosi del

pericolo meramente potenzi@al.e Sennonché, il pericolo è per definizione

potenzialita di lesione. Il principio di offensivita impone di uscire da questa

ambiguita. Deve ritenersi, pertanto che, pur senza richiedere un pericolo

concreto per la vita o l’incolumita personale, la fattispecie in esame operi nei

casi in cui, in base a una prognosi a base parziale@, fondata sulle circostanze

di fatto conosciute dall’agente, l’incapacita del soggetto passivo risulti

significativamente deficitaria rispetto alla concreta situazione ambientale che

è lasciato ad affrontare da solo@. Secondo le regole generali, l’onere della

prova grava sull’accusa.

Quanto alla condotta, il concetto di abbandono evoca un comportamento

naturalisticamente commissivo (come nel caso dei genitori Pollicino che, secondo

la nota fiaba, portano i figlioletti nel bosco per lasciarli al loro destino@) .

Sennonché, non bisogna confondere la natura omissiva del difetto di assistenza

con il momento commissivo dell’omissione, che consiste nell’aliud agere. In

realta la condotta di abbandono ha natura normativa; ciò che viene punita è la

mancata o l’insufficiente protezione del minore o dell’incapace, che può

realizzarsi anche in assenza di un allontanamento fisico del garante (si pensi

al genitore che, pur convivendo con il soggetto passivo, non se ne curi

lasciandolo in balia di se stesso). Da questa angolazione si coglie chiaramente

che si tratta di un reato omissivo proprio.

Per esempio, non rispondera del reato il genitore che consenta al minore di

quattordici anni di recarsi da solo a scuola e di far ritorno a casa non

accompagnato. Decisive saranno, però, le

330

.

condizioni di maturita del minore, la vicinanza dell’edificio scolastico e il

livello di sicurezza del percorso.Indicativo degli eccessi rigoristici della

giurisprudenza, ma superfluo in quanto assertivo dell’ovvio, è l’art. 19b-is del

d.l. n. 148 del 2017, convertito in l. n. 172 del 2017, secondo il quale i

genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in

considerazione dell’eta, del grado di autonomia e dello specifico contesto,

possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma al

termine dell’orario scolastico, esonerando il personale scolastico dalla

responsabilita connessa all’obbligo di vigilanza.

Considerazioni analoghe valgono per la madre, dedita all’accattonaggio, che

nelle ore diurne colloca il figlio di no

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Violazione dei doveri di solidarietà Pag. 1 Violazione dei doveri di solidarietà Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violazione dei doveri di solidarietà Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Or1on3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Giunta Fausto Biagio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community