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ART TUE: VALORI
I valori su cui si fonda la costruzione dell’Unione Europea sono enunciati nell’art. 2 TUE:
→ L’Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze.
I valori enunciati nell’art.2 hanno una duplice valenza: esterna, rispetto agli Stati che fanno domanda di
adesione all’Unione Europea e interna nella misura in cui il loro mancato rispetto può comportare delle
sanzioni.
Tali valori non sono in un rapporto gerarchico fra di essi.
- La dignità umana è essenziale perché costituisce anche il fondamento della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea; inoltre è oggetto di tutela giurisprudenziale in quanto la Corte
vigila sul rispetto della dignità umana in sede di verifica della conformità degli atti delle istituzioni
ai principi generali
- La libertà si riferisce alla libertà politica del cittadino europeo
- La democrazia si riflette nell’istituzione del Parlamento europeo, ossia un’assemblea
rappresentativa attraverso cui i cittadini partecipano all’esercizio del potere
- Il valore dell’uguaglianza, presente fin dal trattato di Roma del 1957, inizialmente riconducibile al
principio di non discriminazione in base alla nazionalità, successivamente è stato sostituito da
un più generale riferimento al principio di uguaglianza grazie all’azione giurisprudenziale della
Corte
- Lo stato di diritto, che in realtà non si vede come possa essere riconducibile all’Unione europea
che non esprime un’entità di tipo statale
- diritti delle minoranze
3
ART TUE: OBIETTIVI
Gli obiettivi che l’UE intende realizzare sono indicati nell’art. 3 del TUE. Gli obiettivi dell’Unione Europea
non sono solo economici ma anche sociali, culturali e politici:
la promozione della pace e del benessere dei popoli
● libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, in uno spazio di libertà,
● sicurezza e giustizia senza frontiere interne
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno
● combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione
●
sociale, la parità tra uomini e donne e la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti del minore ●
tutela dell’ambiente
agire nel rispetto della ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e di vigilare sulla
● salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo
Il comma 5 enuncia gli obiettivi che l’UE si propone di realizzare nei rapporti internazionali e il comma 6
riafferma la natura derivata dell’Unione Europea e la sua mancanza di personalità giuridica
internazionale. 3
L’IRRISOLTA QUESTIONE DEL DEFICIT DI DEMOCRAZIA
Il processo di integrazione politica risulta fortemente rallentato da due elementi fondamentali:
1. inefficienza dei processi decisionali
2. deficit democratico, che rende prive di legittimità democratica le istituzioni dell'UE
Quest’ultimo problema fa riferimento in particolare all’iter di formazione degli atti legislativi, poiché sono
emanati dal Consiglio su proposta della Commissione: organi che non godono dell’investitura da parte
dei cittadini, in particolare il Consiglio è sottratto al controllo politico parlamentare. Vi è quindi uno
scarso equilibrio fra Parlamento europeo e Consiglio che è l'effettivo depositario del potere legislativo
europeo. Inoltre, in numerose materie il Parlamento europeo gode soltanto del diritto ad essere
consultato senza alcuna possibilità di incidere sulle decisioni assunte dal Consiglio. Il Parlamento
europeo rimane dunque una istituzione molto lontano dall’idea di assemblea rappresentativa della
volontà popolare.
La dottrina ritiene che la mancata evoluzione in senso democratico sia dovuta a:
mancanza di una univoca identità culturale che rappresenti il popolo europeo
● resistenza degli Stati che hanno mostrato un attaccamento alle proprie prerogative e propri
● interessi nazionali spesso antitetici a quelli europei.
Il problema del deficit democratico affonda le radici nell’origine stessa del progetto comunitario quando
l'idea era quella di realizzare un sistema decisionale risultante dal compromesso diretto tra le esigenze
di tutela degli interessi nazionali e quelli europei e la soluzione fu individuata nella Commissione e nel
Consiglio: l’una rappresentativa di interessi e obiettivi generali della comunità e dotata del potere di
iniziativa legislativa, mentre l'altro rappresentativo degli interessi degli Stati membri e dotato di capacità
deliberative. In quel momento quindi la costruzione di un sistema decisionale e istituzionale
democratico rappresentava l'ultimo dei problemi.
Un passo in avanti nel senso di una maggiore democraticità del funzionamento dell'unione europea, è
la previsione nel TUE di uno specifico titolo (titolo II) dedicato ai principi democratici che si esprimono
sia nella forma della democrazia rappresentativa che di quella partecipativa nel coinvolgimento non
solo del Parlamento europeo ma anche di quelli nazionali.
La democrazia in senso partecipativo si realizza attraverso l'effettiva partecipazione nelle scelte
decisionali non tanto di individui come tali quanto nelle formazioni sociali nelle quali essi vivono e
operano, ossia attraverso la partecipazione degli organi di rappresentanza delle categorie dei
lavoratori, dei datori di lavoro e di ogni altra categoria rappresentativa di specifici interessi. Tuttavia, è
necessario evidenziare i dubbi relative al principio di democrazia partecipativa del Trattato di Lisbona di
cui all'art. 11 TUE:
il principio di democrazia partecipativa è rappresentato dall’istituto del referendum: nell'ambito
● dell'Unione Europea, che è un ente così ampio e complesso, risulta difficile se non impossibile
la sua realizzazione
la mancata precisazione di quelle che sono “consultazioni delle parti interessate attraverso
● opportuni canali” e la creazione di un “dialogo aperto trasparente e regolare” non indica quale
possa essere un'effettiva possibilità di incidere sulle scelte politiche e normative
l’irrealizzabile possibilità che milioni di cittadini europei prendano una iniziativa che si concretizzi
● poi nell’avanzare una proposta normativa alla Commissione, appunto perché l’iter di questa
procedura risulta essere molto complesso.
Nel trattat”o di Lisbona occorreva quindi, accanto alla formulazione delle procedure di funzionamento
delle istituzioni, una più definita puntualizzazione di rapporti tra UE e Stati membri in una prospettiva
volta a creare strumenti effettivi di democrazia partecipativa per rendere più legittime e trasparenti le
decisioni con un maggior coinvolgimento della società civile. 4
LEZIONE 3: LE COMPETENZE DELL’UE (art. 5 TUE e artt. 2-6 TFUE)
5
IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE (art. TUE)
→ La delimitazione delle competenze si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze
si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
L’UE, in quanto organizzazione internazionale priva di personalità giuridica e quindi priva di autonoma
capacità decisionale, agisce in base al principio di attribuzione che indica come vengono ripartite le
competenze tra Unione Europea e Stati membri.
“L’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri
nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti”. → La competenza è la capacità di adottare
atti giuridicamente vincolanti che creano diritti e obblighi nei confronti dei soggetti a cui si riferiscono.
“Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. (specificazione
introdotta nel trattato di Lisbona)
Dunque i trattati individuano le competenze dell'UE, mentre le competenze degli Stati membri si
individuano per sottrazione, ossia a loro sono attribuite tutte le competenze che non vengono
esplicitamente attribuite all’UE.
Questo principio è stato introdotto nel Trattato di Maastricht perché con la nascita dell’UE si ha un
cambio di prospettiva: l’integrazione è più intensa e quindi vediamo la preoccupazione degli stati
membri di limitare gli ambiti di intervento dell’UE. Inoltre, l’attribuzione di competenze all’UE non è una
rinuncia alla sovranità da parte degli Stati membri ma una semplice delega/autorizzazione.
(solo libro) Il principio di attribuzione determina l'obbligo per le istituzioni di indicare nelle proposte di
atti normativi la base giuridica che legittima il loro intervento. La violazione del principio di
attribuzione determina la illegittimità degli atti, che devono essere dichiarati nulli dalla Corte di
giustizia per vizio di incompetenza. 352
CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ (art. TFUE)
Vi è un'eccezione al principio di attribuzione, ossia la clausola di flessibilità che prevede dei poteri
sussidiari. Ha consentito all’UE di ampliare i suoi ambiti di azione senza dover ricorrere a modifiche
dei Trattati. Tale clausola di flessibilità è un principio che attribuisce all'Unione europea la possibilità di
emanare atti normativi in settori che non le sono stati attribuiti né in via esclusiva né in via
concorrente. Esempio: grazie alla clausola di flessibilità sono state adottate: le politiche a tutela
dell’ambiente negli anni ‘70, la disciplina sulla Società europea nel 2001
Per attivare la clausola di flessibilità sono necessari requisiti sostanziali e requisiti procedurali, sono
inoltre previsti limiti al suo uso.
● Requisiti sostanziali: “Per utilizzare la clausola l’azione dell’Unione deve [1] risultare
necessaria, [2] nel quadro delle politiche dell’Unione e [3] per realizzare un obiettivo previsto dai
Trattati, [4] senza che questi abbiano previsto gli strumenti per agire”. L’azione deve quindi
considerarsi necessaria per realizzare gli obiettivi del Trattato, ma il trattato non ha previsto gli
strumenti per agire.
● Requisiti procedurali: “È necessaria [1] la proposta della Commissione, [2] previa
approvazione del Parlamento europeo. [3] Il Consiglio deve deliberare all’unanimità (quest’ultimo
punto rappresenta una sicurezza per gli Stati membri)”. L’azione deve essere dunque proposta
della Commissione, approvata dal Parlamento europeo e n