6 ottobre
I TRIBUNALI DI COMMERCIO – ORIGINI E SVILUPPO
Prima di entrare nel merito dei tribunali di commercio, bisogna chiedersi quale
sia la situazione contestualmente parlando della giurisdizione dello stato
italiano.
Lo stato d’Italia utilizza lo statuto come carta costituzionale per sancire il
passaggio dalla monarchia del regno di Sardegna allo stato unitario. Qual è
stata la scelta del sistema giudiziario, che permane ancora oggi? Il nostro
ordinamento ha scelto il giudice togato, cioè ha ritenuto opportuno affidare
l’amministrazione della giustizia ad un profilo tecnico, che avesse
determinate competenze; un tecnico del diritto a cui si chiede di garantire la
corretta applicazione della Legge al caso concreto (Montesquieu: il legislatore
fa la legge, il giudice la applica). Al giudice si chiede l’applicazione lineare,
corretta e rigorosa, quasi sillogistica, della legge astratta, prodotta dal
legislatore, al caso concreto. La legge, quindi, è espressione della volontà
popolare, e il Parlamento conduce i lavori per ottenere un dispositivo
legislativo. Nell’ordinamento giudiziario italiano vi sono state varie eccezioni al
giudice togato, nelle ultime fasi dell’ordinamento:
- Corte penale d’assise e Corte d’assise d’appello coinvolgimento
in un collegio di giudici laici (popolari); si ritiene che in alcuni ambiti,
soprattutto quando ad essere giudicati siano fatti che possano scuotere
maggiormente la sensibilità comune, possa esservi all’interno del giudizio
una partecipazione diretta del comune sentire.
- Tribunali commerciali sono stati tendenzialmente composti da
giudici che non avevano particolari competenze tecniche del diritto, ma
conoscevano molto bene le regole del commercio. Mentre ancora oggi la
corte d’assise (istituita nel 1865) permane, i tribunali di commercio sono
venuti meno nell’ordinamento, ma hanno radici ancora più antiche dello
stato unitario (fin dal Medioevo, con la rinascita dei traffici commerciali).
Oggi vi sono delle sezioni all’interno dei tribunali che possono occuparsi
maggiormente di questioni societarie, ma rimane tribunale ordinario,
mentre i tribunali commerciali componevano una giurisdizione speciale.
I primi tribunali di commercio del Medioevo avevano la specificità di essere
composti da commercianti; nacquero quando si intensificarono i rapporti
commerciali, alla fine del periodo di violenza dell’alto medioevo (anno 1000).
Riprende vita il comune e quindi il desiderio di costruire un comune di
autogoverno, dandosi norme e regole autonomamente per pacifica
condivisione, e rinascono le relazioni verso l’esterno, come gli scambi
commerciali di cui si fanno carico i mercanti. La figura del mercante inizia ad
assumersi anche parecchi rischi, in quanto investe risorse economiche nella
realizzazione di un profitto attraverso lo svolgimento di operazioni di scambio,
di acquisto e di vendita. Questi uomini appartengono ad una cerchia di soggetti
devono essere iscritti ad una corporazione, come gli artigiani, e quindi
possono compiere azioni che chi non è iscritto non può porre in essere.
Il sistema medievale era un fiorire di privilegi, che potevano garantire certi
obbiettivi (es; diritto di pesca, diritto di riscossione di imposte vi era
qualcuno che consentiva ad un certo gruppo di esercitare questi atti). Questa
differenziazione di stati e di diritti era fisiologica. Per i mercanti l’iscrizione era
condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività. Vi sono dei diritti che
privilegiano la certezza e quindi anche delle modalità di tutela che richiedono
tempi maggiori ma che portano ad una forma di giustizia più certa e stabile nel
tempo; vi erano degli interessi, tra cui quelli dei mercanti, legati alla natura dei
beni stessi, per cui vi era un rischio commerciale e quindi in una situazione di
incertezza, con tempi più lunghi, il commerciante avrebbe già perso tutto.
Allora i commercianti tradizionalmente hanno preferito delle forme di
giustizia più rapide, anche con un sistema probatorio meno rigoroso
rispetto al sistema di diritto civile puro, perché la rapidità e ottenere una
decisione in tempi celeri era fondamentale per tutelare determinate posizioni.
Nel tribunale commerciale si usavano dunque procedure più veloci e meno
rigorose, e si chiedeva al giudice un giudizio non basato prettamente sul diritto
stretto ma piuttosto ad un bilanciamento di interessi, che tenda ad una
giustizia del caso concreto risolte secondo equità. Spesso le dispute non
erano neanche oggetto di definizioni giudiziarie ordinarie e spesso i mercanti
non si affidavano neppure ai giudici speciali delle corte della mercanzia, ma a
degli arbitri, cosa che ancora oggi accade, scelti liberamente tra i contendenti.
La caratteristica fondamentale della giustizia, anche quella arbitrale, è la
terzietà, ma in questo caso è gestita da soggetti non legati ad apparati
istituzionali ma che hanno delle competenze che garantiscono una giustizia
certa, che cerca di riprodurre la giustizia che si avrebbe in ambito istituzionale.
Quali norme applicavano i tribunali di commercio?
Applicavano il diritto comme
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Giurisdizioni internazionali - controversie e tribunali internazionali
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Diritto ecclesiastico - i Tribunali ecclesiastici
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Grandi Tribunali - Storia del diritto medievale e moderno
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Tesi- La protezione dei testimoni davanti ai tribunali penali internazionali