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6 ottobre

I TRIBUNALI DI COMMERCIO – ORIGINI E SVILUPPO

Prima di entrare nel merito dei tribunali di commercio, bisogna chiedersi quale

sia la situazione contestualmente parlando della giurisdizione dello stato

italiano.

Lo stato d’Italia utilizza lo statuto come carta costituzionale per sancire il

passaggio dalla monarchia del regno di Sardegna allo stato unitario. Qual è

stata la scelta del sistema giudiziario, che permane ancora oggi? Il nostro

ordinamento ha scelto il giudice togato, cioè ha ritenuto opportuno affidare

l’amministrazione della giustizia ad un profilo tecnico, che avesse

determinate competenze; un tecnico del diritto a cui si chiede di garantire la

corretta applicazione della Legge al caso concreto (Montesquieu: il legislatore

fa la legge, il giudice la applica). Al giudice si chiede l’applicazione lineare,

corretta e rigorosa, quasi sillogistica, della legge astratta, prodotta dal

legislatore, al caso concreto. La legge, quindi, è espressione della volontà

popolare, e il Parlamento conduce i lavori per ottenere un dispositivo

legislativo. Nell’ordinamento giudiziario italiano vi sono state varie eccezioni al

giudice togato, nelle ultime fasi dell’ordinamento:

- Corte penale d’assise e Corte d’assise d’appello coinvolgimento

in un collegio di giudici laici (popolari); si ritiene che in alcuni ambiti,

soprattutto quando ad essere giudicati siano fatti che possano scuotere

maggiormente la sensibilità comune, possa esservi all’interno del giudizio

una partecipazione diretta del comune sentire.

- Tribunali commerciali sono stati tendenzialmente composti da

giudici che non avevano particolari competenze tecniche del diritto, ma

conoscevano molto bene le regole del commercio. Mentre ancora oggi la

corte d’assise (istituita nel 1865) permane, i tribunali di commercio sono

venuti meno nell’ordinamento, ma hanno radici ancora più antiche dello

stato unitario (fin dal Medioevo, con la rinascita dei traffici commerciali).

Oggi vi sono delle sezioni all’interno dei tribunali che possono occuparsi

maggiormente di questioni societarie, ma rimane tribunale ordinario,

mentre i tribunali commerciali componevano una giurisdizione speciale.

I primi tribunali di commercio del Medioevo avevano la specificità di essere

composti da commercianti; nacquero quando si intensificarono i rapporti

commerciali, alla fine del periodo di violenza dell’alto medioevo (anno 1000).

Riprende vita il comune e quindi il desiderio di costruire un comune di

autogoverno, dandosi norme e regole autonomamente per pacifica

condivisione, e rinascono le relazioni verso l’esterno, come gli scambi

commerciali di cui si fanno carico i mercanti. La figura del mercante inizia ad

assumersi anche parecchi rischi, in quanto investe risorse economiche nella

realizzazione di un profitto attraverso lo svolgimento di operazioni di scambio,

di acquisto e di vendita. Questi uomini appartengono ad una cerchia di soggetti

devono essere iscritti ad una corporazione, come gli artigiani, e quindi

possono compiere azioni che chi non è iscritto non può porre in essere.

Il sistema medievale era un fiorire di privilegi, che potevano garantire certi

obbiettivi (es; diritto di pesca, diritto di riscossione di imposte vi era

qualcuno che consentiva ad un certo gruppo di esercitare questi atti). Questa

differenziazione di stati e di diritti era fisiologica. Per i mercanti l’iscrizione era

condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività. Vi sono dei diritti che

privilegiano la certezza e quindi anche delle modalità di tutela che richiedono

tempi maggiori ma che portano ad una forma di giustizia più certa e stabile nel

tempo; vi erano degli interessi, tra cui quelli dei mercanti, legati alla natura dei

beni stessi, per cui vi era un rischio commerciale e quindi in una situazione di

incertezza, con tempi più lunghi, il commerciante avrebbe già perso tutto.

Allora i commercianti tradizionalmente hanno preferito delle forme di

giustizia più rapide, anche con un sistema probatorio meno rigoroso

rispetto al sistema di diritto civile puro, perché la rapidità e ottenere una

decisione in tempi celeri era fondamentale per tutelare determinate posizioni.

Nel tribunale commerciale si usavano dunque procedure più veloci e meno

rigorose, e si chiedeva al giudice un giudizio non basato prettamente sul diritto

stretto ma piuttosto ad un bilanciamento di interessi, che tenda ad una

giustizia del caso concreto risolte secondo equità. Spesso le dispute non

erano neanche oggetto di definizioni giudiziarie ordinarie e spesso i mercanti

non si affidavano neppure ai giudici speciali delle corte della mercanzia, ma a

degli arbitri, cosa che ancora oggi accade, scelti liberamente tra i contendenti.

La caratteristica fondamentale della giustizia, anche quella arbitrale, è la

terzietà, ma in questo caso è gestita da soggetti non legati ad apparati

istituzionali ma che hanno delle competenze che garantiscono una giustizia

certa, che cerca di riprodurre la giustizia che si avrebbe in ambito istituzionale.

Quali norme applicavano i tribunali di commercio?

Applicavano il diritto comme

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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