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I Tribunali Ecclesiastici
Il "tribunale ecclesiastico" è quell'organo giudicante, legittimamente costituito in virtù di norme e leggi canoniche, deputato alla trattazione e decisione di tutte le cause che la Chiesa Cattolica ritiene essere di sua competenza. Inoltre, con il medesimo termine di "tribunale", si indica il luogo fisico ove queste cause vengono celebrate. Nell'immaginario collettivo questi tribunali della Chiesa appaiono ancora per molti come dei luoghi imprecisati, di cui poco o nulla è dato sapere, in cui le cause vengono definite in base ad antiche norme, forse risalenti ai primi secoli del cristianesimo. In realtà il moderno Tribunale ecclesiastico, situato in luoghi molto visibili delle città più importanti, non è né più né meno che un organo giudicante da equipararsi ai moderni tribunali civili costituiti in un qualsiasi stato di diritto, che giudica in virtù di.norme recentemente emesse dai competenti organi legislativi della Chiesa.
Nei tribunali ecclesiastici si trattano teoricamente tutti i tipi di cause inerente il diritto civile e penale, tuttavia le cause maggiormente discusse sono quelle relative al diritto matrimoniale ed in particolar modo gli annullamenti dei matrimoni celebrati secondo il rito della chiesa cattolica. Il motivo di questa specializzazione dei giudici ecclesiastici è quello per cui tutte le sentenze emesse da questi Tribunali avrebbero efficacia solo nell'ambito ecclesiale e non civile.
Infatti per avere efficacia nello Stato italiano le sentenze straniere devono essere recepite in virtù di una complessa normativa che muovendo da accordi internazionali bilaterali tra i due stati, prevede la promulgazione di leggi italiane che riconoscono efficacia e validità della sentenza straniera nello stato italiano.
Nel caso di specie, a seguito dei "Patti lateranensi" del 1929 fino agli
“Accordi di Villa Madama” del 1984, sono state promulgate in Italia delle leggi che consentono proprio il recepimento delle sentenze ecclesiastiche, ma esclusivamente in relazione alla nullità matrimoniale. Infatti le sentenze relative alle altre materie del diritto civile e penale rimangono efficaci nella misura in cui le parti, destinatarie del provvedimento giudiziale ecclesiastico, in propria coscienza accettino e si adeguino alle decisioni dei giudici.
I singoli tribunali ecclesiastici
In uno schema semplificato, i Tribunali ecclesiastici relativi alle cause di nullità matrimoniale, vengono pertanto così ripartiti:
- Tribunale diocesano o di prima istanza
- Tribunale metropolitano di seconda istanza
- Tribunale della Rota Romana che può essere di prima, seconda o terza istanza.