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I contratti che trasferiscono la proprietà o che
costituiscono/modificano/estinguono diritti reali di
godimento. (vendita, permuta, donazione della
proprietà, le locazioni ultra-novennali e i
conferimenti in società del godimento di immobili
per una durata superiore ai nove anni o a tempo
indeterminato.)
Gli atti unilaterali, ovvero atti di destinazione di
beni alla realizzazione di interessi meritevoli di
tutela, ed atti costitutivi di vincolo;
Le sentenze di natura costitutiva che determinano
la costituzione, il trasferimento o la modificazione di
uno di questi diritti, e delle sentenze di prescrizione
o di usucapione; si tratta di atti negoziali e sentenze
che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti
reali su beni immobili.
Le domande giudiziali relative a controversie
riguardanti gli atti soggetti a trascrizione o su altre
domande giudiziali.
GLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE
La trascrizione ha efficacia dichiarativa e non
costitutiva: non è necessaria per l’acquisto dei diritti.
L’efficacia della trascrizione si coglie sul piano dei
rapporti con alcuni terzi e precisamente con i terzi
che hanno acquistato diritti “in base a un atto
trascritto anteriormente”. l’effetto della trascrizione
anteriore opera anche quando il secondo acquirente
fosse in mala fede, fosse cioè a conoscenza della
vendita precedente. Tale pubblicità è una forma di
conoscenza legale.
E’ in tal senso che la trascrizione svolge la funzione
di risolvere il conflitto tra più acquirenti dal
medesimo titolare: lo risolve perché attribuisce
prevalenza al primo trascrivente.
IL PRINCIPIO DI “CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI”
la trascrizione a carico di un soggetto non produce
effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di
acquisto se invece trascritto le successive
trascrizioni producono effetto secondo il loro
rispettivo ordine.
La generalità dei registri immobiliari è ordinata su
base personale: si fa riferimento non in base al bene
bensì in base ai soggetti che attuano atti da
trascrivere.
Viene fatta una doppia trascrizione:
una a favore dell’acquirente e una contro l’alienante.
Per cui nel caso in cui io volessi sapere se il tizio che
mi vuole vendere un immobile è effettivamente il
proprietario, non devo ricercare l’immobile, ma il
nome del tizio: di nome in nome si potrebbe arrivare
all’acquisto a titolo originario, ma se manca uno dei
passaggi anteriori le successive trascrizioni non
hanno effetto, perché non sono in grado di rendere
note tutte le vicende del bene (viene a mancare il
processo di continuità delle trascrizioni), ma hanno
valore PRENOTATIVO.
La trascrizione di alcuni atti svolge una funzione di
prenotazione assicurando la possibilità di opporre ai
terzi la sentenza ed il contratto definitivo con effetto
dalla data della prima trascrizione.
Bisogna trascrivere le domande giudiziali e dei
contratti preliminari; qui la pubblicità ha la funzione
di rendere la sentenza opponibile ai terzi che
abbiano acquistato il diritto controverso durante il
processo. La domanda giudiziale è l’inizio di un
procedimento giudiziario: se ad esempio mio fratello
si è appropriato di un immobile che io ritengo sia
mio, avvio il procedimento cioè chiedo a un giudice
di pronunciarsi sulla questione. A questo punto, è
opportuno trascrivere nei registri immobiliari,
accanto al nome di mio fratello, che c’è una causa in
corso, in modo tale da: 1. impedire che nel
frattempo mio fratello venda; 2. portare a
conoscenza del problema l’eventuale compratore
che si renderà conto di correre il rischio che il suo
acquisto venga meno se la sentenza sarà a me
favorevole; 3. darmi la possibilità di oppormi
all’eventuale compratore. Lo stesso dicasi per il
contratto preliminare di vendita immobiliare:
prometto a Tizio con un contratto preliminare la
vendita di un immobile a un determinato prezzo e
successivamente ne sottoscrivo un altro con un
acquirente che mi offre di più. Tizio non può opporsi,
perché io furbo posso mettere sul secondo contratto
una data antecedente a quella del primo; ma non
potrò usare questo trucco se Tizio ha provveduto alla
trascrizione del suo contratto e ha quindi
l’opportunità di opporsi a terzi. La trascrizione ha
efficacia costitutiva nel caso dell’ipoteca e
dell’usucapione.
La natura dichiarativa della trascrizione.
Appunto perché la trascrizione non è un elemento
integrale della fattispecie negoziale, essa attua una
forma di pubblicità dichiarativa. Eccezionalmente, in
alcuni casi la trascrizione ha efficacia costitutiva. Tra
di essi, il più importante è rappresentato
dall’usucapione abbreviata. Perché tale usucapione
si maturi occorrono la buona fede dell’acquirente e
la trascrizione del titolo d’acquisto. In questo caso,
se non ho trascritto il titolo, non posso vantare nei
confronti di nessuno il mio diritto di proprietà. Sotto
un altro profilo, l’efficacia della trascrizione è
duplice:
a) efficacia negativa: gli atti non trascritti si
presumono ignoti ai terzi e quindi l’atto non
trascritto non spiega la sua efficacia verso i terzi;
b) efficacia positiva: gli atti trascritti si presumono
conosciuti e quindi l’atto trascritto è efficace contro
qualunque terzo. Sappia o non sappia il soggetto che
la trascrizione è stata effettuata, per la legge è come
se lo sapesse.
La nozione di terzo.
Ai sensi dell’art.2644 c.c., sono terzi soltanto coloro
che abbiano acquistato diritti sull’immobile oggetto
di quegli atti “in base ad un atto trascritto o iscritto
anteriormente” rispetto alla trascrizione di quegli atti
medesimi. Dunque, ipotizzata la trascrizione di una
compravendita da Primus a Secundus, si considera
terzo, soltanto colui il quale abbia acquistato, a
qualunque titolo, un diritto lesivo della proprietà
acquista da Secundus e abbia già provveduto a
trascrivere o iscrivere il suo titolo d’acquisto nel
pubblico registro immobiliare. Non può invece
considerarsi terzo l’eventuale sub-acquirente, così
come l’eventuale rappresentante, vuoi dell’alienante
che dell’acquirente. Allo stesso modo, ovviamente,
non è terzo il notaio o un creditore chirografario.
L’impostazione dei nostri registri immobiliari.
Il nostro ordinamento si basa su un criterio personale
con partite intestate nei registri al nome della
singola persona interessata. Il Conservatore non
deve fare, quando gli viene richiesto di procedere
alla trascrizione di un atto, alcuna indagine in ordine
alla validità ed efficacia sostanziale di tale atto, ma
possa limitarsi a verificare che il titolo di cui gli si
chiede la trascrizione sia un atto pubblico, o una
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente.
Il principio della continuità delle trascrizioni.
Per cercare di indurre i soggetti a trascrivere, il
legislatore introduce il principio della continuità delle
trascrizioni. Difatti, ad evitare che chi consulta i
registri controllando la posizione di un determinato
soggetto non sia in grado di rendersi conto della
trascrizione di un acquisto precedente nei confronti
del dante causa del soggetto rispetto al quale la
verifica viene condotta, il legislatore sanziona il
comportamento di chi non provvede a trascrivere il
proprio titolo di acquisto rendendo inopponibili al suo
avente causa anche trascrizioni anteriori ove manchi
la trascrizione di un anello della catena: e così le
trascrizioni o iscrizioni a carico di un acquirente,
quand’anche anteriori, sono inopponibili nei
confronti di chi abbia (quand’anche
successivamente) trascritto o iscritto atti di acquisto
provenienti dal dante causa dell’alienante. Quindi,
chi acquista diritti reali su beni immobili, per essere
tranquillo, non ha soltanto l’onere di curare la
trascrizione del proprio titolo d’acquisto, ma deve
anche preoccuparsi di accertare se risulti trascritto il
titolo di acquisto del suo dante causa e se ravvisa, a
questo riguardo, una omissione e, pertanto, una
lacuna nella serie di trascrizioni che lo devono
proteggere, deve preoccuparsi, per rendere non
attaccabile il suo acquisto, di fare in modo che
venga ripristinata la continuità delle trascrizioni, e
che quindi anche il titolo di acquisto del dante causa
del suo dante causa venga anch’esso trascritto.
trascrizione degli acquisti mortis causa.
L’art.2650 c.c. è applicabile anche all’acquisto
mortis causa, cosicché non ci si può avvalere della
priorità della propria trascrizione fino a quando non
siano stati trascritti tutti i precedenti acquisti facenti
capo ai propri dante causa, sia pure remoti,
appartenenti alla stessa catena, senza possibilità di
distinguere tra acquisti inter vivos e acquisti dante
causa. Quindi la trascrizione dell’acquisto mortis
causa non giova direttamente all’acquirente, ma
soltanto ai suoi aventi causa.
Altre funzioni della trascrizione.
Per quanto riguarda la trascrizione delle divisioni,
dobbiamo tener presente l’art.1113 c.c. e l’elenco
dei soggetti aventi diritto ad intervenire nella
divisione. A questa, difatti, devono partecipare non
solo tutti i comunisti, ma pure i creditori e gli aventi
causa i quali, trattandosi di dividere beni immobili,
abbiano non solo notificato un’opposizione
anteriormente alla divisione, ma abbiano anche
trascritta tale opposizione prima della trascrizione
dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione
giudiziale, prima della trascrizione relativa domanda.
Devono poi essere trascritti, se hanno per oggetto
beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,
le convenzioni matrimoniali che escludono i beni
stessi della comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli
atti di acquisto di beni personali.
La trascrizione delle domande giudiziali.
Il legislatore assoggetta all’onere della trascrizione
anche numerose domande giudiziali (artt.2652-2653
c.c.). In questi casi la trascrizione serve a mettere in
grado i terzi di conoscere che in ordine a quel bene è
stata mossa una contestazione il cui esito, a seguito
della trascrizione, diventa opponibile pure agli aventi
causa dal convenuto. In questi casi, se la domanda
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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