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IL GIUSTO PROCESSO

Comma 5 art 111 cost. “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel

contraddittorio”

Vi troviamo le deroghe alla formazione della prova in contraddittorio.

Fissiamo 3 eccezioni> fattispecie vicarie: condizioni al verificarsi delle quali l'atto di indagine consente di

superare quel deficit di contraddittorio e sostituirsi all’omologo atto che si sarebbe dovuto formare in

contraddittorio (sono deroghe alla regola di utilizzo delle risultanze probatorie sfuggite al contraddittorio,

non deroghe al principio).

FATTISPECIE VICARIE

• Contraddittorio implicito (fattispecie rappresentata dal consenso dell’imputato)> la deroga è il

consenso di una parte sugli atti formati dall'altra

• Contraddittorio impossibile (f. rappresentata dall'accertata impossibilità di natura oggettiva di

formare l'atto in contraddittorio)> principio di conservazione degli atti processuali, prove

documentali che si sono formate fuori dal processo e vi entrano successivamente:

o accertata

o impossibilità assoluta

o di natura oggettiva

• Contraddittorio inquinato (f. rappresentata dalla provata condotta illecita)> più controversa, deriva

da un'indebita pressione proveniente dall'esterno in danno del dichiarante, ingerenza esterna che

impedisce al dichiarante di autodeterminarsi, di scegliere liberamente il comportamento che terrà

all’interno del processo. Questa ingerenza rende inutile il contraddittorio, inquinato, l’esito sarà

alternativo a quello veritiero (intralcio alla giustizia).

IL PROCESSO PENALE

I protagonisti

• Il giudice

• Le parti necessarie (pubblico ministero e imputato)

Il processo penale è strutturato in gradi, ci sono più processi davanti a giudici differenti> 3 gradi (si sviluppa

in senso verticale):

• giudizio di merito di primo grado

• giudizio di appello (di secondo grado)

• giudizio di cassazione (di legittimità)

Sviluppo in senso orizzontale> fasi/stati del giudizio

PRIMO GRADO

I soggetti processuali

• Giudice: colui che è chiamato a rispondere ad una domanda di giustizia posta dal pubblico

ministero. Art 1 codice di procedura penale definisce la figura del giudice (giurisdizione penale)

• Parti: titolari del diritto ad una decisione giurisdizionale connessa ad una pretesa fatta valere nel

processo. Parti necessarie:

o pubblico ministero

o imputato

• Altri soggetti che affiancano (o si aggiungono) giudice e parti nel processo (vittima, querelante,

difensore, polizia giudiziaria)

*parti eventuali: parte civile (non necessariamente la vittima, DA FARE BENE)> il danneggiato; responsabile

civile> colui che risponde per fatto altrui, è il responsabile in solido per il fatto dell'imputato per

restituzione o risarcimento del danno; civilmente obbligato per la pena pecuniaria> chi ha la responsabilità

o la vigilanza nei confronti di una persona e in via sussidiaria è chiamato per il pagamento della pena

pecuniaria nel caso in cui l'interessato sia inadempiente.

LA GIURISDIZIONE

È il terzo potere dello Stato ed ha il carattere di indipendenza dagli altri poteri. È unica, non sono ammessi

giudici speciali (esistono quelli ordinari e specializzati). Il giudice è soggetto soltanto alla legge, è

indipendente sia internamente che esternamente.

Il giudice penale

Abbiamo tipologie di giudici sulla base della composizione d'ufficio: giudice monocratico (una sola

persona)>

• giudice di pace

• tribunale monocratico

• giudice per l’indagine preliminare (g.i.p.)

• giudice dell'udienza preliminare (g.u.p.)

• magistrato di sorveglianza

e giudice collegiale (più persone)>

• tribunale in composizione collegiale

• corte d'Assise, corte d’appello

• corte d'Assise d'appello

• corte di cassazione

• tribunale di sorveglianza

IN ORIZZONTALE

IN VERTICALE

CARATTERI DELLA GIURISDIZIONE PENALE

È autosufficiente, il giudice risolve tutte le questioni e la decisione ha efficacia soltanto nel giudizio in cui è

stata risolta. Esistono delle eccezioni, la risoluzione può o deve essere devolta ad altro giudice>

sospensione del processo penale (artt. 3-479 c.p.p.). studia questioni pregiudiziali

LA COMPETENZA DEL GIUDICE

Insieme delle regole che designano quale tra i giudici è quello chiamato a conoscere la singola

controversia> precostituiti per legge, la legge mi dice qual è il mio giudice. Competenza (sfera di

attribuzione di un giudice e giurisdizione (riparto di poteri tra i giudici) da non confondere. 3 gradi di

attribuzione (per competenza):

• competenza per materia (in base alla tipologia dei reati e alla loro gravità, criterio

quantitativo/qualitativo, artt. 5-6 c.p.p.), tribunale della corte d'assise

• competenza per territorio (si divide per circoscrizioni e distretti, si decide in base al locus commissi

delicti> luogo di commissione del reato, si determina tramite i criteri definiti dagli artt. 8-11-bis

c.p.p.)

• competenza per connessione (per evitare contrapposizioni, rende competente un solo giudice

quando la competenza per singoli reati apparterrebbe a giudici diversi. I criteri si definiscono

nell'art 12 c.p.p., vedi sotto)

ART. 12 C.P.P.> connessione di procedimenti (criteri):

Il codice penale fissa la competenza alla corte d'Assise. Si occupa dei reati più gravi. Viene individuata, non

siede permanentemente (sorteggio).

Il conflitto di competenza (e di giurisdizione) tra giudici:

• più giudici si occupano di una determinata competenza (positiva)

• il giudice scarica la competenza ad un altro (negativa)

La risoluzione si avvale della via preventiva e d’autorità.

CAPACITÀ DEL GIUDICE

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher S3l3n3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Piergallini Carlo.