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IL GIUSTO PROCESSO
Comma 5 art 111 cost. “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel
contraddittorio”
Vi troviamo le deroghe alla formazione della prova in contraddittorio.
Fissiamo 3 eccezioni> fattispecie vicarie: condizioni al verificarsi delle quali l'atto di indagine consente di
superare quel deficit di contraddittorio e sostituirsi all’omologo atto che si sarebbe dovuto formare in
contraddittorio (sono deroghe alla regola di utilizzo delle risultanze probatorie sfuggite al contraddittorio,
non deroghe al principio).
FATTISPECIE VICARIE
• Contraddittorio implicito (fattispecie rappresentata dal consenso dell’imputato)> la deroga è il
consenso di una parte sugli atti formati dall'altra
• Contraddittorio impossibile (f. rappresentata dall'accertata impossibilità di natura oggettiva di
formare l'atto in contraddittorio)> principio di conservazione degli atti processuali, prove
documentali che si sono formate fuori dal processo e vi entrano successivamente:
o accertata
o impossibilità assoluta
o di natura oggettiva
• Contraddittorio inquinato (f. rappresentata dalla provata condotta illecita)> più controversa, deriva
da un'indebita pressione proveniente dall'esterno in danno del dichiarante, ingerenza esterna che
impedisce al dichiarante di autodeterminarsi, di scegliere liberamente il comportamento che terrà
all’interno del processo. Questa ingerenza rende inutile il contraddittorio, inquinato, l’esito sarà
alternativo a quello veritiero (intralcio alla giustizia).
IL PROCESSO PENALE
I protagonisti
• Il giudice
• Le parti necessarie (pubblico ministero e imputato)
Il processo penale è strutturato in gradi, ci sono più processi davanti a giudici differenti> 3 gradi (si sviluppa
in senso verticale):
• giudizio di merito di primo grado
• giudizio di appello (di secondo grado)
• giudizio di cassazione (di legittimità)
Sviluppo in senso orizzontale> fasi/stati del giudizio
PRIMO GRADO
I soggetti processuali
• Giudice: colui che è chiamato a rispondere ad una domanda di giustizia posta dal pubblico
ministero. Art 1 codice di procedura penale definisce la figura del giudice (giurisdizione penale)
• Parti: titolari del diritto ad una decisione giurisdizionale connessa ad una pretesa fatta valere nel
processo. Parti necessarie:
o pubblico ministero
o imputato
• Altri soggetti che affiancano (o si aggiungono) giudice e parti nel processo (vittima, querelante,
difensore, polizia giudiziaria)
*parti eventuali: parte civile (non necessariamente la vittima, DA FARE BENE)> il danneggiato; responsabile
civile> colui che risponde per fatto altrui, è il responsabile in solido per il fatto dell'imputato per
restituzione o risarcimento del danno; civilmente obbligato per la pena pecuniaria> chi ha la responsabilità
o la vigilanza nei confronti di una persona e in via sussidiaria è chiamato per il pagamento della pena
pecuniaria nel caso in cui l'interessato sia inadempiente.
LA GIURISDIZIONE
È il terzo potere dello Stato ed ha il carattere di indipendenza dagli altri poteri. È unica, non sono ammessi
giudici speciali (esistono quelli ordinari e specializzati). Il giudice è soggetto soltanto alla legge, è
indipendente sia internamente che esternamente.
Il giudice penale
Abbiamo tipologie di giudici sulla base della composizione d'ufficio: giudice monocratico (una sola
persona)>
• giudice di pace
• tribunale monocratico
• giudice per l’indagine preliminare (g.i.p.)
• giudice dell'udienza preliminare (g.u.p.)
• magistrato di sorveglianza
e giudice collegiale (più persone)>
• tribunale in composizione collegiale
• corte d'Assise, corte d’appello
• corte d'Assise d'appello
• corte di cassazione
• tribunale di sorveglianza
IN ORIZZONTALE
IN VERTICALE
CARATTERI DELLA GIURISDIZIONE PENALE
È autosufficiente, il giudice risolve tutte le questioni e la decisione ha efficacia soltanto nel giudizio in cui è
stata risolta. Esistono delle eccezioni, la risoluzione può o deve essere devolta ad altro giudice>
sospensione del processo penale (artt. 3-479 c.p.p.). studia questioni pregiudiziali
LA COMPETENZA DEL GIUDICE
Insieme delle regole che designano quale tra i giudici è quello chiamato a conoscere la singola
controversia> precostituiti per legge, la legge mi dice qual è il mio giudice. Competenza (sfera di
attribuzione di un giudice e giurisdizione (riparto di poteri tra i giudici) da non confondere. 3 gradi di
attribuzione (per competenza):
• competenza per materia (in base alla tipologia dei reati e alla loro gravità, criterio
quantitativo/qualitativo, artt. 5-6 c.p.p.), tribunale della corte d'assise
• competenza per territorio (si divide per circoscrizioni e distretti, si decide in base al locus commissi
delicti> luogo di commissione del reato, si determina tramite i criteri definiti dagli artt. 8-11-bis
c.p.p.)
• competenza per connessione (per evitare contrapposizioni, rende competente un solo giudice
quando la competenza per singoli reati apparterrebbe a giudici diversi. I criteri si definiscono
nell'art 12 c.p.p., vedi sotto)
ART. 12 C.P.P.> connessione di procedimenti (criteri):
Il codice penale fissa la competenza alla corte d'Assise. Si occupa dei reati più gravi. Viene individuata, non
siede permanentemente (sorteggio).
Il conflitto di competenza (e di giurisdizione) tra giudici:
• più giudici si occupano di una determinata competenza (positiva)
• il giudice scarica la competenza ad un altro (negativa)
La risoluzione si avvale della via preventiva e d’autorità.