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Teoria volontaristica e precettiva

teoria volontaristica teoria precettiva

La distinzione tra e del diritto civile è un tema cruciale

Pietro Perlingieri,

nell’elaborazione di che lo a ronta in modo sistematico all’interno della sua

costituzionalmente orientata

visione del diritto privato. Questa distinzione non è solo

due concezioni opposte del ruolo del diritto privato,

terminologica, ma ri ette del contratto,

dell’autonomia privata e, più in generale, dell’intero ordinamento civile.

approfondita,

Ecco una trattazione secondo l’impostazione di Perlingieri.

1. Quadro teorico: diritto come volontà vs. diritto come norma

La teoria volontaristica

➤ liberale ottocentesco

È una concezione tradizionale, fortemente in uenzata dal pensiero e dal

positivismo giuridico. Si fonda su due assunti:

diritto privato è diritto dei privati.

• Il volontà privata

• La è la fonte primaria e quasi esclusiva della regolazione

ubi voluntas, ibi ius.

dei rapporti giuridici:

Nella prospettiva volontaristica:

legge tra le parti espressione di

• Il contratto è (art. 1372 c.c.), poiché è

autonomia e autoregolazione. residuale:

• Il ruolo della norma statale è serve solo a colmare lacune o a

garantire l’ordine pubblico. strumentale alla volontà del soggetto,

• Il diritto è considerato che è

pienamente libero nella sfera delle proprie relazioni.

La teoria precettiva

Secondo questa visione, il diritto non è riducibile alla volontà individuale. Al contrario:

sistema di precetti normativi, valore oggettivo

• Il diritto è un che ha e mira

beni giuridici protetti

alla realizzazione di (es. dignità, uguaglianza, solidarietà).

libera, interna all’ordinamento:

• La volontà privata è ma non può violare

norme imperative, principi costituzionali, diritti fondamentali.

teoria precettiva,

Perlingieri assume una chiara posizione in favore della all’interno della

personalista e solidarista.

quale rilegge tutto il diritto civile in chiave

2. La posizione di Perlingieri: superamento della teoria volontaristica

limiti e le contraddizioni

Perlingieri denuncia i della teoria volontaristica, ritenendola:

dogmatica:

• perché costruisce un sistema astratto, lontano dalla realtà

concreta dei rapporti sociali;

ideologica:

• perché maschera rapporti di disuguaglianza reale sotto il velo

dell’uguaglianza formale (tipico della concezione borghese dell’800);

incompatibile con la Costituzione del 1948,

• che impone una revisione

integrale dell’assetto del diritto privato.

Secondo Perlingieri: nell’ambito del diritto”.

“La volontà non crea diritto, ma opera

fl fl ff interpretata e valutata

Ciò signi ca che la volontà negoziale deve essere alla luce:

principi costituzionali

• dei (art. 2, 3, 41 Cost.),

diritto oggettivo,

• del meritevole di tutela

• e dell’interesse ex art. 1322, co. 2, c.c.

3. Conseguenze della teoria precettiva nel diritto civile

a. Autonomia privata come libertà entro l’ordinamento

funzionale alla realizzazione della

• Non è una libertà assoluta, ma

persona. coerente con i valori costituzionali:

• L’autonomia va esercitata in modo

solidarietà, uguaglianza sostanziale, tutela della parte debole.

b. Centralità dei diritti fondamentali anche nei rapporti tra privati

non si applica solo nei rapporti

• Secondo Perlingieri, la Costituzione

verticali, anche in quelli orizzontali.

ma precetto civilistico:

• La norma costituzionale è ha e cacia diretta nelle

relazioni tra soggetti privati.

Esempio: nel contratto, il rispetto della dignità, dell’uguaglianza e della solidarietà può

limitare o guidare la libertà contrattuale.

c. Interpretazione costituzionalmente orientata non isolatamente,

• Le norme del codice civile vanno interpretate ma nel

quadro unitario dell’ordinamento e alla luce dei valori costituzionali.

ricostruire il signi cato delle norme

• L’interprete ha il compito di in modo

coerente con i principi della Costituzione.

4. Esempi applicativi della teoria precettiva

Contratto

➤ ma solo per interessi

• L’art. 1322 c.c. permette la libertà contrattuale,

meritevoli di tutela. un controllo di

• Secondo la teoria precettiva, questa clausola implica

merito (non solo formale) sull’autonomia negoziale, alla luce dei valori costituzionali.

Famiglia

➤ ma non può

• L’autonomia dei coniugi (es. nei patti patrimoniali) è ammessa,

andare contro la tutela della persona e dei minori. attuazione di precetti

• Il diritto di famiglia non è solo volontà, ma

costituzionali (artt. 2, 3, 29-31 Cost.).

Impresa

➤ ma non può svolgersi

• L’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) è libera

in contrasto con l’utilità sociale.

• Le clausole contrattuali che ledono diritti fondamentali (es. dignità del

non sono lecite,

lavoratore, ambiente, salute) anche se accettate volontariamente.

5. Conclusione: il diritto civile come diritto della persona

fi fi ffi

In sintesi: teoria volontaristica non adeguata all’attuale

• La è superata perché

assetto costituzionale.

teoria precettiva,

• La proposta e sviluppata da Perlingieri, concepisce il

diritto della persona,

diritto civile come radicato nei principi costituzionali.

non può contraddire il

• La volontà privata ha un ruolo importante, ma

sistema dei valori dell’ordinamento.

Contratto e contrattazione

contratto contrattazione Diritto Civile

Il rapporto tra e è un tema centrale nel e assume

Pietro Perlingieri,

particolare rilievo nella prospettiva di che adotta un’impostazione sistematica e

costituzionalmente orientata. Vediamo il concetto in modo approfondito secondo la sua visione.

1. Premessa: diritto civile come sistema assiologico

Per Perlingieri, il diritto civile:

Non è un sistema chiuso

• di norme formalistiche,

sistema aperto e assiologico, Costituzione

• Ma è un in cui la svolge

funzione interpretativa, integrativa e limite dell’autonomia privata.

Il contratto istituto sociale

va quindi letto non solo come atto di autonomia, ma come

regolato in funzione dei valori costituzionali, quali dignità, solidarietà, uguaglianza

sostanziale e funzione sociale della proprietà.

2. Contratto e contrattazione: distinzione concettuale

▶ Contratto Atto giuridico individuale

• formalizzazione di un accordo.

→ e etti giuridici immediati.

• È l’esito di un processo (negoziazione), ha

1321 c.c.

• Regolato principalmente dall’art. e seguenti.

▶ Contrattazione processo dinamico e sociale

• È il di formazione della volontà contrattuale.

• Comprende:

trattative,

• Le proposte e accettazioni,

• Le posizioni di forza o debolezza,

• Le eventuali

asimmetrie informative,

• Le interessi coinvolti.

• Gli

Perlingieri un fatto sociale complesso,

sottolinea che la contrattazione è in

interagiscono anche sul piano dei valori costituzionali

cui le parti (solidarietà,

eguaglianza, tutela della parte debole).

⸻ ff

Dettagli
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisa_cuneo2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.