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Teoria volontaristica e precettiva
teoria volontaristica teoria precettiva
La distinzione tra e del diritto civile è un tema cruciale
Pietro Perlingieri,
nell’elaborazione di che lo a ronta in modo sistematico all’interno della sua
costituzionalmente orientata
visione del diritto privato. Questa distinzione non è solo
due concezioni opposte del ruolo del diritto privato,
terminologica, ma ri ette del contratto,
dell’autonomia privata e, più in generale, dell’intero ordinamento civile.
approfondita,
Ecco una trattazione secondo l’impostazione di Perlingieri.
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1. Quadro teorico: diritto come volontà vs. diritto come norma
La teoria volontaristica
➤ liberale ottocentesco
È una concezione tradizionale, fortemente in uenzata dal pensiero e dal
positivismo giuridico. Si fonda su due assunti:
diritto privato è diritto dei privati.
• Il volontà privata
• La è la fonte primaria e quasi esclusiva della regolazione
ubi voluntas, ibi ius.
dei rapporti giuridici:
Nella prospettiva volontaristica:
legge tra le parti espressione di
• Il contratto è (art. 1372 c.c.), poiché è
autonomia e autoregolazione. residuale:
• Il ruolo della norma statale è serve solo a colmare lacune o a
garantire l’ordine pubblico. strumentale alla volontà del soggetto,
• Il diritto è considerato che è
pienamente libero nella sfera delle proprie relazioni.
La teoria precettiva
➤
Secondo questa visione, il diritto non è riducibile alla volontà individuale. Al contrario:
sistema di precetti normativi, valore oggettivo
• Il diritto è un che ha e mira
beni giuridici protetti
alla realizzazione di (es. dignità, uguaglianza, solidarietà).
libera, interna all’ordinamento:
• La volontà privata è ma non può violare
norme imperative, principi costituzionali, diritti fondamentali.
teoria precettiva,
Perlingieri assume una chiara posizione in favore della all’interno della
personalista e solidarista.
quale rilegge tutto il diritto civile in chiave
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2. La posizione di Perlingieri: superamento della teoria volontaristica
limiti e le contraddizioni
Perlingieri denuncia i della teoria volontaristica, ritenendola:
dogmatica:
• perché costruisce un sistema astratto, lontano dalla realtà
concreta dei rapporti sociali;
ideologica:
• perché maschera rapporti di disuguaglianza reale sotto il velo
dell’uguaglianza formale (tipico della concezione borghese dell’800);
incompatibile con la Costituzione del 1948,
• che impone una revisione
integrale dell’assetto del diritto privato.
Secondo Perlingieri: nell’ambito del diritto”.
“La volontà non crea diritto, ma opera
fl fl ff interpretata e valutata
Ciò signi ca che la volontà negoziale deve essere alla luce:
principi costituzionali
• dei (art. 2, 3, 41 Cost.),
diritto oggettivo,
• del meritevole di tutela
• e dell’interesse ex art. 1322, co. 2, c.c.
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3. Conseguenze della teoria precettiva nel diritto civile
a. Autonomia privata come libertà entro l’ordinamento
funzionale alla realizzazione della
• Non è una libertà assoluta, ma
persona. coerente con i valori costituzionali:
• L’autonomia va esercitata in modo
solidarietà, uguaglianza sostanziale, tutela della parte debole.
b. Centralità dei diritti fondamentali anche nei rapporti tra privati
non si applica solo nei rapporti
• Secondo Perlingieri, la Costituzione
verticali, anche in quelli orizzontali.
ma precetto civilistico:
• La norma costituzionale è ha e cacia diretta nelle
relazioni tra soggetti privati.
Esempio: nel contratto, il rispetto della dignità, dell’uguaglianza e della solidarietà può
limitare o guidare la libertà contrattuale.
c. Interpretazione costituzionalmente orientata non isolatamente,
• Le norme del codice civile vanno interpretate ma nel
quadro unitario dell’ordinamento e alla luce dei valori costituzionali.
ricostruire il signi cato delle norme
• L’interprete ha il compito di in modo
coerente con i principi della Costituzione.
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4. Esempi applicativi della teoria precettiva
Contratto
➤ ma solo per interessi
• L’art. 1322 c.c. permette la libertà contrattuale,
meritevoli di tutela. un controllo di
• Secondo la teoria precettiva, questa clausola implica
merito (non solo formale) sull’autonomia negoziale, alla luce dei valori costituzionali.
Famiglia
➤ ma non può
• L’autonomia dei coniugi (es. nei patti patrimoniali) è ammessa,
andare contro la tutela della persona e dei minori. attuazione di precetti
• Il diritto di famiglia non è solo volontà, ma
costituzionali (artt. 2, 3, 29-31 Cost.).
Impresa
➤ ma non può svolgersi
• L’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) è libera
in contrasto con l’utilità sociale.
• Le clausole contrattuali che ledono diritti fondamentali (es. dignità del
non sono lecite,
lavoratore, ambiente, salute) anche se accettate volontariamente.
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5. Conclusione: il diritto civile come diritto della persona
fi fi ffi
In sintesi: teoria volontaristica non adeguata all’attuale
• La è superata perché
assetto costituzionale.
teoria precettiva,
• La proposta e sviluppata da Perlingieri, concepisce il
diritto della persona,
diritto civile come radicato nei principi costituzionali.
non può contraddire il
• La volontà privata ha un ruolo importante, ma
sistema dei valori dell’ordinamento.
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Contratto e contrattazione
contratto contrattazione Diritto Civile
Il rapporto tra e è un tema centrale nel e assume
Pietro Perlingieri,
particolare rilievo nella prospettiva di che adotta un’impostazione sistematica e
costituzionalmente orientata. Vediamo il concetto in modo approfondito secondo la sua visione.
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1. Premessa: diritto civile come sistema assiologico
Per Perlingieri, il diritto civile:
Non è un sistema chiuso
• di norme formalistiche,
sistema aperto e assiologico, Costituzione
• Ma è un in cui la svolge
funzione interpretativa, integrativa e limite dell’autonomia privata.
Il contratto istituto sociale
va quindi letto non solo come atto di autonomia, ma come
regolato in funzione dei valori costituzionali, quali dignità, solidarietà, uguaglianza
sostanziale e funzione sociale della proprietà.
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2. Contratto e contrattazione: distinzione concettuale
▶ Contratto Atto giuridico individuale
• formalizzazione di un accordo.
→ e etti giuridici immediati.
• È l’esito di un processo (negoziazione), ha
1321 c.c.
• Regolato principalmente dall’art. e seguenti.
▶ Contrattazione processo dinamico e sociale
• È il di formazione della volontà contrattuale.
• Comprende:
trattative,
• Le proposte e accettazioni,
• Le posizioni di forza o debolezza,
• Le eventuali
asimmetrie informative,
• Le interessi coinvolti.
• Gli
Perlingieri un fatto sociale complesso,
sottolinea che la contrattazione è in
interagiscono anche sul piano dei valori costituzionali
cui le parti (solidarietà,
eguaglianza, tutela della parte debole).
⸻ ff