Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
EFFETTUATO DOPO LA VALUTAZIONE DEL PERITO.
2.Relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (caso di S.p.a.):ai sensi dell’art. 2343 co.1 “chi conferisce
beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nel cui
circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni conferiti, l’attestazione che il loro valore è
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale e dell’eventuale sovraprezzo
e i criteri di valutazione seguiti”. La relazione peritale deve essere depositata in allegato all’atto costitutivo
presso l’Ufficio del registro delle Imprese (Camera di commercio).
Per i conferimenti in denaro non è necessaria una relazione di stima da parte di un esterno (terzo in caso di
s.p.a), perché il denaro ha un valore oggettivo si autodetermina. Il valore di un’azienda non è oggettivo. Si
deve assicurare che l’aumento del capitale sia effettuato in modo più prudente possibile ai fine di
mantenere l’integrità del capitale ed evitare l’annacquamento. Il capitale in una società di capitali è la
prima garanziaautonomia patrimoniale perfetta.
Va ricordato che:
- nel caso di conferimento in S.p.a., gli stessi conferimenti devono essere valutati da un perito esterno
nominato dal Presidente del Tribunale competente (art.2343 c.c.);
- nel caso di conferimento in S.r.l., assume rilievo la semplificazione adottata con l’art. 2465 del c.c. Esso,
più̀
con riferimento ai conferimenti in natura, snellisce il procedimento di valutazione e non richiede la
nomina del perito da parte del presidente del Tribunale, ma prevede che lo stesso sia nominato
direttamente dagli amministratori della società, tra soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili, o di
società̀
una di revisione iscritta nell’apposito albo speciale.
- nel caso di conferimento in una società di persone, la valutazione dei conferimenti è concordata tra i
congruità̀
soci e non è previsto alcun obbligo per la verifica della dei valori. Ciò, in quanto le garanzie
verso i terzi sono offerte in prima persona dai soci illimitatamente e solidalmente responsabili.
Contenuto della relazione di stima: la relazione di stima del perito indipendente ai fini della determinazione
del ramo di azienda oggetto di conferimento, deve contenere alcuni elementi fondamentali ex art 2343 C.C:
48
Dispensa Tecnica Professionale | Silvia Ricci
- punto di partenza è la situazione patrimoniale contabile di A nella data a cui la relazione di stima fa
riferimento. Il perimetro del ramo aziendale oggetto del conferimento è individuato dall’eserto con il
management i A;
- L’individuazione dei soggetti partecipanti all’operazione e descrizione dell’operazione stessa (compagine
sociale, attività svolta, ecc.);
- Enucleazione e analitica descrizione dei beni o dei crediti conferiti. Sarà possibile allegare una
rappresentazione contabile dei beni che costituiscono il ramo di azienda, nella quale andranno considerati
anche i flussi di cassa futuri attribuibili a quel ramo. In questa fase, se il professionista riesce a far emergere
dalla propria relazione che si tratta di un complesso di beni organizzato, ma soprattutto autonomo, quindi
proprio di una capacità di reddito, il soggetto conferente potrà farsi riconoscere dal conferitario anche un
valore di avviamento riferito ai flussi di cassa futuri derivanti da tale ramo di azienda.
Se il professionista nell’ambito della redazione della relazione di stima evidenziasse un valore di avviamento
in capo al ramo oggetto di valutazione, una volta conferito il ramo in B, tale valore sarebbe iscrivibile in
bilancio in quanto avviene a titolo oneroso. In questo caso, il valore non è rappresentato dalla cassa
impiegata per l’acquisto dell’avviamento ma il prezzo dell’operazione è rappresentato dalle azioni emesse
dalla conferitaria.
- Il valore attribuito a ciascun bene oggetto del conferimento e i criteri di valutazione seguiti. Si parla di
criteri, al plurale, in quanto generalmente si prevedono più criteri di valutazione, uno principale e uno di
controllo. Il primo criterio è quello patrimoniale, oppure è anche utilizzato il metodo misto.
- L’obiettivo della valutazione è l’attestazione che il valore dei beni e/o dei crediti conferiti sia “almeno
pari” (o superiore ³) a quello ad essi attribuito dall’esperto, al fine della determinazione del capitale sociale
e dell’eventuale sovrapprezzo.
Se il valore del ramo è 100, l’aumento del capitale sociale potrà avvenire fino ad un massimo di 100.
L’aumento non può essere superiore a 100 perché si emetterebbero azioni che non trovano copertura in
ciò che viene conferito. E’ possibile che l’aumento avvenga per 80, perché minore di 100.
(C’è un problema di determinazione del valore dell’azienda conferita ma dall’altra c’è un’altra
determinazione di valore ossia il prezzo di emissione delle azioni. A seconda di come si determina questo
prezzo si avrà a fronte di un valore dei beni conferiti un numero diverso di azioni emesse. Questo viene
però fatto ex ante, nella pattuizione tra conferente e conferitaria. Il prezzo di emissione si riferisce a B,
dunque, alla conferitaria.)
Il sovraprezzo riguarda le azioni emesse dalla conferitaria che possono essere emesse al nominale o con un
sovraprezzo. Se a fronte di un valore di un conferimento di 100, la conferitaria emette azioni al valore
nominale di 1, conferirà 100 azioni. Se il valore del conferimento è 100 e il prezzo di emissione è sopra la
rari con sopraprezzo pari al nominale dunque pari 2 saranno emesse 50 azioni.
In altre parole, si vuole attestare che il prezzo di emissione delle nuove azioni da parte della conferitaria da
destinare ai nuovi soci, sia almeno pari (³) al valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo, delle
azioni già in circolazione proprie dei vecchi soci. Questo, al fine di tutelare i soci di entrambe le aziende, ed
in particolari quelli i vecchi soci della conferitaria, che diversamente si vedrebbero esclusi da un aumento di
capitale che prevede l’emissione di nuove azioni a un p.e. < v.n. Esempio: se il professionista attribuisce al
ramo di azienda un valore di 1000, deve attestare che il suo valore di mercato sia ³ a quello da lui attribuito,
quindi ³ 1000. In nessun caso, pertanto, il valore dei beni conferiti può essere inferiore a quello ad essi
attribuito dal professionista. 49
Dispensa Tecnica Professionale | Silvia Ricci
La valutazione da parte del perito è un aspetto molto importante in quanto va a tutelare i soci delle due
società, garantendo l’integrità del patrimonio conferito. La valutazione però è importante anche per i terzi
creditori, che con l’operazione potrebbero vedersi ridurre le garanzie legate all’adempimento delle proprie
obbligazioni, date al patrimonio della società.
L’ordinamento lascia una piena libertà al professionista nella scelta dei criteri di valutazione, potendo
scegliere sia tra metodi patrimoniali, sia reddituali; l’unica avvertenza è quella di indicarli nella propria
relazione di stima. La funzione di controllo circa la corretta applicazione dei criteri applicati è demandata
agli amministratori e ai sindaci. Ad esempio, si potrà optare per una valutazione stand alone, oppure per
una valutazione in cui si maggiora il valore del ramo di azienda in quanto si considerano anche i benefici
futuri derivanti dall’inserimento di tale ramo nell’azienda conferitaria, si dice “valutazione isis”.
N.B. Si parla di relazione giurata in quanto il professionista giura di aver compiuto fedelmente e in modo
imparziale i compiti assegnati, al solo scopo di far conoscere la verità. Requisiti del professionista: Il perito
nominato dal Tribunale assume, in questa sede, il ruolo di ausiliario di giustizia.
La nomina da parte del Tribunale (nelle sole S.p.a.) è finalizzata a rispettare 2 diversi requisiti:
• Imparzialità: il perito deve essere imparziale agli interessi della conferente, conferitaria e dei terzi
all’operazione, in quanto il capitale costituisce una garanzia nei loro confronti.
• Indipendenza: si richiede che non si tratti di un revisore o di una società di revisione incaricati della
revisione contabile della società conferitaria.
Inoltre, vi è la possibilità per il perito di avvalersi di collaboratori per valutare al meglio il ramo di azienda.
Infine, va ricordato che sussiste una responsabilità sia civile che penale in capo al perito per eventuali danni
causati, soprattutto in capo all’azienda conferente.
L’art 2343 ter prevede, specialmente nel secondo comma, una serie di fattispecie per le quali non è
richiesta la relazione di stima dell’esperto: “non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo
comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: 50
Dispensa Tecnica Professionale | Silvia Ricci
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto
del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il
conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul
soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”.
3. Atto di conferimento: il momento costitutivo del conferimento si attua mediante la redazione da parte di
un notaio dell’atto di conferimento.
Adempimenti successivi all’atto di conferimento: il conferimento si chiuderà con la verifica da parte del Cda
della conferitaria, ai sensi dell’art. 2343 co.3 C.C., dei valori della perizia. In particolare, gli amministratori e
i sindaci (di B) devono, nel termine di 6 mesi (180 gg) dall’iscrizione della società (atto di conferimento),
controllare la correttezza delle valutazioni contenute nella perizia e se sussistono fondati motivi, procedere
alla revisione dei valori risultanti. Questa funzione di controllo può essere esercitata anche mediante il
ri