Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 56
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 1 Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 56.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto moderno e contemporaneo Pag. 56
1 su 56
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’entrata in vigore di questo codice, inoltre, avrà forti conseguenze anche in Italia, poiché la scienza giuridica del luogo

inizia a interessarsi alla dottrina tedesca, in particolare a questo nuovo modello di codice, che si affianca ora a quello

napoleonico.

Il ruolo dei giuristi, inoltre, torna a prendere rilievo, in generale in tutta Europa, tant’è che, in Italia, nel 1874, si avrà la

prima legge che disciplinava l’avvocatura, oltre che quella sul notariato del 1875.

Un periodo di decadenza lo si avrà, però, in seguito alla morte di Camillo Cavour.

I suoi successori, infatti, non saranno mai in grado di portare avanti il lavoro da lui fatto, facendo così perdere il rilievo che

con Cavour aveva ottenuto, alla figura del presidente del consiglio.

Un altro importante problema che si ha ora in Italia è che, nonostante il governo centralistico, i vari territori uniti non si

sentono effettivamente partecipi di un’unica Nazione, visto come la soluzione centralistica ha fortemente urtato le

tradizioni culturali dei territori entrati nel regno.

Intanto in questo periodo, l’Italia vedrà al governo la sinistra storica, che però non porterà enormi cambiamenti rispetto al

precedente governo di destra.

L’evento più importante che si ebbe sotto questo governo fu, nel 1882, la firma della triplice alleanza, con Austria e

Germania, allontanandosi da quelli che erano gli emblemi dei sistemi liberali portati avanti da Francia e Inghilterra.

I governi che si alternarono in questi anni in Italia, tra destra e sinistra storica, non porteranno cambiamenti, in quanto le

due fazioni cercheranno di portare avanti governi allineati, viste le altre problematiche post unità che l’Italia doveva

gestire. 38

Valentina Casta Dal 27/09/2023 Al 10/11/2023

Nel 1889 verrà creata all’interno del Consiglio di Stato la IV sezione, il cui compito era di tutelare gli interessi legittimi dei

cittadini, quindi il potere del cittadino di adire la giustizia per lamentate la lesione di un interesse legittimo da parte della

pubblica amministrazione.

Si avrà, poi, una maggiore attenzione su quella che è l’istruzione, in particolare quella pubblica, e, sempre in questo

momento, varia la disciplina elettorale, con un allargamento del suffragio.

Si avrà, oltra a ciò, un peggioramento dei rapporti, già tesi, con la chiesa, vista anche la presenza di un governo fortemente

laico, oltre che la continua applicazione del Non Expedit, per cui i cattolici continuavano a escludersi dalla vita politica del

regno.

Altri vari problemi che si avranno sono:

Si ha un aumento delle agitazioni sociali, in particolare legate dall’assenza di una disciplina sul lavoro;

 Il parlamento ottiene molte critiche, in quanto poco rappresentativo, visti anche i pochi che esercitano il diritto di

 voto;

Si contesta la mancanza di un’eguale divisione dei poteri, avendo un nuovo sbilanciamento a favore del re, con

 una perdita di importanza per il parlamento.

Per quanto riguarda l’Europa in generale, invece:

In Inghilterra si continua a rifiutare l’utilizzo di un sistema di diritto codificato;

 In Francia, con alcuni aggiornamenti tramite leggi speciali, rimangono in vigore i codici di derivazione

 napoleonica;

In Spagna si hanno, inizialmente, diversi codici, per quanto riguarda l’ambito civile, per le singole regioni in cui

 era diviso il territorio spagnolo.

Nel 1888, però, venne promulgato un Codice civile unitario, che riconosce comunque, accanto a esso, le

tradizioni locali di ogni regione;

In Germania, nel 1861, si riuscì a ottenere un primo Codice commerciale unitario, dell’area germanica, però,

 quindi anche in vigore in Austria.

Solo nel 1900 si avrà un Codice civile per l’impero tedesco, quindi non valido in Austria;

In Svizzera, suddivisa in una confederazione di cantoni, nel ‘900 si ottennero due codici per quanto riguarda le

 obbligazioni e il Codice civile.

Questi due codici vennero realizzati, per quanto riguarda il codice delle obbligazioni, dal giurista Munzinger e, per

quanto riguarda il Codice civile, dal giurista Huber.

La presenza di un codice per le obbligazioni, promulgato nel 1881, è un importante novità.

In questo codice si disciplinano sia le obbligazioni civile, che quelle commerciali, cosa che negli altri stati era

designata alla competenza del Codice civile o di quello di commercio.

Questo codice avvierà anche un importante dibattito sull’unificazione del diritto commerciale a quello privato,

sostenuto in Italia da Cesare Vivante, insegnante di diritto commerciale a Bologna e poi a Roma, a fine ‘800.

In Italia l’unificazione di questi due settori la sia avrà col Codice civile del 1942.

Il Codice civile svizzero è, invece, datato al 1907 e, come quello tedesco, anche questo sarà destinato a essere un

ulteriore modello di riferimento per i futuri codici;

La Chiesa cattolica, a inizio ‘900, continuerà a reggersi su un sistema di diritto comune, anche se, nel 1917,

 deciderà di darsi un codice, il “Codice di diritto canonico”, che andrà a sostituire il Corpus Iuris canonici.

Questo non è, però, un codice esaustivo, in quanto, fino a quanto nel 1983 non verrà sostituito da Papa Giovanni

Paolo II, ammette fonti di integrazione.

Escludendo l’Inghilterra ora in tutta Europa si ha un diritto basato sui codici, anche se dal primo dopoguerra questi

cominceranno a perdere la loro centralità, venendo sostituiti da leggi speciali che, però, derogano al codice, quali il diritto

sovranazionale o il diritto internazionale.

Ad oggi, comunque, i codici hanno un ruolo molto meno importante di quello che avevano a metà ‘800.

In particolare, in Italia i codici inizieranno a venir fortemente criticati, tant’è che tra fine ‘800 e inizio ‘900 inizieranno i

lavori per la realizzazione di nuovi codici unitari, che risentiranno della dottrina tedesca e si staccheranno dal modello

francese, in precedenza seguito. 39

Valentina Casta Dal 27/09/2023 Al 10/11/2023

Nel 1882 si avrà il Codice di commercio, il secondo per il regno d’Italia.

Questo è principalmente frutto dell’opera di Pasquale Stanislao Mancini, colui che in Italia si oppose all’idea di

un’unificazione del diritto commerciale col diritto privato.

Questo codice terrà, innanzitutto, conto dei cambiamenti che l’industrializzazione aveva portato in Italia.

In particolare, una novità che si porterà con questo codice, sarà una disciplina più liberale per quanto riguarda la

costituzione di società di capitali.

Ciò viene fatto in quanto, prima di questo codice, era necessaria l’approvazione del governo per la costituzione di queste

società, mentre ora basta la semplice approvazione da parte di un tribunale.

Oltre a ciò, si ha, anche, il riconoscimento a livello legislativo delle società cooperative, usate largamente nella pratica ma

non ancora disciplinate dalla legge.

Si ha anche il riconoscimento dell’astrattezza della cambiale, elemento preso dal Codice di commercio tedesco, per cui la

cambiale era un’obbligazione meramente formale di pagare una certa somma di denaro, in un determinato luogo, a una

determinata scadenza.

L’elemento che varia, ora, della cambiale è che questa può essere sottoscritta e incassa nello stesso luogo, mentre prima le

due azioni dovevano essere fatte in due luoghi diversi.

Infine, l’ultima importante novità portata da questo codice è una disciplina adeguata ai tempi in materia di contratti di

trasporto, originati in tempo medievale con l’obiettivo di trasportare cose e persone via mare.

Con, però, la costruzione delle ferrovie a fine ‘800, questo contratto doveva adeguarsi al nuovo mezzo di trasporto e, visto

che il soggetto privato che intendeva trasportare merci o persone via treno si trovava a dover contrattare con le compagnie

ferroviarie private, questo codice prevedeva la responsabilità del vettore, ossia che, se succedeva qualcosa durante il

trasporto la responsabilità del danno sarebbe stata a carico del vettore, tutelando la parte debole di questo rapporto

economico, ossia il soggetto privato.

Questo nuovo Codice di commercio si dimostrerà essere uno dei più moderni tra quelli in vigore al tempo in Europa,

essendo anche il frutto di un’attenta comparazione tra le varie soluzioni previste a livello codicistico, quindi tenendo conto

del modello francese tanto quanto di quello tedesco.

Il secondo Codice penale unitario, invece, arriverà nel 1889, al termine di un lungo dibattito e di numerosi progetti per la

sua realizzazione.

Il primo di questi progetti lo si ebbe nel 1865, quando si evidenziò una nuova necessità di unificare il settore penale del

diritto, diviso ancora tra il codice piemontese e quello toscano.

L’ambito che più di tutti prolungherà le discussioni sarà quello sull’ammissibilità o meno della pena di morte.

Alla fine, la soluzione che prevarrà sarà quella dell’abolizione della pena di morte, parte sostenuta dalla figura di Francesco

Carrara, un giurista toscano esponente della scuola classica di diritto penale.

Infatti, in questo periodo iniziano a distinguersi in Italia due indirizzi dottrinali per quanto riguarda l’ambito penale, la

scuola classica e la scuola positiva.

In generale, questo nuovo Codice penale unitario sarà frutto della scuola classica, come si potrà notare anche dalla

connotazione della funzione della penale delineata da questo codice.

Infatti, si accoglie l’idea che la pena debba essere commisurata, in maniera oggettiva, all’azione criminosa compiuta, detta

anche impostazione retributiva della pena.

La scuola positiva sosteneva, invece, che il legislatore dovesse rivolgere la sua attenzione sul soggetto che compieva questa

condotta criminosa, piuttosto che concentrarsi sull’azione di per sé.

Questo codice, inoltre, semplifica la distinzione tra i vari crimini, parlando solo di reati e di contravvenzioni e non più le

tre categorie che avevano caratterizzato i codici d’ispirazione francese.

Un’ulteriore distinzione la si ha nel caso di tentativo di reato e di reato effettivamente compiuto, in particolare in ambito di

pene.

Dal punto di vista del mondo del lavoro, lo sciopero viene considerato come un reato, nei casi in cui questo sia commesso

con violenza o minaccia, mentre lo sciopero pacifico viene legittimato.

Questo è un altro elemento di influenza della scuola classica, che verrà criticato dalla scuola positiva.

Infine, nel 1913 si avrà un nuovo Codice di procedura civile, i cui lavori dureranno quasi 20 anni.

Questo codice offre maggiori garanzie all’imputato, senza però rinunciare

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeeecastaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Legnani Annichini Alessia.