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SCUOLA DI ORLEANS.
Provenienza straniera di un sapere nuovo. Il diritto comune viene usato anche al di
fuori dei confini dell’impero a cui si ricollega – ricostruzione teorica.
Non cambia l’oggetto di studio che rimane il Corpus ma cambia il metodo di studio che
piano piano abbandona le glosse.
Già nel ‘200 ci stava una dottrina giuridica che inizia a vedere il re che non riconosce
alcun potere superiore.
Nel 1219 su richiesta del re di Francia, il papa gli fa ottenere un’autorizzazione per
insegnare diritto: non si poteva insegnare il diritto romano per evitarne la diffusione. In
Francia nelle aree del sud si avevano metodi studio diversi, al sud erano pienamente
latini mentre la parte settentrionale nonostante le conquiste resiste alle influenze
germaniche e romane. Gli usi e le consuetudini facevano vivere le persone che nel
meridione attingevano al diritto romano mentre nella Francia settentrionale
attingevano al diritto germanico.
Francia meridionale paesi di diritto scritto
A Parigi il diritto romano viene bloccato con una richiesta del Papa ANCHE SE si stava
già insegnando nelle varie scuole soprattutto al sud. Tantè che nel 1235 il papa
Gregorio IX autorizza lo studio del diritto romano a Orleans (a Parigi nella scuola
teologica, ai chierici era proibito).
Questa scuola ha delle caratteristiche diverse dall’universitas Bolognese perché ha
l’obiettivo di formazione dei solo chierici che hanno una base di studi canonistici e
hanno un modo di studiare diritto con attenzione ai criteri (es. equità) importanti per il
diritto canonico.
Questa scuola era più agganciata alle arti liberali, dove riprendono il metodo di studio:
dialettica, retorica e soprattutto la LOGICA ovvero l’arte del ragionamento che deve
dimostrare delle verità (Aristotele).
La glossa viene vista in maniera critica da parte di questi maestri e si giudica questo
lavoro troppo capillare per il rischio di sminuzzare troppo i concetti. Quindi ci si
approccia a nuovi generi letterari:
lectura
distinctiones
dictionnarium: dizionario – utilizzo già tipico nelle arti liberali – sapere
dizionari
enciclopedico. La peculiarità della scuola di Orleans è stata inventare
giuridici così da riuscire a inserire tutto ciò che si sa di quella materia, riunendo
tutte le osservazioni fatte sul corpus in un unico passo.
Maestri orleanesi:
In Francia lo ius commune non è un diritto sacro ma utile che però non ottiene tale
sacralità, inizialmente la glossa vincolava i maestri; quindi, ci si libera dall’autorità del
testo. 31
L’insegnamento dal 1235 in poi viene effettivamente eseguito dai maestri francesi, i
più importanti
JACQUES DE REVIGNY (morto nel 1296)
nel giro di poco tempo si diffondono le loro opere
ci sono dei veri viaggi studio dove i maestri vengono in Italia a confrontarsi con i
maestri italiani
oltre alle lecture al codice, istituzioni ecc. si approcciano allo studio con le
REPETITIONES (approfondimento di un determinato tema, ripetendo, consente
qualche libertà in più e di rielaborare meglio), QUAESTIONES
ricerca della ratio intima della ragione base di ogni norma, dei suoi principia
propria che possono essere applicati anche in altri casi: dictionnarium iuris
Tecnica dell’argomento “a maggior
ragione”. Se c’è A, a maggior ragione
deve esserci B.
L’analogia non risolveva tutti i dubbi.
Non si trova una soluzione nel diritto e
Jacques de Revigny trova la soluzione.
C’è nel corpus iuris una norma che obbliga il marito a sostenere le spese per il
funerale e la sepoltura della moglie anche se ella non aveva portato alcuna dote.
È indubbio che il marito ha con la moglie un vincolo ed un obbligo maggiore finché lei
è viva che non dopo che è morta.
Se dunque deve seppellirla a sue spese quando è morta, A MAGGIOR RAGIONE la deve
alimentare a sue spese finché è viva.
PIERRE BELLEPERCHE (morto nel 1308)
Vescovo consigliere del re di Francia Filippo IV, Il Bello
Lecturae, repetitiones, quaestiones
Nuovo metodo di studio: IL COMMENTO.
Con il diffondersi di queste nuove tecniche interpretative, in Italia nascono nuovi
metodi per studiare il corpus con nuovi metodi, il primo il COMMENTO (periodo
postaccursiano): il primo autore che applica questo metodo è Cino da Pistoia (era
anche poeta).
Per ricordarsi come
organizzare lo studio si
procede sempre passo per
passo ma per ogni passo
adesso si fa una
32
sequenza: solitamente di 8 passaggi per ogni legge, al fine di dominare il sapere di
quella norma.
Premessa – collocare una norma nel contesto
Causa materiale: oggetto
Causa formale: oggetto
Tra GLOSSA e COMMENTO: che cosa permane e che cosa cambia?
CINO SIGIHIBULDI da PISTOIA (1270-1336)
BARTOLO DA SASSOFERRATO (1313\14-1357)
Uno dei più grandi giuristi e per secoli le sue opere erano considerate quasi legge. Fu
una figura di riferimento nei testi giuridici dopo il ‘300
Studia a Perugia e poi a Bologna, dove fu allievo di Cino. Si laurea nel 1334. Diviene
ambasciatore e consigliere dell’imperatore Carlo IV di Boemia.
Ricopre cariche in città dell’Italia centrale (assessore, giudice, ambasciatore)
Inizia a insegnare per molti anni a Perugia.
Amplissima produzione (falsificazioni):
commentari alle 2 parti del Digesto, Codice e Novelle
33
trattati su diversi temi originali: sulla tirannide, sul bando, sulla rappresaglia,
sull’ordinamento cittadino, sui guelfi e ghibellini, sul regime delle acque, sulle
insegne e armi nobiliari
quaestiones
consilia
BALDO degli UBALDI (1327-1400)
La famiglia degli Ubaldi a Perugia è molto importante, fu una famiglia di giuristi
Insegna a Perugia e Padova e infine a Pavia su richiesta di Gianleazzo Visconti, ove
muore
Svolge molti incarichi pubblici e ambascerie
Era considerato un giurista filosofo perché porta al massimo lo studio del diritto con la
filosofia
Rilascia molti pareri legale e fu consulente di molti potenti
Lavori: feudorum
lecturae sul digesto, sul codice e sui libri
commento alla pace di costanza
liber extra
in età matura si occupa anche di diritto canonico: commenti al e altre
leggi canoniche
repetitiones
consilia
I più ILLUSTRI CANONISTI.
NUOVE DOTTRINE SULLA POTESTÀ STATUTARIA DEI COMUNI.
Come si spiega l’autorità degli statuti?
Bartolo da Sassoferrato: cerca la risposta nel Corpus iuris civilis: in particolare
viene individuata una norma ovvero la L. OMNES POPULI – ius proprium e diritto
comune. Quindi si considera
anche il diritto delle
civiltà e il diritto
naturale. 34
TEORIA della IURISDICTIO
Il commento di Bartolo a Gaio: Le comunità civili cittadine
italiane hanno compiuto un
percorso, tale da essere
assimilato al comportamento dei
re.
Iurisdictio: insieme di poteri
pubblici\ imperium.
L’imperatore non è più al centro,
perché dei popoli hanno
acquistato autonomia e quindi
non riconoscono una figura
superiore ovvero tutti comuni:
Quindi i comuni potranno avere giurisdizione piena o semplice, in quest’ultimo caso
però potranno comunque dettare delle proprie regole.
BALDO E LA TEORIA DEL REGIMEN
Baldo fu allievo di Bartolo e sviluppa una spiegazione diversa e più raffinata.
Inizialmente Bartolo doveva giustificare l’esistenza del potere normativo dei comuni,
mentre baldo dà solo una spiegazione del perché i comuni debbano avere un proprio
potere: uso della logica aristotelica e del sillogismo. 30\11\2023
Ci si svincola dalla visione assolutistica del diritto comune introducendo anche altre
fonti che, anche se non vengono studiate nelle università sono molto importanti.
Il metodo del commento non è sostituito ma resta immutato per molti secoli solo che
risulta avere dei limiti.
Le soluzioni concrete vengono trovate anche in altre fonti al di fuori del diritto romano.
iura propria diritto regio
Il diritto comune diventa a servizio degli e del e diventa
strumento prezioso in posizione sussidiaria. 35
Generi letterari diversi dal commento.
Nonostante si continui a utilizzare il commento si utilizzano altre opere come:
Trattati: opera monografica, Grandino e i consilia: si scrivono anche su singoli istituti.
Prima nascono su una serie di problemi, quaestiones e poi sempre più avanti
diventano trattazione analitica di determinati settori.
(sapiensis)
Consilia: non nasce come opera dottrinale. È un parere legale: fa capo a
una controversia legale, il consilio quindi è un parere legale che viene lasciato dal cd.
sapiente di diritto.
Nasce nel corso del ‘200 perché collegato alla normale amministrazione di giustizia
delle città italiane ovvero nei comuni, governati dal podestà, il cui incarico viene
controllato. La funzione principale di cui si può lamentare un cittadino del podestà è
quella giurisdizionale (causa decisa erroneamente). Al podestà non si chiedono
competenza giuridiche, ma era comunque giudice e per garantirsi da una eventuale
contestazione, quando ha un caso complesso chiede un consilia a un sapiente\dottore:
spiega il fatto e richiede la soluzione concreta, spesso veniva citata la norma. Il
iudicialia
sapiente lascia: i cd. ovvero i consilia rilasciati al giudice.
IUDICIALIA:
indirizzati al giudice
Sintetici e senza ampie argomentazioni
Imparziali: colui che risponde al quid iuris è terzo e imparziale. Risponde
giuridicamente ai fatti
C’è un sigillo di un maestro
doctores
Quindi l’autorità dei giustifica la decisione presa dal podestà sulla base del
consilia del sapiente. In alcune città c’era obbligo di chiedere consilio e in altre era
obbligato anche a seguirlo. La decisione però rimane del podestà.
I consilia assumono veste di generi letterari: lo sforzo che il doctor mette in questi
pareri diventa utile anche per gli studenti: c’è un esame di fatti (metodo dialettico) – si
iniziano a raccogliere i consilia che poi verranno fatti circolare.
A partire dal ‘300 si sviluppa un nuovo modo di fare consilia: nonostante una
contrarietà esplicita da parte del diritto canonico. Sono uno strumento per mantenere
in vita il diritto romano come assistenziale al diritto comune. La prassi di chiedere
consilia diminuisce, quasi sparendo, i giudici ecclesiastici sono scelti spesso
nell’ambito del ceto giuridico e quindi sono in grado di fare le sentenze senza chiede