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SCUOLA DI ORLEANS.

Provenienza straniera di un sapere nuovo. Il diritto comune viene usato anche al di

fuori dei confini dell’impero a cui si ricollega – ricostruzione teorica.

Non cambia l’oggetto di studio che rimane il Corpus ma cambia il metodo di studio che

piano piano abbandona le glosse.

Già nel ‘200 ci stava una dottrina giuridica che inizia a vedere il re che non riconosce

alcun potere superiore.

Nel 1219 su richiesta del re di Francia, il papa gli fa ottenere un’autorizzazione per

insegnare diritto: non si poteva insegnare il diritto romano per evitarne la diffusione. In

Francia nelle aree del sud si avevano metodi studio diversi, al sud erano pienamente

latini mentre la parte settentrionale nonostante le conquiste resiste alle influenze

germaniche e romane. Gli usi e le consuetudini facevano vivere le persone che nel

meridione attingevano al diritto romano mentre nella Francia settentrionale

attingevano al diritto germanico.

Francia meridionale paesi di diritto scritto

A Parigi il diritto romano viene bloccato con una richiesta del Papa ANCHE SE si stava

già insegnando nelle varie scuole soprattutto al sud. Tantè che nel 1235 il papa

Gregorio IX autorizza lo studio del diritto romano a Orleans (a Parigi nella scuola

teologica, ai chierici era proibito).

Questa scuola ha delle caratteristiche diverse dall’universitas Bolognese perché ha

l’obiettivo di formazione dei solo chierici che hanno una base di studi canonistici e

hanno un modo di studiare diritto con attenzione ai criteri (es. equità) importanti per il

diritto canonico.

Questa scuola era più agganciata alle arti liberali, dove riprendono il metodo di studio:

dialettica, retorica e soprattutto la LOGICA ovvero l’arte del ragionamento che deve

dimostrare delle verità (Aristotele).

La glossa viene vista in maniera critica da parte di questi maestri e si giudica questo

lavoro troppo capillare per il rischio di sminuzzare troppo i concetti. Quindi ci si

approccia a nuovi generi letterari:

lectura

 distinctiones

 dictionnarium: dizionario – utilizzo già tipico nelle arti liberali – sapere

 dizionari

enciclopedico. La peculiarità della scuola di Orleans è stata inventare

giuridici così da riuscire a inserire tutto ciò che si sa di quella materia, riunendo

tutte le osservazioni fatte sul corpus in un unico passo.

Maestri orleanesi:

In Francia lo ius commune non è un diritto sacro ma utile che però non ottiene tale

sacralità, inizialmente la glossa vincolava i maestri; quindi, ci si libera dall’autorità del

testo. 31

L’insegnamento dal 1235 in poi viene effettivamente eseguito dai maestri francesi, i

più importanti

JACQUES DE REVIGNY (morto nel 1296)

nel giro di poco tempo si diffondono le loro opere

 ci sono dei veri viaggi studio dove i maestri vengono in Italia a confrontarsi con i

 maestri italiani

oltre alle lecture al codice, istituzioni ecc. si approcciano allo studio con le

 REPETITIONES (approfondimento di un determinato tema, ripetendo, consente

qualche libertà in più e di rielaborare meglio), QUAESTIONES

ricerca della ratio intima della ragione base di ogni norma, dei suoi principia

 propria che possono essere applicati anche in altri casi: dictionnarium iuris

Tecnica dell’argomento “a maggior

ragione”. Se c’è A, a maggior ragione

deve esserci B.

L’analogia non risolveva tutti i dubbi.

Non si trova una soluzione nel diritto e

Jacques de Revigny trova la soluzione.

C’è nel corpus iuris una norma che obbliga il marito a sostenere le spese per il

funerale e la sepoltura della moglie anche se ella non aveva portato alcuna dote.

È indubbio che il marito ha con la moglie un vincolo ed un obbligo maggiore finché lei

è viva che non dopo che è morta.

Se dunque deve seppellirla a sue spese quando è morta, A MAGGIOR RAGIONE la deve

alimentare a sue spese finché è viva.

PIERRE BELLEPERCHE (morto nel 1308)

Vescovo consigliere del re di Francia Filippo IV, Il Bello

 Lecturae, repetitiones, quaestiones

Nuovo metodo di studio: IL COMMENTO.

Con il diffondersi di queste nuove tecniche interpretative, in Italia nascono nuovi

metodi per studiare il corpus con nuovi metodi, il primo il COMMENTO (periodo

postaccursiano): il primo autore che applica questo metodo è Cino da Pistoia (era

anche poeta).

Per ricordarsi come

organizzare lo studio si

procede sempre passo per

passo ma per ogni passo

adesso si fa una

32

sequenza: solitamente di 8 passaggi per ogni legge, al fine di dominare il sapere di

quella norma.

Premessa – collocare una norma nel contesto

 Causa materiale: oggetto

 Causa formale: oggetto

Tra GLOSSA e COMMENTO: che cosa permane e che cosa cambia?

CINO SIGIHIBULDI da PISTOIA (1270-1336)

BARTOLO DA SASSOFERRATO (1313\14-1357)

Uno dei più grandi giuristi e per secoli le sue opere erano considerate quasi legge. Fu

una figura di riferimento nei testi giuridici dopo il ‘300

Studia a Perugia e poi a Bologna, dove fu allievo di Cino. Si laurea nel 1334. Diviene

ambasciatore e consigliere dell’imperatore Carlo IV di Boemia.

Ricopre cariche in città dell’Italia centrale (assessore, giudice, ambasciatore)

Inizia a insegnare per molti anni a Perugia.

Amplissima produzione (falsificazioni):

commentari alle 2 parti del Digesto, Codice e Novelle

 33

trattati su diversi temi originali: sulla tirannide, sul bando, sulla rappresaglia,

 sull’ordinamento cittadino, sui guelfi e ghibellini, sul regime delle acque, sulle

insegne e armi nobiliari

quaestiones

 consilia

BALDO degli UBALDI (1327-1400)

La famiglia degli Ubaldi a Perugia è molto importante, fu una famiglia di giuristi

Insegna a Perugia e Padova e infine a Pavia su richiesta di Gianleazzo Visconti, ove

muore

Svolge molti incarichi pubblici e ambascerie

Era considerato un giurista filosofo perché porta al massimo lo studio del diritto con la

filosofia

Rilascia molti pareri legale e fu consulente di molti potenti

Lavori: feudorum

lecturae sul digesto, sul codice e sui libri

 commento alla pace di costanza

 liber extra

in età matura si occupa anche di diritto canonico: commenti al e altre

 leggi canoniche

repetitiones

 consilia

I più ILLUSTRI CANONISTI.

NUOVE DOTTRINE SULLA POTESTÀ STATUTARIA DEI COMUNI.

Come si spiega l’autorità degli statuti?

Bartolo da Sassoferrato: cerca la risposta nel Corpus iuris civilis: in particolare

viene individuata una norma ovvero la L. OMNES POPULI – ius proprium e diritto

comune. Quindi si considera

anche il diritto delle

civiltà e il diritto

naturale. 34

TEORIA della IURISDICTIO

Il commento di Bartolo a Gaio: Le comunità civili cittadine

italiane hanno compiuto un

percorso, tale da essere

assimilato al comportamento dei

re.

Iurisdictio: insieme di poteri

pubblici\ imperium.

L’imperatore non è più al centro,

perché dei popoli hanno

acquistato autonomia e quindi

non riconoscono una figura

superiore ovvero tutti comuni:

Quindi i comuni potranno avere giurisdizione piena o semplice, in quest’ultimo caso

però potranno comunque dettare delle proprie regole.

BALDO E LA TEORIA DEL REGIMEN

Baldo fu allievo di Bartolo e sviluppa una spiegazione diversa e più raffinata.

Inizialmente Bartolo doveva giustificare l’esistenza del potere normativo dei comuni,

mentre baldo dà solo una spiegazione del perché i comuni debbano avere un proprio

potere: uso della logica aristotelica e del sillogismo. 30\11\2023

Ci si svincola dalla visione assolutistica del diritto comune introducendo anche altre

fonti che, anche se non vengono studiate nelle università sono molto importanti.

Il metodo del commento non è sostituito ma resta immutato per molti secoli solo che

risulta avere dei limiti.

Le soluzioni concrete vengono trovate anche in altre fonti al di fuori del diritto romano.

iura propria diritto regio

Il diritto comune diventa a servizio degli e del e diventa

strumento prezioso in posizione sussidiaria. 35

Generi letterari diversi dal commento.

Nonostante si continui a utilizzare il commento si utilizzano altre opere come:

Trattati: opera monografica, Grandino e i consilia: si scrivono anche su singoli istituti.

Prima nascono su una serie di problemi, quaestiones e poi sempre più avanti

diventano trattazione analitica di determinati settori.

(sapiensis)

Consilia: non nasce come opera dottrinale. È un parere legale: fa capo a

una controversia legale, il consilio quindi è un parere legale che viene lasciato dal cd.

sapiente di diritto.

Nasce nel corso del ‘200 perché collegato alla normale amministrazione di giustizia

delle città italiane ovvero nei comuni, governati dal podestà, il cui incarico viene

controllato. La funzione principale di cui si può lamentare un cittadino del podestà è

quella giurisdizionale (causa decisa erroneamente). Al podestà non si chiedono

competenza giuridiche, ma era comunque giudice e per garantirsi da una eventuale

contestazione, quando ha un caso complesso chiede un consilia a un sapiente\dottore:

spiega il fatto e richiede la soluzione concreta, spesso veniva citata la norma. Il

iudicialia

sapiente lascia: i cd. ovvero i consilia rilasciati al giudice.

IUDICIALIA:

indirizzati al giudice

 Sintetici e senza ampie argomentazioni

 Imparziali: colui che risponde al quid iuris è terzo e imparziale. Risponde

 giuridicamente ai fatti

C’è un sigillo di un maestro

 doctores

Quindi l’autorità dei giustifica la decisione presa dal podestà sulla base del

consilia del sapiente. In alcune città c’era obbligo di chiedere consilio e in altre era

obbligato anche a seguirlo. La decisione però rimane del podestà.

I consilia assumono veste di generi letterari: lo sforzo che il doctor mette in questi

pareri diventa utile anche per gli studenti: c’è un esame di fatti (metodo dialettico) – si

iniziano a raccogliere i consilia che poi verranno fatti circolare.

A partire dal ‘300 si sviluppa un nuovo modo di fare consilia: nonostante una

contrarietà esplicita da parte del diritto canonico. Sono uno strumento per mantenere

in vita il diritto romano come assistenziale al diritto comune. La prassi di chiedere

consilia diminuisce, quasi sparendo, i giudici ecclesiastici sono scelti spesso

nell’ambito del ceto giuridico e quindi sono in grado di fare le sentenze senza chiede

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher re4398j- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Abatangelo Chiara.