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DIRITTI REALI. COMPRAVENDITA
Nel nostro ordinamento esiste la con la quale trasferiamo la proprietà delle
cose. Nel diritto romano la compravendita non trasferisce la proprietà ma crea solo le
condizioni perché si possa trasferire la proprietà. Differenza rispetto al nostro ordinamento
vigente che coincide solo nell’idea di proprietà: per entrambi la proprietà viene elaborata
nella stessa materia.
La proprietà è la signoria totale del soggetto nei confronti di una cosa (sia naturale che
artificiale).
Codice civile, art. 832: diritto pieno ed assoluto di godere e disporre: il proprietario può
fare ciò che vuole della propria cosa.
Il legislatore volendo cambiare il modo di concepire la proprietà, inserisce nel diritto romano il
dominium ex iure quiritium. Senza proprietà c’è anarchia totale. Gli svevi rifiutano la
proprietà.
Gli eredi di queste popolazioni diventano gli eredi e introducono nell’impero giuridico dopo la
caduta dell’impero romano un altro modo di concepire la proprietà.
ATTO DI DONAZIONE p. 10
per trasferire la proprietà bisogna fare dei gesti materiali.
18\10\2023
Il diritto nella sua quotidianità. Si può dire che la proprietà è sempre esistita così come la
vediamo ora? Tutte le esperienze giuridiche hanno avuto ad oggetto la proprietà come diritto
assoluto ANCHE SE per molti secoli la proprietà è stata qualcos’altro.
Come si fa a trasferire l’intera proprietà di un bene? Si trasferiscono i SINGOLI ovvero ogni
facoltà che è stata esercitata in concreto sulla cosa.
La donante deve uscire dal terreno e rivolgersi al “notaio” e quando deve descrivere il fatto che
la donante esce dal terreno – prende una pergamena e insieme a un calamaio si dice al notaio
di scrivere tutto ciò che ha visto.
Anno 890
Quando si trasferisce un pezzo di terra: si trasferiscono tutte le facoltà che ho esercitato sulla
terra e anche nuove eventuali facoltà che il nuovo proprietario che potrà esercitare. Una volta
trasferito il bene trasferisco ogni possibile uso il proprietario possa fare su quel bene.
Se la donante non si porta al di fuori del bene alcune facoltà non vengono trasferite. Ogni atto
giuridico va misurato in funzione delle tutele che deve generare. Un ipotetico erede della
donante potrebbe rivendicare delle facoltà che la donante si è dimenticata di trasferire.
Questo concetto non prende subito nome di proprietà o dominium ma usare un termine troppo
generico non avrebbe avuto senso.
Qui si parla di possesso e non di detenzione. Le parti si riconoscono entrambe come possessori,
quindi, non coincide con il modello giuridico di locazione anche se sembrerebbe così.
Lettera di precaria fatta da analfabeti: viene fatta da un contadino. La proprietà è in mano al
monastero. Serve per tutelare il proprietario del fondo che è un soggetto lontano. Quelli che
vivono sulla terra non potranno dirsi proprietari. Qui si parla in realtà di POSSESSO e non di
PROPRIETA’. Il contadino non ha adempiuto ai
suoi obblighi previsti dalla precaria
Prestaria: documento
complementare alla precaria:
uguale.
Finché c’è un documento che testimonia dei
diritti, e non viene presentato questi
continuano ad aderire alla persona che li ha
sempre esercitati.
Si chiede al giudice di accertare
negativamente l’esistenza del loro diritto
di usare i loro beni.
È un falso in realtà.
Trasferimento di singole facoltà sulla
cosa.
Il diritto nasce da una situazione di fatto.
Per cancellare la situazione di fatto c’è
bisogno dell’intervento del giudice.
Tutte le volte che si esercita una singola
utilità sul fondo, si costruisce un diritto
fondamentale, di poterle esercitare in
futuro. Queste situazioni vivono ancora
oggi.
Diritto ad esercitare quello che si è sempre fatto.
Questa esperienza giuridica prende nome di VESTITURA: l’atto del rivestire – cambiare proprio
ruolo nei confronti di una cosa. È un altro modo di concepire il rapporto giuridico tra bene e
cosa. Si ha diritto di continuare a esercitare un diritto sulla cosa.
Quello che manca in questi documenti è che le redazioni non vengono mai poste all’interno del
FATTI
giudizio, perché l’unica capacità di incidere è preclusa ai soli . 08\11\2023
Il feudo comprende più realtà. Da un punto di vista giuridico, il feudo è un problema difficile da
aggredire. Il feudo come oggetto giuridico identificato attraverso una serie di elementi: il
beneficium, la fides, l’immunità.
Il feudo sotto la dimensione della sua codificazione. Ad un certo punto, nel Medioevo, vengono
redatti dei testi, delle raccolte di consuetudini feudali; una volta realizzati, esposti all’attività di
interpretazione del giurista medievale, si accrescono di nuovi testi, esperienze e commenti e
circolano per la storia: vengono resi sede in cui recuperare le norme di un certo ordine
Libri Feudorum
giuridico, per molti secoli dopo la loro redazione. Quei si accrescono di altro
materiale normativo, proveniente dalle parti più diverse; assumono una forma definitiva più o
meno nel 1300; saranno diritto vigente in varie parti d’Europa, fino ad epoche molto vicine. I
Libri Feudorum sono stati applicati nel Sud-Italia, fino all’occupazione napoleonica. Questi libri
devono essere prodotti anche davanti ai giudici della Repubblica italiana.
Il feudo non ha soltanto una dimensione istituzionale, non solo una dimensione della teoria del
diritto. il feudo ha innanzitutto una dimensione giuridica di diritto reale: parlare di feudo
significa parlare, con un altro nome, quello che abbiamo chiamato “proprietà”. Il feudo è un
sistema di relazioni, basato sul concetto di VESTITURA. Abbiamo già visto dei documenti in
cui, chi li scriveva, si arrestava di fronte a certe espressioni per cui non trovava un termine.
Vestitura non è una traduzione; è un prestito: si prende a prestito un termine di una lingua (in
questo caos il latino) perché quella parola individua un concetto che non è uguale, ma è
rappresentativo di un concetto di cui non si ha un termine nella stessa lingua. È un termine per
“gewebere”,
indicare il termine ossia significa appunto vestitura. Che cos’è la vestitura come
concetto giuridico? Un concetto giuridico deve dare risposta ad una serie di esigenze pratiche.
In questo caso, l’esigenza pratica è quella di individuare il soggetto che abbia un certo rapporto
con al terra. Vestitura è un concetto che occupa la stessa area di significato del concetto di
proprietà.
CASO. La donante sta, attraverso dei simboli, trasferendo non la cosa, ma le singole utilità che
la cosa è in grado di produrle per come le ile ha utilizzate in passato. questo soggetto manterrà
ha sé questi diritti, finché li eserciterà. Se non li esercita, ci possono essere altri soggetti che
entrino nel fondo e li esercitino, senza avere dalla donante alcun titolo. Se la persona che ah
ricevuto queste terre, non non fa condurre delle greggi al pascolo quando il terreno è capace di
fornire questa utilità, potrebbero arrivare altri soggetti, anche senza alcun titolo di
legittimazione, ed esercitare queste utilità. Esercitandoli, costoro costituiscono, a titolo
originario, un loro diritto che ha come contenuto l’esercizio delle stesse facoltà, e che non
potrebbe essere semplicemente eliminato in funzione di una semplice manifestazione di
volontà del proprietario. Per eliminare quei diritti, occorre un giudizio: occorre che un terzo
rispetto alle parti dia un giudizio, che accerti la ininterrotta investitura in capo a chi si ritiene
proprietaria.
Nel nostro mondo giuridico, è sufficiente che qualcuno sia individuabile come proprietario
perché possa escludere chiunque dal un rapporto con il suo bene. Invece, in questo mondo, si è
proprietari del bene solo in funzione delle attività che si possono effettivamente esercitare. Da
qui si capisce che investitura e proprietà non sono la stessa cosa.
Bisogna dare una definizione di VESTITURA. Per farlo, si prendono in considerazioni due articoli:
articolo 832 e articolo 1140 (possesso) del cc. Il nostro codice risolve, attraverso questi 2
articoli, il problema attuale della proprietà. Nell’articolo 832, il codice dice che esiste un solo
diritto di proprietà e un solo proprietario per qualsiasi bene che esiste; la proprietà può essere
intestata a più persone, ma qualsiasi persona può chiedere lo scioglimento della comunione, e
diventare proprietario della propria quota. L’articolo 1140 si occupa di un duplice compito:
- Quello di provare chi sia il proprietario. Il proprietario si individua in colui che esercita
una serie di azioni sul bene, che sono la manifestazione del diritto di proprietà (potere di
fatto corrispondete all’esercizio di un diritto di proprietà o di un diritto reale). ESEMPIO:
colui che abita casa mia non è possessore, ma è detentore: questo perché un
precedente esercizio di possesso, ossia il proprietario, ha consentito di abitarvi. Per il
nostro codice, come non esistono 2 proprietari, non possono esistere 2 possessori;
quindi, l’esercizio di fatto di quei poteri (esempio, affittuario), questi fatti materiali
devono essere qualificati in modo diverso: la qualificazione del potere di fatto che
qualcuno esercita in funzione di un possesso altrui si chiama “mera detenzione”.
Non si troverà mai il termine “detenzione” e neanche “possesso”; ma si trova solo il termine
vestitura. Per il diritto romano, come per il nostro diritto vigente, quel possesso è unico come
unica è la proprietà di un bene: il possesso identifica l’esercizio di poteri che sulla cosa può
aver solo un soggetto per volta, ossia il proprietario. La detenzione, invece, è un rapporto di
fatto che si instaura per volere del proprietario e quindi è subordinato al diritto di proprietà.
Questi termini non hanno significato per l’uomo del Medioevo perché deve descrivere un’altra
realtà: la realtà del potere giuridico sulla cosa che si instaura sempre per via dell’esercizio di un
potere di fatto. Nel nostro codice, il potere di fatto è una conseguenza della titolarità di un
diritto (il diritto di proprietà). In questo mondo, invece, il diritto è la conseguenza del potere di
fatto: chiunque eserciti materialmente un’attività su un determinato bene/fondo,