17 10 2022
I SOGGETTI DI DIRITTO
In una data collettività vi sono individui, gruppi, enti, organizzazioni,
istituzioni, ciascuno con propri bisogni, interessi desideri, …
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle regole per ordinare questa
realtà, per prevenire o comporre ragionevolmente i possibili conflitti
d’interessi
I destinatari di quelle regole, coloro che devono e/o possono tenere certi
comportamenti o che subiscono i divieti dettati dalla legge si dicono
“soggetti di diritto” SOGGETTI DI DIRITTO
=
DESTINATARI DELLE REGOLE CHE COMPONGONO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Soggetti di diritto sono coloro cui sono attribuiti diritti ed obblighi o,
meglio, situazioni giuridiche soggettive attive e passive
… soggetti diritto sono quindi i
CENTRI DI IMPUTAZIONE
di situazioni giuridiche soggettive attive e passive
tbligli
diritti
Nel 1° libro del codice civile non vi è una
definizione dei soggetti di diritto ma vi è una
loro ripartizione in due grandi sottoinsiemi
Persone fisiche Persone giuridiche
Gli uomini Centri di interesse diversi
dall’uomo singolo
Si tratta di enti diversi
i diritto
soggetti di di
tutti dall’uomo che godono di
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distintivi
Sono
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regole
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Fisica
giuridica
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La determinazione dei soggetti
Nel libro I del Codice civile si distinguono persone fisiche (esseri
umani) da persone giuridiche (enti pubblici, società ed organizzazioni in
genere). Le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica fin dalla
nascita, e cioè l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi (art. 1).
L’articolo 2 definisce la capacità d’agire, ovvero l’attitudine a
compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.
Si parla di capacità giuridica SPECIALE per una persona titolare di un
determinato tipo di rapporto giuridico che normalmente non sussisterebbe
(es. matrimonio dai 16 anni).
FISICA
PERSONA
LA La capacità giuridica (o soggettività)
È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità (o attitudine)
ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere
centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti
giuridici. Nel nostro ordinamento spetta a chiunque
Art. 1 cod. civ. nasca, senza distinzioni (art. 3 Cost.)
la capacità giuridica si acquista con la nascita
“ ”
Non sempre è stato così. In passato era soggetto di
diritti solo chi aveva per esempio:
Status civitatis (non era uno straniero)
Status libertatis (non era schiavo o recluso)
Status familiae (apparteneva ad un certo ceto
sociale)
Capacità giuridica
L’art. 1 del C.C. enuncia che la capacità giuridica si acquista con la nascita;
la prova della nascita viene fatta coincidere tradizionalmente con la
prova dell’autonoma respirazione. L’art. 22 della costituzione dice che
nessuno può essere privato della capacità giuridica.
Capacità giuridica è dunque l’attitudine ad essere titolari di diritti e
obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
La situazione dello straniero in Italia prevede che questo goda di una
situazione di reciprocità di diritti con quelli che il suo paese di origine
offrirebbe ad un italiano, in caso di mancanza di permesso di soggiorno
(art. 16 disp.prel.). Nel caso invece vi sia un regolare permesso di
soggiorno vengono riconosciuti tutti i diritti civili.
Si parla di capacità giuridica speciale quando si tratta di stabilire se una
persona è idonea o meno ad essere titolare di un determinato tipo di
rapporto giuridico. Ad esempio art. 2 comma 2° fa riferimento all’età minima
per prestare lavoro. Art. 84 e 250 fanno riferimento all’età minima
per contrarre matrimonio e per riconoscere il proprio figlio naturale.
La legge 29 dicembre 1993, n. 578 disciplina la materia riguardante la fine
della vita umana, secondo il quale la morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (morte celebrale). Se per un
evento particolare (naufragio, incidente o terremoto) non è
necessario stabilire il momento esatto della morte, ma un effetto
giuridico (come un testamento) richiede di sapere se Tizio è morto prima di
Caio, si applica la regola della commorienza (art. 4), ovvero tutte le
persone si considerano morte nello stesso momento.
Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta
Sono dettate norme speciali per le persone scomparse in incidenti aerei,
terremoti, naufragi o in guerra. Non potendo provare che la persona esiste
non si può ad esempio far valere il diritto di eredità (art. 70). Per quanto
riguarda i rapporti che fanno capo allo scomparso abbiamo tre fasi:
• nella prima e immediata il Tribunale può nominare un curatore
che amministri i beni dello scomparso (art. 48); il titolare del
patrimonio rimane la persona scomparsa.
• Dopo due anni si può chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49)
che consente l’apertura di un eventuale testamento, ma non scioglie il
matrimonio.
• Dopo dieci anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta
(art. 58 e ss.). Dal punto di vista patrimoniale la sentenza produce gli
stessi effetti della morte; si verifica l’apertura della successione.
I diritti prima della nascita
B) NON PATRIMONIALI
A) PATRIMONIALI È molto discusso se al concepito
Il concepito può ricevere (o addirittura all’embrione)
per successione e spettino diritti; comunque:
donazione La legge 194/1978
Il non concepito può (sull’aborto) protegge in
ricevere per testamento e qualche misura la vita del
donazione (a condizione nascituro
che nasca) Si fa strada l’idea del
risarcimento dei danni
subiti durante la
gravidanza (es. incidente
stradale) o addirittura con
la procreazione
(trasmissione di malattia
genetica)
I luoghi della persona: domicilio, residenza, dimora
L’art. 43 comma 1° regola il domicilio, e lo definisce come il
luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi (non solo di natura economica, ma anche
personale, sociale e politica). Da questo si distingue il domicilio speciale
o elettivo che viene esplicitamente dichiarato dal soggetto come domicilio
per una serie determinata di affari.
L’incapace di agire ha un domicilio legale: il minore ha domicilio nel luogo
di residenza della famiglia.
Il 2° comma dell’art. 43 dice che la residenza è il luogo in cui la persona
ha dimora abituale. Non definisce la dimora, per cui si intende il luogo in
cui una persona abita. La residenza è un fatto giuridico oggetto di pubblicità
nei registri anagrafici. I
L’art. 46 dice che per le persone giuridiche si parla di sede.
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giuridici
C
APACITÀ DI AGIRE
Si acquista con il compimento del 18°
anno di età
A 15-16 anni si ha la capacità di stipulare un contratto di
lavoro subordinato e di esercitarne i diritti
A 16 anni si può contrarre matrimonio su autorizzazione del
Eccezioni Tribunale (assumendo lo status di minore emancipato)
A 16 anni può riconoscere il proprio figlio
La minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza
Se si hanno 14 anni si deve dare il consenso ad essere
adottati e a 12 anni si deve essere sentiti
L’acquisto di una
speciale capacità di agire
coincide in questi casi
con l’acquisto di una Idoneità ad essere titolari di
CAPACITÀ GIURIDICA un determinato tipo di
SPECIALE rapporto giuridico
LA CAPACITÀ DI AGIRE
È la capacità (attitudine) di compiere atti giuridici…
… validamente … con riguardo ai propri
interessi
l’atto dell’incapace non è
nullo ma annullabile un atto giuridico può essere
compiuto validamente da un
incapace di agire se questi
agisce in nome altrui e ha
capacità di intendere e
volere
A . 2 . .: «con la maggiore età si acquista la capacità
RT COD CIV
di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età
diversa».
La capacità di agire di un maggiorenne può mancare o essere
limitata nei casi di:
Interdizione INCAPACITA’
Inabilitazione LEGALE
Amministrazione di sostegno
Capacità d’agire
L’art. 2 dispone che con la maggiore età si acquista la capacità di
compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. E’
dunque l’attitudine a compiere validamente atti giuridici. Un atto compiuto
da una persona che manca di capacità d’agire non è nullo ma solo
annullabile, finche non è annullato produce i suoi effetti.
Esistono due tipi di correttivi per abbracciare tutte le cause che
possono influire sulla capacità reale di provvedere ai propri interessi:
• interdizione, inabilitazione: si prevedono ipotesi in cui la capacità
di agire può essere perduta o limitata
• si attrib
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