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Capacità di agire

Si acquista con il compimento del 18° anno di età.

A 15-16 anni si ha la capacità di stipulare un contratto di lavoro subordinato e di esercitarne i diritti.

A 16 anni si può contrarre matrimonio su autorizzazione del Tribunale (assumendo lo status di minore emancipato).

A 16 anni si può riconoscere il proprio figlio.

La minorenne può richiedere l'interruzione della gravidanza.

Se si hanno 14 anni si deve dare il consenso ad essere adottati e a 12 anni si deve essere sentiti.

L'acquisto di una speciale capacità di agire coincide in questi casi con l'acquisto di una idoneità ad essere titolari di una determinato tipo di rapporto giuridico.

La capacità di agire è la capacità (attitudine) di compiere atti giuridici validamente con riguardo ai propri interessi. L'atto dell'incapace non è nullo ma

annullabile un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace di agire se questi agisce in nome altrui e ha capacità di intendere e volere.

2. "con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa".

La capacità di agire di un maggiorenne può mancare o essere limitata nei casi di:

  • Interdizione INCAPACITÀ
  • Inabilitazione LEGALE
  • Amministrazione di sostegno

Capacità d'agire: l'art. 2 dispone che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. È dunque l'attitudine a compiere validamente atti giuridici. Un atto compiuto da una persona che manca di capacità d'agire non è nullo ma solo annullabile, finché non è annullato produce i suoi effetti.

Esistono due tipi di correttivi per

abbracciare tutte le cause che possono influire sulla capacità reale di provvedere ai propri interessi:

  • interdizione, inabilitazione: si prevedono ipotesi in cui la capacità di agire può essere perduta o limitata
  • si attribuisce una limitata rilevanza alla concreta capacità di intendere o di volere del soggetto capace di agire

La sentenza di interdizione (giudiziale) mediante provvedimento di un giudice priva totalmente una persona della capacità di agire. Presuppone una permanente infermità mentale che impedisce al soggetto di provvedere ai propri interessi (art. 414).

L'interdizione legale invece prevede la privazione della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi per effetto di una condanna penale (ergastolo o reclusione superiore a 5 anni).

In entrambi i casi un tutore è responsabile della rappresentanza legale dell'incapace.

L'inabilitazione pone il soggetto in una situazione di limitata capacità d'agire.

fondata su un infermità mentale meno grave. curatoreLa minore età, a differenza dall'interdizione e dall'inabilitazione, non è una incapacità dichiarata, ma una incapacità legale di agire. L'art. 1389 prevede che mediante procura un soggetto può attribuire il potere di rappresentanza ad un incapace legale, purché sia capace di intendere e di volere. L'art. 428 dice che è causa d'annullamento degli atti giuridici l'incapacità di intendere o volere, anche transitoria (alcool, stupefacenti, infermità mentale, stato confusionale ecc...), se sussiste al momento in cui l'atto è compiuto. L'incapacità non è causa sufficiente: occorre che l'atto sia gravemente pregiudizievole per l'incapace. Per incapacità di intendere e di volere si intende incapacità di capire natura e contenuto dell'atto e di decidere.

autonomamente.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Per soggetti privi in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

  • Viene nominato un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO dal giudice, che stabilisce per quali atti è richiesta l'assistenza dell'amministratore. Il soggetto mantiene la capacità di agire per tutti gli altri atti.
  • Il provvedimento può essere temporaneo.
  • L'amministratore deve regolarmente riferire al giudice sull'andamento.

L A POSIZIONE DEL MINORE

Fino alla maggiore età, il minore è sottoposto alla potestà dei genitori, o se mancano, alla tutela del tutore.

Responsabilità genitoriale

La responsabilità consiste nel:

  • Diritto/dovere di mantenere/istruire ed educare i figli
  • Potere/dovere di amministrare i beni dei figli (con autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione)
  • Potere di rappresentanza legale dei figli
  • Usufrutto legale sui beni del

figliodi beni altruigodere - se i genitori violano o trascurano i loro doveriDALLA oppure ne abusano possono decadere dalla potestàRESPONSABILITÀ per effetto di una sentenza del Tribunale per iminorenniECADENZA - in tal caso, la cura della persona del minore (cosìcome accade se un minore rimane senza genitori) èD affidata ad un tutore.

La posizione del minore. La potestà dei genitori.

La posizione del minore è definita dall’art. 316. Il figlio, fino allamaggiore età, è soggetto alla potestà dei genitori. La potestà deigenitori comprende:

  • diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli (art. 30 cost.)tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni naturali (art.147)
  • potere-dovere di amministrare i beni di cui i figlio siano titolari (art. 320)
  • potere di rappresentanza legale (art. 320)
  • usufrutto legale sui beni del figlio, che consente ai genitori dipercepirne i frutti

Affinché siano destinati al mantenimento della famiglia. Non sono soggetti ad usufrutto i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro.

L'art. 334 afferma che i genitori possono essere privati del diritto di usufrutto e del potere di rappresentanza nel caso di mala amministrazione, pur mantenendo la potestà sui figli.

La potestà si esercita di comune accordo fra i genitori (Art. 316). In caso di conflitto tra genitori possono rivolgersi al tribunale per i minori; il giudice cercherà una soluzione concordata, se non riesce può decidere al posto dei genitori o affidare il potere al genitore che ritiene più idoneo a curare gli interessi del figlio (art. 316 ultimo comma).

Per decadenza (cioè per effetto di una sentenza del tribunale per i minori) il genitore perde la potestà nei casi di abuso di potere o violazione di doveri che rechino grave pregiudizio al figlio (art. 330).

Se entrambi i genitori muoiono o decadono

dalla potestà il minore è soggetto a tutela. I poteri del tutore sono simili a quelli del genitore, è però soggetto ad un più intenso controllo da parte del giudice tutelare e del Tribunale. Il minore non è del tutto incapace: Dopo i 15 anni può avere regolare contratto di lavoro e quindi acquista la capacità di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro (sciopero, pretendere la retribuzione, agire in giudizio contro licenziamento ingiustificato…). Inoltre il minorenne con più di 16 anni e con l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni può contrarre matrimonio (art. 84) e può dare il consenso ad essere riconosciuto da un genitore naturale (art. 250). Nel caso del matrimonio si parla di minorenne emancipato (artt. 390 ess.) ed è capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed è seguito da un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.

Il minorenne emancipato è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale diventa pienamente capace di agire.

La donna minore ha capacità di interrompere la gravidanza.

Con una procura tacita dei genitori si spiega perché i figli fanno acquisti, vanno in treno o al cinema: tutti contratti considerati validi.

INCAPACITÀ LEGALE

Presupposto: abituale infermità

L'interdetto è incapace di provvedere ai propri interessi personalissimi e viene sostituito dal tutore, tranne che per gli atti patrimoniali tra vivi.

Pena accessoria alla condanna (matrimonio, testamento, etc.)

INTERDIZIONE LEGALE

Presupposto: malattia mentale non grave, abuso di alcool o droga con danni economici, negli atti di prodigalità, handicap gravi in straordinaria mancanza di

INABILITAZIONE

Sufficiente amministrazione

Educazione

Interdizione e inabilitazione

Presupposto all'interdizione giudiziale è un'abituale infermità di mente tale da rendere l'infermo incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414). Tale situazione è accertata dal giudice tramite un esame all'interdetto, senza necessità di una perizia psichiatrica (art 419).

Sono autorizzati a chiedere l'interdizione di un soggetto il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo (art 417). Una volta pronunciata l'interdizione l'incapace - in quanto tale - non può più richiederne la revoca (art. 429).

La perdita della capacità è totale, con eccezione della donna interdetta che può richiedere l'interruzione della gravidanza (con assenso del tutore).

L'attività giuridica dell'interdetto è affidata al tutore i cui poteri sono determinati dall'art. 424 per la

Tutela dei minori. I poteri del tutore non si estendono agli atti personalissimi come il testamento o atti di diritto familiare, che quindi rimangono totalmente preclusi all'interdetto. Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374), penalizzando l'annullabilità dell'atto.

I provvedimenti che ruotano attorno all'interdizione sono soggetti a doppia pubblicità:

  • iscrizione nel registro delle tutele presso la cancelleria del tribunale
  • annotazione a margine sull'atto di nascita

L'interdizione legale colpisce automaticamente chiunque sia condannato all'ergastolo o a un periodo di reclusione superiore.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vomero03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Fusaro Andrea.