LE SOCIETÀ DI PERSONE
● Sono prive di personalità giuridica;
● Non è prevista un’organizzazione corporativa basata sulla presenza di una pluralità di organi;
● È di regola richiesto il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell’atto costitutivo;
● Il singolo socio a responsabilità illimitata, ha il potere di rappresentanza e di amministrazione,
indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito;
● La partecipazione sociale è di regola trasferibile solo col consenso degli altri soci;
● Gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.
Esse sono:
1. LA SOCIETÀ SEMPLICE;
2. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
3. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
SOCIETÀ DI FATTO → il contratto di società non è scritto, ma si perfeziona per fatti concludenti. È regolata
dalle norme della società semplice se l’attività esercitata non è commerciale; mentre è regolata da quelle
della società in nome collettivo irregolare se l’attività è commerciale.
È esposta a liquidazione giudiziale, che determina automaticamente l’apertura della liquidazione giudiziale
nei confronti di tutti i soci.
Tutti i soci, palesi ed occulti, rispondono illimitatamente e personalmente per le obbligazioni sociali.
SOCIETÀ OCCULTA → è costituita dai soci con l’espressa e concorde volontà di non rivelarne l’esistenza
all’esterno. La società esiste nei rapporti interni tra soci, ma non viene esteriorizzata. Nei rapporti esterni
l’impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci (= imprenditore individuale) o anche di un
terzo, che operano spendendo il proprio nome.
Lo scopo è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore. I terzi,
però, provando l’esistenza del contratto di società, possono invocare la responsabilità dei soci occulti.
L’attività di impresa della società occulta, dunque, non è svolta in nome della società: gli atti di impresa non
sono formalmente imputabili ad essa.
SOCIETÀ APPARENTE → a differenza delle altre, non esiste realmente, ma appare come se esistesse.
Non esiste un atto costitutivo, ma i terzi, a causa dei comportamenti dei soggetti coinvolti, sono indotti a
credere nell’esistenza della società.
I soggetti che hanno creato l’apparenza della società possono essere ritenuti responsabili di eventuali
danni arrecati ai terzi.
In caso di insolvenza, è soggetta a fallimento e i suoi soci apparenti possono essere coinvolti nella
procedura fallimentare. 1
LA SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice è la forma più elementare di società di persone ed è utilizzata per l’esercizio di
attività non commerciali.
Può essere costituita anche verbalmente, non è obbligatorio l’atto pubblico e l’iscrizione nel registro delle
imprese ha solo una funzione di pubblicità notizia.
La partecipazione ad una società di persone richiede la capacità di agire, ma la legge consente la
partecipazione anche di soggetti incapaci o con capacità limitata, attraverso meccanismi di rappresentanza
o assistenza e sotto controllo giudiziario.
Non è prevista una disciplina specifica inerente all’invalidità del contratto costitutivo, dunque si applica la
disciplina generale dei contratti:
- la nullità del contratto si ha quando: è contrario a norme imperative; l’oggetto è impossibile o
illecito; è illecito il motivo comune determinante;
- l’annullabilità del contratto si ha in caso di incapacità delle parti o del consenso viziato per errore,
violenza o dolo;
- le cause di invalidità del contratto, infine, possono colpire l’intero atto o la singola partecipazione.
La sentenza di nullità intervenuta dopo l’inizio dell’attività opererà come semplice causa di scioglimento
della società, dunque: restano in vita tutti gli atti posti in essere precedentemente in nome della società; i
soci non sono liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi; permane l’autonomia patrimoniale
della società e la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali. Successivamente si aprirà il
procedimento di liquidazione della società, che porterà all’estinzione della stessa.
L’obbligo di conferimento è essenziale per l’acquisto della qualità di socio. I conferimenti sono le
prestazioni cui i soci si obbligano e può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica,
utile e necessaria per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Viene definito “socio d’opera” colui che conferisce la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale),
anziché denaro o beni materiali, in cambio della partecipazione agli utili. Non è un lavoratore subordinato,
dunque non ha diritto al trattamento salariale. Esso può essere escluso dagli altri soci “per la sopravvenuto
inidoneità a svolgere l’opera conferita”.
I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società.
Il capitale sociale rappresenta il valore dei conferimenti effettuati dai soci ed è un valore fisso che può
essere modificato solo attraverso una variazione dell’atto costitutivo. Nella società semplice, la nozione di
capitale sociale è assente e nessuna norma è dettata per garantire che il patrimonio netto della società (
differenza tra attivo e passivo) presenti un’eccedenza pari al valore originariamente attribuito ai
conferimenti. Anzi, non è neanche richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti, così si spiega il fatto
che la società di persone non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale
del bilancio.
Il patrimonio sociale, invece, è l’insieme di tutti i beni, i diritti e gli obblighi che la società possiede in un
determinato momento. Quindi, esso è un valore dinamico, che può variare nel tempo a seconda
dell’andamento economico della società.
Tutti i soci partecipano alla divisione degli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. È
sancita la nullità del patto leonino: patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli
utili o alle perdite.
È stabilito che, se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si
presumono proporzionali ai conferimenti. Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti
si presumono uguali. Se è destinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa
misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del rendiconto, cioè il
documento contabile che gli amministratori devono redigere al termine di ogni esercizio sociale per
rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nella società semplice, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali segue una regola semplice: in
primo luogo, risponde la società con il proprio patrimonio. Tuttavia, se i beni sociali non bastano, i creditori
possono rivalersi anche sui singoli soci.
I soci che hanno agito in nome e per conto della società rispondono personalmente ed illimitatamente
delle obbligazioni sociali. Anche gli altri soci, che non hanno direttamente agito verso i terzi, sono
responsabili, a meno che nel contratto sociale non sia stato previsto un patto che limita o esclude la loro
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responsabilità. Tuttavia, questa limitazione vale solo se è portata a conoscenza dei terzi: se il creditore non
ne era a conoscenza, il patto non gli è opponibile e il socio resta responsabile.
Anche il socio uscente continua a rispondere delle obbligazioni sorte prima della sua uscita dalla società.
Vige anche il beneficio di preventiva escussione: il socio, se chiamato a pagare, può chiedere al
creditore di agire prima contro un altro debitore o contro il patrimonio sociale prima di poter essere
chiamato a rispondere del debito. Questo beneficio opera in via di eccezione: il socio sarà tenuto a pagare
a meno che non provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed
agevolmente aggredibili dal creditore.
Nella società semplice tutti i soci illimitatamente responsabili sono amministratori, salvo che l’atto
costitutivo disponga diversamente. Per amministrazione si intende il potere di gestire l’attività della società
e compiere gli atti necessari per il suo funzionamento.
Quando l’atto costitutivo non dice nulla, l’amministrazione si presume disgiuntiva: ogni socio
amministratore può agire da solo, senza il consenso degli altri. Gli altri soci però possono opporsi prima
che l’atto sia compiuto; in caso di contrasto decide la maggioranza dei soci, calcolata in base alla
partecipazione agli utili.
Se l’atto costitutivo prevede un’amministrazione congiuntiva, invece, le operazioni sociali devono essere
compiute con il consenso di tutti i soci amministratori ( o della maggioranza, se così stabilito).
L’atto costitutivo può, dunque, riservare l’amministrazione solo ad alcuni soci. Inoltre, possono essere
revocati.
Gli amministratori devono agire con diligenza e sono solidalmente responsabili verso la società, con
conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. L’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni
e può essere esercitata solo da chi ha la rappresentanza legale della società.
È importante sottolineare che si può essere soci senza essere amministratori e si può cessare di essere
amministratori pur conservando la qualità di socio. I soci non amministratori hanno il diritto di essere
informati sull’andamento della società, consultare documenti contabili e ottenere rendiconti. Essi non
possono interferire sulle scelte inerenti la creazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile,
poiché rientrano nella sfera delle competenze degli amministratori.
Il potere di rappresentanza è invece il potere di agire verso i terzi in nome della società. In mancanza di
diversa disposizione dell’atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio
amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, in base a quanto previsto per l’amministrazione.
La rappresentanza non è solo sostanziale, ma anche processuale: la società può agire o essere
convenuta in giudizio in persona di soci amministratori che ne hanno la rappresentanza.
Le limitazioni originarie del potere di rappresentanza sono sempre opponibili ai terzi e su costoro incombe
l’onere di accertare se il socio che agisce in nome della società abbia effettivamente il potere di
rappresentanza. Le limitazioni successive o l’estinzione del potere di rappresentanza, invece, devono
essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Le modificazioni dell’atto costitutivo richiedono il consenso di tutti i soci, se non è convenuto
diversamente.
Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella composizione della compagine
sociale. Il consenso di tutti i soci è necessario per il trasferimento della quota sociale sia inter vivos che
mortis causa. In mancanza, il trasferimento è improduttivo di effetti. Il consenso può essere dato anche in
via preventiva, con una clausola nell’atto costitutivo, oppure può risultare da comportamenti concludenti.
Le modificazioni devono essere portate a conoscenza dei terzi e non sono opponibili a coloro che senza
colpa le hanno ignorate.
Nelle società di persone, la legge non specifica se le decisioni dei soci debbano essere prese all’unanimità
o a maggioranza. Secondo l’impostazione tradizionale, l’unanimità riguarda le decisioni sulla struttura
organizzativa, mentre la maggioranza quelle sulla gestione dell’impresa. Dopo la riforma del 2003, il
principio maggioritario è stato esteso anche a decisioni di particolare rilievo, come trasformazione,
fusione e scissione.
Un ulteriore problema riguarda il metodo di formazione delle decisioni: se sia necessario un metodo
collegiale o assembleare. Tradizionalmente si riteneva che, nella società di persone, il metodo assembleare
non fosse indispensabile. Tuttavia, un orientamento più recente afferma la necessità di un metodo
collegiale minimo, che garantisca la partecipazione di tutti i soci, soprattutto per le decisioni a maggioranza
e per quelle che incidono sui diritti dei soci. 3
Quando parliamo di scioglimento del singolo rapporto sociale facciamo riferimento al caso in cui il
singolo socio smetta di far parte della società. Il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento
della società, ma solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti ed il socio uscente o
gli eredi del socio defunto.
I soci superstiti possono decidere se porre fine alle società o continuare. Il principio di conservazione opera
anche quando rimane un solo socio. Il venir meno della pluralità dei soci opera come causa di scioglimento
della società solo se la pluralità non è ricostituita nel termine di 6 mesi.
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire per:
1. morte del socio → essa determina lo scioglimento del rapporto sociale tra tale socio e la società,
mentre la società continua con gli altri soci. In questo caso, gli eredi non diventano
automaticamente soci, ma hanno diritto alla liquidazione della quota entro 6 mesi.
Tuttavia, il contratto sociale può prevedere soluzioni diverse, attraverso specifiche clausole:
- clausola di consolidazione, con cui si stabilisce che, alla morte del socio, la sua quota si
consolida automaticamente in capo agli altri soci. Gli eredi non subentrano nella società e
hanno diritto solo a ricevere la liquidazione della quota del socio defunto entro 6 mesi;
- clausola di continuazione con gli eredi, con cui si prevede che, alla morte del socio, gli
eredi subentrano nella società al suo posto. Il subentro non è automatico: è necessario che
gli eredi accettino e che abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla società. In questo
caso, non si procede alla liquidazione della quota, perché il rapporto sociale continua con gli
eredi.
In alternativa, il contratto sociale può prevedere una continuazione facoltativa, lasciando ai
soci superstiti o agli eredi la scelta di perseguire o meno il rapporto sociale.
2. recesso del socio → è la decisione del socio di uscire dalla società.
Se la società è a tempo indeterminato, il socio può recedere in qualsiasi momento, con un
preavviso di almeno 3 mesi; mentre se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso
solo per giusta causa, cioè quando è una reazione ad un comportamento illegittimo degli altri soci, e
in questo caso il recesso va comunicato agli altri soci e ha effetto immediato.
Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso.
3. esclusione del socio → avviene di diritto quando il socio è dichiarato fallito, oppure quando il
creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota; mentre è facoltativa
quando il socio compie gravi inadempienze, oppure quando perde i requisiti essenziali per far parte
della società (capacità di agire), oppure in caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del
conferimento per causa non imputabile agli amministratori.
L’esclusione è deliberata a maggioranza dei soci calcolata per teste e la deliberazione deve essere
comunicata al socio escluso. ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione, entro la qual
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Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale
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