Estratto del documento

ACCESSIBILITA’

Importante la questione per quanto riguarda l’accesso di disabili e minorati. Le pa devono

garantirgli l’accesso con le caratteristiche previsti dalle norme. Sono previsti Sistemi di valutazione

per la maniera in cui vengono applicate le norme e le disposizioni tecniche sulla accessibilità.

Proprio in relazione alla necessità di valutare i siti che hanno realizzato o attuato i sistemi di

accessibilità, il Cnipa con la delibera 15 settembre 2005 ha istituito l'elenco dei valutatori previsto

dall'articolo 3 comma uno del decreto del presidente della Repubblica 1 Marzo 2005 e ha definito le

modalità tecniche per la tenuta dello stesso elenco.

Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 pone i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli

strumenti informatici questo DM ha degli allegati estremamente importanti. All’art 1 da delle

definizioni, tra cui a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie

assistive o configurazioni particolari b) ambiente operativo: insieme di programmi e di

interfacce utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul

computer; c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che puo' essere

inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità; d) applicazione: programma

informatico che consente all'utente di svolgere specifici compiti;…ecc….

Decreto Presidente della repubblica del 1 marzo 2005 n.75, fornisce info sul regolamento di

attuazione della Legge n.4 per l’accesso dei disabili agli strumenti informatici. Il dpm n. 75 pone

all'articolo 2 criteri e principi generali per l'accessibilità per cui vengono riferiti accessibili i servizi

:

realizzati tramite sistemi informatici che hanno i seguenti requisiti

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:

1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e

informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità

di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione

attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da

compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo

utilizzato per l'accesso;

4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza

ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;

c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle

direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente

riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche

internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il

World Wide Web Consortium (W3C).

Art. 3. Valutazione dell'accessibilità

Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l'elenco dei valutatori, stabilendone le

modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate

modalità sul proprio sito internet. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche

interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività; nessuno deve

costringerli a dire e sottoscrivere cose non vere

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica

tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure

idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si

impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su

interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi,

attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la

valutazione stessa.

L’art 5 pone la presenza di un logo. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica

raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate

rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo

schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal

servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la

tastiera del personal computer.

La “Legge Stanca”, formalmente nota come “Legge 9 gennaio 2004, n. 4“ ha posto delle regole

per l’accessibilità. Si tratta di "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti

informatici". Anche questa all’art 2 definisce «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici,

nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire

informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità

necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. All’art 3 prevede che essa si applica

alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private

concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di

riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione

di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Secondo la norma per realizzare un sito accessibile bisogna:

- Realizzare le pagine di oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche

formali pubblicate nelle versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai

programmi utente.

- Utilizzare elementi e attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto

semantico.

- Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti cioè pagine separate che

descrivono quella principale.

- Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una

pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente

vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti.

- L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla

funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto.

- Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in

assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina.

- Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza

possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che

possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate.

- Qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del

possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali

elementi.

- Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo

(background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli

sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale). Un testo in forma di immagine in genere

è da evitare ma, se non è possibile farne a meno, deve essere realizzato con gli stessi criteri

di distinguibilità indicati in precedenza. (Spesso ci sono pagine dove neanche i normo dotati

possono leggere un testo per lo sfondo poco contrastato e così si confonde lo sfondo col

contenuto informativo)

- Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto nel

caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche

predefinite indicate nella DTD adottata…ecc Anac accessibilità

Abbiamo anche norme internazionali che hanno affrontato l’argomento come la Comunicazione

della Commissione europea del 2001, dove è previsto il piano Europe 2002, all’interno del quale è

prevista la accessibilità al contenuto dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. In Italia

abbiamo ancora prima nel 2001 una circolare aipa che era l'autorità per l'informatica per la pubblica

amministrazione adesso sostituita dal Cnipa con la quale si rendevano pubbliche le disposizioni

delle autorità dell'informatica per la pubblica amministrazione in relazione all'accessibilità dei siti

web. Abbiamo ancora in questo percorso normativo che stiamo percorrendo la circolare della

funzione pubblica del 13 Marzo del 2001 la quale detta le linee guida per l'organizzazione

l'usabilità e l'accessibilità dei siti web nelle pubbliche amministrazioni. In particolare all'interno

della direttiva vengono posti principi e sul contesto organizzativo con cui si afferma che l'attività di

progettazione e di sviluppo del sito deve essere opportunamente inserita nel contesto organizzativo

dell'amministrazione; il web è uno strumento comunicativo in grado di modificare i flussi

informativi all'interno di un'organizzazione e tra essa e l'esterno. Questa definisce cosa è l’usabilità

e come devono essere i siti accessibili, pone le regole per l'accessibilità cioè come si organizzano le

pagine cioè come abbiamo già detto prima separare il contenuto della struttura e la presentazione

della pagina facendo uso dei fogli di stile (c.d.CSS) come devono essere trattate le immagini le

animazioni, come devono e

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Siti web della PA Pag. 1 Siti web della PA Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Siti web della PA Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Siti web della PA Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Saretta200893 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Lucchetti Gianluca.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community