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sequestro di persona “comune”

4.1. Il sequestro di persona “comune”, ai sensi della fattispecie

contemplata dall’art. 605 c.p., consiste nel fatto di chi priva

taluno della libertà personale. La condotta tipica coincide con

qualunque attività causativa di detta privazione, a prescindere

dalle modalità di estrinsecazione della stessa. Il reato può dunque

essere commesso sia mediante azione – attraverso violenza

personale fisica, propria o impropria (per esempio,352 di diritto penale

rispettivamente, legando la vittima o narcotizzando la stessa@),

violenza psichica (minacciando la vittima in vari modi), inganno

(inducendo la vittima ad autoprivarsi della libertà, facendole

credere, ad esempio, di essere gravemente malata o prospettando

rischi di esposizione a patologie pericolose)@ -, sia mediante

omissione da parte di soggetti gravati da specifici obblighi di

garanzia nei confronti della vittima.

L’evento consiste nella privazione della libertà personale, totale

o anche solo parziale@, di persona in condizione di libertà piena o

nella ulteriore privazione della libertà residua di persona che già

versa in condizione di limitazione della stessa (si pensi ad un

soggetto detenuto costretto a rimanere in cella durante l’ora

d’aria).

4.2. Ai fini dell’integrazione del reato, è necessario che la

privazione della libertà personale si protragga per un certo

periodo di tempo, giuridicamente apprezzabile; da questo dato si

desume la riconducibilità della fattispecie de qua al novero dei

reati permanenti. Peraltro, solo alla luce di tale criterio è

possibile – in casi limite – distinguere il sequestro di persona da

altri reati. Si pensi al soggetto che immobilizzi la vittima –

privandola della libertà personale – per il tempo necessario a

sfilarle il portafoglio o altri oggetti portati addosso; situazione,

questa, in cui non parrebbero sorgere dubbi circa la

configurabilità del reato di rapina. Viceversa, il delitto di

sequestro di persona potrebbe concorrere con quello di rapina (o

di violenza sessuale), nel caso in cui la privazione della libertà

personale si protragga, quanto al delitto di cui all’art. 628 c. p.,

anche dopo l’avvenuto impossessamento della res, ma per un

tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione

della rapina (e, quanto al delitto di cui all’art. 609-bis c. p., nel

tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a

compiere gli atti sessuali)@.

Tanto premesso, si comprende come un problema

particolarmente rilevante in tema di sequestro di persona attenga

all’individuazione delle modalità di limitazione della libertà e del

353 di diritto penale

minimum di tempo necessario per l’integrazione della fattispecie.

E’ evidente, infatti, che detti elementi – e, dunque, la tipicità del

reato – risultino legati a talune “variabili” che possono anche

porsi in bilanciamento tra loro. Si vuole dire, in altre parole, che

nella fattispecie di sequestro di persona “la tutela della libertà

personale è la sintesi di un delicato punto di equilibrio tra spazio

(ossia quantità di libertà personale negata), tempo (ossia durata

della stato di cattività […])) e caratteristiche fisiche del soggetto

passivo (in grado di relativizzare l’idoneità costrittiva della

condotta)”@. Diverso sarà, dunque, l’apprezzamento di una

eventuale limitazione della libert&a

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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