sequestro di persona “comune”
4.1. Il sequestro di persona “comune”, ai sensi della fattispecie
contemplata dall’art. 605 c.p., consiste nel fatto di chi priva
taluno della libertà personale. La condotta tipica coincide con
qualunque attività causativa di detta privazione, a prescindere
dalle modalità di estrinsecazione della stessa. Il reato può dunque
essere commesso sia mediante azione – attraverso violenza
personale fisica, propria o impropria (per esempio,352 di diritto penale
rispettivamente, legando la vittima o narcotizzando la stessa@),
violenza psichica (minacciando la vittima in vari modi), inganno
(inducendo la vittima ad autoprivarsi della libertà, facendole
credere, ad esempio, di essere gravemente malata o prospettando
rischi di esposizione a patologie pericolose)@ -, sia mediante
omissione da parte di soggetti gravati da specifici obblighi di
garanzia nei confronti della vittima.
L’evento consiste nella privazione della libertà personale, totale
o anche solo parziale@, di persona in condizione di libertà piena o
nella ulteriore privazione della libertà residua di persona che già
versa in condizione di limitazione della stessa (si pensi ad un
soggetto detenuto costretto a rimanere in cella durante l’ora
d’aria).
4.2. Ai fini dell’integrazione del reato, è necessario che la
privazione della libertà personale si protragga per un certo
periodo di tempo, giuridicamente apprezzabile; da questo dato si
desume la riconducibilità della fattispecie de qua al novero dei
reati permanenti. Peraltro, solo alla luce di tale criterio è
possibile – in casi limite – distinguere il sequestro di persona da
altri reati. Si pensi al soggetto che immobilizzi la vittima –
privandola della libertà personale – per il tempo necessario a
sfilarle il portafoglio o altri oggetti portati addosso; situazione,
questa, in cui non parrebbero sorgere dubbi circa la
configurabilità del reato di rapina. Viceversa, il delitto di
sequestro di persona potrebbe concorrere con quello di rapina (o
di violenza sessuale), nel caso in cui la privazione della libertà
personale si protragga, quanto al delitto di cui all’art. 628 c. p.,
anche dopo l’avvenuto impossessamento della res, ma per un
tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione
della rapina (e, quanto al delitto di cui all’art. 609-bis c. p., nel
tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a
compiere gli atti sessuali)@.
Tanto premesso, si comprende come un problema
particolarmente rilevante in tema di sequestro di persona attenga
all’individuazione delle modalità di limitazione della libertà e del
353 di diritto penale
minimum di tempo necessario per l’integrazione della fattispecie.
E’ evidente, infatti, che detti elementi – e, dunque, la tipicità del
reato – risultino legati a talune “variabili” che possono anche
porsi in bilanciamento tra loro. Si vuole dire, in altre parole, che
nella fattispecie di sequestro di persona “la tutela della libertà
personale è la sintesi di un delicato punto di equilibrio tra spazio
(ossia quantità di libertà personale negata), tempo (ossia durata
della stato di cattività […])) e caratteristiche fisiche del soggetto
passivo (in grado di relativizzare l’idoneità costrittiva della
condotta)”@. Diverso sarà, dunque, l’apprezzamento di una
eventuale limitazione della libert&a
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