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Sequestro conservativo

È racchiuso nell’art 671 cpc. Il creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere il sequestro conservativo di beni mobili e immobili nei limiti in cui la legge prevede il pignoramento. Per garanzia del credito si intende quella generica stabilita nell’art 2740 del Codice Civile, che consiste in tutte le obbligazioni. Il sequestro è simile al pignoramento riguardo agli atti di alienazione in quanto non sono opponibili al creditore. È un provvedimento temporaneo che si elimina con la sentenza di merito, benché gli effetti sostanziali si mantengano con la conversione nel pignoramento. Sono esclusi dal sequestro le prestazioni che hanno per oggetto le prestazioni di dare una cosa. Si può utilizzare anche la procedura d’urgenza (ex 700). Non importa che il credito sia esattamente determinato nel suo ammontare.

Presupposti

  • Fumus boni iuris – Il creditore deve avere quel grado di certezza che l’ordinamento prevede sufficiente per promuovere l’azione cautelare.
  • Periculum in mora – Il pericolo che nel tempo occorrente per agire giudizialmente il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al sequestro del credito, esso è determinato dall’apprezzamento del giudice.

È previsto il sequestro presso se stessi solamente quando il credito del debitore-creditore sequestrante non sia liquido e sempre che sussista il periculum in mora. Per vedere quali cose sono insequestrabili bisogna vedere le norme sul pignoramento: 514, 515, 516 c.p.c., sono impignorabili: crediti alimentari, salari solo per 1/5, l'azienda ecc. L'art 686 stabilisce che il sequestro si converte in pignoramento quando il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva e deve presentarla presso il giudice competente entro 60 giorni altrimenti estinzione. In caso di devoluzione della causa ad un giudice straniero, il provvedimento diviene inefficace se non è proposto in Italia entro 60 giorni.

Sequestro giudiziario

È regolato dall’art 670 c.p.c., che distingue due ipotesi: sequestro di beni mobili o immobili e sequestro di prove.

Presupposti

  • Una controversia sulla proprietà
  • Opportunità di provvedere alla custodia

A) È concedibile sia riguardo a liti sul possesso in senso stretto, sia riguardo a liti tra possessore e detentore. B) È essenzialmente il già visto periculum in mora, non è necessario un pericolo così grave. Il fumus boni iuris non è previsto.

Oggetti del sequestro

Beni mobili, immobili, aziende e universalità di beni non sono oggetto i crediti mentre lo sono le quote di società di persone. Ex 677: esecuzione, si ottiene con la forma del rilascio, senza che occorra la notifica del precetto. Ex 675 è il termine di efficacia del provvedimento di sequestro, vale anche per quello conservativo, è di 30 giorni se non si esegue esso perde efficacia. Se la cosa si trova in possesso di un terzo, gli si può intimare di consegnare la cosa. Ex 676: il custode viene nominato con il provvedimento che autorizza il sequestro, possono essere nominati anche una delle parti.

Riguardo al sequestro di prove, esso ha per oggetto libri, registri, documenti da cui la parte vuole trarre elementi di prova. I presupposti sono l’idoneità del documento a fornire elementi di prova e l’opportunità di una custodia temporanea. Una controversia sul diritto all'esibizione.

Sequestro liberatorio

È un caso speciale di sequestro ex 687, in cui il giudice può ordinare il sequestro delle cose che il debitore ha offerto al creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo della consegna.

Provvedimenti nunciatavi

Sono i provvedimenti...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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