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PROCEDIMENTI CIVILI IN ITALIA: OFFERTA, DOMANDA
O RITO?
La giustizia civile italiana è in crisi, sebbene negli ultimi quindici anni ci sia
stato un ampio processo di riforma diretto a migliorare le regole processuali,
ampliare la disponibilità di risorse umane e la ridistribuire la presenza degli
uffici giudiziari sul territorio.
Comunque ciò non è stato sufficiente, e l’attuale situazione è stata oggetto di
analisi di taglio economico, organizzativo e di una estesa letteratura giuridica.
L’analisi è organizzata intorno a 3 categorie di fattori che potrebbero aver
inciso negativamente:
- Carenza nell’offerta
- Eccesso di domanda
- Inadeguatezza delle regole processuali
I risultati suggeriscono ad esempio che i contenziosi sono elevatissimi nel
numero a causa della scarsa chiarezza delle disposizioni, della variabilità degli
orientamenti giurisprudenziali e dell’eccessivo numero di avvocati. L’ analisi
risente delle scarse informazioni di carattere comparativo (dovuto al fatto che
gli ordinamenti giudiziari sono molto diversi fra loro) e alla mancanza di
informazioni accurate e affidabili circa il nostro sistema giudiziario.
1. ENFORCEMENT ed efficienza economica; l’Italia nel confronto
internazionale
C’è una stretta relazione fra l norme giuridiche e gli agenti economici: esse
infatti qualificano e proteggono il diritto di proprietà, e disciplinano le condizioni
per lo scambio dei diritti.
qualità
La del sistema giudiziario può essere valutata sotto diversi aspetti: la
durata e la qualità dei giudizi, l’efficienza e le possibilità di accesso alla
giustizia per i cittadini. Misurare questi elementi risulta complesso sia nel
nostro sistema, sia se volessimo confrontare l’ordinamento italiano con quello
di altri Stati per difficoltà metodologiche e mancanza dei dati.
Ci si concentra sulla durata dei giudizi.
Nel confronto internazionale, secondo il Rapporto CEPEJ l’Italia è a un livello
molto basso. Infatti tra i dieci paesi che hanno fornito informazioni sulla durata
media dei procedimenti civili, l’Italia nel 2004 presenta i tempi più lunghi (idem
nelle cause di lavoro). Nell’analisi dei dati però bisogna considerare che solo
alcuni paesi forniscono informazioni circa la durata dei procedimenti civili e che
i metodi di calcolo e gli insiemi considerati (ad esempio il concetto di causa
civile) differiscono fra loro.
Per la Banca Mondiale, i tempi della giustizia in Italia sono superiori a quelli di
tutte le economie avanzate (circa 1210 giorni per risolvere una controversia
commerciale in Italia).
I dati statistici in Italia rendono difficile un’analisi della durata dei
procedimenti . Per quanto concerne la durata effettiva dei procedimenti di
cognizione ( che costituiscono la maggior parte del contenzioso civilistico) i dati
sono disponibili solo fino al 2001 . Dal 2001 questa misura non è stata più
oggetto di rilevazione (dati circa la durata effettiva continuano a essere
disponibili per le cause di lavoro fino al 2005 e per quelle presso la
Cassazione).
A partire dal 2001 usufruiamo solo dell’indicatore della durata stimata non fa
riferimento al periodo di tempo effettivo ma solo per l’appunto stimato e
approssimativo, nel corso del quale la causa rimane nel sistema. Questo
indicatore si riferisce al periodo di tempo necessario affinchè la causa sia
esaurita a prescindere dalla modalità (es sentenza, conciliazione…). È una
stima solo se alcune condizioni sono soddisfatte ( il numero dei procedimenti
pendenti sia stabile, e che il flusso delle cause in entrata e in uscita sia
relativamente simile nel periodo considerato).
Si evince che la durata dei processi dal 1947 a oggi è cresciuta
costantemente. Dati più specifici sono disponibili a partire dal 1990 distinte per
gradi di giudizio e tipologia.
La durata effettiva dei giudizi di primo grado è costantemente cresciuta a
partire dal 1998. La durata stimata è sempre inferiore a quella effettiva, e in
diminuzione a partire dal 2000, ma poi nuovamente cresciuta. La riduzione non
è imputabile a un’effettiva diminuzione dei tempi, bensì a distorsioni tipiche
della formula di calcolo.
Per il grado di appello, la durata (stimata ed effettiva) è in diminuzione, anche
se a partire dal 2001 si registra un aumento.
La durata del giudizio in Cassazione (per cui abbiamo dei dati di durata
effettiva solo dal 2001) è cresciuta dal 1998.
Complessivamente la durata del procedimento ordinario di cognizione è
aumentata ed è particolarmente elevate. Nel saggio ci si sofferma su due dei
fattori riconducibili al fenomeno: offerta (carente) e domanda (eccessiva) e sul
perché le riforme intervenute siano state inefficaci.
2. L’Offerta di giustizia
Attraverso l’analisi sull’offerta di giustizia può verificarsi se l’eccessiva durata
dei processi civili in Italia dipenda dall’inadeguatezza delle risorse (materiali e
umane ) , da una inefficiente collocazione .
Non si segnala una significativa carenza di risorse. Ciò sembra suggerire che il
problema è da rintracciarsi nell’inefficiente allocazione delle risorse.
In primis il numero dei procedimenti conclusi per Euro speso è in Italia inferiore
rispetto a quello degli altri paesi considerati tranne la Svezia.
Inoltre possiamo svolgere un confronto fra i Tribunali e Corti d’Appello in
Italia che mostra l’esistenza di un’elevata differenza circa la produttività sia
degli uffici giudiziari sia dei singoli giudici.
Le inefficienze possono derivare dalla dimensione dei tribunali. Infatti in
Italia la maggior parte die tribunali ha attualmente meno di 20 giudici (mentre
l’ideale sarebbe avere un numero compreso fra i 20 e i 40 giudici ). Ulteriore
problema è l’organizzazione interna e il modo in cui si svolge il processo
(attraverso documentazione cartacea. A tal proposito è stata svolta una ricerca
sperimentale presso il tribunale di Milano relativa al decreto ingiuntivo
mediante procedura telematica. Ed è stata riscontrata la diminuzione della
procedura telematica,
durata del procedimento se si adotta la circa 12 giorni,
contro i 71 giorni della procedura cartacea). Inoltre sarebbe positiva, circa
dell’“ufficio per il processo”.
l’organizzazione interna dei tribunali, l’istituzione
2.1 Gli incentivi ai giudici
I giudici nel loro agire sono mossi Da fattori motivazionali come le prospettive
di carriera e il prestigio professionale. Il giudice ha interesse a manifestare
la propria abilità e competenza per le ricadute positive che una reputazione
molto buona produce sulle prospettive di carriera e di prestigio.
Una struttura di incentivi corretta dovrebbe misurare il prestigio e le
prospettive di carriera tenendo conto della ragionevole durata dei processi,
della qualità del servizio reso , accuratezza e imparzialità.
Mentre la durata e il numero di decisioni sono facilmente misurabili, invece
misurare la qualità è più complesso. Quindi mentre è teoricamente più
semplice incentivare il giudice circa il raggiungimento di obiettivi temporali
(decidi in tempi più stringenti) , è più difficile incentivarlo sulla dimensione
qualitativa (ad esempio per il giudice sarà più conveniente essere più rapido in
fase decisionale impegnandosi di meno, piuttosto che essere più attento nella
fase istruttoria e conseguentemente dedicare meno tempo alla decisoria ).
impugnazioni
Le caratterizzano il nostro e gli altri ordinamenti. Esse
permettono ex post di correggere degli errori, ed ex ante di ridurne la
frequenza. indicatore della qualità
Il tasso di reversal è un dell’operato del giudice. Il
tasso di reversal consiste nella percentuale di sentenze emesse che viene
riformata o annullata nei successivi gradi di giudizio. Esso agisce come
incentivo a una maggiore qualità dell’operato del giudice.
Un altro indicatore di qualità è rappresentato dalla qualità degli atti e
provvedimenti del giudice (sebbene pone problemi nella scelta del criterio
valutativo).
Il numero di citazioni della sentenza da parte di altri giudici o il numero delle
sentenze pubblicate sono indicatori seguiti negli ordinamenti di Common Law e
che non sono facilmente applicabili in quelli di Civil Law a causa della
discrezionalità del giudice. Dare importanza a tali elementi potrebbe indurre il
giudice a perdere tempo nella stesura di sentenze eccessivamente elaborate e
lunghe , oppure a un eccesso di creatività solo per allontanarsi dalla
giurisprudenza consolidata.
Il sistema di progressione di carriera deve prevedere forme di concorrenza.
2.1.1 Gli incentivi monetari e di carriera in Italia
La disciplina della progressione di carriera dei magistrati è stata
regime pre-
recentemente modificata in Italia con la riforma Mastella. Il
riforma sistema a ruoli aperti).
si basava su due livelli: qualifiche e funzioni (c.d.
Il riconoscimento della qualifica conferiva in astratto la possibilità di ricoprire le
funzioni corrispondenti e il diritto di beneficiare del relativo trattamento
economico. Il CSM deliberava al raggiungimento dell’anzianità salvo demerito.
Quindi conferita la qualifica concretamente si andava a ricoprire il posto se
esso era vacante. ll CSM doveva scegliere fra più candidati e la
valutazione doveva essere basata su un giudizio globale dell’attività del
magistrato.
Fu introdotto il sistema a ruoli aperti perché si pensava così a aderire ai principi
di rango costituzionale di cui agli art. 107 Cost (i magistrati si distinguono solo
per le funzioni) e art 101 Cost (i giudici sono soggetti solo alla legge).
Il sistema realizzava una progressione automatica scandita esclusivamente
dall’anzianità. Bastava aver accumulato 28anni di anzianità di servizio per
raggiungere il vertice della carriera.
Tale sistema non prevedeva simili negli ordinamenti degli altri paesi europei.
2.1.2 Gli incentivi reputazionali: effetti sulla qualità e durata delle
decisioni
Sono importanti da considerare anche gli incentivi legati al desiderio del
giudice di accrescere il proprio prestigio professionale e di acquisire una
reputazione.
Sebbene manchino delle statistiche e dati certi a riguardo, possiamo dire che il
prestigio professionale è un fattore motivazionale per i nostri giudici,
soprattutto per quello che godono di una maggiore visibilità.
Infatti secondo un’indagine che tiene conto del decennio dal 1993 al 2003, il
totale degli incarichi extragiudiziari del periodo &egr