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8. IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SUA EFFICACIA
L’efficacia teoria generale dell’efficacia degli atti giuridici.
1. del provvedimento e la
L’efficacia di un atto giuridico indica la sua idoneità a produrre effetti giuridici e allo
stesso tempo le conseguenze che ne derivano.
L’efficacia dell'atto si verifica per regola nel momento in cui esso si perfeziona, cioè quando si
verificano le circostanze previste perché quel determinato atto produca i suoi effetti: inoltre, esso deve
essere riconoscibile come atto di quel tipo specifico.
Il profilo dell’efficacia è separato da quello della validità: in D.A. acquista più significato perché la
fattispecie tipica di esercizio del potere consta di una serie di atti (il procedimento) che culmina in un
atto terminale che definisce la fattispecie stessa e ne produce gli effetti (atto ad efficacia esterna). La
richiede l’intero
validità compimento in tutti i suoi passaggi della vicenda procedimentale, mentre
l’efficacia è collegata al solo provvedimento.
Anche se invalido perché privo di alcuni suoi presupposti procedimentali, è efficace, per cui
dire che l’efficacia
possiamo indica un rapporto di condizionalità tra un fatto ed un effetto.
tipi di efficacia giuridica
Si distinguono tre in teoria generale:
Efficacia costitutiva: si estrinseca in trasformazioni giuridiche in senso tecnico, distinte
e dell’estinzione
nelle figure della costituzione, della modificazione di situazioni giuridiche.
Efficacia dichiarativa: dà luogo a svolgimenti interni di situazioni giuridiche lasciandone
intatto il contenuto strutturale e sostanziale. Di essa se ne distinguono tre figure:
l’atto , pur non producendo alcun effetto in ordine all’esistenza della
Rafforzamento:
-
situazione, produce un mutamento della situazione giuridica di tipo rafforzativo.
Un esempio sono gli atti di iscrizione dei beni pubblici negli elenchi che producono in capo alla
P.A. attribuzioni in ordine alla loro gestione.
l’effetto
Specificazione:
- consiste nella semplice specificazione o determinazione del contenuto della
situazione giuridica. Ciò è necessario nei casi di impossibilità di prevedere in anticipo gli
atteggiamenti che l’interesse giuridico verrà ad assumere nel corso della sua esistenza prima di
giungere alla completa realizzazione.
Un esempio è quello delle obbligazioni pubbliche, cioè quando l’adempimento della P.A.
richiede atti di determinazione e specificazione dei procedimenti di spesa. dell’originaria
Affievolimento:
- opposto al rafforzamento; può essere indicato come la riduzione
efficienza della situazione giuridica.
Un esempio è quello della cancellazione dei beni demaniali dai relativi elenchi.
l’atto
Efficacia preclusiva: ex novo
anziché costituire qualche effetto lo rende incontestabile
nell’ordinamento, se non attraverso rimedi propri e, comunque, immune dalle contestazioni della
disciplina comune.
atti di accertamento
Gli sono un esempio, definiti come quegli atti diretti a rendere giuridicamente
certa una situazione obiettivamente incerta, precludendo ulteriori contestazioni.
l’accertamento ciò che acquista certezza giuridica
Con è la situazione della realtà così come è
stata tradotta nell’atto. Per rimuovere questo valore occorre il procedimento della querela di falso.
Efficacia ed esecuzione:
Il meccanismo dell’efficacia giuridica tende a trasformare i valori in fatti, perché con la
la soddisfazione dell’interesse.
realizzazione del fatto discende
In D.A. questa teorica dell’efficacia assume connotati propri e peculiari in conseguenza del fatto che
gli atti amministrativi sono atti di esercizio del potere. E il potere, come capacità giuridica speciale, è
dalla legge all’autorità
attribuito amministrativa, perché curi determinati interessi della collettività. 63
Dietro gli effetti giuridici prodotti, quindi, ci sono interessi da curare doverosamente, in quanto
fissano un valore nel concreto: ciò comporta che in determinati casi la P.A. ha il potere di portare a
realizzazione, anche coattivamente, il contenuto dispositivo degli atti amministrativi.
L’efficacia si produce nel tempo e nello spazio secondo modalità differenziate:
EFFICACIA NEL TEMPO: rileva nella fissazione del momento in cui gli effetti si producono o in
cui iniziano a prodursi. Quindi, è possibile distinguere:
Atti ad efficacia istantanea:
- in essi gli effetti si producono in un determinato momento, che poi
l’efficacia dell’atto
rappresenta anche il momento in cui si esaurisce;
Atti ad efficacia permanente o durevole:
- in essi gli effetti iniziano a prodursi in un dato
momento e si prolungano nel tempo in modo permanente o fino ad un altro momento.
Qui, il tempo opera non solo come momento ma anche come durata.
Il momento in cui gli effetti si producono, o iniziano a prodursi, coincide di regola con il momento
del perfezionamento dell’atto giuridico, che rappresenta un problema di interpretazione.
Tuttavia, la coincidenza di questi momenti negli atti ad efficacia durevole non sempre si verifica.
non c’è:
In D.A. spesso infatti, si verifica in tre differenti ordini di casi, nei quali si pone
relazione giuridica tra perfezionamento ed efficacia:
diversamente la
Atti recettizi: diventano efficaci nel momento in cui pervengono alla conoscenza del destinatario e, a
volte, è richiesta una vera e propria manifestazione di volontà del destinatario (accettazione). Da
dell’atto.
quel momento si producono o iniziano a prodursi gli effetti
L’art. 21-bis L.p.a. individua la categoria degli atti recettizi in tutti quelli limitativi della sfera
giuridica dei destinatari, a carattere ablatorio. Questi atti devono essere comunicati ai destinatari
affinché acquistino efficacia. La comunicazione avviene direttamente alla persona interessata o, in
caso di irreperibilità, seguendo le modalità di notifica.
Ci sono:
Atti la cui efficacia è sottoposta a termine iniziale o a condizione sospensiva:
dall’atto o
Termine iniziale:
- indica un momento temporale predeterminato dalla legge dal quale gli
E’ un fatto certo
effetti si producono. ma posposto nel tempo rispetto al momento del
dell’atto.
perfezionamento Il termine non opera retroattivamente.
Condizione:
- indica un fatto, naturale o umano, futuro e incerto, possibile e diverso da un mero
gli effetti dell’atto.
fatto temporale, al verificarsi del quale si producono
La condizione opera retroattivamente, salve eccezioni: ciò significa che, una volta avveratosi il fatto
ex tunc,
dedotto in condizione sospensiva, l’efficacia opera dal momento del perfezionamento
dell’atto stesso.
Possiamo avere Atti sottoposti a procedimenti di controllo preventivo: specie di condizione
sospensiva propria del
D.A. Nei casi previsti dalla legge, alcune categorie di atti amministrativi una volta perfezionatisi sono
acclara se l’atto
soggetti ad un successivo procedimento nel quale un organo, come la Corte dei Conti,
è legittimo. Se il procedimento ha esito positivo, cioè la condizione sospensiva si avvera, l’atto
In caso contrario, l’atto
ex tunc.
acquista efficacia non diviene efficace e in determinati casi viene
annullato. 64
del perfezionamento dell’atto,
La regola, che la produzione degli effetti decorre dal momento
retroattività [ si intende l’applicazione degli effetti all’indietro
solleva il problema della
nel tempo nei rapporti verificatosi prima dell’emanazione]:
atto retroattivo è quello che, per legge o per sua propria natura, produce effetti retrotratti
nel tempo. Ci sono categorie di atti che sono retroattivi per natura, come i procedimenti di secondo
grado di annullamento.
Al di là di tali casi, la possibilità, che vengano fissati dai singoli provvedimenti termini retroattivi di
tant’è che
efficacia, incontra molti limiti, non è ammessa rispetto ai provvedimenti ablatori.
in concreto dell’efficacia
Altro problema è quello dei limiti sussistenti in fatto per l’operatività
retroattiva di determinati atti, laddove si va a scontrare con effetti già prodotti.
Sul punto operano due principi di carattere generale:
factum infectum fieri nequit
- (l‘irresistibile forza del fatto compiuto avverso la sua rimozione): si
danno dei fatti in D.A. il cui stesso esistere risponde a un interesse pubblico preminente tale da non
consentirne la rimozione una volta prodottisi: una strada, una volta che sia stata aperta al pubblico,
non può essere rimuovibile dalla sua destinazione per fatti di diritto comune.
principio di buona fede o di affidamento:
- in D.A. ha una portata assai ampia, sì da far presumere la
sussistenza della buona fede in ogni soggetto che ha dato esecuzione ad atti della P.A.: al soggetto in
l’annullamento
buona fede non può essere opposto al fine di rimuovere gli effetti favorevoli che si sono
Quindi l’impiegato,
prodottisi nei suoi confronti. nominato in servizio con atto illegittimo che viene
successivamente annullato, ha diritto al recepimento degli stipendi per il servizio prestato.
La retroattività dell’atto di annullamento trova un limite di operatività insuperabile e deve essere
sostituito con strumenti alternativi,quali il risarcimento del danno.
L’operatività in concreto di questi limiti alla retroattività reale dà luogo alla retroattività obbligatoria:
una sua manifestazione tipica nel D.A. si ha in tutti i casi in cui la realizzazione in concreto di effetti
retroattivi, come quella che viene ad incidere su situazioni organizzative complesse, richiede
adempimenti procedimentali a loro volta complessi da affidare ad appositi organi straordinari.
EFFICACIA NELLO SPAZIO: rappresenta il problema di capire in che ambito territoriale si
producono gli effetti dell’atto. Qui il problema si pone per gli atti a contenuto generale, che
coinvolgono una serie indeterminata di posizioni soggettive la cui individuazione va fatta tenendo
conto proprio dell’ambito territoriale nel quale l’atto è tenuto a produrre effetti.
limite invalicabile all’efficacia
Per gli enti territoriali, il territorio relativo costituisce dei loro atti.
Saranno nulli quelli che prevedono effetti in ordine a persone o beni dislocati al di fuori del
territorio di competenza. In deroga, ci sono determinate certificazioni amministrative.
Per gli organi dello Stato a competenza territoriale limitata, come le prefetture, vale lo stesso
principio degli enti territoriali