RIVOLUZIONE FRANCESE e DIRITTO PENALE
1. Il Decreto concernente la polizia di sicurezza, la giustizia criminale e
l’istituzione dei giurati del 1791
Nella tumultuosa fase di transizione dall’Antico Regime alle novità
politiche, legislative e giudiziarie introdotte sull’onda della Rivoluzione un
primo colpo di piccone alla disciplina inquisitoria del processo penale
risalente alla vecchia Ordonnance criminelle del 1670 è assestato dalla
Assemblea Nazionale Costituente con il Décret concernant la police de
sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés del 16 settembre
1791, che fra le altre cose introduce la giuria penale.
Con questo Decreto, infatti, il legislatore rivoluzionario intraprende la
strada dell’abbandono del vecchio rito inquisitorio e del ricorso a un modello
accusatorio basato sull’impiego delle giurie, a imitazione di quanto avviene
da secoli in Inghilterra.
Il Décret prevede in primo luogo la tripartizione dei reati in
contravvenzioni, delitti e crimini:
- le “contravvenzioni” sono i reati meno gravi (quindi puniti con pene più
lievi, di norma pene pecuniarie) e sono di competenza di tribunali composti
solo da giudici togati di professione, senza la presenza di una giuria;
- nel caso dei “delitti” (di media gravità e puniti con pene di media gravità,
come la limitazione temporanea della libertà personale) sono competenti dei
tribunali composti solo da magistrati, che giudicano senza giuria;
- per i “crimini” (i reati più gravi, puniti con le pene più severe come
l’ergastolo o la pena di morte) sono competenti i Tribunali Criminali, presso
i quali operano invece le giurie (proprio perché sono le corti che giudicano
per i reati più gravi).
Il processo inizia su istanza dei privati (cioè querela o denuncia) oppure
d’ufficio (solo per i reati più seri come i delitti o crimini flagranti, gli
omicidi, i casi di morti sospette, ecc.) con la cosiddetta “azione pubblica”.
Se i privati presentano una denuncia o una querela, i giudici sono obbligati
a istruire la causa (obbligatorietà dell’azione penale).
Il Decreto contempla la presenza del giudice di pace, cioè un cittadino
eletto dal popolo che deve svolgere le funzioni del vecchio giudice istruttore
e, contemporaneamente, quelle di ufficiale di polizia.
Egli dirige la prima fase del processo, la cosiddetta information (fase
istruttoria), nel corso della quale deve cercare prove e indizi che confermino
l’avvenuta consumazione di un reato e che portino alla individuazione dei
presunti autori del reato stesso.
Il giudice di pace procede in segreto e può convocare e interrogare i
testimoni e i sospettati. Egli può anche emettere mandati di arresto per
ragioni cautelari.
Nel caso specifico dei processi per crimini davanti ai Tribunali
criminali è poi prevista la presenza di 2 distinte giurie: la Giuria di accusa,
che deve valutare se sussistano elementi sufficienti per rinviare a giudizio
l’indagato, e la Giuria di giudizio che delibera il verdetto finale (colpevole
o innocente).
Perché affidare solo nel caso dei crimini la pronuncia sulla colpevolezza
dell’imputato a persone che non sono giuristi di professione?
Il motivo è che i giurati sono ritenuti:
- più imparziali e dunque più indipendenti rispetto al potere politico e al
potere giudiziario;
- più sensibili alle ragioni di clemenza e umanità,
- più vicini ai criteri di giudizio della generalità dei cittadini e perciò più
rappresentativi della società rispetto ai giudici togati.
La giuria penale è la sintesi perfetta degli