Giurisprudenza (predicato): insieme delle attività teoriche e pratiche compiute dai soggetti che
hanno a che fare con le regole di condotta e di organizzazione della vita sociale (creazione di
norme, interpretazione e applicazione, organizzazione e sistemazione, attività professionale,
condotte assunte dai cittadini).
- I filosofi greci individuano il fondamento del diritto e della giustizia nell’ordine naturale.
Eppure, la metafisica greca del diritto ha continuato a rappresentare un punto di riferimento
essenziale ai fini di una comprensione filosofica della complessità dell’esperienza giuridica.
- In epoca romana vi era la propensione a ricercare la ratio del diritto volgendo lo sguardo
all’esperienza pratica. Lo sforzo di individuare, al di là delle leggi positive di ciascuno stato,
alcuni principi di ius gentium derivanti dalla naturalis ratio e comuni a tutti i popoli, in
generale la diffusa consapevolezza che la creazione ed applicazione della regola debba fare i
conti con la natura delle cose. È lo stesso diritto romano a svilupparsi per lunghi tratti come
ordinamento giuridico aperto
- In epoca medievale il tema dominante è la tensione tra legge umana e legge divina. La
filosofia medievale, impregnata di teologia cristiana e talora da questa inscindibile, inscrive
il diritto nell’ordine naturale governato da dio ch’è principio e fine di tutte le cose. Il diritto
mantiene la sua legittimità solo se coerente con la legge divina e tale da non ostacolare la
navigazione della civitas terrena verso la patria celeste. La legge umana è specificazione di
quella legge naturale che consente alla ragione umana di discernere il bene e il giusto.
Notevole risulterà l’apporto della filosofia medievale. L’attribuzione all’uomo di uno statuto
ontologico (essenza) e di una dignità, costituisce il punto di partenza di quel processo di
affermazione dei diritti dell’individuo come preesistenti rispetto allo stato, che proseguirà nella
modernità fino al riconoscimento istituzionale dopo la Seconda guerra mondiale.
Metodo dialettico: La soluzione di ogni questione, anche giuridica, va ricercata utilizzando la
logica della controversia, esaminando gli argomenti favorevoli e contrari alle diverse possibili
soluzioni, valutandone le possibili conseguenze, andando alla ricerca della soluzione più persuasiva,
una strada sulla quale si incamminerà la teoria del diritto del secolo ventesimo.
L'indagine sul fondamento del diritto di gran parte degli autori è condotta a partire dall'osservazione
dell'uomo e della sua natura. Indagare il diritto con un metodo rigoroso, se non addirittura
assimilabile a quello delle scienze naturali, così da acquisire una conoscenza certa del proprio
oggetto (etiamsi daremus non esse Deum).
Si e svilupparono diverse correnti di pensiero filosofiche, sia sul piano dei contenuti che su quello
del metodo:
- Empirismo: Esamina l'uomo e la società come fenomeni percepibili e soggetti alle necessità
della natura.
- Razionalismo: Considera la natura umana come idea accessibile ad una conoscenza di tipo
geometrico e deduttivo. Caratteristica di questa è la fiducia nella ragione, nella sua capacità
di conoscere in modo universale e infallibile l'essenza della natura umana e di tradurre tale
conoscenza in leggi e codici.
- Nella terza via viene valorizzata la dimensione storica dell'esperienza individuale e sociale.
Il cambiamento del fenomeno giuridico in relazione ai contesti spazio-temporali:
Vico: Il diritto naturale è un diritto che corre in tempo, che si trasforma con gli
sviluppi della mente e della società umana.
Montesquie: Dall'analisi della pluralità dei costumi e delle forme di governo ha
preso le mosse per elaborare i fondamenti del costituzionalismo moderno. E di
specie la teoria della separazione dei poteri.
Savigny: Il diritto non può essere imbrigliato in un codice, perché è un prodotto che
viene dalla storia ed è destinato a trasformarsi attraverso la storia, anche a dispetto
delle intenzioni del legislatore. Diritto naturale, un diritto che traduce in regole ciò
che ha avvertito come naturale da una determinata comunità in uno spazio e in un
tempo.
Diritto naturale, due orientamenti:
1. È incentrato sull'analisi del linguaggio giuridico e sulla costruzione di una teoria
delle norme dell'ordinamento e dei concetti giuridici fondamentali. Alla base vi è il
convincimento che il discorso del legislatore possa acquisire rigore e coerenza grazie
a precise definizioni terminologiche e alla fissazione delle regole di produzione,
trasformazione delle proposizioni. Privo di rigore scientifico e del tutto insensato è
ritenuto ogni richiamo al diritto naturale.
2. La critica alla separazione tra diritto e morale e l'interrogazione filosofica sul
fondamento e sul valore del diritto. Il limite è quello di indagare il diritto
dall'esterno, senza approfondire adeguatamente i contenuti e le forme, senza
sforzarsi a cogliere la ratio di disposizioni, sentenze e decisioni, e così finendo per
applicare al diritto, schemi e categorie per lo più elaborati nel chiuso della ricerca
filosofica.
L'operatore del diritto si imbatte un problematiche filosofica, ma la filosofia non ha bisogno di
essere trasportata ab externo nella giurisprudenza. Dalla controversia, che è la traduzione del
conflitto nell'ordine della ragione pratica e dell'argomentazione, nasce la riflessione filosofica.
Si direbbe che la riflessione filosofica sul diritto si stia sempre più lasciando alle spalle la
metafisica per i filosofi come l'analisi del linguaggio per i giuristi per ritrovare la propria
vocazione. La filosofia della giurisprudenza si mette in contatto con i casi pratici per individuare
interessi e valore in gioco, vagliare gli argomenti a sostegno delle diverse possibili soluzioni e
risalire fino ai principi supremi dell'ordinamento, se non addirittura dello stesso umano consorzio.
filosofia, ma con i piedi ben piantati sulla terra. Lo sguardo davvero rivolto al diritto e ai beni della
vita che esso è inteso a tutelare. EFFETTIVITA’
Il termine effettività rappresenta una forma rafforzativa del verbo facere cui viene anteposta la
preposizione ex per cui efficere. Il rilievo diviene già un indizio nella ricostruzione del concetto, in
quanto permetta a prima vista di intendere che il termine effettività rimanda al contesto dei fatti. In
sostanza, riflettere sull’effettività, quale principio significa analizzare le modalità attraverso cui
avviene o può avvenire, la conversione del fatto in diritto.
riflettere sull’effettività significa chiedersi come e quando un fatto diventa diritto e se una norma
è “reale”, cioè seguita, applicata, viva nella pratica. I
l dato fattuale è regolamentato da un atto di potere esercitato dal legislatore.
Il termine effettività si identifica o con il concetto di obbedienza (effettività primaria) o, d'altro
canto, con riferimento al momento applicativo (effettività secondaria).
Per Hans Kelsen, il grande teorico del giuspositivismo normativista, il diritto è un sistema di norme
collegate gerarchicamente (ogni norma deriva la sua validità da una norma superiore, fino
alla Grundnorm, la norma fondamentale).
Per Kelsen:
una norma è valida se appartiene a un sistema giuridico riconosciuto, in base alla sua
conformità rispetto ad una norma superiore;
ma la validità non basta: un ordinamento giuridico esiste davvero solo se le sue norme sono
effettive, cioè obbedite dai cittadini e applicate dai giudici.
Il principio di effettività è una condicio sine qua non, nel senso che limita il principio di legittimità
dal quale potrebbero scaturire innumerevoli norme. Questa nozione è posta a valle della costruzione
dell’ordinamento giuridico.
Dunque, l’effettività è la condizione minima perché il diritto sia pensabile come tale: se nessuno
obbedisce alle norme, quel diritto non “esiste” di fatto.
Questo discorso si concentra sul concetto di obbedienza.
Durante la secessione degli Stati Uniti d’America (contesto della formazione di un nuovo
ordinamento) si guarda al principio di effettività come “capacità di un ordinamento di ordinarsi e
quindi di avere una certa vita soggettiva”. In questo senso il concetto di effettività rimanda a quello
della sovranità. Qui emerge l’originalità della riflessione di Santi Romano.
Santi Romano, invece, rovescia il ragionamento di Kelsen.
Per lui, il diritto non nasce da una norma, ma da una istituzione (fonte originaria del diritto):
una realtà sociale organizzata che si dà da sé le proprie regole. Il diritto è il principio vitale di ogni
istituzione.
Lo Stato, per esempio, “esiste perché esiste” — non serve che una norma lo “crei”: il suo essere
effettivo (cioè funzionante, reale, dotato di potere) basta per dargli valore giuridico.
Quindi, per Romano, l’effettività è condizione sufficiente per il diritto: se un ordinamento di fatto
regola la vita di una comunità, è diritto, anche senza una norma che lo autorizzi. Lo stato esiste a
prescindere dall’effettività.
Da qui nasce la possibilità di pensare a più ordinamenti giuridici (non solo quello statale): per
esempio, la lex mercatoria (il diritto dei commercianti), l’autonomia privata, le istituzioni
internazionali.
Hart, pur restando giuspositivista, si allontana da Kelsen.
il diritto è costituito da due tipi di norme:
norme primarie: impongono obblighi;
norme secondarie: conferiscono poteri, stabiliscono come creare, modificare o riconoscere
le norme:
norme di riconoscimento: rappresentano i criteri per individuare quando una regola
appartenga al dominio dei diritti
norme di giudizio
norme di mutamento
L’effettività, per Hart, non è semplice obbedienza, ma pratica condivisa di riconoscimento da
parte di giudici e operatori del diritto. In altre parole, un ordinamento è effettivo quando chi vi
partecipa lo riconosce come tale e usa le sue regole come criteri per giudicare se una norma
appartiene a quell’ordinamento.
Nel diritto moderno, soprattutto nel contesto costituzionale e sovranazionale (UE, CEDU), il
principio di effettività ha assunto un ruolo rimediale: serve a garantire che i diritti fondamentali
siano tutelati concretamente, anche quando manca una norma specifica. Ovvero l’effettività è il
rimedio rispetto ad un fatto che non assume significato giuridico in quanto non vi è una
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