LINEAMENTI DI DOTTRINA PURA DEL DIRITTO.
Incipit della prefazione
Kelsen da una datazione della dottrina pura del diritto. La dottrina pura del
diritto è depurata, vuol dire che è il risultato di un processo di depurazione. La
puro
qualificazione di non si riferisce al diritto ma alla scienza. È un
atteggiamento tipico di un neokantiano, sulla metodologia della coscienza si
può avere un processo di depurazione da ogni ideologia politica e ogni
elemento scientifico naturalistico. Le traiettorie di depurazione sono due
parallele. Kelsen dava per scontato che un uomo colto comprendesse cosa
diceva nella sua opera, ovvero il problema del diritto come autonomo che vi
era stato negli anni precedenti.
Disputa sul metodo:
Il sapiente dell’età classica era un sapiente benché si interessasse a tutti gli
elementi del cosmo. Anche nell’umanesimo l’uomo di cultura si interessa di
tutto e questo tutto si è sviluppato in un tempo lunghissimo con un processo di
accumulazione di sapere che in vari campi è andato con la stessa velocità.
Nella rivoluzione scientifica si sono unite la capacità di calcolo raffinata e gli
strumenti dell’osservazione, permettendo che i saperi si distaccassero vivendo
una rivoluzione in accelerazione. Questo non è vero per le scienze umane e
sociali, la vita dell’uomo nella società continua a rimanere un sapere
accumulativo, fino a Comte che ha trovato la possibilità di dare
un’accelerazione ai saperi umani e sociali, come la sociologia, applicando il
metodo scientifico allo studio dell’uomo nella società (positivismo filosofico),
osservazione e generalizzazione. Inizio del 900’, gli scienziati tedeschi non
erano convinti del metodo positivista, tra questi Max Weber che era convinto
che questa idea non può funzionare perché tra metodo e oggetto si deve
stabilire una sinergia che corrisponde al campo del sapere [le scienze
esplicative (chi cerca spiega le cause di ciò che osserva) sono diverse dalle
scienze comprendenti (cerca di comprendere il senso determinato di ciò che
osserva)].
Kelsen ci presenterà la distinzione tra natura e società che non sono altro che
il dominio della spiegazione (scienza esplicativa) e della comprensione
(scienza comprendente).
Kelsen nell’incipit sta collocando la propria impresa scientifica che è la
distinzione tra scienza esplicativa e scienza comprendente; dunque, sta
prendendo posizione nella disputa degli anni precedenti. La battaglia che la
dottrina pura è destinata a combattere è quella dell’affermazione
dell’autonomia metodologica del diritto rispetto le scienze naturali e
dell’autonomia del diritto come oggetto rispetto alla natura come oggetto di
conoscenza.
Dal suo punto di vista la scienza del diritto non era riuscita ad affermare
l’autonomia del diritto perché i metodi della giurisprudenza erano ancora resi
impuri dal miscuglio che andava filtrato: bisognava depurare la dottrina dalla
politica e dall’elemento scientifico.
I problemi sono tra di loro completamente diversi.
CAPITOLO I
Diritto e natura
Kelsen nel primo capitolo vuole affermare che la scienza del diritto (che
indaga il piano del dover essere) è diversa dalla scienza della natura (che
indaga sul piano dell’essere). I due piani non si uniscono.
La purezza
Paragrafo I,
la dottrina pura del diritto è scienza del diritto positivo, il cui oggetto è il
diritto positivo (posto da un’autorità giuridica). Il diritto naturale rivendica
invece una qualità superiore, pretende di valere prima e a prescindere da quel
gesto politico. il diritto positivo si riferisce alla validità dell’ordinamento
giuridico che l’ha posto e quindi non ha a che fare con il suo contenuto
materiale. Nel momento in cui altri decidono di mettere in discussione la
sufficienza di quell’atto positivo in nome di un valore che possiamo chiamare
di giustizia, allora questo è il terreno in cui i due diritti entrano in contatto, in
contraddizione. Kelsen scrive quando ancora non si era nel contesto del
costituzionalismo contemporaneo. La dottrina pura del diritto vuole conoscere
il diritto, quindi non è interessata a valutarlo sulla base di valori, non vuole
criticarlo ma solo conoscere, descriverlo nella sua struttura. Scienza del
una
La dottrina pura del diritto è teoria del
diritto e non politica del diritto.
diritto positivo. Kelsen vuole realizzare il positivismo giuridico, quindi l’esito è
LA
che la dottrina pura del diritto è teoria del positivismo giuridico. Il
progetto non è ancora realizzato.
fatto naturale (atto) e significato
Paragrafo II,
Definire l’oggetto di conoscenza per Kelsen significherà delimitare un insieme
di elementi che rappresentano delle realtà vicine al diritto come oggetto della
conoscenza del diritto. Il lavoro di depurazione segue due percorsi: diritto e
natura e diritto e morale. Questa depurazione serve a delimitare (definire)
l’oggetto della sua conoscenza e tracciare un confine con ciò che sta attorno e
Sincretismo metodologico:
cerca di penetrare. unione di metodi che
dovrebbero essere distinti.
Vuole distinguere il diritto come oggetto di conoscenza scientifica dalla natura
come oggetto di conoscenza scientifica. Quando pone diritto e natura vicini, si
accorge che la natura è una determinazione di carattere generale, il diritto
non lo è, può essere riportato in un insieme più ampio che è la società. Kelsen
ci presenta la distinzione tra società e natura (fenomeni sociali e fenomeni
naturali). Il diritto può essere ulteriormente generalizzato. Tutto ciò che
distingue il diritto dalla natura, è ciò che distingue società e natura. Per poter
distinguere diritto e natura, distinguiamo società e natura.
Società-natura
Kelsen prima fa capire cosa accomuna natura e società e poi cosa li distingue.
Società e natura non sono enti ma ordini di relazioni e sono accomunate da
ciò. La natura è tutto ciò che noi conosciamo nel momento in cui riconosciamo
una connessione di causa ed effetto. L’ordine delle connessioni che realizzano i
dell’essere.
fenomeni naturali si realizzano sul piano La società è un ordine di
connessione differente, tutti i fenomeni sociali si realizzano sul piano del
dover essere. Le relazioni sociali sono normative. Kelsen accetta il dualismo
kantiano di essere e dover essere. Per Kelsen la frattura tra fenomeni naturali
e fenomeni sociali è: relazione causa effetto> piano dell’essere, connessioni
differenti> piano del dover essere. Il metodo scientifico cercava connessioni di
causa ed effetto, e quando Kelsen scrive ci sono ancora studiosi che vogliono
risolvere scienza del diritto nella scienza della natura. Per Kelsen si devono
distinguere due oggetti e due metodi: scienza del diritto e scienza della
problemi fondamentali della
natura. Quando Kelsen scrive il primo libro sui
dottrina giuridica dello stato (1911), viene recensito e una di queste
recensioni si afferma che il metodo di lavori di Kelsen sia vicino al lavoro della
scuola neokantiana “Helmand kohen”, è il metodo di una scienza che ne
costituisce l’oggetto di questa stessa. Studiano Kohen, Kelsen scopre che le
sue tesi erano più chiaramente descritte se utilizzando la terminologia di
Kohen. Società e natura diventano oggetti di conoscenza quando sono
interrogate con due metodologie differenti. Kelsen deve difendere la scienza
del diritto dalla pressione della scienza della natura, e assume la posizione del
neokantismo. La sociologia del diritto negli anni in cui Kelsen scrive è
orientatà a distinguere la morale dai comportamenti umani. La scienza della
natura è una scienza di fatti, quella del diritto è una scienza di norme. La
società può essere indagata in modi diversi. I fenomeni sociali sono fenomeni
complessi, composti da elementi diversi, per un verso sembrano essere
radicati nella natura, poi però si va ad innestare un senso, un significato. I
fenomeni sociali sono fenomeni naturali a cui è attribuito un significato. Il
fenomeno sociale in principio un fatto naturale a cui viene poi attribuito un
certo significato. Le scienze della natura si arrestano ai nessi di causa ed
effetto, le scienze sociali arrivano al significato, la domanda finale è sul
“senso”. Le connessioni di causa ed effetto sono estranee alla qualificazione
giuridica del fatto che è l’ultima domanda. Il diritto è radicato nella scienza
della natura. La componente naturalistica del diritto proprio in quanto parte
della natura, esiste come le cose che sono, l’esistenza di questa parte del
piano dell’essere.
diritto si può esperire sul Diritto come oggetto della
conoscenza che cos’è?
La natura non è un fatto complesso come il diritto che si specifica in ragione
fenomeno
del secondo elemento che è un elemento semantico. All’interno del
giuridico complesso (composto da più elementi e arriva alla qualificazione
due elementi
oggettiva da una qualificazione soggettiva precedente) ci sono
diversi che non si possono ridurre l’uno all’altro, gli elementi che ricorrono
alla differenza sono non superabili:
1. Accadimento esteriore: elemento naturalistico, comportamento
umano, atto sensibilmente percepibile.
2. Significato: gli oggetti della conoscenza della scienza della natura
sono tendenzialmente muti, gli oggetti sociali sono diversi perché
sono eloquenti, si presentano agli occhi dello studioso che li analizza,
come un’auto qualificazione. Gli atti giudici sono sottospecie di atti
sociali che hanno un gradiente molto complesso. Gli atti sociali e
giuridici hanno già una auto qualificazione e crea all’interno di una
scienza un movimento di perturbazione perché l’auto qualificazione
non coincide con la qualificazione.
Significato oggettivo: la qualificazione della scienza giuridica è di tipo
- cognitivo, e parte dalla legge. Quindi il significato oggettivo deriva dalla
norma giuridica.
Il significato soggettivo può ma non deve coincidere con l’oggettivo.
la norma come schema qualificativo
Paragrafo IV,
Il determinato causalmente è il senso oggettivo (significato) collegato all’atto.
Il significato oggettivo di un fatto giuridico proviene da una norma
(qualificazione oggettiva), quindi non da una realtà di fatto e neanche da una
schema di
qualificazione soggettiva (auto qualificazione). La norma è uno
qualificazione.
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