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DEMOCRAZIA E SOVRANITÀ POPOLARE
Art. 1 Costituzione
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
- Definisce la forma di Stato e il tipo di governo
- Lavoro come mezzo che garantisce l’uguaglianza e lo sviluppo della persona
- Popolo ha potere di fare le leggi tramite rappresentanti in Parlamento
- Democrazia italiana rappresentativa o indiretta con istituti di democrazia diretta
- Sistema ha bisogno di una parte della ricchezza prodotta dai cittadini
IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI INVIOLABILI
Art. 2 Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Originarietà dei principi inviolabili
- Riconoscimento
nell'individualità e nella socialità nell'ambito di formazioni sociali- Scegliere liberamente appartenenza a formazione sociale tutela aggregazione- Richiesta di adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale- Appartenere ad un ordinamento è uno stato di diritto- Doveri di solidarietà creano lo stato sociale
IL PRINCIPIO DI UGUALIANZA FORMALE E SOSTANZIALE
Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Uguaglianza
Art. 4 Costituzione
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendanoeffettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Lavoro come presupposto dello sviluppo della personalità
- Diritto costituzionalmente garantito
- Stato deve attuare politica
economica che favorisca sviluppo economico e la stabilitàdell’occupazione- Lavoro come dovere sociale e contributo alla collettività
IL RICONOSCIEMTNO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 5 Costituzione
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi chedipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi dellasua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- Sancisce limite dell’unità e indivisibilità della Repubblica
- Norme che enti emanano devono subordinarsi alla Costituzione
- Ciascun ente autonomo è titolare di un proprio indirizzo politico-amministrativo che soddisfainteressi meritevoli
- Decentramento poiché richiama il dislocamento tra gli organi centrali e quelli periferici
- Stato sovrano è uno e indivisibile e detta le regole più forti
LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
Art. 6 Costituzione
La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche- Repubblica riconosce minoranze linguistiche e anche la doppia lingua- Legislatore può decretare quali siano le minoranze riconosciute
LA LAICITÀ DELLO STATO ED IL PLURALISMO RELIGIOSO
Art. 7 Costituzione
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8 Costituzione
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Lo Stato non ha una religione
- Rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato regolati mediante accordi
internazionali- Integrato che insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non è obbligatorio- Pluralismo religioso poter professare la propria religione senza discriminazioni- Quando si modifica una legge a livello di religione si devono modificare anche per le altre religioni- Lo Stato non può limitare la cultura e non può impedire di fare ricerca o compiere attività culturali
LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DELLA TUTELA AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO DELLA NAZIONE
Art. 9 Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Tutela come mezzo per la crescita culturale della società. Patrimonio culturale è
Il testo fornito è composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Le regole che tutelano l'ambiente hanno anche una visione futura. È stato di recente modificato ampliandolo.
IL RICONOSCIMENTO DI COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 10 Costituzione
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Italia si impegna nel rispetto delle norme generali del diritto internazionale.
La legge ordinaria interna deve adeguarsi ad eventuali trattati internazionali.
Status di rifugiato.
politico straniero può rimanere in Italia per sfuggire alle persecuzioni politiche del suo paese- Divieto di estradizione per chi commette reati per opporsi al regime dittatoriale
IL PRINCIPIO DEL RIPUDIO DELLA GUERRA
Art. 11 Costituzione
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Italia non userà la guerra come strumento per aggredire territori e minare l'indipendenza o l'integrità di altri Paesi
- Resta possibile usare la guerra per difendersi in caso di attacco militare estero
- Si accettano limitazioni sulla sovranità nazionale a vantaggio di adesione ad organizzazioni internazionali per la pace
IL TRICOLORE
Art.
12 Costituzione
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
- Definisce come è composta la bandiera italiana
- Verde colore delle divise della legione, rosso e bianco colori del comune di Milano
- È stato eliminato lo stemma scudato presente al suo interno
- Tre bande uguali rappresentano uguaglianza, libertà, fratellanza
- Obbligo di esposizione della bandiera Italiana ed Europea fuori da ogni edificio pubblico
I diritti e le libertà fondamentali
- Tema delle libertà comporta che non dovrebbe instaurarsi meccanismo di difesa
- Legge è codificazione di una norma la quale costituisce strumento a cui ci si deve sottomettere per non essere puniti
- La libertà è godimento nella sottomissione alle leggi
- Libertà sono definite individuali e vanno distinte dalle libertà collettive
20 LA LIBERTÀ PERSONALE
Libertà negativa non
subire ingerenze personali e restrizioni ingiustificate- Articolo 13 della Costituzione tutela la libertà fisica e la libertà morale- Articolo 13 ha riserva di legge quindi solo legge ordinaria o atto avente forza di legge può stabilire restrizioni- Riserva di giurisdizione qualunque restrizione di questa libertà deve avvenire per atto motivato di autorità giudiziaria- Se ci sono casi di necessità e urgenza autorità giudiziaria o pubblica sicurezza può limitare libertà senza autorizzazione- Nel casi di violazione libertà personale entro 48 ore deve essere convalida il fermo da autorità giudiziaria se manca vengono revocate limitazioni- È vietato ogni tipo di violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà
L'INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO- Inviolabilità e intangibilità del domicilio mette individuo a riparo da intrusioni esterne da parte di terzi
Nel luogo in cui è - Riconosciuta a tutti, libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio, libertà svolgere attività- Libertà di domicilio connessa al diritto di impedire a chiunque, se non autorizzato dalla legge, diviolare il domicilio- Domicilio luogo dove il soggetto svolge la propria attività lavorativa, dimora occasionale- Inviolabilità del domicilio si può estendere anche alle persone giuridiche, enti di fatto, e previstida Costituzione- Vigono le stesse norme articolo 13 non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni se nonmodi stabiliti sa legge
LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA- Libertà e segretezza della corrispondenza diritto inviolabile tutelato da articolo 15 Costituzione- Tutelata qualsiasi forma di comunicazione privata a