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Sezione II – RAPPORTI TRA COSTITUZIONE, CARTE DEI DIRITTI E CORTI.

Vediamo come, anche le carte dei diritti costituiscano un parametro nei giudizi di costituzionalità, in

particolare la Carta dell’UE e la CEDU. La prima è di rango paracostituzionale e self-executing,

mentre la seconda è considerata di rango subcostituzionale.

I problemi cui dà vita l’obbligo di interpretazione conforme e la questione relativa alla

composizione delle Carte in sistema: secondo la più diffusa opinione, l’interpretazione conforme si

fonda e giustifica nella previa ordinazione gerarchica degli atti in campo, di quello oggetto

dell’interpretazione stessa e dell’altro assunto a parametro: in questo modo, l’interpretazione

conforme alla carta Ue dovrebbe recedere davanti all’interpretazione conforme ai principi

fondamentali dell’ordinamento costituzionale, così come la CEDU davanti a quella delle costituzione

in generale. Ma ci sono 2 ostacoli: la carta UE dispone di voler essere interpretata alla luce di quanto

dispone la CEDU, slavo i casi in cui la prima offra una tutela maggiore ai diritti; il secondo è il

metaprincipio della massimizzazione della tutela: le leggi sono obbligate a prestare ossequio alle

Cedu, a motivo della copertura di cui essa gode nell’art. 117. La conclusione è che non può darsi un

ordine precostituito in sede di interpretazioni conformi, si dà un orientamento interpretativo che

discenda dal metaprincipio della ricerca della massimizzazione della tutela.

Incontri e scontri tra le Corti (Caso Taricco): essendoci una pluralità di Corti è conseguenziale la

diversità dei punti di vista, e il dialogo non sta a significare la garanzia di una conformità di

orientamenti, quanto piuttosto motivo di scontri. Un esempio è il caso Taricco: nel 2015 si

sollecitavano gli operatori di diritto interno a dare applicazione a norme dell’ue pur sospette di violare

principi costituzionali, la c. cost. ha subito prospettato il superamento dei controlimiti con

un’ordinanza di rinvio pregiudiziale, facendo notare che veniva intaccato un principio generale del

diritto sovranazionale, dal momento che il principio di legalità in materia penale era da considerare

espressivo di una tradizione costituzionale comune. Così, il giudice costituzionale espone i

controlimiti a presidio dell’identità costituzionale.

La tendenza al riaccentramento nei giudizi riguardanti antinomie tra diritto eurocomunitario e

diritto interno, secondo la c. Cost. 269/2017: con essa c’è il riporto delle antinomie, causate da norme

di legge incompatibili, a un tempo, con norme della Carta di Nizza-Strasburgo e della Carta

Costituzionale, al sindacato della corte costituzionale. La corte si giustifica asserendo che la Carta è

un documento tipicamente costituzionale e che deve apprestare un’efficace protezione assicurando la

certezza del diritto costituzionale, imponendo il sindacato accentrato che permette di sanzionare con

effetti erga omnes gli atti legislativi contrari al diritto dell’ue. Questa sent. avrebbe poi innovato alla

regola della necessaria precedenza della pregiudiziale comunitaria rispetto alla pregiudiziale

costituzionale: così, il giudice comune sarebbe tenuto a rivolgersi prima alla C. Cost. Questo per

evitare che possa venirsi a determinare un conflitto tra la corte costituzionale e la carta dell’ue in

conseguenza alla diversità delle loro conclusioni. La c. di giustizia ha ripetutamente rilevato che i

giudici comuni possono interpellarla in ogni tempo e per qualsiasi motivo, ma la Cass. si è discostata

da questa posizione rilevando una serie di timori.

Le prospettive di “dialogo” tra le Corti dopo il prot. 16 allegato alla CEDU e in vista dell’adesione

dell’UE a quest’ultima, e la spinosa questione relativa al superamento del giudicato nazionale per

effetto di sopravvenienti e contrarie pronunce delle Corti europee: questo protocollo è un importante

strumento di cooperazione che permette alle autorità giurisdizionali di ultima istanza di sollecitare un

parere alla C. di Strasburgo in merito all’esatta interpretazione della Convenzione. Si tratta, però, di

un parere reso da un potenziale giudice del medesimo caso. Altro aspetto è che, anche nei rapporti

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che sembrano svolgersi tra la c. cost. e la c. europea, sullo sfondo vi è sempre l’altra corte europea e

i giudici comuni. Inoltre, ex art. 6 T. Lisbona, l’UE in quanto tale può essere chiamata a rispondere

di eventuali violazioni delle convenzioni. In quest’ottica, bisogna assumere in partenza la parità delle

corti e, di conseguenza, aprendo la partita che tra di esse ogni giorno si rinnova ad esiti astrattamente

imprevedibili ed orientati nel loro svolgimento dal metaprincipio della massimizzazione della tutela.

Ogni corte dovrebbe mostrarsi disponibile a rivedere il proprio punto di vista alla luce di quello delle

altre, e ci sono molti strumenti che spingono a farlo: l’apertura verso l’esterno delle carte e il

metaprincipio. In nome di quest’ultimo, lo stesso giudicato di una corte non si sottrae all’esito del suo

eventuale superamento. L’obiezione secondo la quale dietro il giudicato è da vedere il valore della

certezza del diritto, non è risolutiva alla luce dell’idea di costituzione che abbiamo oggi. La certezza

del diritto ha senso solo se si traduce in certezza dei diritti costituzionali, dunque effettività della loro

tutela.

Quanto al giudicato costituzionale, nessuna corte può dimostrarsi disattenta verso le ragioni

prospettate dall’altra. 15

Sezione III – I VIZI SINDACABILI

I vizi delle leggi diversi dall’invalidità: innanzitutto, arriviamo ad affermare la sindacabilità di ogni

atto, non solo delle leggi. Una legge può risultare viziata sotto molteplici aspetti a seconda del

parametro considerato, i più importanti vizi sono l’incostituzionalità e l’illegittimità/invalidità, ma ci

sono anche dei vizi meno importanti, quali: imperfezione (non consta di tutti i suoi elementi

costitutivi), non vigenza (non capace di spiegare i suoi effetti), inefficacia (non spiega i suoi effetti

pur essendone capace), inapplicabilità (non dotata di strumenti giuridici che le permettono di essere

applicata), ineffettività (non è rispettata dai consociati), nulla-inesistente (non ha le sembianze di un

atto legislativo e viola in maniera grave e radicale i principi generali), oscurità della legge (leggi

incomprensibili, o redatte tecnicamente in modo maldestro da non permetterne la interpretazione),

vizio di merito della legge regionale (violazione dell’interesse nazionale o di altre regioni) o statale

(anche se discusso).

Ex art. 28 l. 87/1953, alla c. cost. formalmente è precluso ogni giudizio di merito o politico poiché ha

funzioni prevalentemente di natura giuridica e giurisdizionale. In realtà, la corte ha spesso sanzionato

scelte discrezionali compiute dalle camere, quindi esiste un sindacato sull’uso del potere discrezionale

del Parlamento, seppur con alcune accortezze. Di fatti, se la valutazione politica non è configurabile,

non è detto lo stesso della valutazione degli effetti politici delle decisioni, che sotto questo aspetto si

configura come necessaria.

I vizi di invalidità: formale, sostanziale e per incompetenza: il controllo della costituzionalità, e

dunque il vizio di incostituzionalità, intervengono a seguito dell’entrata in vigore della legge e, se

illegittima, ha ormai prodotto i suoi deleteri effetti per il cittadino e per l’ordinamento: pur viziata, la

l. si presume valida fino a quando non venga dichiarata illegittima dalla corte (principio del privilegio

del legislatore). Esistono almeno 6 tipi di invalidità:

1. Originaria: legge viziata di incostituzionalità ancor prima di essere promulgata e produrre effetti.

2. Sopravvenuta: vigente e produttiva di effetti ma muta il parametro di validità successivamente.

3. Differita: si sposta in avanti il dies a quo per gli effetti caducatori.

4. Progressiva: la consapevolezza del valore costituzionale è percepita gradualmente nel tempo.

5. Continuativa: la corte ribadisce l’illegittimità di una disciplina che ancora permane.

Ed esistono diverse tipologie di leggi:

- Leggi tout court: non hanno oggetto costituzionalmente definito, esprimono la piena

discrezionalità delle attività del parlamento.

- Leggi di attuazione della costituzione: hanno ad oggetto la materia costituzionale ma operano

solo come strumenti di attuazione delle fonti superprimarie. Devono essere approvate (leggi di

riforma economica).

- Leggi necessarie (o costituzionalmente obbligatorie): sono indispensabili per la struttura

costituzionale dello stato, hanno un contenuto variabile e sono obbligatorie (leggi elettorali).

- Leggi a contenuto costituzionale vincolato: danno attuazione alla costituzione, se esistessero

sarebbero le uniche in grado di applicare la costituzione.

- Leggi costituzionali: hanno come scopo la modificazione di parti del testo della carta o

sottoforma di cancellazione o di integrazione del testo.

I vizi di validità poi, possono subire varie classificazioni, la più importante è quella tra vizi

formali/procedimentali e vizi materiali/sostanziali: i primi incidono sul modo di formazione della

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legge, i secondi sul suo contenuto. Alcuni vizi possono essere assorbiti quando l’invalidità della legge

è più evidente ed incontrovertibile.

Quanto ai vizi formali, si hanno quando non sono rispettate le norme costituzionali che disciplinano

il procedimento di formazione della legge. Questi vizi non consentono valutazioni retroattive: quindi

può essere considerato tale quel vizio compreso fra il momento dell’iniziativa legislativa e quello

della deliberazione della camera. Una tesi dottrinale, sosteneva in realtà che tutti i vizi fossero formali

visto che qualunque legge incostituzionale avrebbe potuto sanare il suo vizio se solo fosse stata

adottata nelle idonee forme previste dall’ordinamento ma non è così: innanzitutto esiste un nucleo

duro intangibile, poi permane un superamento psicologico, non logico del vizio, poi si sottolinea il

carattere non neutro della scelta della procedura, e ancora il rischio di svuotamento dei poteri della

corte.

Quanto ai vizi materiali, attengono alla violazione delle norme costituzionali sostantive, non

procedurali. Potrebbe esserci una legge contemporaneamente viziata sotto i due aspetti, ma il vizio di

forma precede cronologicamente e assorbe logicamente quello di sostanza. Questi vizi si riducono a

pochi casi: la violazione diretta e testuale della costituzione, la violazione di una norma costituzionale

implicita (derivante da una disposizione di r

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Publisher
A.A. 2023-2024
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VeronicaV23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Plutino Marco.