Travi Lezioni di
17/11/2025 Giustizia
Amministrativa
vanessa largo
UNISANNIO
CAPITOLO I – NOZIONE E FONDAMENTO pur mantenendo una giurisdizione speciale in
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA materia amministrativa. L’assetto attuale si fonda su
La giustizia amministrativa è il sistema di tutela un equilibrio tra la garanzia generale della tutela
giurisdizionale predisposto per proteggere i cittadini giurisdizionale assicurata dall’art. 24 Cost. e la
contro gli atti illegittimi della Pubblica riserva di giurisdizione al giudice amministrativo
Amministrazione. Il suo fondamento si rinviene nel prevista dall’art. 103 Cost. per gli interessi legittimi e
principio di legalità dell’azione amministrativa, per determinate materie di diritti soggettivi, come
sancito dall’art. 97 Cost., che impone alla pubblica quelle degli appalti pubblici, dell’urbanistica e dei
amministrazione di operare nel rispetto della legge, pubblici servizi.
e nel diritto alla tutela giurisdizionale garantito
dall’art. 24 Cost., secondo cui tutti possono agire in Il fondamento della giustizia amministrativa si
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi estende anche al piano sovranazionale. L’art. 111 1
legittimi. La funzione della giustizia amministrativa Cost. garantisce il rispetto dei principi del giusto
non è soltanto quella di reprimere gli abusi del processo, imponendo che la decisione sia resa da un
potere pubblico, ma soprattutto quella di ristabilire giudice terzo e imparziale e adeguatamente
la legalità dell’azione amministrativa, assicurando motivata, principi che trovano applicazione anche
un equilibrio tra autorità e libertà: la pubblica nel processo amministrativo. A ciò si affiancano l’art.
amministrazione, pur perseguendo fini pubblici, 6 della CEDU, che riconosce il diritto a un equo
resta soggetta alle norme dell’ordinamento e al processo entro un termine ragionevole, e l’art. 47
controllo del giudice. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo
All’interno di questo sistema assume un ruolo dinanzi a un giudice indipendente. Queste fonti
centrale la distinzione tra diritto soggettivo e hanno inciso sull’evoluzione del processo
interesse legittimo, che costituisce il criterio amministrativo, rafforzandone la funzione di tutela
tradizionale di riparto della giurisdizione. Il diritto effettiva delle posizioni giuridiche dei cittadini.
soggettivo è una posizione giuridica piena, che il
privato può far valere direttamente nei confronti Accanto alla tutela giurisdizionale operano forme di
dell’amministrazione e che trova come unico limite controllo sull’attività amministrativa che non hanno
la legge; la sua tutela spetta, in via ordinaria, al natura giurisdizionale. I controlli interni, come
giudice ordinario. L’interesse legittimo, invece, sorge l’autotutela mediante revoca o annullamento
quando il privato non vanta un diritto perfetto al d’ufficio, e i controlli esterni, come quelli esercitati
bene della vita, ma soltanto l’interesse che la dalla Corte dei conti sulla regolarità contabile e
pubblica amministrazione eserciti il potere in modo finanziaria, concorrono a garantire la legalità e
conforme a legge. In tale ipotesi la tutela spetta al l’efficienza dell’azione amministrativa, ma non
giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 103 Cost., sostituiscono la tutela giurisdizionale. L’art. 113
che attribuisce al Consiglio di Stato e agli altri organi Cost. sancisce infatti che contro gli atti della pubblica
di giustizia amministrativa la giurisdizione per la amministrazione è sempre ammessa la tutela
tutela degli interessi legittimi e, in particolari giurisdizionale, anche nei confronti di atti
materie, anche dei diritti soggettivi. Pur essendo oggi discrezionali, per violazione di legge o eccesso di
mitigata dall’ampliamento delle ipotesi di potere.
giurisdizione esclusiva, questa distinzione conserva
rilievo sistematico, poiché continua a orientare la Un passaggio decisivo è rappresentato dalla
ripartizione delle competenze tra giudice ordinario e codificazione del processo amministrativo, avvenuta
giudice amministrativo. con il d.lgs. 104/2010. Il Codice del processo
amministrativo ha riordinato una disciplina in
Il modello italiano di giustizia amministrativa trae precedenza frammentata, rafforzato le garanzie del
origine dallo Stato liberale ottocentesco, in cui si giusto processo e introdotto una regolazione
riteneva che l’amministrazione non potesse essere organica delle azioni, dei riti, delle misure cautelari
sottoposta al giudizio dei giudici ordinari per evitare e del giudizio di ottemperanza. Il processo
interferenze con la funzione esecutiva. Si affermò amministrativo si presenta così come un processo
così una giustizia amministrativa separata, affidata a autonomo e completo, capace di offrire una tutela
organi propri, fondata sull’idea della giustizia effettiva e non più meramente impugnatoria.
nell’amministrazione, intesa come controllo interno
alla pubblica amministrazione. La giustizia amministrativa è articolata su due gradi
di giudizio. In primo grado operano i Tribunali
Con la Costituzione repubblicana del 1948 si è Amministrativi Regionali, istituiti con la legge n.
affermato il principio di unità della giurisdizione, 1034 del 1971 e competenti per territorio; in secondo
grado interviene il Consiglio di Stato, che svolge la dell’amministrazione veniva investito di una
funzione di giudice di appello e, in alcune ipotesi, di funzione giudicante, con il potere di annullare gli atti
giudice di primo e unico grado. La Corte di amministrativi illegittimi per violazione di legge,
cassazione può intervenire esclusivamente per incompetenza ed eccesso di potere.
motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art.
111, comma 8, Cost., a conferma della specialità del La tutela giurisdizionale assumeva così un contenuto
sistema della giustizia amministrativa. effettivo, sebbene limitato, poiché il ricorso al
Consiglio di Stato era circoscritto alle materie
CAPITOLO II – EVOLUZIONE STORICA E espressamente previste dalla legge e riguardava
STRUTTURA DELLA GIURISDIZIONE esclusivamente gli interessi legittimi. I diritti
AMMINISTRATIVA soggettivi restavano invece affidati alla cognizione
del giudice ordinario, secondo un modello dualistico 2
Nel periodo preunitario e nei primi decenni destinato a consolidarsi nel tempo.
successivi all’Unità d’Italia vigeva il principio della
separazione assoluta tra potere giudiziario e potere Nel corso del primo Novecento il sistema si
esecutivo, fondato sull’idea che l’attività stabilizzò proprio su questo binomio, con il giudice
amministrativa, in quanto espressione della ordinario competente per la tutela dei diritti
sovranità dello Stato, non potesse essere sottoposta soggettivi e il giudice amministrativo competente
al sindacato dei giudici ordinari. Da questa per la tutela degli interessi legittimi. Con la legge 26
impostazione discendeva il modello della giustizia giugno 1924, n. 1054, furono istituite le Sezioni
nell’amministrazione, secondo cui era la stessa giurisdizionali del Consiglio di Stato e la
pubblica amministrazione a controllare la legittimità giurisdizione amministrativa venne estesa a nuove
dei propri atti, attraverso rimedi interni e organi non materie. Durante il periodo fascista, pur rimanendo
indipendenti. In tale contesto non esisteva un vero formalmente in vigore, la giustizia amministrativa
diritto alla tutela giurisdizionale contro l’azione subì una significativa compressione sostanziale,
amministrativa, poiché il cittadino poteva soltanto poiché la prevalenza del principio di autorità ridusse
sollecitare un riesame dell’atto da parte l’effettività della tutela giurisdizionale e il giudice
dell’amministrazione, mediante strumenti come il amministrativo venne spesso considerato come un
ricorso gerarchico o il ricorso al Re. La dottrina ausiliario del potere esecutivo.
dell’epoca giustificava questo assetto distinguendo
tra atti di imperio, considerati espressione del potere La svolta decisiva si ebbe con la Costituzione
sovrano e quindi sottratti al controllo repubblicana del 1948, che segnò l’abbandono
giurisdizionale, e atti di gestione, riconducibili al definitivo della concezione autoritativa
diritto privato e assoggettabili al giudice ordinario. dell’amministrazione. L’art. 24 Cost. riconobbe il
diritto di tutti ad agire in giudizio per la tutela dei
Un primo superamento di questo sistema si ebbe con propri diritti e interessi legittimi, l’art. 103 Cost.
la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, nota come costituzionalizzò la giurisdizione amministrativa
legge abolitrice del contenzioso amministrativo, che accanto a quella ordinaria e l’art. 113 Cost. sancì il
eliminò i tribunali amministrativi preunitari e principio secondo cui contro gli atti della pubblica
attribuì ai giudici ordinari la cognizione dei diritti amministrazione è sempre ammessa la tutela
civili e politici lesi dall’amministrazione. Tuttavia, giurisdizionale, anche quando si tratti di atti
questa apertura rimase parziale, poiché al giudice discrezionali. Venne così affermato in modo pieno il
ordinario non fu riconosciuto il potere di annullare o principio di legalità amministrativa, in base al quale
modificare gli atti amministrativi illegittimi. In base la pubblica amministrazione non è più un potere
all’art. 5 della legge del 1865, il giudice poteva sottratto al diritto, ma un soggetto giuridico tenuto a
soltanto disapplicare l’atto illegittimo nel caso rispettare la legge e assoggettato al controllo del
concreto, all’interno di un giudizio tra privati, giudice.
lasciando intatto l’atto nell’ordinamento. Il potere di
annullamento restava confinato all’interno L’attuazione concreta di questo sistema richiese
dell’amministrazione o affidato al Consiglio di Stato tuttavia un ulteriore passaggio, rappresentato dalla
in sede consultiva, con la conseguenza che la tutela legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei
del cittadino risultava ancora incompleta. Tribunali Amministrativi Regionali. Con
l’introduzione dei TAR si realizzò un sistema a
La vera nascita della giurisdizione amministrativa si doppio grado di giurisdizione, con il TAR quale
colloca con la legge 31 marzo 1889, n. 5992, che istituì giudice di primo grado e il Consiglio di Stato quale
la IV Sezione del Consiglio di Stato con funzioni giudice d’appello. Il TAR divenne il giudice naturale
giurisdizionali. Per la prima volta un organo dell’amministrazione sul territorio, dotato di
competenza generale nelle materie attribuite alla assicura la tutela giurisdizionale contro qualsiasi atto
giurisdizione amministrativa, rafforzando in modo della pubblica amministrazione, anche quando
significativo la prossimità della tutela espressione di discrezionalità. In questa prospettiva
giurisdizionale al cittadino. si colloca il Codice del processo amministrativo
introdotto con il d.lgs. 104/2010, che ha
A partire dagli anni Novanta il legislatore ha sistematizzato le forme di tutela giurisdizionale
progressivamente ampliato l’ambito della attraverso una pluralità di azioni, ciascuna
giurisdizione amministrativa, attribuendo al giudice finalizzata non solo alla rimozione dell’atto
amministrativo anche competenze di giurisdizione illegittimo, ma anche all’ottenimento di un
esclusiva in settori caratterizzati da rapporti comportamento dovuto, di un provvedimento
complessi tra cittadino e pubblica amministrazione, spettante o del risarcimento del danno subito.
come gli appalti pubblici, l’urbanistica, i pubblici 3
servizi e le procedure di evidenza pubblica. Questo La forma tradizionale di tutela resta l’azione di
processo di razionalizzazione ha trovato una annullamento, disciplinata dall’art. 29 c.p.a., che
sistemazione organica con il d.lgs. 104/2010, che ha consente di impugnare i provvedimenti
introdotto il Codice del processo amministrativo, amministrativi lesivi entro sessanta giorni dalla loro
riunendo in un testo unitario le norme processuali, i notificazione o dalla piena conoscenza. Essa è diretta
principi del giusto processo derivanti dall’art. 111 a ottenere l’eliminazione dell’atto amministrativo
Cost. e dall’art. 6 CEDU, nonché la disciplina delle viziato per violazione di legge, incompetenza o
azioni, delle misure cautelari e del giudizio di eccesso di potere, nonché per la violazione di norme
ottemperanza. La codificazione ha sancito il procedimentali o sostanziali, secondo la distinzione
passaggio definitivo da una giurisdizione speciale in tra nullità e annullabilità delineata dagli artt. 21-
senso formale a una giurisdizione pienamente septies e 21-octies della l. 241/1990. In caso di
giurisdizionale, autonoma e completa. accoglimento, il giudice, ai sensi dell’art. 34, comma
1, lett. a), c.p.a., annulla l’atto in tutto o in parte, con
Nell’assetto attuale la giustizia amministrativa si efficacia retroattiva, determinandone l’eliminazione
articola su un sistema strutturato, nel quale i ex tunc dall’ordinamento. L’annullamento non
Tribunali Amministrativi Regionali operano come assume carattere sanzionatorio, ma realizza il
giudici di primo grado, il Consiglio di Stato svolge la ripristino della legalità violata, riportando l’esercizio
funzione di giudice d’appello o, in casi specifici, di del potere amministrativo entro i limiti fissati dalla
giudice di primo e unico grado, mentre la Corte di legge.
cassazione interviene esclusivamente per motivi
inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, Accanto a questa tutela demolitoria si è
comma 8, Cost. Accanto a questo sistema restano progressivamente affermata l’azione di condanna,
giurisdizioni speciali autonome, come quella della che consente una protezione per equivalente o per
Corte dei conti in materia contabile e quella adempimento. In base all’art. 30 c.p.a., il giudice
tributaria, oggi affidata alle Corti di giustizia amministrativo può condannare l’amministrazione
tributaria. Il risultato è un modello in cui il giudice al risarcimento del danno ingiusto derivante da un
amministrativo si configura come un giudice a tutti provvedimento o da un comportamento illegittimo,
gli effetti, indipendente e dotato di poteri di dando attuazione al principio di responsabilità della
cognizione ed esecuzione idonei a garantire una pubblica amministrazione, che trova il suo
tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della fondamento nell’art. 2043 c.c. integrato dalla
pubblica amministrazione. disciplina processuale amministrativa.
CAPITOLO III – LE FORME DI TUTELA NEL L’azione risarcitoria può essere proposta
SISTEMA DELLA GIUSTIZIA congiuntamente all’azione di annullamento,
AMMINISTRATIVA realizzando una tutela cumulata, oppure in via
autonoma entro i termini previsti. Inoltre, ai sensi
Nel diritto amministrativo contemporaneo la tutela dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice può
del cittadino nei confronti della Pubblica ordinare all’amministrazione di adottare un
Amministrazione non è più limitata alla sola determinato provvedimento quando l’attività è
eliminazione dell’atto illegittimo, ma è orientata a vincolata, sostituendosi alle sue valutazioni nei limiti
garantire una tutela piena ed effettiva, idonea a consentiti dall’ordinamento. In questo modo la
soddisfare concretamente l’interesse sostanziale tutela giurisdizionale non si arresta alla declaratoria
fatto valere. Questo ampliamento della tutela trova il di illegittimità, ma si estende alla soddisfazione
suo fondamento nel diritto di azione sancito dall’art. concreta della pretesa del privato.
24 Cost. e nella previsione dell’art. 113 Cost., che
Una funzione diversa è svolta dall’azione di procedimento, con l’effetto di rendere più rapido ed
accertamento, prevista dall’art. 31 c.p.a., che efficace l’intervento del giudice senza alterare
consente di ottenere una pronuncia dichiarativa sulla l’impianto sostanziale delle azioni previste dal
sussistenza o insussistenza di un rapporto giuridico Codice.
o sull’obbligo della pubblica amministrazione di
provvedere. Attraverso questo strumento il giudice, Nel loro complesso, le azioni disciplinate dagli artt.
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a., accerta la 29–34 c.p.a., insieme alla tutela cautelare e
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio e, all’ottemperanza, concorrono a realizzare il
qualora riconosca l’obbligo dell’amministrazione di principio di effettività della tutela giurisdizionale,
adottare un provvedimento richiesto, ne ordina assicurando un controllo pieno e concreto sull’azione
l’adozione entro un termine determinato. La tutela amministrativa. Il processo amministrativo si
non è quindi limitata alla rimozione di un atto, ma si configura così come uno strumento capace non solo 4
estende alla verifica positiva della posizione di eliminare l’atto illegittimo, ma di garantire al
giuridica fatta valere. cittadino una protezione sostanziale e completa delle
proprie posizioni giuridiche nei confronti della
Un rilievo centrale nel sistema attuale assume pubblica amministrazione, che opera a tutti gli effetti
l’azione avverso il silenzio, disciplinata dagli artt. 31 come soggetto sottoposto al diritto e alla legge.
e 117 c.p.a., che consente di reagire all’inerzia
dell’amministrazione nei casi in cui la legge imponga CAPITOLO IV – I SOGGETTI DEL PROCESSO
l’obbligo di provvedere entro un termine. In questa AMMINISTRATIVO
ipotesi il giudice accerta l’illegittimità del silenzio,
ordina all’amministrazione di provvedere e può, in Nel processo amministrativo operano due parti
caso di ulteriore inadempimen
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