Tempi del diritto
Il Code d’instruction criminelle
Code d’instruction criminelle = entra in vigore, contemporaneamente al code pénal, il 1° gennaio
1811 (anche se già discusso in Consiglio di Stato dal 1804 e approvato nel 1808).
La composizione = disposizioni preliminari e due libri: polizia giudiziaria e giustizia.
Caratteristica essenziale = crea il c.d. modello misto, cioè il compromesso (transaction) tra le regole
d'antico regime e la procedura rivoluzionaria: le prime disciplinavano la fase istruttoria, scritta,
segreta, preclusa all'interlocuzione dell'inquisito; la seconda il dibattimento, orale, pubblico, in
contraddittorio.
I progetti Luosi 1
Progetto del 1806 = predisposto dal giurista Giuseppe Luosi, gran giudice del Regno d'Italia, con
l'ausilio di una commissione composta da Nani e Raffaelli.
Progetto del 1809 = nel 1808, Luosi, nominò una nuova commissione composta da Romagnosi,
Nani e Giuliani. Il progetto del 1809 adottava soluzioni in contrasto con la futura codificazione
2
francese .
Delusione = nel 1810 il viceré comunicò che l'imperatore avrebbe imposto al Regno d'Italia lo
stesso, recentissimo, codice dell'impero francese. Luosi fu costretto ad attivarsi per l'immediata
traduzione di quest'ultimo: “il Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia”.
Il codice Romagnosi di procedura penale
Il Codice di procedura penale per il Regno Italico (1807, in gran parte opera di Romagnosi) = nel
campo processual-penale il Regno d'Italia approdò ad una soluzione propria che distingueva tra
delitti pubblici e privati: i primi perseguibili d'ufficio, i secondi ad istanza della parte offesa.
Uguaglianze con il Code d’instruction criminelle = il codice Romagnosi presentava una struttura
bifasica.
Differenze = il testo italico non prevedeva l'istituzione della giuria popolare; la decisione andava, sì,
assunta in base al libero convincimento ma questo era espresso da magistrati togati.
L'Italia della Restaurazione
1 Ossia ministro della Giustizia del Regno d’Italia.
2 Ad es. la differenziazione di pena tra reato tentato e consumato e tra autore principale e
complici.
Granducato di Toscana, Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio = tornano alla legislazione
criminale d’antico regime.
Il Regno delle due Sicilie e il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla = predispongono codici penali
propri.
Lombardo-Veneto = Dal 1° gennaio 1816 entra in vigore il Codice penale e processuale di
Francesco I, con la denominazione di Codice penale universale austriaco. Nuovo codice in Austria
si avrà il 1° settembre del 1852.
Il codice per il Regno
Nel mezzogiorno continentale il code pénal napoleonico sopravvissero alla caduta di Murat e ai
primi anni della restaurazione.
Il regolamento gregoriano
1814 = lo stato pontificio si avvia verso una legislazione penale repressiva, non codicistica, che
ripristina le pene infamanti e la mutilazione.
Regolamento Organico e di procedura criminale (1° gennaio 1832) = imposto a Papa Gregorio XVI
dalle Cinque potenze europee attraverso il Memorandum. Il regolamento sui delitti e sulle pene
entra in vigore il successivo 1° novembre.
Punti di contatto = Il testo breve (362 artt. in due libri) contemplava la pena capitale. Esso però si
apriva, invece che con il consueto elenco delle pene, con una parte generale che presentava punti di
contatto con i progetti del 1806 e del 1809, forse grazie alla mediazione di Giuliani.
Il Codice penale toscano (1853)
Il Codice penale pel granducato di Toscana = promulgato da Leopoldo II° nel 1853. Elaborato da
una commissione presieduta da Mori ma debitore anche della lezione di Carmignani. Il testo
attingeva non poche soluzioni al codice Baden, la cui traduzione era stata curata da Mori: rispetto al
modello tedesco, tuttavia, era più smilzo (95 articoli) e meno dottrinario.
Discontinua la vicenda della pena di morte = abolita dalla leopoldina nel 1786, reintrodotta nel
1795, nuovamente abrogata nel 1848 e riportata formalmente in vigore nel 1852 (ma mai applicata),
confermata (per casi limitati e non applicata) dal codice del 1853 e infine abolita, dopo la caduta dei
Lorena, nel 1859 ad opera del governo provvisorio.
Principale pregio del codice toscano = la bipartizione dei reati in delitti e trasgressioni, nascente con
il criminalista Carmignani.
Delitto = attinente al diritto penale e alla sicurezza.
Trasgressione = azioni che non contrastano con il diritto naturale e restano indifferenti alla morale,
violano però comandi/divieti creati dalla politica: punite a prescindere dall’intenzione dell’agente e
perseguite per via inquisitoria, possibilmente solo se scoperte in flagranza.
Penalisti italiani della Restaurazione
Genesi del Diritto penale = scritta da Romagnosi, uno dei padri del diritto amministrativo italiano.
Si incentra sulla teoria della pena quale controspinta alla spinta criminosa. La pena intimidatrice
avrebbe consentito di conservare il benessere sociale. Al giurista stava a cuore anche il versante
della prevenzione, cui era intitolata la parte quarta della Genesi.
Teoria delle leggi della sicurezza sociale = scritta da Carmignani. Il testo tenta di conciliare il
raziocino speculativo e il raziocino pratico, di configurare la storia del penale come un susseguirsi
di principi uniformi, a differenza della procedura che dipendeva dalla variabilità dei sistemi politici.
Carmignani = un conservatore, nostalgico della legislazione leopoldina soprattutto per la centralità
che essa riconosceva al giudice.
Niccola Nicolini = Napoli, codificatore del 1819, alto magistrato per due volte giubilato. Il
continuismo nicoliniano restava legato a un ideale umanistico che, durante la Restaurazione,
tornava utile a modellare la tradizione nel calco della codificazione ma che si sarebbe rivelato
anacronistico di fronte agli scenari costituzionali apertisi nel ‘48.
Sistemi penitenziari ottocenteschi
Liberalismo = comincia a delinearsi l’idea per cui – dopo la perdita della vita – la peggiore delle
sofferenze consistesse nella perdita della libertà.
Segregazione cellulare = agli inizi del Settecento in Pennsylvania si prese spunto dalla Réflexions
sur le prisons des ordres religieux (postumo) del benedettino Mabillon, sperimentando nel carcere di
Philadelphia la segregazione cellulare: il sistema detto filadelfiano si basava su l'isolamento
continuo del detenuto, nella speranza che la meditazione lo emendasse. L'Europa dell'Ottocento
aderì al sistema della segregazione cellulare.
Sistema auburniano = dal carcere di Auburn, presso New York. Il modello auburniano si basava
sull'isolamento notturno e sul lavoro in comune diurno, da svolgersi però in rigoroso silenzio. A
questo sistema passò il carcere di Philadelphia.
Alle soglie dell'unificazione: i codici penali sardi (1859)
Legge 1859 n. 3345 = affida al re di Sardegna i pieni poteri legislativi ed esecutivi al fine di
realizzare, mediante decreto, tutti gli atti necessari alla difesa della patria e delle nostre istituzioni.
Secondo Codice penale sardo = promulgato con legge 1859 n. 3783. Il testo era stato preparato da
una commissione che esprimeva le diverse anime politiche presenti nel Regno. A causa degli
strettissimi tempi di redazione, fu sostanzialmente ricalcato sul previgente codice del 1839 ma
teneva conto sia dello statuto sia dell'annessione della Lombardia al Piemonte.
Il Codice Rattazzi = conferma la tripartizione francese (crimini, delitti, contravvenzioni), attenua la
severità delle pene, elimina talune sanzioni accessorie, mantiene in vigore, per 13 ipotesi, la pena
capitale; colpisce in termini meno rigorosi sia i reati politici sia quelli contro la religione, tenendo
conto che lo Statuto sanciva la tolleranza degli altri culti.
Il codice di procedura penale per gli Stati di S.M. Il re di Sardegna = promulgato con legge 1859 n.
3784. La più rilevante novità consisteva nell'estensione della competenza della giuria (dapprima
ristretta ai soli reati di stampa) a tutti i crimini.
I due codici penali costituiscono una cerniera tra i modelli della restaurazione e quelli del Regno
d'Italia. Unità politica e uniformità penale
Modifiche del decreto 1861 al Codice penale sardo per le province meridionali = 1. circoscrizione
delle modalità di esecuzione della pena capitale alla decapitazione e alla fucilazione, 2. Abolizione
delle pene infamanti, 3. soglia di età minima per l'imputabilità, 4. non pulibile l'istigazione non
accolta, 5. ai compartecipi le aggravanti soggettive solo se costoro ne avessero avuto
consapevolezza, 6. sacrificate le norme napoletane sulla lesa maestà, 7. i reati infra-familiari
perseguibili a querela, 8. sanzioni in forma più mite per il marito che abbia ucciso la moglie a causa
di adulterio.
Il codice di procedura penale del 1865
A differenza del penale sostanziale, l'uniformazione della procedura si realizzò in tempi rapidi.
La scuola classica o liberale
Scuola classica = l'indirizzo prevalente nel primo ventennio post-unitario viene di solito etichettato
come scuola classica. Un'autorevole storiografia ha spiegato che, in realtà, una vera e propria scuola
non esisté e che il sintagma fu, semmai, coniato dagli antagonisti della scuola positiva.
denominatore comune = la convinzione “beccariana” del penale come trincea delle libertà contese
al dispotismo e sulle quali tenere alta la vigilanza civile. Da qui la nominazione, forse più
appropriata, di penalistica liberale.
Il diritto penale, per Carrara = basato sulla legge naturale, regole assolute e non dipendenti dalla
contingenza politica.
La scuola carrariana = abbozza una teoria generale del reato, il cui fulcro restava, come in Beccaria,
la funzione della pena. Il penale doveva restaurare il diritto violato, la pena era retribuzione
proporzionata alla qualità e quantità dell’infrazione.
Il vero e proprio “organo” della Scuola classica = la Rivista penale, fondata da Lucchini nel 1874.
La scuola positiva: matrici ideologiche e focus sul delinquente
Lombroso = con l’espressione delinquente nato intendeva ricondurre il comportamento criminale a
degenerazioni organiche. Dalla fine degli anni Settanta del secolo XIX la c.d. Scuola positiva
veicolò nella scienza penalistica le ricerche criminologiche lombrosiane.
La Scuola positiva = invita a passare dal reato al delinquente, dalla responsabilità morale alla
responsabilità legale. La pena non sarebbe dovuta più consistere nella retribuzione del male
commesso, bensì nel porre il reo, ai fini della difesa sociale, in condizione di non nuocere e, solo se
possibile, nel provvedere a un suo eventuale reinserimento.
“I semplicisti” di Lucchini = smonta i pilastri della criminologia positivista: 1. rivendicò d’aver per
primo adottato il metodo induttivo-sperimentale, 2. negò scientificità alle pretese statistiche
lombrosiane, 3. asserì che “di scuole non ce ne può che essere una sola”, e cioè “la scienza
giuridica”, 4. sospettò che l’insistenza sulla difesa sociale si apprestasse “a puntellare il tarlato
edificio del dispotismo politico”.
Verso il codice Zanardelli: i progetti
1887 = Zanardelli presentò alla Camera un progetto completo di codice.
Legge-delega = creata per evitare il rischio d’una discussione per i singoli artt., autorizzava il
Governo a pubblicare il codice e a introdurvi quelle modifiche necessarie. La prassi parlamentare
della delega sarebbe divenuta una costante nel varo dei codici italiani.
1888 = nominata un’ampia commissione chiamata ad apportare gli emendamenti risultanti dai voti
parlamentari. Al termine di questo lavoro nel 1889 il sovrano appose la firma di promulgazione.
Il Codice penale del 1889, sistema e principi
Il Codice penale per il regno d’Italia del 1889, comunemente denominato Codice Zanardelli = 498
articoli (sprovvisti di rubrica). Suddiviso in tre libri: 1. Dei reati e delle pene in generale, 2. Dei
delitti in ispecie, 3. Delle contravvenzioni in ispecie.
Grande novità sistematica = scelta della bipartizione delitti/contravvenzioni. Le disposizioni di
attuazione chiarivano che per distinguere i delitti dalle contravvenzioni bisognava aver riguardo non
alla pena, soltanto al carattere del reato. In realtà però i codificatori del 1889 si attennero a quello
nominalistico: la distinzione, di fatto, dipendeva dal tipo di pena comminata.
L’art. 1 fissa il principio di legalità = “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
L’art. 2 = fissa il principio di irretroattività della legge penale, salvo il caso in cui fosse sopraggiunta
una legge più favorevole all’imputato (c.d. lex mitior).
La scala penale
QUI Il nucleo ideologico qualificante del codice zanardelliano = la disciplina delle pene. La pena di
morte era abolita. Le pene per i delitti erano ergastolo (con i primi 7 anni di segregazione cellulare
continua), reclusione, detenzione, confino, multa, interdizione dai pubblici uffici. Le
contravvenzioni punite con arresto, ammenda, sospensione dall’esercizio di una professione o arte.
Detenzione = una mera privazione della libertà personale, inflitta a condannati che non denotassero
3
gravità di impulsi, né indole perversa.
Reclusione = adottava il gradualismo penitenziario irlandese: il condannato, dopo un periodo di
segregazione assoluta, era ammesso al lavoro comune e, più tardi, dislocato in stabilimenti
intermedi o presso la pubblica amministrazione.
Sanzioni extracarcerarie = numerose, seppur di portata applicativa limitata: l’arresto in casa, il
lavoro coatto, il confino, la riprensione giudiziale.
3 Ad es. rei politici, di stampa, di opinione, occasionali.
Novità di primaria rilevanza = abolizione del sistema dei gradi.
L’imputabilità
Imputabilità = Il Codice prevedeva 4 cause per esclusione o attenuazione: 1. l’infermità di mente, 2.
l’ubriachezza accidentale, 3. la minore età, 4. il sordomutismo.
L’infermità di mente = il testo definitivo sancì (art. 46) che non fosse punibile colui che, nel
momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la
coscienza o la libertà dei propri atti. Il secondo comma consentiva al giudice, qualora reputasse
pericolosa la liberazione, di consegnarlo all’autorità competente per i provvedimenti di legge. I
condannati infermi di mente restavano, per lo più, in carcere; i prosciolti folli continuavano ad
affluire nei manicomi comuni, a causa della grave carenza di quelli giudiziari.
Parte speciale e misure di prevenzione
La parte speciale del codice Zanardelli = dedicava un titolo ai delitti contro la libertà. Di rilievo era
anche la trattazione dei delitti contro l’amministrazione della giustizia e contro l’incolumità
pubblica. Crebbe il numero delle contravvenzioni, come conveniva a una società sempre più
complessa.
Le 5 misure di prevenzione = rimesse alla decisione del magistrato e aventi finalità non strettamente
penale: 1. manicomio comune (art. 46), 2. internamento del minore non imputabile in una casa di
correzione (artt. 53-54), 3. ricovero in stabilimento speciale degli ubriachi (art. 48), 4. casa di
custodia per taluni semi-imputabili (47), 5. vigilanza speciale di pubblica sicurezza per soggetti
pericolosi che avessero già scontato la pena (art. 28).
Le cause sociali della criminalità: il socialismo giuridico
L’approvazione definitiva del Codice Zanardelli segnò una sconfitta per la scuola criminologica.
Socialismo giuridico = movimento che ebbe la massima visibilità tra la metà degli anni Novanta
dell’Ottocento e i primissimi del Novecento e che nel penale portò contributi originali.
La giustizia penale nell’Italia liberale (1865-1913) 4
Dal punto di vista tecnico = la debolezza del c.p.p. 1865 risiedeva nella disciplina dell’istruttoria.
4 Lucchini: “il nostro meccanismo procedurale è quello più antiquato, illogico, inefficace che si possa immaginare e
soprattutto per la zavorra inquisitoria”. Dal fronte della Scuola positiva, la diagnosi era identica.
Le terapie proposte = agli antipodi. I penalisti liberali incalzavano affinché fosse contenuto un uso
minore della carcerazione preventiva, spesso usata per estorcere confessione come nelle vecchie
5
camere di tortura. Al contrario, la Scuola positiva ascrive i difetti del rito vigente a un surplus di
garanzie, frutto dell’ossessione per i diritti dell’individuo e del disinteresse verso la difesa sociale.
In quest’ottica, il primo totem da abbattere diventava la presunzione di innocenza.
Un primo progetto di Codice di procedura penale = 1889 Garofalo e Carelli lo sottoposero a
Zanardelli uno che non stravolgeva lo status quo. I due autori s’erano piegati “a quella specie di
ipocrisia sociale” che parificava individuo e società e avevano rinunciato a far valere il principio per
cui “l’individuo scomparisce di fronte allo Stato”. Formula riaffiorata nella relazione preliminare di
Rocco al Codice processuale-penale fascista del 1929.
Lo scontro tra le scuole = si acuì quando entrò nel vivo la preparazione del nuovo codice di rito,
grazie all’impulso del Ministro della Giustizia, di area Zanardelliana.
Il nuovo Codice = varato con R.D. 1913, n.127, presentava continuità con il previgente c.p.p. 1865.
Poco dopo l’entrata in vigore, le agitazioni indussero il ministro Orlando a istituire, nel 1915, una
commissione di revisione, i cui lavori furono bloccati dallo scoppio della grande guerra.
Il progetto Ferri
Reato = considerato si
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