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-STANDARDIZZAZIONE DEI RISULTATI
L’attenzione è sull’esito del lavoro svolto. Può essere svolto in maniera
discrezionale dall’operatore.
-STANDARDIZZAZIONE DELLE CAPACITA
L’attenzione è sulle risorse necessarie per svolgere il lavoro. Il coordinamento
avviene attraverso la formazione e la condivisione di valori. Viene utilizzato
nelle situazioni molto complesse. Standardizzo le competenze.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
-Articolo 32 Costituzione
-Legge 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
-Decreto Legislativo 502/92
-Dlgs 517/93
-Dlgs 229/99
ARTICOLO 32 COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge (TSO).
Prima del 1978 esisteva il sistema mutualistico e i cittadini si iscrivevano ad
una cassa mutua che garantiva l’assistenza ospedaliera.
PRINCIPI:
-la salute è un diritto soggettivo fondamentale
-la salute è interesse della collettività
-la gratuità delle prestazioni
-volontarietà dei trattamenti e obbligatorietà solo se previsto per legge
-rispetto della persona umana
CRITERI ISPIRATORI:
-generalità dell’assistenza (estensione a tutti i cittadini)
-equità di trattamento (garantita a tutti indipendentemente da condizioni
fiscali)
-globalità delle prestazioni (erogazione di tutte le prestazioni)
-solidarietà
-partecipazione (dei cittadini) Istituzione SSN
LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 –
ARTICOLO 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario
Nazionale.
ARTICOLO 1 COMMA 3: Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle
strutture, dei servizi e delle attività destinati al recupero, al mantenimento e
alla riabilitazione della salute fisica e psichica senza distinzioni di condizioni e
secondo modalità che assicurino l’uguaglianza dei cittadini.
L’attuazione compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
con la partecipazione dei cittadini.
ARTICOLO 2
Il conseguimento delle finalità è assicurato mediante:
-educazione sanitaria
-prevenzione
-diagnosi e cura
-riabilitazione
-promozione della salute dell’ambiente
-igiene degli alimenti, difesa sanitaria degli allevamenti animali e controllo
della loro alimentazione
-disciplina della sperimentazione, produzione e immissione in commercio dei
farmaci
-formazione e aggiornamento professionale
STRUTTURA
STATO: funzione di indirizzo, programmazione e attiva risorse economiche
REGIONE: esercizio di funzioni legislative, organizzazione sul territorio
PROVINCIA: approvazione, localizzazione dei presidi
TERRITORIO: funzioni amministrative esercitate dai comuni attraverso Unità
Sanitarie Locali (gestione dell’assistenza)
UNITA SANITARIE LOCALI
Complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni i quali in ambito
territoriale determinato assolvono ai compiti del SSN. Sono articolate in
distretti sanitari di base. È una struttura decentrata in territorio e ospedale.
Il SSN viene finanziato dal fondo sanitario nazionale, che veniva poi ripartito
nel fondo sanitario regionale. La programmazione nazionale si basava
sul piano sanitario nazionale e su altri documenti. Tutto dipendeva dal
finanziamento del fondo.
Spesso succedeva che le regioni eccedessero nelle spese perciò lo Stato
doveva provvedere a risanare il disavanzo.
DECRETO LEGISLATIVO 502/1992, modificato da 517/93
riordino della disciplina in materia sanitaria
(AZIENDALIZZAZIONE, REGIONALIZZAZIONE,
AUTOFINANZIAMENTO)
CRITERI:
-razionalizzazione delle risorse
-assistenza efficiente
-contenimento spesa sanitaria
-partecipazione del cittadino alla valutazione
▪︎REGIONALIZZAZIONE
Spettano alle regioni le funzioni legislative e amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera. Le Regioni fanno fronte con risorse proprie
agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria
superiori a quelli uniformi.
▪AZIENDALIZZAZIONE
Intesa come orientamento ai risultati piuttosto che alle procedure burocratiche
– amministrative.
Unico organo monocratico di gestione - Direttore Generale - con tutti i poteri e
le relative responsabilità di gestione e rappresentanza.
USL ASL
Azienda dotata di:
-personalità giuridica pubblica: da strumento operativo del comune a
soggetto istituzionale
-autonomia organizzativa: identificare autonomamente la struttura
-autonomia amministrativa: adotta provvedimenti amministrativi
-autonomia patrimoniale: dispone di un patrimonio
-autonomia contabile
-autonomia gestionale
-autonomia tecnica
Sono centri di imputazione di autonomia imprenditoriale.
AZIENDA OSPEDALIERA
Gli ospedali vengono scorporati dalle USL e costituiti in aziende dotate di
personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica.
REQUISITI:
-organizzazione dipartimentale
-sistema di contabilità
-almeno 3 unità operative di alta specialità
-dipartimento di emergenza di secondo livello
-ruolo di ospedale di riferimento
-complessità della casistica dei pazienti superiore al 20%
-patrimonio immobiliare
RESPONSABILITA: direttore generale coadiuvato da direttore amministrativo
e direttore sanitario
ORGANI
-direttore generale: poteri di gestione, rappresentanza, verifica la gestione
delle risorse
-direttore sanitario
-consiglio sanitario: organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-
sanitaria
-collegio sindacale: verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo
economico
-collegio di direzioni: concorre al governo delle attività cliniche, allo sviluppo
organizzativo e gestionale
DECRETO LEGISLATIVO 229/1999 - seconda riforma sanitaria
VALORIZZAZIONE DELLE REGIONI (possono legiferare)
Ha rafforzato il ruolo e l’autonomia delle regioni in ambito sanitario SSN:
complesso delle funzioni e delle attività dei Servizi Sanitari Regionali e degli
enti e istituzioni di rilievo nazionale.
-elaborano proposte per il PSN
-definiscono l’articolazione in aziende sanitarie e la divisione in distretti
-disciplinano finanziamento delle ASL
-provvedono all’accreditamento delle strutture pubbliche o private
autorizzate a fornire prestazioni per conto del SSN
Rafforzamento del ruolo dei Comuni nella fase di programmazione,
partecipazione dei cittadini, integrazione socio-sanitaria, sperimentazioni
gestionali, formazione continua.
ARTICOLO 117 (modificato da legge costituzionale 3/01)
La potestà legislativa relativa alla tutela della salute è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione. La Regione può quindi
legiferare in materia di sanità.
DIPARTIMENTO
Le strutture sanitarie hanno un’organizzazione di tipo dipartimentale.
Il Dipartimento è una configurazione organizzativa che contiene unità
operative che si integrano fra loro per raggiungere obiettivi comuni. Le
Regioni disciplinano con legge l’articolazione dell’ordinamento degli ospedali in
Dipartimenti in base al principio dell’integrazione tra le divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari.
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di
tutte le attività delle Aziende sanitarie. Il direttore di dipartimento è
nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle
strutture complesse aggregate nel dipartimento. Il direttore di dipartimento ha
responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e prevenzione sia
responsabilità di tipo gestionale riguardo la programmazione e le risorse
assegnate.
Favorire l’interdisciplinarietà intra e inter dipartimentale mediante lo
scambio di competenze.
DIPARTIMENTO GESTIONALE: la gestione delle risorse è comune, ovvero c’è un
unico budget.
DIPARTIMENTO FUNZIONALE: ogni unità possiede il proprio budget, non è unico.
Le unità operative hanno solo un obiettivo specifico e univoco e un comune
indirizzo organizzativo, scientifico e tecnico. (es: servizio dipendenze sul
territorio e CPS)
CRITERI PER LA SCELTA DELLE AGGREGAZIONI DIPARTIMENTALI
-intensità e gradualità delle cure (es: emergenza e urgenza)
-settore nosologico (es: cardiovascolare)
-fasce d’età (es: materno-infantile)
-branca specialistica (es: chirurgia generale)
-organo ed apparato
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Le attività e i servizi che il servizio sanitario è tenuto ad erogare con i
finanziamenti a sua disposizione, ovvero la quota delle risorse pubbliche
destinata all’assistenza sanitaria.
Sono limiti quantitativi, qualitativi e tipologici entro i quali il Servizio sanitario
è garantito. Le Regioni sono chiamate ad assicurare i LEA e entro questi limiti
il servizio può considerarsi obbligatorio.
Finalità: indicare ai cittadini l’elenco delle prestazioni esigibili dal SSN;
indicare alle Regioni il contenuto necessario dell’obbligo di servizio pubblico;
consentire un controllo sui costi delle prestazioni sanitarie; garantire la
globalità delle prestazioni a tutto il territorio nazionale visto che prima in
molte regioni non erano assicurate.
Già nella legge del 78 si parlava di livelli uniformi di assistenza; negli anni ’90 si
sono limitati ad
offrire definizioni generali dei LEA e ad indicare solo in negativo alcune
prestazioni sicuramente escluse. Fino al 2001 mancava una precisa
individuazione delle prestazioni che il SSN era tenuto ad erogare.
CRITERI per l’individuazione delle prestazioni essenziali:
-pertinenza(rispondono agli obiettivi di assistenza)
-efficacia (evidenza scientifica)
-appropriatezza clinica e organizzativa(uso efficiente delle risorse).
DPCM 12.01.2017
Definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con
maggiore dettaglio. Aggiorna gli elenchi di malattie rare e croniche che danno il
diritto all’esenzione dal ticket.
Tre grandi livelli:
-Prevenzione collettiva e sanità pubblica: sorveglianza, prevenzione e
controllo malattie infettive e croniche, vaccinazioni, tutela della salute e
sull’ambiente di lavoro, salute animale, sicurezza alimentare;
-Assistenza distrettuale: servizi sociali, sanitari e assistenz