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Gli Edili e i Questori nell'antica Roma
GLI EDILI nascono come carica attribuita solo ai patrizi ma con il corso del tempo vengono poi duplicate, in quanto vengono create gli edili plebei.
- Si occupano degli spettacoli
- Vigilanza dei mercati (editto dell'edile aveva la competenza dell'editto sulla compravendita)
- Cura annonae: la cura annonae, ai tempi della repubblica, fu affidata agli aediles plebis. Le loro mansioni in materia annonaria consistevano nel mantenere Roma sempre provvista di frumento, in modo che non ne avesse a difettare, e nel far sì che il prezzo fosse mantenuto in una misura equa e normale.
- La responsabilità di gestire anche gli archivi di garanzia dei plebei.
I QUESTORI, i più antichi dei magistrati senza imperium, svolgevano una funzione di assistenza ai magistrati maggiori per quanto riguarda:
- La repressione criminale (indagini di polizia - questo che in latino era appunto l'indagine)
- Custodia dell'erario presso il tempio di Saturno
- Funzioni giurisdizionali
Analoghe a quelle svolte dagli edili curuli in città con relativo di esporre una editto.
TRIBUNI DELLA PLEBE servivano a contrastare l'imperium dei consoli che si manifestava (l'aiuto dei cittadini contro il potere dei consoli).
Nel 459, 2 patrizi (Lucio Valerio Potito e Marco Orazio Barbato) assumono il potere e adottano tre provvedimenti legislativi particolarmente favorevoli alla plebe, le c.d. leggi Valeriae-Horatiae che davano:
- validità costituzionale dei magistrati eletti dal concilium plebis [cd. lex: Valeria Horatia de plebiscitis)
- affidamento agli edili della custodia di garanzia del testo ufficiale dei senatoconsulti nel tempo di Cerere (cd. lex Valeria Horatia de senatus consultorum custodia)
- ripristino dell'istituto della provocatio ad populum, con divieto di creazione di magistrati esenti da provocazione (Lex Valeria Horatia de provocatione)
Affermazione (da parte di tutta la comunità cittadina) della inviolabilità personale dei
tribuno della plebe e della correlativa sacertà (consecratio) del violatore (cd. lex Valeria Horatia de tribunicia potestate).- Funzione e Poteri del Tribuno (esercitati dentro il poerium, limitato agli assetti civili)
- assistenza [alla plebe, poi ai cittadini] contro il potere dei consoli (auxili latio adversus consules)
- potere di veto rispetto agli atti di imperio di qualsiasi magistrato (cd. intercessio tribunicia).
- potere coercitivo (summa coercendi potestas)
- diritto di riunire la plebe riunita in assemblea (ius agendi cum plebe) e di proporle interventi eschemi di deliberazione (che sfociavano non in una lex ma in un plebis scita)
- [dalla tarda repubblica] diritto di partecipare alle riunioni del senato, convocarlo e presiederlo (iussenatus habendi), nonché possibilità di essere cooptati in senato
- Inoltre, il popolo non si esponeva solo tramite l'assemblea ma anche dal tribuno.
LESSON 6: L'EDITTO DEL PRETORE
Processo Formulare è una procedura tipica del diritto classico a Roma del periodo repubblicano e imperiale (I principato) ed eredita una struttura già presente nella Roma antica, quello del Processo di Legis Actiones. Il processo formulare viene poi sostituito dal Cognitio extra ordinem, un'agiurisdizione straordinaria in quanto fa capo direttamente all'imperatore (avviene durante tardo principato). Il Processo formulare si svolgeva in 2 fasi distinte e 2 funzioni distinte. 1 fase: (in iure) davanti ad un magistrato, di norma un pretore ma poteva essere qualsiasi magistrato dotato di potere iurisdictio, chiamato a tradurre in diritto gli interessi delle due parti. 2 fase: (apud iudicem) davanti ad un privato cittadino chiamato ad emettere una sentenza. Invece era chiamato a raccogliere gli elementi di fatto (le prove). Tutti i magistrati avevano una carica temporanea. Il pretore aveva una carica di un anno, dove all'inizio del suo mandato emanava un documento checonteneva il suo programma di mandato. In particolare il pretore prometteva di tutelare/punito alcune situazioni che considerava ingiustificabili ed ingiuste. Questo documento viene poi chiamato editto del pretore. L'editto del pretore era quindi una sorta di promessa. Egli prometteva di attuare una protezione processuale per tutelare la persona lesa.
La persona che si trovava in uno di queste situazione descritte dall'editto poteva quindi agire in giudizio (il verbo agire dal latino agere, significava principalmente che: ogni volta che il cittadino si trovava in situazioni descritte nell'editto avrebbe agito ricorrendo anche all'aiuto del pretore e quindi compiuto un'azione. Questo dunque verrà chiamato attore, ossia la persona che ha svolto un'azione).
L'editto veniva pubblicato nel foro (l'ambiente nel quale si svolgeva l'attività giurisdizionale del pretore e la vita quotidiana). L'editto conteneva un
registro pubblico che prevedeva le promesse e le azioni che il pretore appunto avrebbe usato e il rito che l'attore avrebbe messo in atto. L'editto del pretore era quindi una fonte del diritto, perché nel momento in cui il pretore prometteva che avrebbe tutelato una certa situazione, si può dire che nasceva una sorta di diritto del cittadino ad essere protetto (ossia il diritto di far mantenere la promessa del pretore). Questo spiega perché il diritto romano viene considerato a matrice processuale e casistica (perché si ha una prospettiva di processo, nel quale "se il pretore mi prometteva la tutela, allora io avevo un diritto"). Molte situazioni che il pretore prometteva di proteggere erano situazioni già presenti da legge pubbliche. Lo ius civile quando confluiva con l'editto del pretore dava vita alle azioni civili: fondati sul diritto civile (parte del diritto con una matrice legislativa ossia che ha il suo).fondamento sulla legge) eriguardavano le innovazioni per correggere, integrarlo oppure per sfumarlo in altri modi. Le azioniche non erano fondate su base civile venivano chiamate azioni onorarie/ pretorie* (onorarie perchéavevano come origine l’imperium del pretore).L’editto del pretore conteneva sia le azioni onorarie che quelle civili. (innovazioni proprie delpretore e promesse già prescritte da altre leggi). Ogni pretore poteva introdurre di anno in annonuove promesse ma in generale il nuove pretore conservava il il vecchio editto del suoprecedessore.La parte delle promesse non nuove né fondate sul diritto civile veniva chiamato editto tralatizio(edictum tralaticium).Solo nel 2 sec. a.C l’editto assume una forma stabile ed immutabile che ricordata come edittoperpetuo.Infine il pretore in quanto era un magistrato dotato di imperium, non era tenuto a limitare le sueazioni. Infatti poteva agire al momento, ossia mettere in atto nuove azioni nonpreviste dall'editto che erano concesse all'occorrenza. Queste sono le azioni in factum (azioni onorarie ondate sui fatti).
ESEMPIO DI UN PROCESSO FORMULARE:
Supponiamo che un soggetto (A) considerato il proprietario civile/possessore del cavallo, viene posseduto del cavallo da un soggetto (B) che vende a sua volta il cavallo ad un altro soggetto (C) che diventa il nuovo possessore del cavallo.
Il soggetto A può "prendersela" con entrambi soggetti B&C in 2 modi diversi.
B ha commesso un Furto, considerato in termine tecnico come un delitto a Roma ossia atti illeciti che generano delle obbligazioni che hanno un riflesso nel processo privato. Queste obbligazioni sono a carico dell'autore dell'illecito. Il pretore quindi promette di eseguire un'azione che si può rivolgere solo verso l'autore dell'illecito e viene denominato come azioni in personam (azione esercitata ad un solo soggetto/ relazione con il ladro in persona)
E danno origine ad un rapporto obbligatorio e quindi al mondo delle obbligazioni.
C, il possessore nuovo del cavallo vantava però un titolo di livello inferiore di proprietà di A.
Ogni volta che il pretore concedeva un'azione rivolta a tutelare un rapporto dell'attore con la cosa, a prescindere dalla responsabilità della controparte, veniva chiamato azione in rem (azioni reali, in quanto posto sul piatto la relazione con l'attore e il res/la cosa. In questo caso il cavallo). Questa azione di rivendica viene chiamata rei vendicatio (tutela la proprietà civile dell'attore: rappresenta un'azione in rem e rei persecutoria). Sono esperibili a chiunque (erga omnes) purché sia possessore della cosa. Chiunque lo possedeva aveva il diritto reale, ossia i diritti che posso far valere nei confronti di chiunque.
Obbligazioni legano persone specifiche;
Diritti reali posso essere fatti valere nei confronti di tutti, erga omnes.
All'interno
dell'editto si distinguono due tipologie di azioni: azioni in rem/reali, ci aspetta un diritto reale (faccio valere la relazione tra me e la cosa e miro a riaverla) e azioni in personam (faccio valere la responsabilità della controparte), è quella con cui agiamo con qualcuno che è obbligato verso di noi o con contratto o con delitto. Quindi ha a che fare con le obbligazioni. (add from Pag.212). Sia le azioni di rivendica (in rem) e di furto (in personam) sono contenute nell'editto del pretore e rappresentano esempi tipici di strumenti del processo formulare. Il processo formulare, di necessità poteva portare il convenuto solo ad una condanna pecuniaria (pagamento in somma di denaro/ nelle situazioni in rem il convenuto poteva evitare di pagare, restituendo la "cosa", la restituzione della cosa non era però obbligatoria, al contrario del pagamento, che era molto più conveniente in quanto la somma richiesta era molto.più alta del valore della cosa) Sia le azioni in rem e in personam portano solamente ad una condanna pecuniaria obbligatoria. Tuttavia la motivazione del pagamento può cambiare in quanto il versamento della somma di denaro poteva essere a titolo di pena (azioni penali sono sempre in personam, in quanto faccio valere la responsabilità della controparte processuale, dove la somma del denaro equivaleva al multiplo del valore dell’oggetto) o a titolo di risarcimento, di controvalore del danno patito. (azioni rei persecutorie). È importante distinguere queste due azioni nel sistema di un processo formulare in quanto gli interessi che stanno alla base dell’azione reali e quelle che stanno alla base dell’azione personale sono diversi posso far coesistere queste due azioni. Ossia posso agire sia con azioni penali e azioni rei persecutorie: - In questo caso possiamo usare sia un’azione penale verso il ladro (responsabilità di ladro, lo punisco per
quello che fatto) sia un’azione rei persecutoria verso il nuovo possessore del