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LA CONTABILITA’ A BASE ECONOMICO-PATRIMONIALE
La contabilità economico-patrimoniale consente la predisposizione periodica e congiunta di:
• dello stato patrimoniale (SP) nel quale è fornita la rappresentazione in termini monetari del
patrimonio di funzionamento dell’amministrazione, ovvero gli elementi attivi e passivi e per differenza
algebrica fra loro del patrimonio netto;
• del conto economico (CE) nel quale è fornita la rappresentazione in termini monetari delle utilità
economiche acquisite e impiegate nel corso dell’esercizio ovvero proventi e ricavi d’esercizio e costi
e oneri di esercizio che hanno portato alla determinazione del risultato economico d’esercizio (avanzo
economico, disavanzo economico o perdita d’esercizio) cioè del saldo del CE.
La rilevazione unitaria dei fatti di gestione esterna è resa possibile dal piano dei conti integrato ovvero
dell’elenco delle voci di bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali che è unico e
obbligatorio per tutte le AP. Ovvero comanda la Cofi cioè se non si registra in CoFi, non si registra in Coep
durante l’esercizio, ogni volta che si manifesta un fatto di gestione esterna va registrato sempre in Cofi e al
momento opportuno in Coep, ovvero quando l’entrata viene accertata si registra in CoEp e quando la spesa
viene liquidata si registra in CoEp. Dunque, l’integrazione avviene in corrispondenza dell’accertamento
e della liquidazione.
Per tenere le scritture di contabilità economico-patrimoniale occorre usare due conti:
• conti patrimoniali che accolgono le variazioni monetarie intervenute negli elementi attivi e passivi
del patrimonio;
• conti economici i quali accolgono costi/oneri e ricavi/proventi annuali o d’esercizio;
I conti patrimoniali sono accesi a:
• elementi patrimoniali attivi (voci dell’attivo) e accolgono il valore iniziale e gli aumenti in DARE
e le diminuzioni in avere;
• elementi patrimoniali passivi (voci del passivo) accolgono il valore in iniziale e gli aumenti in
AVERE e le diminuzioni in DARE.
Si tratta di conti bifase perché si utilizzano entrambe le sezioni.
Il conto patrimonio netto accoglie il valore iniziale e gli aumenti nella sezione Avere e le diminuzioni in
dare. Patrimonio netto = Attività – Passività
Attività = Passività + Patrimonio netto
il patrimonio netto, di fatto, è una grandezza di natura economica che corrispondere alla differenza tra attività
e passività e indica la ricchezza netta accumulata negli esercizi precedenti.
I conti economici sono accesi a:
• costi e oneri annuali e accolgono il valore iniziale e gli aumenti in Dare;
• ricavi e proventi annuali e accolgono il valore in iniziale e gli aumenti nella sezione Avere.
Si tratta di conti monofasi poiché si usa una sola sezione, fatte salve le necessità di rettifica dei valori in essi
iscritti. Ricordiamoci, invece, che i conti utilizzati per tenere la contabilità finanziaria sono denominati conti
finanziari.
Approfondimento 6.4 – il metodo della partita doppia (partiduplistico): per tenere la CEP occorre fare
ricorso a un metodo di registrazione cioè a un insieme ordinato e organico di regole da seguire per la
compilazione delle scritture. Il metodo di registrazione da secoli utilizzato per tenere la CEP è il metodo di
registrazione partiduplistico ovvero il metodo della partita doppia: ogni fatto di gestione esterna da
memorizzare in CEP deve essere registrato tanto nella sezione Dare di un conto o suddiviso fra le sezioni Dare
di più conti quanto nella sezione Avere di un altro conto o suddiviso fra le sezioni Avere di più conti. Al termine
della registrazione il totale delle somme scritte nella sezione Dare di uno o più conti (totale degli addebitamenti)
deve essere sempre uguale al totale delle somme iscritte nella sezione Avere di uno o più conti (totale degli
accreditamenti). Dunque, dobbiamo movimentare almeno due conti, in due sezioni opposte e per il
medesimo ammontare.
È l’entrata che accompagna e misura finanziariamente la variazione economica positiva (ricavo/provento
annuale) e/o patrimoniale passiva (aumento di valore di un elemento patrimoniale passivo o una diminuzione
di un elemento patrimoniale attivo).
Simmetricamente, è l’uscita che accompagna e misura finanziariamente la variazione economica negativa e/o
la variazione patrimoniale attiva (aumento di valore di un elemento patrimoniale attivo o una diminuzione di
valore di un elemento patrimoniale passivo).
Dunque:
• un fatto è permutativo se da una variazione patrimoniale (entrata o uscita) avrò un ulteriore variazione
patrimoniale;
• un fatto è modificativo se da una variazione patrimoniale (entrata o uscita) avrò una variazione
economica;
• un fatto è misto se da una variazione patrimoniale (entrata o uscita) avrò sia una variazione
patrimoniale che una variazione economica.
Dunque, l’accertamento non sempre comporta una variazione economica positiva ma potrà comportare oltre a
una variazione patrimoniale positiva anche una variazione patrimoniale passiva (caso mutuo).
Domanda: quali sono le regole da seguire per “collegare” la CF alla CEP?
La regola generale dettata dal principio di CEP è che i proventi/ricavi conseguiti sono rilevati in
corrispondenza della fase dell’accertamento delle entrate e i costi/oneri sostenuti sono rilevati in
corrispondenza della fase della liquidazione delle spese. La regola generale non funziona quando
l’accertamento determina solo una variazione di crediti alla quale non si accompagna una variazione
economica positiva (conseguimento di un provento o ricavo) ma a un’altra variazione finanziaria. Ci
riferimento in particolare a:
• “entrate da riduzione di attività finanziarie”; “accensione prestiti”; “anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere” e entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina variazioni
finanziarie positive (rilevazioni di crediti) e non economiche;
• le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA il cui accertamento e impegno/liquidazione
determinano la rilevazione di crediti e debiti;
• la riduzione dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per prelievi da depositi
bancari;
• l’incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per versamenti da
depositi bancari.
Questi, movimenteranno solo conti di natura patrimoniale e finanziaria ma non di natura economica.
Con riferimento al sostenimento di costi, il debito v/fornitori in CEP è registrato successivamente rispetto
all’impegno e cioè nel momento in cui la variazione finanziaria negativa (debito) è comprovata da documenti
(fattura) che conferiscono all’operazione certezza e misurabilità. Ovvero ricevo i beni e la fattura e registro
debiti v/fornitori e il costo di acquisto dei materiali. Al momento del pagamento, azzero il debito v/fornitori e
avrò un’uscita di cassa (banca). Dunque, in concomitanza della registrazione della liquidazione si procede alla
rilevazione in CEP del debito v/fornitori e del costo di acquisto.
Non seguono questa regola i costi derivanti dai trasferimenti e contributi che sono rilevati in corrispondenza
dell’impegno della spesa; le “spese per incremento attività finanziarie”. “rimborso prestiti”. “chiusura
anticipazioni ricevute da istituto tesoriere” e “uscite per conto terzi e partite di giro” il cui impegno determina
solo rilevazioni di debiti e non di costi; le spese relative al debito iva, la riduzione di depositi bancari che è
rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari.
Vedi tabelle ed esercizi svolti a pag. 306, 307 e 308.
La competenza economica e le scritture di assestamento economico.
Competenza economica e competenza finanziaria coincidono se si prende in considerazione l’intera vita
aziendale, ma non coincidono più quando si prende in esame uno dei periodi annuali nei quali le vicende
aziendali si svolgono.
Approfondimento 6.5 – la definizione di competenza economica: il principio CEP afferma che “l’effetto
delle operazioni deve essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano incassi e pagamenti.
Per predisporre correttamente lo SP e il CE di APTR e APTL occorre rettificare i saldi dei conti così come
determinatisi durante l’anno finanziario per effetto della registrazione delle operazioni di gestione esterna.
Dopo aver registrato tutte le opportune rettifiche, potremo chiudere i conti patrimoniali ed economici i saldi
dei quali saranno pronti per confluire, rispettivamente nello SP e nel CE.
Le scritture di assestamento economico, sono registrazioni che non conseguono più a fatti di gestione esterna
e implicano con limitate eccezioni inerenti alle scritture di integrazione, l’uso di soli conti di natura economica.
Le scritture di assestamento si dividono in:
• scritture di rettifica
• scritture di completamento o integrazione.
Le scritture di rettifica modificano costi/oneri e ricavi/proventi già contabilizzati ma che non possono
transitare nel CE per il valore per il quale sono stati registrati; le scritture di completamento o integrazione
introducono nella CEP costi/oneri e ricavi/proventi che non sono stati ancora registrati, ma devono confluire
nel CE. La rettifica o l’integrazione di valori economici si accompagna a modifiche dei valori patrimoniali
posto che qualunque modifica di tipo economico costituisce sempre una variazione del patrimonio netto.
Sono esempi di scritture di rettifica:
• risconti attivi e passivi, quote di costi/oneri e ricavi/proventi la cui manifestazione finanziaria è
avvenuta nell’esercizio o in esercizi precedenti, ma che sono di competenza economica di periodi
amministrativi successivi;
• ammortamenti;
• rimanenze di beni già acquisiti o prodotti ma non ancora utilizzati o ceduti;
• capitalizzazioni di costi/oneri aventi utilità pluriennale e realizzazioni interne di immobilizzazioni;
Sono esempi di scritture di completamento o integrazione:
• crediti e debiti da liquidare, relativi a operazioni per le quali si è già verificato il trasferimento di
proprietà, del godimento di un bene o servizio (fatture da emettere o da ricevere);
• ratei passivi e attivi, relative a quote di costo/onere o di provento/ricavo di competenza economica
dell’esercizio in chiusura la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta;
• accantonamenti a fronte di rischi e costi futuri;
• indennità di tr