DIRITTO TRIBUTARIO
Introduzione (cap I)
Il diritto tributario studia l’insieme delle norme e dei principi che governano l’istituzione e
tributi (macrocategoria→imposte, tasse, contributi, monopoli fiscali).
l’applicazione dei
I tributi sono prestazioni patrimoniali imposti (con un atto dell’autorità) che
comportano una decurtazione del patrimonio (obbligo di pagare una somma di denaro)
del soggetto passivo (il contribuente, colui che subisce il prelievo) con effetti definitivi
(al contrario del prestito forzoso che poi prevede una restituzione, qui invece non c’è) e
sul piano funzionale ha lo scopo di finanziare la spesa pubblica.
Fino ai primi anni 70 il diritto tributario non si conosceva, prima si insegnava il diritto
finanziario (studia il complesso delle regole che governavano l’intero fenomeno
finanziario pubblico→la parte legata alle entrate e anche quella delle uscite, quindi una
prospettiva economica e
prospettiva più ampia) e scienza delle finanze (uguale ma nella
non giuridica). Ad oggi si occupa solo delle entrate tributarie, non di tutte le entrate e
non la spesa; ma non solo le entrate tributarie servono a finanziare la spesa pubblica, lo
fanno anche l’indebitamento e la privatizzazione.
È una scienza giuridica autonoma con un proprio sistema normativo e un insieme di
principi generali che governano la materia, quindi hanno fonte nella Costituzione e nei
Trattati Europei.
È una parte del diritto pubblico ma soprattutto di quello amministrativo; perché
l’oggetto comprende, oltre al complesso di norme e di principi che presiedono
all’istituzione e all’applicazione del tributo, la funzione impositiva in senso ampio ed il
suo esercizio in concreto. Quindi è ricorrente il riferimento agli istituti pubblicistici, ad
eccezioni di quando il diritto amministrativo fa ricorso a quelli privatistici utilizzando gli
istituti del Codice Civile. Ha relazioni anche con il diritto penale, delle obbligazioni,
commerciale.
Il procedimento tributario di imposizione è influenzato dalle regole del procedimento
amministrativo, perché l’atto di imposizione deve essere motivato con le stesse
motivazioni del procedimento amministrativo.
Si è affermato il principio della determinazione rafforzata, cioè nella determinazione
della base imponibile devo tenere conto del codice civile e dei principi contabili
nazionali e internazionali, questo per far capire come il diritto tributario sia collegato a
altri aspetti ma comunque mantiene la sua autonomia.
I principi costituzionali fondamentali sono l’art.23 “nessuna prestazione patrimoniale
art.53 “tutti sono
può essere imposta se non in base alla legge” di legalità; e
→principio
tenuti a concorrere alle spese pubbliche e devono farlo in ragione della loro capacità
contributiva” capacità economica palesata da indici come il reddito, i consumi
→la
colpiti dall’IVA, il patrimonio. 1
La norma tributaria non si distingue dalle altre norme conosciute nell’ordinamento
perché descrive un’astratta fattispecie e vi collega una serie di effetti che sono
collegati al prelievo tributario, e questo collegamento è la caratteristica della norma
tributaria.
4 elementi fondamentali della fattispecie:
il presupposto, è il fatto al verificarsi del quale è dovuto il tributo (ex. il
● possesso del reddito è il presupposto dell’IRPEF; possesso di fabbricati, terreni
agricoli e aree fabbricabili è il presupposto dell’IMU che colpisce il patrimonio
immobiliare)
il soggetto passivo/contribuente è colui che avendo realizzato il presupposto
● deve farsi carico del pagamento del tributo
la base imponibile è la grandezza monetaria/non cui è commisurato il tributo
● misura del tributo, cioè in misura fissa (imposta da bollo) o variabile (bisogna
● individuare la regola che può essere proporzionale come l’IVA,
→aliquota
progressivo come L’IRPEF che dipende dagli scaglioni e aumenta al variare della
base imponibile, o regressivo)
Nelle imposte dirette (imposta sul reddito e sul patrimonio) il presupposto è colpito in
imposte personali (si considera il rapporto
modo immediato, possiamo distinguere le
tra soggetto passivo e presupposto unicamente ad una serie di circostanze che
appartengono alla situazione personale e familiare del soggetto passivo perché ci sono
spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, ex. IRPEF) e reali (rapporto tra
soggetto passivo e presupposto, senza tenere conto di altro); nelle imposte indirette
l’indice di forza economica è colpito in modo indiretto (IVA). E’ pagata dal consumatore
finale del prodotto o del servizio, e non dal produttore o dal venditore. Questo significa
che l’imposta è inclusa nel prezzo del prodotto o del servizio e aumenta il costo per il
consumatore finale.
Da poco c’è una tassa sugli extra profitti dove si trovano prima i soggetti e poi il
presupposto colpito, andando a invertire il senso logico usato generalmente.
In base al fattore tempo distinguiamo le imposte periodiche il cui presupposto è
costituito in una situazione di fatto si ripete con continuità nel tempo, ad ex. l’IRPEF è
periodico perché il reddito si ripresenta nel tempo, ma bisogna definire l’intervallo
temporale ad ex. per le imposte sul reddito a 18 anni dalla morte, e frazionarlo in
intervalli definiti chiamati periodi d’imposta (intervallo di tempo cui devo guardare per
(si risolve in un unico atto o fatto).
determinare la base imponibile); imposte istantanee
Le norme tributarie si distinguono in:
norme sostanziali che a loro volta si distinguono in norme sanzionatorie (la
● violazione delle norme tributarie, che rappresenta il presupposto, è punita con
sanzioni amministrative o anche penali nei casi più gravi) e impositrici
(individuano presupposto, soggetto passivo, base imponibili e misura) 2
norme procedurali che a loro volta si distinguono in norme processuali
● (regolano il processo teso a garantire gli interessi di contribuenti e terzi coinvolti
nella dinamica di applicazione del tributo) e procedimentali (disciplinano
obblighi che gravano sul contribuente come quelli di dichiarazione o versamento
e i poteri di cui dispone l’amministrazione finanziaria per controllare che sia stata
correttamente applicata la norma)
I tributi (cap II)
Il tributo viene evocato da diverse norme di natura differente, ma nessuna si fa carico
di definire effettivamente cos’è. Queste norme sono:
art.23 della Costituzione, è il principio della riserva legge ma non fa riferimento
➢ al tributo in senso stretto
art.53 il primo comma non contiene riferimento al fenomeno tributario, ma viene
➢ fatto nel secondo comma “il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”
art.75 c’è un altro riferimento indiretto ai tributi perché si parla di leggi tributarie
➢ art.117 nel primo comma si precisa che lo Stato ha legislazione esclusiva in alcune
➢ materie, tra cui il sistema tributario
art.119, secondo comma dice che comuni, province, città metropolitane e regioni
➢ stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la costituzione e secondo i
principi di coordinamento del sistema tributario (riferimento esplicito)
nello statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) il tributo viene
➢ nominato più volte
nel testo unico delle imposte sui redditi, art.99 dice che le imposte sui redditi e
➢ quelle per cui è prevista la rivalsa non sono deducibili, tutte le altre imposte sono
deducibili quando vengono pagate
decreto legislativo 546/1992 disciplina il processo tributario, l’art.2 dice che
➢ appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto
tributi di ogni genere e specie
art.2752, 2758, 2774 cc si occupano di privilegi e fanno riferimento ai crediti per
➢ tributi diretti e indiretti; anche in questo caso il tributo viene richiamato ma non
definito
domanda cos’è il tributo? -nell’ordinamento il tributo viene richiamato da diverse
norme: costituzione, codice civile, decreto legislativo 546/1992, ma manca una
definizione di tributo.
Le entrate di cui si occupa il diritto tributario sono solo quelle tributarie; in generale
queste possono essere di diritto privato, garantite da prestazioni patrimoniali imposte e
tributarie. Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta ma non tutte le prestazioni
patrimoniali imposte sono tributi.
L’art.23 tratta delle prestazioni patrimoniali imposte e dice che “nessuna prestazione
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e guarda quindi alle 3
prestazioni patrimoniali personali e quelle imposte, ma a noi interessano quelle imposte
che si caratterizzano per la presenza di una doppia condizione: ci deve essere
un’autorità che impone la prestazione, al di là del consenso del contribuente;
l’imposizione delle prestazioni deve determinare una decurtazione, diminuzione del
patrimonio del soggetto che la subisce (ex. i prestiti forzosi caratterizzati da una
condizione di coattività che determina una decurtazione transitoria del patrimonio
(obbligo di restituzione); il tributo idem ma si distingue per la definitività della
decurtazione, perchè il tributo non viene restituito). L’articolo guarda a queste
prestazioni che vengono imposte ma dice anche che devono essere imposte dalla legge
o atti con forza di legge, non si può fare con il regolamento (fonte secondaria).
La riserva è relativa e non assoluta perché non tutti gli elementi della fattispecie devono
essere imposti dalla legge, ma solo quelli principali (imposte, soggetto passivo, base
imponibile, misura), gli altri possono anche essere imposti da fonti di rango inferiore
(anche alcuni elementi della base imponibile e della misura).
Gli art.23 e 53 ci servono per ricavare la nozione di tributo rilevante: i tributi sono
imposte che comportano una decurtazione del patrimonio con
prestazioni patrimoniali
effetti definitivi, funzionale al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento della
spesa pubblica.
Il sistema tributario, nominato negli articoli 117, 119, è l’insieme dei tributi vigenti in un
determinato istante. Può essere a livello nazionale (tributi radiali) o locale (regionale o
comunale) ma anche unionale (tributi armonizzati per essere applicati in modo uguale
in tutti i Paesi dell’UE) o internazionale.
Ci sono delle sottopartizioni di tributo:
imposta: tributo a-causale (non ha una causa), la prestazione coattiva è dovuta a
● fronte del perfezionamento di un determinato presupposto a prescindere dalla
fruizione di un qualche servizio o attività pubblica (ex. IRPEF, IRES, IVA, IRAP,
IMU). Operano gli art.23 e 53 (per poter imporre un’imposta è necessaria una
congrua base legislativa e si può imporre solo se si registra idonea capacità
contributiva)
tassa: tributo causale, il presupposto è la fruizione di un determinato servizio o
● attività pubblica (ex. richiedo il rilascio del passaporto e devo pagare le tasse
sulle concessioni governative; per il possesso dell’immobile il comune chiede la
TARI, ma se si dimostra che non viene utilizzato allora non bisognerà pagarla).
Opera l’art.23 e se il servizio è essenziale c’è copertura anche dell’art.53,
altrimenti no
contributo: richiesto a fronte di una determinata attività pubblica che comporta
● un arricchimento di un determinato soggetto (ex. realizzazione di una strada
che da vantaggio a chi ne usufruisce; le aree bonificate)
monopolio: chi acquista un genere di monopolio paga un corrispettivo (entrata
● di diritto privato) e si può riconoscere la natura tributaria del monopolio
guardando alla sua funzione. Viene imposto per recuperare risorse necessarie al
finanziamento della spesa pubblica 4
Quando parliamo di servizi indivisibili facciamo riferimento a servizi i cui costi siano
indivisibili (esempio: costi sostenuti per assicurare la tutela al pubblico, il servizio
scolastico, la spesa sanitaria, ecc.); quando parliamo di servizi divisibili facciamo,
invece, riferimento a servizi i cui costi siano divisibili (esempio: spese per il rilascio del
passaporto, smaltimento dei rifiuti, ecc.).
Il costo dei servizi indivisibili viene finanziato dalle imposte, quello dei servizi divisibili
dalle tasse.
Principi costituzionali (cap III e IV)
Sono i principi di maggiore spessore che governano il fenomeno tributario principio
→il
sulla forma e la fonte di imposizione (art.23) e il principio sul fondamento (art.53).
L’art. 23 è sulla riserva di legge e recita “nessuna prestazione personale o
➢ patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” rifà al principio “no
→si
taxation without representation” (si escludeva la posizione di supremazia del re
ed implicava il consenso delle classi sociali).
Sono tre i punti che qualificano una prestazione imposta: coattività, rilievo
patrimoniale e la ratio della legge impositiva in quanto si risolvono in una decurtazione
patrimoniale del privato per effetto dell'esercizio di poteri autoritativi ordinati al
perseguimento esclusivo di tale finalità. Non appartengono alla categoria in esame le
prestazioni imposte che non determinano una decurtazione patrimoniale, quelle che
non derivano dall'esercizio di un potere pubblico nonché quelle che, pur essendo
espressione di un atto di autorità, perseguono gli effetti patrimoniali nei confronti del
privato in combinazione con altre finalità.
Ha funzione di garanzia per il contribuente perché si vuole far in modo che alla base
dell’obbligazione legale che origina il tributo vi sia un fatto che deve essere previsto in
via normativa.
La legge cui guarda quest’articolo è legge ordinaria (emanata dagli organi con i
procedimenti previsti dall’ordinamento: legge in senso stretto, atti aventi forza di legge,
leggi regionali e leggi delle province autonome).
Le riserve previste dall’ordinamento possono essere di due tipi: assolute (tutti gli
elementi della fattispecie devono essere fissati dalla legge) e relative (alcuni elementi, i
principali, sono fissati mentre gli altri possono essere demandati a fonti di rango
inferiore →regolamenti).
L’art.23 è una riserva relativa perché si dice che ci deve essere una base legislativa, vuol
dire che non deve essere completamente prevista dalla legge, ad esempio la base
imponibile può essere prevista sia da una legge primaria, sia da una di rango inferiore,
quindi possono concorrere. 5
Può succedere che la legge fissi la misura esatta dell’aliquota (ex. IRPEF, IRES, IVA), ma in
altri casi l’aliquota può variare entro dei range previsti dalla legge primaria e si rinvia a
legge di rango inferiore che stabilisce la misura esatta (ex. IMU).
ESEMPIO: l'ammortamento, il quale consente di ripartire il costo di un bene a fecondità
ripetuta. Si tratta di beni che contribuiscono alla formazione del reddito in più anni, ed il
costo che si sostiene per ottenere quel reddito viene spalmato sugli anni nei quali il
bene viene utilizzato. Civilisticamente si prevede che l'ammortamento debba essere
calcolato e registrato sulla base della residua possibilità di utilizzazione economica del
cespite. Il legislatore tributario non tollera questa regola, e nel testo unico afferma che
le quote di ammortamento si possono dedurre in misura non superiore a quella che
risulta applicando al costo del bene dei coefficienti che sono fissati mediante apposito
decreto ministeriale.
Dunque, l'ammortamento, ovvero una componente del reddito d'impresa, viene
disciplinato da una fonte primaria, il DPR 917 del 1986, ma viene affiancata da una fonte
di rango inferiore, ovvero il decreto ministeriale.
Il primo comma del 53 recita “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
➢ ragione della loro capacità contributiva” ; il secondo dice che “il sistema tributario
solidaristica
è informato a criteri di progressività” una doppia funzione: una
→ha
attraverso il concorso alle spese pubbliche (attraverso il reparto delle spese
garanzia
pubbliche per i consociati si rimuovono i fattori di disuguaglianza) e di
(protegge da pretese impositive prive di adeguato fondamento costituzionale)
capacità di contribuzione è presupposto (perché vi può essere concorso solo
→la
se vi è un’adeguata capacità contributiva), parametro (il concorso deve essere
rapportato alla capacità contributiva) e limite (non vi può essere concorso in
misura superiore alla capacità contributiva) del concorso alle spese pubbliche.
La capacità contributiva è la capacità di concorrere alla spesa pubblica, ma si sostanzia
attraverso la forza economica quindi capacità economica (gli indici sono il reddito
→è
cioè flusso ed è colpito dall’IRPEF e IRES, il patrimonio cioè stock e colpito da IMU, il
consumo cioè lo scambio e colpito dall’IVA).
Ma tutta la capacità economica è capacità contributiva? No perché una porzione di
del minimo vitale per garantire
quella economica non dovrebbe essere tassata →limite
una sopravvivenza libera e dignitosa del contribuente. Ma si devono palesare due
condizioni purché gli indici esprimano attitudine alla contribuzione:
attualità: l’indice per essere tassato deve essere attuale, quindi nè passato nè
● futuro. Rileva sotto il profilo della
retroattività della legge tributaria→ capire se si possono colpire con una
○ nuova legge presupposti che s
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