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DIRITTO TRIBUTARIO

Introduzione (cap I)

Il diritto tributario studia l’insieme delle norme e dei principi che governano l’istituzione e

tributi (macrocategoria→imposte, tasse, contributi, monopoli fiscali).

l’applicazione dei

I tributi sono prestazioni patrimoniali imposti (con un atto dell’autorità) che

comportano una decurtazione del patrimonio (obbligo di pagare una somma di denaro)

del soggetto passivo (il contribuente, colui che subisce il prelievo) con effetti definitivi

(al contrario del prestito forzoso che poi prevede una restituzione, qui invece non c’è) e

sul piano funzionale ha lo scopo di finanziare la spesa pubblica.

Fino ai primi anni 70 il diritto tributario non si conosceva, prima si insegnava il diritto

finanziario (studia il complesso delle regole che governavano l’intero fenomeno

finanziario pubblico→la parte legata alle entrate e anche quella delle uscite, quindi una

prospettiva economica e

prospettiva più ampia) e scienza delle finanze (uguale ma nella

non giuridica). Ad oggi si occupa solo delle entrate tributarie, non di tutte le entrate e

non la spesa; ma non solo le entrate tributarie servono a finanziare la spesa pubblica, lo

fanno anche l’indebitamento e la privatizzazione.

È una scienza giuridica autonoma con un proprio sistema normativo e un insieme di

principi generali che governano la materia, quindi hanno fonte nella Costituzione e nei

Trattati Europei.

È una parte del diritto pubblico ma soprattutto di quello amministrativo; perché

l’oggetto comprende, oltre al complesso di norme e di principi che presiedono

all’istituzione e all’applicazione del tributo, la funzione impositiva in senso ampio ed il

suo esercizio in concreto. Quindi è ricorrente il riferimento agli istituti pubblicistici, ad

eccezioni di quando il diritto amministrativo fa ricorso a quelli privatistici utilizzando gli

istituti del Codice Civile. Ha relazioni anche con il diritto penale, delle obbligazioni,

commerciale.

Il procedimento tributario di imposizione è influenzato dalle regole del procedimento

amministrativo, perché l’atto di imposizione deve essere motivato con le stesse

motivazioni del procedimento amministrativo.

Si è affermato il principio della determinazione rafforzata, cioè nella determinazione

della base imponibile devo tenere conto del codice civile e dei principi contabili

nazionali e internazionali, questo per far capire come il diritto tributario sia collegato a

altri aspetti ma comunque mantiene la sua autonomia.

I principi costituzionali fondamentali sono l’art.23 “nessuna prestazione patrimoniale

art.53 “tutti sono

può essere imposta se non in base alla legge” di legalità; e

→principio

tenuti a concorrere alle spese pubbliche e devono farlo in ragione della loro capacità

contributiva” capacità economica palesata da indici come il reddito, i consumi

→la

colpiti dall’IVA, il patrimonio. 1

La norma tributaria non si distingue dalle altre norme conosciute nell’ordinamento

perché descrive un’astratta fattispecie e vi collega una serie di effetti che sono

collegati al prelievo tributario, e questo collegamento è la caratteristica della norma

tributaria.

4 elementi fondamentali della fattispecie:

il presupposto, è il fatto al verificarsi del quale è dovuto il tributo (ex. il

●​ possesso del reddito è il presupposto dell’IRPEF; possesso di fabbricati, terreni

agricoli e aree fabbricabili è il presupposto dell’IMU che colpisce il patrimonio

immobiliare)

il soggetto passivo/contribuente è colui che avendo realizzato il presupposto

●​ deve farsi carico del pagamento del tributo

la base imponibile è la grandezza monetaria/non cui è commisurato il tributo

●​ misura del tributo, cioè in misura fissa (imposta da bollo) o variabile (bisogna

●​ individuare la regola che può essere proporzionale come l’IVA,

→aliquota

progressivo come L’IRPEF che dipende dagli scaglioni e aumenta al variare della

base imponibile, o regressivo)

Nelle imposte dirette (imposta sul reddito e sul patrimonio) il presupposto è colpito in

imposte personali (si considera il rapporto

modo immediato, possiamo distinguere le

tra soggetto passivo e presupposto unicamente ad una serie di circostanze che

appartengono alla situazione personale e familiare del soggetto passivo perché ci sono

spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, ex. IRPEF) e reali (rapporto tra

soggetto passivo e presupposto, senza tenere conto di altro); nelle imposte indirette

l’indice di forza economica è colpito in modo indiretto (IVA). E’ pagata dal consumatore

finale del prodotto o del servizio, e non dal produttore o dal venditore. Questo significa

che l’imposta è inclusa nel prezzo del prodotto o del servizio e aumenta il costo per il

consumatore finale.

Da poco c’è una tassa sugli extra profitti dove si trovano prima i soggetti e poi il

presupposto colpito, andando a invertire il senso logico usato generalmente.

In base al fattore tempo distinguiamo le imposte periodiche il cui presupposto è

costituito in una situazione di fatto si ripete con continuità nel tempo, ad ex. l’IRPEF è

periodico perché il reddito si ripresenta nel tempo, ma bisogna definire l’intervallo

temporale ad ex. per le imposte sul reddito a 18 anni dalla morte, e frazionarlo in

intervalli definiti chiamati periodi d’imposta (intervallo di tempo cui devo guardare per

(si risolve in un unico atto o fatto).

determinare la base imponibile); imposte istantanee

Le norme tributarie si distinguono in:

norme sostanziali che a loro volta si distinguono in norme sanzionatorie (la

●​ violazione delle norme tributarie, che rappresenta il presupposto, è punita con

sanzioni amministrative o anche penali nei casi più gravi) e impositrici

(individuano presupposto, soggetto passivo, base imponibili e misura) 2

norme procedurali che a loro volta si distinguono in norme processuali

●​ (regolano il processo teso a garantire gli interessi di contribuenti e terzi coinvolti

nella dinamica di applicazione del tributo) e procedimentali (disciplinano

obblighi che gravano sul contribuente come quelli di dichiarazione o versamento

e i poteri di cui dispone l’amministrazione finanziaria per controllare che sia stata

correttamente applicata la norma)

I tributi (cap II)

Il tributo viene evocato da diverse norme di natura differente, ma nessuna si fa carico

di definire effettivamente cos’è. Queste norme sono:

art.23 della Costituzione, è il principio della riserva legge ma non fa riferimento

➢​ al tributo in senso stretto

art.53 il primo comma non contiene riferimento al fenomeno tributario, ma viene

➢​ fatto nel secondo comma “il sistema tributario è informato a criteri di

progressività”

art.75 c’è un altro riferimento indiretto ai tributi perché si parla di leggi tributarie

➢​ art.117 nel primo comma si precisa che lo Stato ha legislazione esclusiva in alcune

➢​ materie, tra cui il sistema tributario

art.119, secondo comma dice che comuni, province, città metropolitane e regioni

➢​ stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la costituzione e secondo i

principi di coordinamento del sistema tributario (riferimento esplicito)

nello statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) il tributo viene

➢​ nominato più volte

nel testo unico delle imposte sui redditi, art.99 dice che le imposte sui redditi e

➢​ quelle per cui è prevista la rivalsa non sono deducibili, tutte le altre imposte sono

deducibili quando vengono pagate

decreto legislativo 546/1992 disciplina il processo tributario, l’art.2 dice che

➢​ appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto

tributi di ogni genere e specie

art.2752, 2758, 2774 cc si occupano di privilegi e fanno riferimento ai crediti per

➢​ tributi diretti e indiretti; anche in questo caso il tributo viene richiamato ma non

definito

domanda cos’è il tributo? -nell’ordinamento il tributo viene richiamato da diverse

norme: costituzione, codice civile, decreto legislativo 546/1992, ma manca una

definizione di tributo.

Le entrate di cui si occupa il diritto tributario sono solo quelle tributarie; in generale

queste possono essere di diritto privato, garantite da prestazioni patrimoniali imposte e

tributarie. Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta ma non tutte le prestazioni

patrimoniali imposte sono tributi.

L’art.23 tratta delle prestazioni patrimoniali imposte e dice che “nessuna prestazione

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e guarda quindi alle 3

prestazioni patrimoniali personali e quelle imposte, ma a noi interessano quelle imposte

che si caratterizzano per la presenza di una doppia condizione: ci deve essere

un’autorità che impone la prestazione, al di là del consenso del contribuente;

l’imposizione delle prestazioni deve determinare una decurtazione, diminuzione del

patrimonio del soggetto che la subisce (ex. i prestiti forzosi caratterizzati da una

condizione di coattività che determina una decurtazione transitoria del patrimonio

(obbligo di restituzione); il tributo idem ma si distingue per la definitività della

decurtazione, perchè il tributo non viene restituito). L’articolo guarda a queste

prestazioni che vengono imposte ma dice anche che devono essere imposte dalla legge

o atti con forza di legge, non si può fare con il regolamento (fonte secondaria).

La riserva è relativa e non assoluta perché non tutti gli elementi della fattispecie devono

essere imposti dalla legge, ma solo quelli principali (imposte, soggetto passivo, base

imponibile, misura), gli altri possono anche essere imposti da fonti di rango inferiore

(anche alcuni elementi della base imponibile e della misura).

Gli art.23 e 53 ci servono per ricavare la nozione di tributo rilevante: i tributi sono

imposte che comportano una decurtazione del patrimonio con

prestazioni patrimoniali

effetti definitivi, funzionale al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento della

spesa pubblica.

Il sistema tributario, nominato negli articoli 117, 119, è l’insieme dei tributi vigenti in un

determinato istante. Può essere a livello nazionale (tributi radiali) o locale (regionale o

comunale) ma anche unionale (tributi armonizzati per essere applicati in modo uguale

in tutti i Paesi dell’UE) o internazionale.

Ci sono delle sottopartizioni di tributo:

imposta: tributo a-causale (non ha una causa), la prestazione coattiva è dovuta a

●​ fronte del perfezionamento di un determinato presupposto a prescindere dalla

fruizione di un qualche servizio o attività pubblica (ex. IRPEF, IRES, IVA, IRAP,

IMU). Operano gli art.23 e 53 (per poter imporre un’imposta è necessaria una

congrua base legislativa e si può imporre solo se si registra idonea capacità

contributiva)

tassa: tributo causale, il presupposto è la fruizione di un determinato servizio o

●​ attività pubblica (ex. richiedo il rilascio del passaporto e devo pagare le tasse

sulle concessioni governative; per il possesso dell’immobile il comune chiede la

TARI, ma se si dimostra che non viene utilizzato allora non bisognerà pagarla).

Opera l’art.23 e se il servizio è essenziale c’è copertura anche dell’art.53,

altrimenti no

contributo: richiesto a fronte di una determinata attività pubblica che comporta

●​ un arricchimento di un determinato soggetto (ex. realizzazione di una strada

che da vantaggio a chi ne usufruisce; le aree bonificate)

monopolio: chi acquista un genere di monopolio paga un corrispettivo (entrata

●​ di diritto privato) e si può riconoscere la natura tributaria del monopolio

guardando alla sua funzione. Viene imposto per recuperare risorse necessarie al

finanziamento della spesa pubblica 4

Quando parliamo di servizi indivisibili facciamo riferimento a servizi i cui costi siano

indivisibili (esempio: costi sostenuti per assicurare la tutela al pubblico, il servizio

scolastico, la spesa sanitaria, ecc.); quando parliamo di servizi divisibili facciamo,

invece, riferimento a servizi i cui costi siano divisibili (esempio: spese per il rilascio del

passaporto, smaltimento dei rifiuti, ecc.).

Il costo dei servizi indivisibili viene finanziato dalle imposte, quello dei servizi divisibili

dalle tasse.

Principi costituzionali (cap III e IV)

Sono i principi di maggiore spessore che governano il fenomeno tributario principio

→il

sulla forma e la fonte di imposizione (art.23) e il principio sul fondamento (art.53).

L’art. 23 è sulla riserva di legge e recita “nessuna prestazione personale o

➢​ patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” rifà al principio “no

→si

taxation without representation” (si escludeva la posizione di supremazia del re

ed implicava il consenso delle classi sociali).

Sono tre i punti che qualificano una prestazione imposta: coattività, rilievo

patrimoniale e la ratio della legge impositiva in quanto si risolvono in una decurtazione

patrimoniale del privato per effetto dell'esercizio di poteri autoritativi ordinati al

perseguimento esclusivo di tale finalità. Non appartengono alla categoria in esame le

prestazioni imposte che non determinano una decurtazione patrimoniale, quelle che

non derivano dall'esercizio di un potere pubblico nonché quelle che, pur essendo

espressione di un atto di autorità, perseguono gli effetti patrimoniali nei confronti del

privato in combinazione con altre finalità.

Ha funzione di garanzia per il contribuente perché si vuole far in modo che alla base

dell’obbligazione legale che origina il tributo vi sia un fatto che deve essere previsto in

via normativa.

La legge cui guarda quest’articolo è legge ordinaria (emanata dagli organi con i

procedimenti previsti dall’ordinamento: legge in senso stretto, atti aventi forza di legge,

leggi regionali e leggi delle province autonome).

Le riserve previste dall’ordinamento possono essere di due tipi: assolute (tutti gli

elementi della fattispecie devono essere fissati dalla legge) e relative (alcuni elementi, i

principali, sono fissati mentre gli altri possono essere demandati a fonti di rango

inferiore →regolamenti).

L’art.23 è una riserva relativa perché si dice che ci deve essere una base legislativa, vuol

dire che non deve essere completamente prevista dalla legge, ad esempio la base

imponibile può essere prevista sia da una legge primaria, sia da una di rango inferiore,

quindi possono concorrere. 5

Può succedere che la legge fissi la misura esatta dell’aliquota (ex. IRPEF, IRES, IVA), ma in

altri casi l’aliquota può variare entro dei range previsti dalla legge primaria e si rinvia a

legge di rango inferiore che stabilisce la misura esatta (ex. IMU).

ESEMPIO: l'ammortamento, il quale consente di ripartire il costo di un bene a fecondità

ripetuta. Si tratta di beni che contribuiscono alla formazione del reddito in più anni, ed il

costo che si sostiene per ottenere quel reddito viene spalmato sugli anni nei quali il

bene viene utilizzato. Civilisticamente si prevede che l'ammortamento debba essere

calcolato e registrato sulla base della residua possibilità di utilizzazione economica del

cespite. Il legislatore tributario non tollera questa regola, e nel testo unico afferma che

le quote di ammortamento si possono dedurre in misura non superiore a quella che

risulta applicando al costo del bene dei coefficienti che sono fissati mediante apposito

decreto ministeriale.

Dunque, l'ammortamento, ovvero una componente del reddito d'impresa, viene

disciplinato da una fonte primaria, il DPR 917 del 1986, ma viene affiancata da una fonte

di rango inferiore, ovvero il decreto ministeriale.

Il primo comma del 53 recita “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in

➢​ ragione della loro capacità contributiva” ; il secondo dice che “il sistema tributario

solidaristica

è informato a criteri di progressività” una doppia funzione: una

→ha

attraverso il concorso alle spese pubbliche (attraverso il reparto delle spese

garanzia

pubbliche per i consociati si rimuovono i fattori di disuguaglianza) e di

(protegge da pretese impositive prive di adeguato fondamento costituzionale)

capacità di contribuzione è presupposto (perché vi può essere concorso solo

→la

se vi è un’adeguata capacità contributiva), parametro (il concorso deve essere

rapportato alla capacità contributiva) e limite (non vi può essere concorso in

misura superiore alla capacità contributiva) del concorso alle spese pubbliche.

La capacità contributiva è la capacità di concorrere alla spesa pubblica, ma si sostanzia

attraverso la forza economica quindi capacità economica (gli indici sono il reddito

→è

cioè flusso ed è colpito dall’IRPEF e IRES, il patrimonio cioè stock e colpito da IMU, il

consumo cioè lo scambio e colpito dall’IVA).

Ma tutta la capacità economica è capacità contributiva? No perché una porzione di

del minimo vitale per garantire

quella economica non dovrebbe essere tassata →limite

una sopravvivenza libera e dignitosa del contribuente. Ma si devono palesare due

condizioni purché gli indici esprimano attitudine alla contribuzione:

attualità: l’indice per essere tassato deve essere attuale, quindi nè passato nè

●​ futuro. Rileva sotto il profilo della

retroattività della legge tributaria→ capire se si possono colpire con una

○​ nuova legge presupposti che s

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher azzup di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cardella Pierluca.
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