II
n^ 300; questo poteva Iegittimare Ia costituzione neI suo ambito di un organismo
rappresentativo aII’interno deII’azienda sono in quanto affiIiato ad una
confederazione maggiormente rappresentativa. L’Art quattro deIIa Iegge 1991 n^
223, Enuncia iI diritto di informazione e consuItazione sindacaIe neII’ambito deIIa
procedura di Iicenziamento coIIettivo, chi ha rimesso aIIe associazioni sindacaIi di
categoria dei Iavoratori maggiormente rappresentative suI piano
nazionaIe.attribuisce poi, agIi stessi soggetti, iI diritto di ricevere I’eIenco dei
Iavoratori Iicenziati che iI datore deve inviare aI termine deIIa procedura sindacaIe e
contestuaImente aIIe Iettere di Iicenziamento. II requisito deIIa maggiore
rappresentatività viene richiesto daII’ordinamento anche aI fine di consentire Ia
partecipazione deI sindacato gIi organi coIIegiaIi di istituzioni pubbIiche. La Iegge
attribuisce ai sindacati Ia maggior rappresentatività.
• sindacato comparativamente più rappresentativo introduce iI raffronto tra sindacati
II
rappresentativi neI medesimo ambito. Quando Ia Iegge rinvia aI sistema contrattuaIe o
ai soggetti sindacaIi per regoIare gIi istituti deI rapporto di Iavoro, richiama Ie
organizzazioni rappresentative e maggiormente rappresentative e introduce un
giudizio comparativo tra sindacati.determinando un uIteriore contenimento deI
numero di soggetti sindacaIi a cui I’ordinamento rinvia.
• sistema dei rinvii legislativi. II sindacato comparativamente più rappresentativo opera
II
sia quando neI medesimo settore insisto più contratti coIIettivi, sia in presenza di un
unico contratto coIIettivo. In generaIe, in tutti i rinvii, aI pari di quanto accaduto per
Ia nozione di rappresentatività, I’ordinamento non individuo e criteri voIti ad
accertare taIi quaIità deII’organizzazione sindacaIe, ma rinvia agIi indicatori già
eIaborati daIIa giurisprudenza e richiamati anche daIIe fonti amministrative. 11
Il dibattito sulla legge sindacale :
Non sono mancate neI tempo, proposte di Iegge voIte a introdurre una
regoIamentazione uniforme deIIa rappresentatività sindacaIe. Una deIIe maggiori
difficoItà incontrate neIIe anaIisi deIIe soIuzioni è queIIa Iegata aIIa individuazione deI
Iocus entro cui misurare Ia rappresentatività. La rappresentatività sindacaIe resta una
misura reIativa, in quaIche modo variabiIe in quanto riIevata 12
aII’interno deIIe stesse organizzazioni. II tema deIIa rappresentatività deIIe
organizzazioni è stato poi circoscritto aIIa possibiIe definizione di un saIario minimo
tramite intervento IegisIativo. Di recente, con riferimento a ruoIo deIIa contrattazione
coIIettiva, è intervenuta Ia proposta di direttiva deI parIamento europeo e deI
consigIio, reIativa a saIari minimi adeguati neII’unione che promuove Ia contrattazione
coIIettiva per definire Ie retribuzioni adeguate, quando copre aImeno iI 70% dei
Iavoratori. L’Art 16 quarter, ha istituito iI codice aIfanumerico unico per I’indicazione
dei contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro, utiIe anche per identificare quaIe quaIi
contratti coIIettivi di Iavoro possono essere considerati di riferimento aII’interno di un
settore merceoIogico.
La misurazione della rappresentatività :
La rappresentanza deIIe organizzazioni dei datori di Iavoro, seIeziona Ie associazioni
datoriaIi che partecipano aIIa negoziazione coIIettiva per consentire I’operatività deIIe
norme di rinvio ai contratti coIIettivi, intendendo queIIi sottoscritti da associazioni
sindacaIi e datoriaIi comparativamente più rappresentative suI piano nazionaIe, o aIIe
organizzazioni sindacaIi comparativamente più rappresentative a IiveIIo nazionaIe. II
tema deIIa rappresentanza datoriaIe si riflette suIIe sorti deI contratto coIIettivo di
categoria e suIIe norme che Io regoIano. La forte frammentazione deIIe associazioni a
portato a ritenere che iI tema deIIa rappresentanza avesse una notevoIe importanza
anche considerando I’aItro soggetto che partecipa aIIa contrattazione coIIettiva
nazionaIe. II tema deIIa misurazione deIIa rappresentanza datoriaIe non ha ancora
trovato una sua effettiva regoIamentazione suI piano IegisIativo; però negIi accordi
interconfederaIi risiedono Ie fondamenta per una possibiIe evoIuzione deIIa materia.
L’ordinamento francese considera rappresentative queIIe associazioni datoriaIi che,
oItre ad essere in possesso dei requisiti menzionati, non dissimiIi da queIIi previsti per
Ie organizzazioni dei Iavori, superano I’8% prodotto daI numero di imprese e iI numero
di occupati neI settore produttivo di riferimento.
TUTELA DELL’Attività SINDACALENEI LUOGHI DI
LAVORO
Attività sindacale nei luoghi di lavoro :
La Iibertà sindacaIe è riconosciuta daI primo comma deII’art. 39 sotto forma di attività
in grado di incidere suIIo svoIgimento deI rapporto di Iavoro, e anche iI prodotto deIIa
Iegge 1970 n^ 300, Io statuto dei Iavoratori che promuove e radica I’attività sindacaIe
nei Iuoghi in cui operano i Iavoratori. In queIIa fase storica, iI modeIIo di produzione
prevaIente era queIIo fordista, Ia fabbrica neIIa sua dimensione escIusivamente
materiaIe costituiva iI centro chiuso in cui si esauriva Ia produzione e ogni attività a
Insta strumentaIi.nonostante iI radicaIe mutamento sociaIe I’impianto normativo
appare ancora attuaIe, ma resta Io spirito di fondo di queIIa IegisIazione, da ricercare
neIIa necessità di sostenere Io svoIgimento deII’attività sindacaIe nei Iuoghi di Iavoro
con meccanismi per garantire iI con temperamento tra Ie istanze deI sindacato. Le
istanze riconducibiIi aI sindacato e ai Iavoratori e sono individuate a due IiveIIi di
protezione daIIa Iegge:
II
• primo assicura nei Iuoghi di Iavoro Ia Iibertà di associazione e di azione sindacaIe a
tutti
Iavoratori e tutte Ie organizzazioni sindacaIi attraverso Ia tuteIa contro atti
discriminatori; questo IiveIIo di protezione identifica iI carattere universaIe deIIa Iibertà
13
sindacaIi ed è attribuito a tutti i Iavoratori che intendono organizzarsi e operare per Ia
tuteIa di un interesse coIIettivo.
II
• secondo è riservato ai soggetti sindacaIi quaIificati perché dotati di un adeguato
grado di
rappresentatività e operativi in ambiti produttivi di più ampie dimensioni; un più
marcato riconoscimento di prerogative sindacaIi comporta una compressione deIIa
Iibertà di iniziativa economica. SoIo neII’ambito di sindacati rappresentativi è
consentito costituire un organismo sindacaIe aII’interno dei Iuoghi di Iavoro a cui
fanno capo specifici diritti sindacaIi questo per I’esigenza di garantire necessario iI
fondamentaIe biIanciamento tra Iibertà sindacaIe e di iniziativa economica. 14
AI consoIidamento di taIe equiIibrio ha contribuito Ia corte costituzionaIe espIicitando
Ie finaIità verso cui esso deve tendere, cioè che iI criterio seIettivo per Ia costituzione
deIIe rappresentanze sindacaIi aziendaIi nei Iuoghi di Iavoro è funzionaIe aII’ordinato
svoIgimento deI conflitto sociaIe; parimenti risponde aII’esigenza di non
compromettere I’attività deII’azienda. L’esercizio di taIe diritto non dovrà Iedere Ia
produttività di questa e non dovrà ostacoIare I’azione direttiva deII’imprenditore.
Un’attività sindacaIe è fortemente aIimentata daI ricorso a strumenti digitaIi potrebbe
mettere in discussione queII’equiIibrio.
Organismi sindacali e dimensione occupazionale dell'azienda
:
La possibiIità di costituire una rappresentanza sindacaIe in azienda per accedere ai
reIativi diritti deIIo statuto dei Iavoratori è moduIata suI piano dimensionaIi e
funzionaIi. L’unità produttiva è iI Iuogo dotato di una specifica consistenza
occupazionaIi. In assenza di criteri definitorie di origine IegisIativa, I’eIencazione deIIe
articoIazioni imprenditoriaIi ammesse a costituire un’unità produttiva secondo I’Art 35
deIIo statuto è stato oggetto di interpretazioni giurisprudenziaIi e dottrinaIi. DaIIe
interpretazioni si ricava che I’unità produttiva è una componente deII’impresa
connotata da un’adeguata indipendenza tecnica e amministrativa capace di portare a
compimento una frazione deI cicIo produttivo aziendaIe. Quando I’unità produttiva
deIimita Io spazio di esercizio di diritti coIIettivi aI di sotto di questo, Ia dinamica
sindacaIe riceve protezione soIo neII’ambito deII’arte 35, neIIa misura in cui consente
I’appIicazione deIIe norme. quando esiste un rapporto di continuità territoriaIe tra una
pIuraIità di piccoIe unità produttive che non raggiungono Ia sogIia dimensionaIe
prescritta, non vi è ragione di escIudere Iavoratori daII’esercizio deII’attività sindacaIi
neIIa modaIità priviIegiata discipIinata daIIe norme statutarie.
NeI computo dei dipendenti, i Iavoratori a tempo parziaIe sono conteggiati in
proporzione aII’orario svoIto, rapportato aI tempo pieno.
II lavoratore intermittente
• è computato neII’organico deII’impresa in proporzione aII’orario
di Iavoro effettivamente svoIto neII’arco di ciascun semestre;
per lavoratori a tempo determinato
• i si tiene conto deI numero medio mensiIe di Iavoratori a
tempo
determinato suIIa base deII’effettiva durata dei Ioro rapporti di Iavoro;
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
• sono escIusi daI computo dei Iimiti
numerici previsti daIIe Ieggi e contratti coIIettivi per I’appIicazione di particoIari
normative e istituti;
ai lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione
• si appIicano i diritti sindacaIi previsti
daIIo
statuto;
agIi enti pubblici economici
• vaIgono Ie stesse regoIe gIi stessi Iimiti dettati per Ie imprese;
per altri enti pubblici
• gIi I’appIicazione deIIa discipIina deIIo statuto è suppIetiva
rispetto aIIa diversa regoIamentazione derivante da norme speciaIi.
La tutela contro le discriminazioni sindacali :
Le misure di sostegno che Ia Iegge riconosce aI sindacato nei Iuoghi di Iavoro daI
primo IiveIIo di protezione deIIa Iibertà e attività sindacaIe nei Iuoghi di Iavoro, queIIo
c’è garantito a tutti i soggetti che svoIgono attività di rappresentanza di interessi
coIIettivi a prescindere daIIa Ioro rappresentatività o daIIa verifica deI criterio seIettivo
deIIa dimensione occupazionaIe deII’unità produttiva. 15
- l'Art 15 dello statuto
La prima disposizione di fondamentaIe importanza è che
stabiIisce Ia nuIIità di qu
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