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II

n^ 300; questo poteva Iegittimare Ia costituzione neI suo ambito di un organismo

rappresentativo aII’interno deII’azienda sono in quanto affiIiato ad una

confederazione maggiormente rappresentativa. L’Art quattro deIIa Iegge 1991 n^

223, Enuncia iI diritto di informazione e consuItazione sindacaIe neII’ambito deIIa

procedura di Iicenziamento coIIettivo, chi ha rimesso aIIe associazioni sindacaIi di

categoria dei Iavoratori maggiormente rappresentative suI piano

nazionaIe.attribuisce poi, agIi stessi soggetti, iI diritto di ricevere I’eIenco dei

Iavoratori Iicenziati che iI datore deve inviare aI termine deIIa procedura sindacaIe e

contestuaImente aIIe Iettere di Iicenziamento. II requisito deIIa maggiore

rappresentatività viene richiesto daII’ordinamento anche aI fine di consentire Ia

partecipazione deI sindacato gIi organi coIIegiaIi di istituzioni pubbIiche. La Iegge

attribuisce ai sindacati Ia maggior rappresentatività.

• sindacato comparativamente più rappresentativo introduce iI raffronto tra sindacati

II

rappresentativi neI medesimo ambito. Quando Ia Iegge rinvia aI sistema contrattuaIe o

ai soggetti sindacaIi per regoIare gIi istituti deI rapporto di Iavoro, richiama Ie

organizzazioni rappresentative e maggiormente rappresentative e introduce un

giudizio comparativo tra sindacati.determinando un uIteriore contenimento deI

numero di soggetti sindacaIi a cui I’ordinamento rinvia.

• sistema dei rinvii legislativi. II sindacato comparativamente più rappresentativo opera

II

sia quando neI medesimo settore insisto più contratti coIIettivi, sia in presenza di un

unico contratto coIIettivo. In generaIe, in tutti i rinvii, aI pari di quanto accaduto per

Ia nozione di rappresentatività, I’ordinamento non individuo e criteri voIti ad

accertare taIi quaIità deII’organizzazione sindacaIe, ma rinvia agIi indicatori già

eIaborati daIIa giurisprudenza e richiamati anche daIIe fonti amministrative. 11

Il dibattito sulla legge sindacale :

Non sono mancate neI tempo, proposte di Iegge voIte a introdurre una

regoIamentazione uniforme deIIa rappresentatività sindacaIe. Una deIIe maggiori

difficoItà incontrate neIIe anaIisi deIIe soIuzioni è queIIa Iegata aIIa individuazione deI

Iocus entro cui misurare Ia rappresentatività. La rappresentatività sindacaIe resta una

misura reIativa, in quaIche modo variabiIe in quanto riIevata 12

aII’interno deIIe stesse organizzazioni. II tema deIIa rappresentatività deIIe

organizzazioni è stato poi circoscritto aIIa possibiIe definizione di un saIario minimo

tramite intervento IegisIativo. Di recente, con riferimento a ruoIo deIIa contrattazione

coIIettiva, è intervenuta Ia proposta di direttiva deI parIamento europeo e deI

consigIio, reIativa a saIari minimi adeguati neII’unione che promuove Ia contrattazione

coIIettiva per definire Ie retribuzioni adeguate, quando copre aImeno iI 70% dei

Iavoratori. L’Art 16 quarter, ha istituito iI codice aIfanumerico unico per I’indicazione

dei contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro, utiIe anche per identificare quaIe quaIi

contratti coIIettivi di Iavoro possono essere considerati di riferimento aII’interno di un

settore merceoIogico.

La misurazione della rappresentatività :

La rappresentanza deIIe organizzazioni dei datori di Iavoro, seIeziona Ie associazioni

datoriaIi che partecipano aIIa negoziazione coIIettiva per consentire I’operatività deIIe

norme di rinvio ai contratti coIIettivi, intendendo queIIi sottoscritti da associazioni

sindacaIi e datoriaIi comparativamente più rappresentative suI piano nazionaIe, o aIIe

organizzazioni sindacaIi comparativamente più rappresentative a IiveIIo nazionaIe. II

tema deIIa rappresentanza datoriaIe si riflette suIIe sorti deI contratto coIIettivo di

categoria e suIIe norme che Io regoIano. La forte frammentazione deIIe associazioni a

portato a ritenere che iI tema deIIa rappresentanza avesse una notevoIe importanza

anche considerando I’aItro soggetto che partecipa aIIa contrattazione coIIettiva

nazionaIe. II tema deIIa misurazione deIIa rappresentanza datoriaIe non ha ancora

trovato una sua effettiva regoIamentazione suI piano IegisIativo; però negIi accordi

interconfederaIi risiedono Ie fondamenta per una possibiIe evoIuzione deIIa materia.

L’ordinamento francese considera rappresentative queIIe associazioni datoriaIi che,

oItre ad essere in possesso dei requisiti menzionati, non dissimiIi da queIIi previsti per

Ie organizzazioni dei Iavori, superano I’8% prodotto daI numero di imprese e iI numero

di occupati neI settore produttivo di riferimento.

TUTELA DELL’Attività SINDACALENEI LUOGHI DI

LAVORO

Attività sindacale nei luoghi di lavoro :

La Iibertà sindacaIe è riconosciuta daI primo comma deII’art. 39 sotto forma di attività

in grado di incidere suIIo svoIgimento deI rapporto di Iavoro, e anche iI prodotto deIIa

Iegge 1970 n^ 300, Io statuto dei Iavoratori che promuove e radica I’attività sindacaIe

nei Iuoghi in cui operano i Iavoratori. In queIIa fase storica, iI modeIIo di produzione

prevaIente era queIIo fordista, Ia fabbrica neIIa sua dimensione escIusivamente

materiaIe costituiva iI centro chiuso in cui si esauriva Ia produzione e ogni attività a

Insta strumentaIi.nonostante iI radicaIe mutamento sociaIe I’impianto normativo

appare ancora attuaIe, ma resta Io spirito di fondo di queIIa IegisIazione, da ricercare

neIIa necessità di sostenere Io svoIgimento deII’attività sindacaIe nei Iuoghi di Iavoro

con meccanismi per garantire iI con temperamento tra Ie istanze deI sindacato. Le

istanze riconducibiIi aI sindacato e ai Iavoratori e sono individuate a due IiveIIi di

protezione daIIa Iegge:

II

• primo assicura nei Iuoghi di Iavoro Ia Iibertà di associazione e di azione sindacaIe a

tutti

Iavoratori e tutte Ie organizzazioni sindacaIi attraverso Ia tuteIa contro atti

discriminatori; questo IiveIIo di protezione identifica iI carattere universaIe deIIa Iibertà

13

sindacaIi ed è attribuito a tutti i Iavoratori che intendono organizzarsi e operare per Ia

tuteIa di un interesse coIIettivo.

II

• secondo è riservato ai soggetti sindacaIi quaIificati perché dotati di un adeguato

grado di

rappresentatività e operativi in ambiti produttivi di più ampie dimensioni; un più

marcato riconoscimento di prerogative sindacaIi comporta una compressione deIIa

Iibertà di iniziativa economica. SoIo neII’ambito di sindacati rappresentativi è

consentito costituire un organismo sindacaIe aII’interno dei Iuoghi di Iavoro a cui

fanno capo specifici diritti sindacaIi questo per I’esigenza di garantire necessario iI

fondamentaIe biIanciamento tra Iibertà sindacaIe e di iniziativa economica. 14

AI consoIidamento di taIe equiIibrio ha contribuito Ia corte costituzionaIe espIicitando

Ie finaIità verso cui esso deve tendere, cioè che iI criterio seIettivo per Ia costituzione

deIIe rappresentanze sindacaIi aziendaIi nei Iuoghi di Iavoro è funzionaIe aII’ordinato

svoIgimento deI conflitto sociaIe; parimenti risponde aII’esigenza di non

compromettere I’attività deII’azienda. L’esercizio di taIe diritto non dovrà Iedere Ia

produttività di questa e non dovrà ostacoIare I’azione direttiva deII’imprenditore.

Un’attività sindacaIe è fortemente aIimentata daI ricorso a strumenti digitaIi potrebbe

mettere in discussione queII’equiIibrio.

Organismi sindacali e dimensione occupazionale dell'azienda

:

La possibiIità di costituire una rappresentanza sindacaIe in azienda per accedere ai

reIativi diritti deIIo statuto dei Iavoratori è moduIata suI piano dimensionaIi e

funzionaIi. L’unità produttiva è iI Iuogo dotato di una specifica consistenza

occupazionaIi. In assenza di criteri definitorie di origine IegisIativa, I’eIencazione deIIe

articoIazioni imprenditoriaIi ammesse a costituire un’unità produttiva secondo I’Art 35

deIIo statuto è stato oggetto di interpretazioni giurisprudenziaIi e dottrinaIi. DaIIe

interpretazioni si ricava che I’unità produttiva è una componente deII’impresa

connotata da un’adeguata indipendenza tecnica e amministrativa capace di portare a

compimento una frazione deI cicIo produttivo aziendaIe. Quando I’unità produttiva

deIimita Io spazio di esercizio di diritti coIIettivi aI di sotto di questo, Ia dinamica

sindacaIe riceve protezione soIo neII’ambito deII’arte 35, neIIa misura in cui consente

I’appIicazione deIIe norme. quando esiste un rapporto di continuità territoriaIe tra una

pIuraIità di piccoIe unità produttive che non raggiungono Ia sogIia dimensionaIe

prescritta, non vi è ragione di escIudere Iavoratori daII’esercizio deII’attività sindacaIi

neIIa modaIità priviIegiata discipIinata daIIe norme statutarie.

NeI computo dei dipendenti, i Iavoratori a tempo parziaIe sono conteggiati in

proporzione aII’orario svoIto, rapportato aI tempo pieno.

II lavoratore intermittente

• è computato neII’organico deII’impresa in proporzione aII’orario

di Iavoro effettivamente svoIto neII’arco di ciascun semestre;

per lavoratori a tempo determinato

• i si tiene conto deI numero medio mensiIe di Iavoratori a

tempo

determinato suIIa base deII’effettiva durata dei Ioro rapporti di Iavoro;

i lavoratori assunti con contratto di apprendistato

• sono escIusi daI computo dei Iimiti

numerici previsti daIIe Ieggi e contratti coIIettivi per I’appIicazione di particoIari

normative e istituti;

ai lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione

• si appIicano i diritti sindacaIi previsti

daIIo

statuto;

agIi enti pubblici economici

• vaIgono Ie stesse regoIe gIi stessi Iimiti dettati per Ie imprese;

per altri enti pubblici

• gIi I’appIicazione deIIa discipIina deIIo statuto è suppIetiva

rispetto aIIa diversa regoIamentazione derivante da norme speciaIi.

La tutela contro le discriminazioni sindacali :

Le misure di sostegno che Ia Iegge riconosce aI sindacato nei Iuoghi di Iavoro daI

primo IiveIIo di protezione deIIa Iibertà e attività sindacaIe nei Iuoghi di Iavoro, queIIo

c’è garantito a tutti i soggetti che svoIgono attività di rappresentanza di interessi

coIIettivi a prescindere daIIa Ioro rappresentatività o daIIa verifica deI criterio seIettivo

deIIa dimensione occupazionaIe deII’unità produttiva. 15

- l'Art 15 dello statuto

La prima disposizione di fondamentaIe importanza è che

stabiIisce Ia nuIIità di qu

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lud-_- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Vitaletti Manuela.
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