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LA DOMINICIA POTESTAS

dominicia potestas dominus

La era il potere che il aveva sugli

schiavi.

Gli schiavi avevano una posizione giuridica particolare: in qualità di

essere umani rientravano tra le persone, uomini come i liberi, ma

res mancipi

giuridicamente erano cose ( ) , ossia oggetti di diritti

altrui, non soggetti di diritti propri.

alieni iuris dominicia potestas

Erano , sottoposti alla del padrone

che su di loro aveva un potere assoluto.

Gli schiavi erano privi di capacità giuridica e pertanto non erano

titolari né di diritti né di doveri giuridici ( il che significa, ad

esempio, che non stringere valido matrimonio, con la conseguenza

che non erano riconosciuti i vincoli tra genitori e figli o altri

coniugi ); avevano capacità di agire: una volta raggiunta la

maturità richiesta, potevano atti giuridicamente rilevanti che si

dominus

ripercuotevano nella sfera patrimoniale del .

Questa considerazione dei servi sia come persone che come cose,

portò a definirli come strumenti parlanti, la cui caratteristica

fondamentale era la stretta connessione tra corpo e capacità di

produrre. In questo sta la differenza con il lavoratore moderno

res,

che non è più una ma un soggetto giuridico che vende la sua

capacità lavorativa, restando libero come persona e venendo

retribuito.

Le cause della schiavitù:

Nascita da madre schiava al momento del parto poiché tra

 schiavi non c’era il matrimonio e i figli non potevano che

seguire la condizione della madre.

Prigionia bellica ammessa da Romani sia in loro vantaggio

 sia in loro pregiudizio. In particolare, in favore del popolo

romano furono predisposti due rimedi:

postliminium:

- un soldato, divenuto prigioniero nel corso di una

guerra, poteva riacquistare tutti i diritti giuridici di cui aveva

goduto prima del conflitto, se fosse riuscito a sottrarsi alla

limina

prigionia e a rientrare entro i (confini) di Roma. In tal

caso, il prigioniero ritornava ad essere uomo libero e cittadino

romano, come se lo stato di prigionia non avesse mai avuto

luogo.

Fictio legis Corneliae: càpitis deminùtio

- al fine di evitare che la

maxima ( = perdita della libertà e della cittadinanza che

comportava la riduzione in schiavitù di una persona libera)

potesse rendere nullo il testamento già redatto, si stabilì che il

civis romano dovesse essere considerato defunto al momento

della caduta in prigionia. Di conseguenza, il testamento era

ritenuto valido in quanto fatto prima della cattura o, mancando

questo, si apriva la successione legittima .

libertà

Perdita di

 iuris civilis

Cause : in base al principio che un cittadino

 romano non poteva diventare schiavo entro i confini dello

Stato, nei casi in cui la schiavitù era comminata con il diritto,

la vendita veniva al di fuori del territorio romano: per il ladro

colto in fragrante, il debitore insolvente. Per altre cause ( es. il

contubernium ), introdotte successivamente, l’antico principio

non venne più rispettato, ma la schiavitù era sempre prevista

come pena.

LE MANOMISSIONI

La manumissio era uno degli atti con cui lo schiavo acquistava lo

status libertatis dominus.

tramite una manifestazione di volontà del

Essa si concretizzava in un abbandono o rinuncia alla manus o

potestas sullo schiavo. Lo schiavo affrancato era detto libertinus

Lo ius civile riconosce 3 forme di manomissione con cui il servus

acquistava libertà e cittadinanza:

La manumissio vindicta : consisteva in un finto processo nel

 dominus

quale il , d’accordo con una persona di cui si poteva

fidare, si faceva assistere da questi ( il quale rivestiva il ruolo

di absertor libertatis) davanti al magistrato. L’absertor in forma

solenne dichiarava nei confronti del padrone lo stato di libertà

dello schiavo ( vendicatio ex servitute in libertate), toccandolo

con una festuca. Non opponendosi il dominus a tale

dichiarazione, il magistrato pronunciava l’addictio con la quale

riconosceva la libertà del soggetto, che da schiavo diventava

libero. In seguito si diede meno rilievo agli elementi formali

( simboli e cerimoniali ), ritenendosi sufficiente che il padrone

dichiarasse dinanzi al magistrato ( che poteva pure non avere

iurisdictio) la sua volontà di affrancazione. Infatti, essa poteva

anche essere fatta dinanzi ad un magistrato in trànsitu,

cioè senza alcuna solennità, “durante il suo passaggio” .

 La manumissio censu: veniva compiuta dal padrone e

consisteva nell’iscrivere lo schiavo che si voleva affrancare

nelle liste censorie come uomo libero.

La manumissio testamento: consisteva nella dichiarazione,

 fatta dal dominus nel proprio testamento, di voler affrancare il

proprio schiavo. Essa poteva aver luogo in due modi:

— direttamente, cioè quando era ordinata direttamente dal

testatore, con la conseguenza che lo schiavo diventava libero

al momento dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede:

lo schiavo diventava liberto privo di qualsiasi patrono;

— indirettamente, cioè quando il testatore pregava l’erede,il

legatario o il fedecommissario di liberare un servo

determinato: il manomesso diventava libero con l’atto di

manomissione, ma sarebbe stato soggetto al manomettente e

non avrebbe fruito della condizione privilegiata di liberto privo

di patrono.

Nel periodo repubblicano prevalsero forme meno solenni

d’affrancazione, le manumissio iure praetorio che producevano

effetti giuridici limitati perché non avevano alcune efficacia per lo

ius civile:

Manumissio inter amicos: avveniva in forma orale davanti a

 testimoni quando il dominus comunicava la sua volontà di

liberare lo schiavo ad una cerchia di persone legate a lui da

vincoli di amicizia, senza l’utilizzo delle forme dello ius civile.

Manumissio per epistulam: il dominus esprimeva la sua

 intenzione di liberare lo schiavo attraverso una lettera.

Manumissio per mensam: il dominus manifestava la sua

 volontà ammettendo lo schiavo a sedere con lui a banchetto,

trattandolo come un libero.

In questi casi, lo schiavo otteneva una libertà di fatto, in quanto la

sua posizione restava subordinata, non era quella di un uomo libero

giuridicamente. Gli affrancati iure praetorio subivano delle

limitazioni anche in campo pubblicistico, essendo privi dello ius

suffragi e dello ius honorum. Quindi, proprio perché si trattava di

forme di manumissione prive di forme solenni, non avevano effetti

civili, per cui non era raro il caso in cui il padrone, pentitosi,

rivendicasse il suo dominio sul servo. Per evitare questo

inconveniente, il pretore finì col precludere al padrone la vindicatio

ex libertate in servitutem.

Tuttavia, per impedire che il proliferare indiscriminato di

affrancazioni permettesse l’acquisto della cittadinanza romana ad

un numero eccessivo di schiavi, il magistrato operava un controllo

pubblico, avendo la facoltà di rifiutare la richiesta di affrancazioni

inopportune. Ma, ad Augusto risalgono due leggi importanti per

limitare questo fenomeno:

La lex Fufia Caninia: stabilì che per testamento poteva essere

 manomesso solo un numero di schiavi proporzionale a quelli

posseduti dal testatore.

La lex Aelia Senta stabilì 3 principi fondamentali :

 1. Erano dichiarate nulle le manomissioni fatte in frode ai

creditori

2. Erano esclusi dalla piena libertà gli schiavi avessero

compiuto delitti, vietando loro di soggiornare a Roma e

assoggettandoli solo allo ius gentium. Non avevano capcità

né di sopporre né di ricevere per testamento e non

potevano mai diventare cittadini romani. ( si trovavano nella

condizione di peregrini dediticii )

3. stabilì che la liberazione di schiavi più giovani di trent’anni,

o da parte di padroni minori di vent’anni dovessero essere

approvata dal magistrato, assistito nella sua decisone da un

consiglio speciale.

In epoca imperiale, sotto l’influsso del Cristianesimo, venne

introdotta una nuova forma di affrancazione, la manumissio in

sacrosànctis ecclèsiis, consistente in una solenne dichiarazione di

voler liberare il servo fatta dal dòminus davanti all’autorità

ecclesiastica.

Con Giustiniano, infine, si affermò definitivamente il principio

del fàvor libertàtis con la conseguenza che ebbe effetto di

affrancazione qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso

espressa dal padrone, con piena libertà di forma.

IL PATRONATUS

Il libertus o libertinus, sebbene libero e cittadino, sotto il profilo

giuridico non era uguale all’ingennus (=nato libero) perché aveva

dei limitazioni.

Nella sfera del diritto pubblico:

Erano esclusi dalle magistrature, dai sacerdozi e dal senato.

 Avevano delle limitazioni nel settore matrimoniale ( in

 particolare, la mancanza di conubium con persone della classe

senatoria)

Nella sfera del diritto privato:

L’ordinamento giuridico romano stabilì che tra colui che era

 liberto e colui che era stato il suo dominus s’instaurasse un

rapporto giuridico chiamato ius patronatus —> =il liberto

restava parzialmente vincolato al manomettente, detto

patrono, e ai discendenti di questo. Egli doveva al patrono:

- Obsequium: sentimento di profondo rispetto e di riverenza del

liberto che aveva il divieto di accusare il patrono in giudizi

criminali o di intentare contro di lui azioni infamanti.

- Munera: l’obbligo del liberto di prestare al patrono servigi di

carattere patrimoniale mediante un giuramento.

- Bona: comprendevano l’obbligo del liberto di alimentare il

patrono bisognoso e il diritto del patrono a succedere

ereditariamente al liberto che non avesse sui heredes.

L’ingratitudine grave del liberto poteva provocare il suo ritorno in

schiavitù, mentre il patrono poteva perdere il suo diritto di

patronato nel caso in cui avesse compiuto gravi atti contro il liberto.

IL MANCIPIUM

mancipium

Il era il potere a cui erano sottoposti coloro che erano

pater familias l’adoptio, l’emancipatio,

stati venduti dal ( mediante

nexum, pater,

il la datazione a nossa) a un altro alla cui potestà

in causa mancipii in mancipatio).

venivano assoggettati ( persone o

Costoro conservano il loro status di liberi e cittadini, ma si

trovavano in una posizione ibrida tra quella del figlio e di servo:

potevano sposarsi per diritto civile e avere figli legittimi, ma non

patria potestas,

avevano capacità patrimoniale. Diversamente dalla

l’ass

Dettagli
A.A. 2022-2023
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiusySiracusa22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Coppola Giovanna.