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IL DIRITTO PUBBLICO CARATTERI FONDAMENTALI DEL SISTEMA GIURIDICO
diritto pubblico
Il è la scienza di limitazione del potere per garantire il singolo, fa riferimento al
complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività in un
fenomeno giuridico e fenomeno sociale:
dato momento storico. C’è un nesso strettissimo fra
come il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, così
lo sviluppo della società si svolge all'interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti.
Anche nelle strutture sociali più semplici esistono dei rapporti che scaturiscono la formazione di
regole. Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano
all'interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso
un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità (tutto ciò equivale al concetto di ordinamento
giuridico), mentre possono essere assai vari i ni e i contenuti delle norme che quelle regole
contengono. Queste ultime possono infatti riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza, sia esso
originato da fattori naturali (dal rapporto familiare o dal fatto di vivere in una stessa area
geogra ca) ovvero dalla volontà di conseguire insieme ni di sopravvivenza o di sviluppo, che
esigono l'azione di più soggetti uniti in una organizzazione comune (ed è di queste regole che, in
particolare, ci occuperemo). Il legame, dunque, intercorrente tra fenomeno giuridico e fenomeno
sociale è così stretto che essi appaiono come due aspetti di un unico processo. Esiste un
rapporto persona-Stato privato
(il diritto è un singolo rispetto a un altro singolo) L'esigenza di
avere regole di comportamento obbligatorie per tutti i membri della comunità nasce in
coincidenza con una l'a ermazione delle prime forme di aggregazione umana stabile, la fase della
nascita delle così dette "città-Stato". L'emergere di nalità comuni (di conservazione e commercio
dei prodotti della terra e della difesa dai nemici esterni) avvia un processo evolutivo nelle strutture
sociali per la formazione di un tessuto di regole, di norme giuridiche. Ha origine così quello che
Stato,
oggi chiamiamo un'entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i
soggetti (il popolo) individuali e collettivi, che vivono in un determinato ambito spaziale (il territorio
dello Stato) rivendicando l'originarietà del proprio potere (la sovranità) Il potere che incide sulla
persona non è necessariamente il potere dello Stato. C’è una relazione non paritaria tra potere e
Stato, quindi servono regole, il diritto. Il diritto non deve essere un concetto statico, è il portato di
Napoleone
un processo storico de nito “codi cazione”. ha voluto controllare questo processo
scrivendo la regola. Il diritto è un processo sociale che serve a regolare, non è statico, è
un’illusione, evolve perché serve alla società. Va pensato come un processo sociale e consente
alla società di andare avanti. Inoltre, buona parte del diritto pubblico si compone del diritto
costituzionale. Le regole giuridiche non sempre sono contenute in particolari atti (diritto scritto),
ma a volte hanno origine dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una
certa società (diritto non scritto o consuetudinario).
DISTINZIONE REGOLE DEL DIRITTO STATALE - ALTRE REGOLE
(altre regole: attinenti al comportamento dei membri di una data comunità, come le regole
religiose, morali o loso che). Le prime dirette essenzialmente a disciplinare in modo stabile i
rapporti tra gli individui in quanto soggetti di quella comunità, funzionali al raggiungimento di tutti i
ni di interesse generale, le seconde orientate a disciplinare i comportamenti dei singoli e del
gruppo in vista del conseguimento di ni particolari; le prime, legate agli eventi storici concreti (la
storia di una data comunità), le seconde legate a valori trascendenti; le prime caratterizzate dalla
coattività, dall'esistenza di meccanismi sanzionatori volti a reprimere le violazioni, le seconde
a date all'adesione spontanea dei membri del gruppo.
IL DIRITTO
“Ubi societas ibi ius” “dove c’è la società, lì c’è il diritto”
Il diritto è una manifestazione spontanea della società ed è molto simile al linguaggio: l’uomo è un
animale sociale e instaura spontaneamente delle relazioni, essendo l’uomo un essere sociale. Il
diritto consiste nelle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una società in un
dato momento storico e che si inseriscono in un contesto sia sociale che temporale. La regola si
adatta a un qualcosa di definito in un luogo e in un tempo (momento storico). Dove c’è la società
c’è il diritto, essendo una connessione tra fenomeno sociale e giuridico. La convivenza non è
sempre pacifica, x questo esistono regole di potere, che devono funzionare in un contesto. Le
regole cambiano a seconda del contesto. La relatività temporale delle regole è importante.
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IL DIRITTO DELLO STATO
Il termine ‘sovranità’ ora viene attribuito ad una persona giuridica che è lo Stato. Ciò vale anche
per il diritto, che senza Stato è la volontà del più forte (del Signore), che deriva dalla sua volontà
personale e in questo modo vincola gli altri. I caratteri che attribuisce lo Stato sono non volubili,
come quelli di una singola persona. Ciò rende possibile per le singole persone capire come
sviluppare la propria personalità in un quadro di regole che confermano la connessione tra
fenomeno giuridico e fenomeno sociale :
e ettività : i membri della collettività riconoscono la regola come obbligatoria e assistita da
sanzioni. Se so che le regole vengono dal potere dello Stato, so che sono obbligatorie, quindi da
seguire, altrimenti ci sono delle sanzioni che mi vengono imposte. Lo Stato sanziona chi non
desuetudine,
rispetta il diritto. Può veri carsi la Ciò può avvenire o quando esiste un contrasto
tra la regola di diritto e un'esigenza fortemente avvertita nel tessuto sociale o quando gli stessi
apparati pubblici non ne assicurano il rispetto, poiché essa non corrisponde più a nessuna
esigenza veramente sentita. Tale obiettivo si cerca di raggiungere attraverso strumenti che
garantiscano la conoscibilità delle regole, nonché mediante particolari strutture (l'ordinamento
giudiziario) e particolari istituti (le sanzioni) -> strutture e istituti attraverso i quali si cerca di dare
“certezza” al diritto. In determinati casi la disapplicazione delle regole può essere interpretata
come un processo di tipo rivoluzionario. ci sono strumenti che garantiscono la conoscibilità delle
regole e apparati che le fanno rispettare.
certezza : Lo Stato costruisce testi u ciali. Ci sono anche degli apparati che hanno come
compito quello di far rispettare le regole e in caso contrario di far applicare le sanzioni. Non è
cioè su ciente che una determinata regola sia prevista come tale (ad es. in una legge o in altro
atto normativo), ma a ciò deve accompagnarsi l'e ettivo adeguamento dei comportamenti
individuali e sociali alla norma stessa.
relatività : le regole si evolvono a seconda del territorio dello Stato e in base alle esigenze della
società. Terza caratteristica è quella della relatività del diritto. Essa sta a signi care, da un lato,
come le regole di diritto possano avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale
a cui si riferiscono, a seconda dei ni che essa si propone di raggiungere, dall'altro, come possa
mutare l'ambito di estensione del diritto, a seconda delle esigenze e dei problemi nuovi e diversi
che lo sviluppo di una società via via pone e a cui si ritiene debba darsi soluzione sul piano
giuridico. In altre parole, non solo le regole stabilite in una certa materia possono mutare, ma può
mutare anche ciò che è considerato giuridicamente rilevante, nel senso che quanto oggi è
disciplinato dal diritto può, in un momento successivo, ritenersi non più bisognoso di disciplina
giuridica e viceversa.
LE NORME GIURIDICHE fattispecie astratta, atti o fatti
Sono composte in questo modo: che la norma intende
disciplinare. La regola deve essere applicata in un ambito. Il legislatore ha un linguaggio
particolare che riesce a costruire in modo astratto la regola per tanti casi diversi. Per de nire la
regola o norma giuridica occorre imporre un comportamento, quindi bisogna aver determinato:
I. quale ordine di fatti si intende regolare
II. quali effetti si intendono riconnettere a tali fatti, una volta assunti ad oggetto di una norma
La prima operazione consiste in una selezione, nell'ambito degli innumerevoli aspetti della vita
umana. La seconda operazione, infatti, comporta la determinazione degli effetti obbligatori che a
tale assunzione nella sfera del diritto si collegano, di effetti cioè che si impongono al di là e anche
contro la volontà dei destinatari della norma giuridica che si è posta. Il meccanismo che presiede
alla formazione di una norma giuridica implica una scelta degli eventi cui riconoscere determinati
effetti giuridici che costituiscono la fattispecie astratta che la norma intende disciplinare: essa può
consistere o in un'attività, espressione della volontà dell'uomo (atti giuridici: ad es. un contratto) o
in un fatto preso in considerazione di per sé, e non in quanto determinato da una espressa
manifestazione di volontà (fatti giuridici: un evento naturale, come ad es. nascita o morte). In
secondo luogo, esso comporta la scelta degli effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al
verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma. Il diritto può disciplinare
sia eventi soggettivi che azioni riconducibili alla volontà di un soggetto.
Ogni norma contiene la descrizione normativa: esposizione delle regole contenute in una norma
giuridica. La prescrizione non riguarda il contenuto di una norma, bensì è un istituto giuridico che
incide sull’efficacia dei diritti riconosciuti da una norma.
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POS SOGGETTIVA DI VANTAGGIO (il soggetto sottoposto alla regola trae un vantaggio)
Tra le posizioni soggettive di vantaggio c’è il diritto soggettivo. Ne è titolare colui il cui interesse
riceve una tutela da parte della norma giuridica, mediante l'imposizione di un obbligo di rispetto di
tale interesse ad altri soggetti. In quest'ambito, si distinguono i diritti assoluti e i diritti relativi.
diritto soggettivo: diritti assoluti (es: libertà personale, art 13) e diritti relativi (es: diritto di credito)
interesse legittimo: tutela indirettamente l’interesse del singolo creando una
posizione giuridica di vantaggio: (es: regolarità dei concorsi pubblici)
POS SOGGETTIVA DI SVANTAGGIO (il soggetto sottoposto alla regola trae uno svantaggio)
doveri: soddisfazione di un interesse generale (esempio: pagamento delle tasse)
obblighi: soddisfazione di un interesse particolare (diritto relativo). Il debitore ha un obbligo nei
confronti del creditore.
oneri: soddisfazione di un interesse proprio. Onere documentale (esempio) esenzione scale ecc.
e occorre presentare la propria documentazione (medica ecc.) Posizione giuridica di vantaggio
per un proprio interesse.
DIRITTO SOGGETTIVO, ASSOLUTO e RELATIVO
Diritto soggettivo: la posizione di vantaggio è l’obiettivo di una norma. Ne è titolare colui il cui
interesse riceve una tutela diretta da parte della norma giuridica, mediante l'imposizione di un
obbligo di rispetto di tale interesse ad altri soggetti.
Diritti assoluti diritti relativi
e i diritti assoluti ci sono là dove l'interesse individuale è tutelato
attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di una pluralità di soggetti (es. nel caso del
proprietario rispetto agli obblighi imposti ai terzi con riferimento al rispetto del diritto di proprietà)
e non solo nei confronti di soggetti determinati (come, ad es. nel caso dell'interesse del creditore
di fronte agli obblighi del debitore: si parlerà in queste ipotesi di diritti relativi) sono riferiti solo al
diritto soggettivo. Quando, invece, la tutela assicurata dalla norma giuridica è una tutela solo
interesse
indiretta dell'interesse del singolo questi sarà titolare di una posizione quali cata come
legittimo (si pensi ad una norma dettata per disciplinare lo svolgimento di un pubblico concorso:
essa è dettata per tutelare un interesse generale la scelta dei migliori attraverso una selezione
imparziale dei candidati - ma, indirettamente, tutela anche l'interesse dei singoli partecipanti a
vedere davvero rispettato il criterio dell'imparzialità nei loro confronti). E ancora, dall'interesse
legittimo si distingue l’interesse semplice o interesse di fatto, cui normalmente il diritto oggettivo
non riconosce alcun particolare rilievo, ma che rappresenta una situazione che è in grado di
tradursi in un diritto soggettivo o interesse legittimo. La norma crea una posizione di vantaggio
che è un obbligo di tutti i soggetti. Esempio: art. 13 costituzione costruito per creare la libertà
personale di un soggetto. Diventa un vincolo collettivo che tutti devono rispettare. I diritti collettivi
si sviluppano a favore di un soggetto ma a carico di un altro soggetto. (es. diritto di credito, che
legittimo
diventa reale se c’è un creditore che adempie) L’interesse non è l’obiettivo del
legislatore (chi crea la regola), bensì è un ri esso di qualcos’altro, è un e etto collaterale di quello
che è il vero obiettivo della norma. La norma vuole tutelare l’interesse pubblico. Nella pubblica
amministrazione è presente l’interesse legittimo. (es. concorsi nazionali che hanno delle regole per
permettere al soggetto di partecipare al concorso) Il singolo può fare ricorso davanti a un giudice
se la procedura del concorso non risponde alla legge.
→
Art 640 c.p. “TRUFFA” Chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
Artifizi o raggiri sono atti. Gli effetti giuridici sono le conseguenze che il diritto
51 a 1032 euro.
riconduce a quel fatto o a quel atto. Nella norma giuridica ci sono DESCRIZIONE E
PRESCRIZIONE. fl ff fi fi
I SOGGETTI GIURIDICI
Diritti, interessi, doveri e obblighi rappresentano il contenuto della norma giuridica. I destinatari
sono definiti “soggetti giuridici” a cui vengono attribuiti diritti o imposti obblighi. Destinatari delle
norme giuridiche: persone fisiche e persone giuridiche. La persona giuridica è creata dal diritto,
entità astratta, alla quale si riconosce una volontà, ci sono organi e procedure di funzionamento
non biologiche, a differenza della persona fisica. La persona fisica è dotata della capacità
giuridica, è cioè idonea almeno in astratto, ad essere titolare di diritti e destinataria di obblighi, fin
dal momento della nascita. Tuttavia, idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive
non significa sempre idoneità a svolgere in concreto le attività che a tali posizioni si riconnettono.
Perché tale ipotesi si realizzi, il soggetto deve possedere non solo la capacità giuridica ma anche
la capacità di agire.Quest'ultima è limitata dal diritto, con riferimento alle ipotesi in cui non si ritiene
che il soggetto sia in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà in vista del
compimento di atti giuridici: è il caso del minore o dell'infermo di mente, dotati di una piena
capacità giuridica, ma di una limitata capacità d'agire, cui si sopperisce attraverso l'intervento di
soggetti terzi (i genitori, i tutori, i curatori). Le persone giuridiche sono soggetti giuridici nel senso
che si è precisato, pluralità di persone che danno vita ad un’organizzazione al fine di perseguire
una finalità comune (le associazioni) ovvero una pluralità di beni materiali gestiti da alcune persone
fisiche, in vista del raggiungimento di una finalità comune (è il caso della fondazione). Sia
l’associazione che la fondazione divengono soggetti giuridici autonomi e idonei, titolari sia della
capacità giuridica, sia della capacità di agire. Tra le persone giuridiche, si distinguono quelle
private da quelle pubbliche. Tra le persone giuridiche pubbliche, lo Stato, è soggetto giuridico sia
nei confronti degli altri Stati, sul piano internazionale, sia nei confronti dei cittadini. Sul piano
interno, ciò consente di ricondurre ad un unico centro di imputazione tutte le attività statuali,
esercitate attraverso una serie di organi, di cui sono titolari persone fisiche, i quali agiscono in
nome e per conto dello Stato, in virtù di quello che è chiamato rapporto organico, distinto dal
rapporto di rappresentanza, che si ha nell’ipotesi in cui una persona fisica sia obbligata o decida
di far gestire i propri affari da un altro soggetto (rappresentanza legale o volontaria).
Il diritto è costituito in modo antropocentrico
capacità giuridica -> titolo: idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di doveri (art. 1
codice civile) capacità di avere diritti e doveri (titolari di diritti) Nel nostro sistema ottiene alla
nascita. Anche il minore può essere titolare di un bene. Dovere pagare l’imu
capacità di agire: Idoneità a svolgere in concreto le attività che si riconnettono alle posizioni
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