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12.16 IL POTERE DI ORDINANZA

Il potere di ordinanza è attribuito dalla legge ad autorità amministrative in vista dell'adozione di provvedimenti

urgenti anche in deroga a norme primarie. Il presupposto per l'esercizio del potere è dunque uno stato di necessità

che impone una rapida decisione.

La necessità non è la fonte dell'attribuzione del potere: l'adozione da parte di un'amministrazione di un'ordinanza

in deroga alla legge non viene configurata come un illecito giustificato a posteriori sulla base della constatazione

dello Stato di necessità; essa è prevista come originariamente illecita nel rispetto dei canoni definiti dalla Corte

costituzionale.

L'adozione dell'ordinanza rappresenta la realizzazione di una condizione sospensiva proposta dalla legge

attributiva del potere secondo uno schema simile a quello che caratterizza i regolamenti di delegificazione. Per

questo si può affermare che la deroga non comporti una violazione del principio di legalità.

Gli atti amministrativi necessitati sono quegli atti che la pubblica amministrazione adotta in mera esecuzione

dopo che il legislatore ha esaurito la valutazione di tutti gli interessi, limitandosi a dover accettare la sussistenza

dello Stato di fatto che giustifica l'urgenza di provvedere.

Le ordinanze vengono classificate o rispetto al contenuto e all'ampiezza del loro ambito applicativo o rispetto

all'organo amministrativo titolare del potere.

Una prima ipotesi è quella che conferiva al ministro dell'Interno il potere di dichiarare lo stato di pericolo pubblico

dal quale discendeva il potere dei prefetti di ordinare l'arresto e la detenzione di qualsiasi persona se lo avesse

ritenuto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il potere di ordinanza ai sindaci gli viene attribuito in due casi: in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica

o al fine di eliminare e di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il potere di ordinanza del prefetto gli viene attribuito nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha la

facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Le ordinanze in materia sanitaria trovano la loro disciplina generale in una pluralità di fonti legislative che si

susseguono nel tempo e in larga misura si sovrappongono ponendo qualche problema interpretativo.

Le ordinanze in materia ambientale sono disciplinate essenzialmente da due disposizioni di legge: l'articolo 8 della

legge 3 marzo 1987 e l'articolo 191 del decreto legislativo 3 Aprile 2006.

L'articolo 8 attribuisce al ministero dell'ambiente il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la tutela

dell'ambiente quando si verifichino gravi situazioni di pericolo di danno ambientale e non si possa provvedere

altrimenti.

L'articolo 191 del codice dell'ambiente stabilisce invece che qualora si verifichino situazioni di eccezionale e

urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente il presidente della giunta regionale o il presidente

della Provincia possono emettere nell'ambito delle relative competenze ordinanze contingibili e urgenti per

consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti

12.17 LE ORDINANZE ADOTTATE NEL CORSO DELL’EMERGENZA COVID -19

L'emergenza COVID-19 è stata affrontata ricorrendo ha il potere di ordinanza. La serie di provvedimenti adottati

da diverse autorità amministrative ha posto seri interrogativi sulla tenuta del nostro sistema delle fonti con

particolare riguardo al rispetto del principio di legalità e della garanzia delle libertà costituzionali assicurata

dall'Istituto della riserva di legge.

Il decreto-legge n. 6/2020 ha abilitato le autorità competenti ad adottare ogni misura di contenimento e gestione

adeguata e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica. L'articolo 3 comma 1 del decreto-legge

stabiliva poi che tali misure sarebbero state adottate con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, DPCN,

vale a dire con ordinanze su proposta del ministro della salute.

Le ragioni che hanno indotto il governo a costruire questo nuovo percorso normativo sono rette da una logica di

accentramento e di speditezza.

13. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

13.1 LA P.A COME FUNZIONA

L’indirizzo politico consiste nel doveroso perseguimento degli obiettivi di civiltà, ordine e benessere prescritti nella

secondo comma dell’art 3.

Costituzione e che trovano la loro sintesi più efficace nel

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

L’ordinamento giuridico stabilisce anche le norme che disciplinano le modalità con cui concretamente l’azione dei

poteri pubblici interviene nella società per conseguirli.

Anche l’attuazione delle direttive politiche deve essere riconosciuta come funzione. Alla doverosa attuazione ed

esecuzione delle direttive politiche risponde la funzione amministrativa.

Nel nostro ordinamento il diritto è prodotto da organi di decisione politica. La funzione legislativa è attribuita in via

esclusiva al Parlamento.

La differenza tra l’amministrazione e la giurisdizione rispetto all’attuazione delle direttive politiche risiede tutta nella

organizzazione dei rapporti istituzionali tra i diversi poteri dello stato.

La giurisdizione è affidata ad organi indipendenti da quelli titolari dell’indirizzo politica. L’amministrazione è invece

affidata ad organi che hanno uno stretto rapporto con i poteri titolari dell’indirizzo politico, talora coincidendo con

essi.

L’amministrazione è una funzione di attuazione ed esecuzioni dell’indirizzo politico più diretta e immediata perché

assolta da organi strettamente connessi al potere che l’ha elaborato.

L’amministrazione deve agire in modo imparziale per dare esecuzione a decisioni politiche che hanno stabilito

quale sia l’interesse generale.

Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione stabilisce che gli organi politici titolari di indirizzo

politico devono limitare la propria influenza sulla gestione amministrativa alla indicazione alla dirigenza degli

obiettivi da raggiungere e alla successiva valutazione dei risultati ottenuti.

L’organizzazione e la gestione delle attività amministrative è di competenza della dirigenza.

La gestione amministrativa non deve divenire esecutrice di mere indicazioni politiche ma deve conservare quella

matrice tecnica che assicura l’imparzialità della sua situazione.

Non a caso le stesse fonti che sanciscono il principio prevedono il meccanismo dello spoils system per il quale

la dirigenza generale deve avere un rapporto fiduciario con l’organo politico.

nelle strutture amministrative

La giurisprudenza della corte costituzionale ha chiarito che lo spoil system deve ritenersi compatibile con i principi

costituzionali di imparzialità e buon andamento se garantisce una coesione tra organo politico e dirigenza senza

pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa.

13.2 LA P.A IN SENSO OGGETTIVO

L’esercizio della funzione amministrativa si concretizza oggettivamente in azioni dei pubblici poteri diretti a

produrre i cambiamenti necessari al conseguimento dei fini stabiliti dalla legge.

Queste azioni vengono distinte in due categorie:

- funzioni pubbliche sono quelle attività orientate al mantenimento del rapporto fi sovra ordinazione

dell’autorità rispetto alla libertà dei cittadini (ordine pubblico e controllo del mercato)

sono quelle attività che l’amministrazione eroga a favore dei cittadini

- servizi pubblici per garantire il

loro benessere

le funzioni possono essere svolte solo da organi pubblici, mentre i servizi anche da soggetti privati.

Tra i servizi possono essere distinte due categorie: →

- servizi amministrativi di interesse non economico esso viene erogato secondo logiche differenti da

quelle di mercato (assistenza sociale e sanitaria e la pubblica istruzione)

è una nozione che è stata elaborata nell’ambito del diritto

- servizi economici di interesse generale→

dell’unione europea: erogati da imprese (pubblica o privata), offrono beni e servizi sul mercato volti a

realizzare fini sociali nei confronti della cittadinanza (servizi di trasporto)

13.3 LA P-A IN SENSO SOGGETTIVO

L’amministrazione in senso soggettivo è costituita da tutti gli enti che la legge autorizza ad esercitare la funzione

amministrativa.

L’elenco pubblicato il 30 settembre 2021 comprende: agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività

- amministrazioni centrali organi costituzionali,

economica, enti produttori di servizi economici, autorità amministrative indipendenti, enti a struttura

associativa, enti produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali, enti e istituzioni di ricerca, istituti

zooprofilattici sperimentali

- amministrazioni locali regioni e provincie autonome, comunità montane, unioni di comuni, agenzie,

enti e consorzi per il diritto allo studio universitario, agenzie ed enti per il turismo, agenzie ed enti regionali

del lavoro, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, altre amministrazioni locali

- enti nazionali di previdenza e assistenza

tale pluralismo è dovuto:

dall’organizzazione territoriale della repubblica che attribuisce l’esercizio della funzione amministrativa in

- via primaria agli apparati locali e regionali

dall’articolazione della amministrazione statale secondo modelli che tendono ad allontanarsi dalla

- tradizionale struttura gerarchica per ministeri.

Il quadro dei soggetti che operano nella pubblica amministrazione deve poi essere arricchito con due ulteriori

categorie:

- le società di diritto privato partecipate e controllate da amministrazioni pubbliche

- i cittadini dall’art 118 ultimo comma della

la possibilità per i cittadini di svolgere attività di interesse generale è prevista

costituzione che impone allo stato, alle regioni e agli enti locali di favorirla: si tratta del principio di sussidiarietà

orizzontale.

13.4 AMMINISTRAZIONE STATALE E TERRITORIALE

L’art 118 comma 1

Dettagli
A.A. 2023-2024
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiasanlorenzo_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Conte Lucilla.