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12.16 IL POTERE DI ORDINANZA
Il potere di ordinanza è attribuito dalla legge ad autorità amministrative in vista dell'adozione di provvedimenti
urgenti anche in deroga a norme primarie. Il presupposto per l'esercizio del potere è dunque uno stato di necessità
che impone una rapida decisione.
La necessità non è la fonte dell'attribuzione del potere: l'adozione da parte di un'amministrazione di un'ordinanza
in deroga alla legge non viene configurata come un illecito giustificato a posteriori sulla base della constatazione
dello Stato di necessità; essa è prevista come originariamente illecita nel rispetto dei canoni definiti dalla Corte
costituzionale.
L'adozione dell'ordinanza rappresenta la realizzazione di una condizione sospensiva proposta dalla legge
attributiva del potere secondo uno schema simile a quello che caratterizza i regolamenti di delegificazione. Per
questo si può affermare che la deroga non comporti una violazione del principio di legalità.
Gli atti amministrativi necessitati sono quegli atti che la pubblica amministrazione adotta in mera esecuzione
dopo che il legislatore ha esaurito la valutazione di tutti gli interessi, limitandosi a dover accettare la sussistenza
dello Stato di fatto che giustifica l'urgenza di provvedere.
Le ordinanze vengono classificate o rispetto al contenuto e all'ampiezza del loro ambito applicativo o rispetto
all'organo amministrativo titolare del potere.
Una prima ipotesi è quella che conferiva al ministro dell'Interno il potere di dichiarare lo stato di pericolo pubblico
dal quale discendeva il potere dei prefetti di ordinare l'arresto e la detenzione di qualsiasi persona se lo avesse
ritenuto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Il potere di ordinanza ai sindaci gli viene attribuito in due casi: in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
o al fine di eliminare e di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere di ordinanza del prefetto gli viene attribuito nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha la
facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Le ordinanze in materia sanitaria trovano la loro disciplina generale in una pluralità di fonti legislative che si
susseguono nel tempo e in larga misura si sovrappongono ponendo qualche problema interpretativo.
Le ordinanze in materia ambientale sono disciplinate essenzialmente da due disposizioni di legge: l'articolo 8 della
legge 3 marzo 1987 e l'articolo 191 del decreto legislativo 3 Aprile 2006.
L'articolo 8 attribuisce al ministero dell'ambiente il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la tutela
dell'ambiente quando si verifichino gravi situazioni di pericolo di danno ambientale e non si possa provvedere
altrimenti.
L'articolo 191 del codice dell'ambiente stabilisce invece che qualora si verifichino situazioni di eccezionale e
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente il presidente della giunta regionale o il presidente
della Provincia possono emettere nell'ambito delle relative competenze ordinanze contingibili e urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
12.17 LE ORDINANZE ADOTTATE NEL CORSO DELL’EMERGENZA COVID -19
L'emergenza COVID-19 è stata affrontata ricorrendo ha il potere di ordinanza. La serie di provvedimenti adottati
da diverse autorità amministrative ha posto seri interrogativi sulla tenuta del nostro sistema delle fonti con
particolare riguardo al rispetto del principio di legalità e della garanzia delle libertà costituzionali assicurata
dall'Istituto della riserva di legge.
Il decreto-legge n. 6/2020 ha abilitato le autorità competenti ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica. L'articolo 3 comma 1 del decreto-legge
stabiliva poi che tali misure sarebbero state adottate con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, DPCN,
vale a dire con ordinanze su proposta del ministro della salute.
Le ragioni che hanno indotto il governo a costruire questo nuovo percorso normativo sono rette da una logica di
accentramento e di speditezza.
13. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
13.1 LA P.A COME FUNZIONA
L’indirizzo politico consiste nel doveroso perseguimento degli obiettivi di civiltà, ordine e benessere prescritti nella
secondo comma dell’art 3.
Costituzione e che trovano la loro sintesi più efficace nel
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
L’ordinamento giuridico stabilisce anche le norme che disciplinano le modalità con cui concretamente l’azione dei
poteri pubblici interviene nella società per conseguirli.
Anche l’attuazione delle direttive politiche deve essere riconosciuta come funzione. Alla doverosa attuazione ed
esecuzione delle direttive politiche risponde la funzione amministrativa.
Nel nostro ordinamento il diritto è prodotto da organi di decisione politica. La funzione legislativa è attribuita in via
esclusiva al Parlamento.
La differenza tra l’amministrazione e la giurisdizione rispetto all’attuazione delle direttive politiche risiede tutta nella
organizzazione dei rapporti istituzionali tra i diversi poteri dello stato.
La giurisdizione è affidata ad organi indipendenti da quelli titolari dell’indirizzo politica. L’amministrazione è invece
affidata ad organi che hanno uno stretto rapporto con i poteri titolari dell’indirizzo politico, talora coincidendo con
essi.
L’amministrazione è una funzione di attuazione ed esecuzioni dell’indirizzo politico più diretta e immediata perché
assolta da organi strettamente connessi al potere che l’ha elaborato.
L’amministrazione deve agire in modo imparziale per dare esecuzione a decisioni politiche che hanno stabilito
quale sia l’interesse generale.
Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione stabilisce che gli organi politici titolari di indirizzo
politico devono limitare la propria influenza sulla gestione amministrativa alla indicazione alla dirigenza degli
obiettivi da raggiungere e alla successiva valutazione dei risultati ottenuti.
L’organizzazione e la gestione delle attività amministrative è di competenza della dirigenza.
La gestione amministrativa non deve divenire esecutrice di mere indicazioni politiche ma deve conservare quella
matrice tecnica che assicura l’imparzialità della sua situazione.
Non a caso le stesse fonti che sanciscono il principio prevedono il meccanismo dello spoils system per il quale
la dirigenza generale deve avere un rapporto fiduciario con l’organo politico.
nelle strutture amministrative
La giurisprudenza della corte costituzionale ha chiarito che lo spoil system deve ritenersi compatibile con i principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento se garantisce una coesione tra organo politico e dirigenza senza
pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa.
13.2 LA P.A IN SENSO OGGETTIVO
L’esercizio della funzione amministrativa si concretizza oggettivamente in azioni dei pubblici poteri diretti a
produrre i cambiamenti necessari al conseguimento dei fini stabiliti dalla legge.
Queste azioni vengono distinte in due categorie:
→
- funzioni pubbliche sono quelle attività orientate al mantenimento del rapporto fi sovra ordinazione
dell’autorità rispetto alla libertà dei cittadini (ordine pubblico e controllo del mercato)
sono quelle attività che l’amministrazione eroga a favore dei cittadini
→
- servizi pubblici per garantire il
loro benessere
le funzioni possono essere svolte solo da organi pubblici, mentre i servizi anche da soggetti privati.
Tra i servizi possono essere distinte due categorie: →
- servizi amministrativi di interesse non economico esso viene erogato secondo logiche differenti da
quelle di mercato (assistenza sociale e sanitaria e la pubblica istruzione)
è una nozione che è stata elaborata nell’ambito del diritto
- servizi economici di interesse generale→
dell’unione europea: erogati da imprese (pubblica o privata), offrono beni e servizi sul mercato volti a
realizzare fini sociali nei confronti della cittadinanza (servizi di trasporto)
13.3 LA P-A IN SENSO SOGGETTIVO
L’amministrazione in senso soggettivo è costituita da tutti gli enti che la legge autorizza ad esercitare la funzione
amministrativa.
L’elenco pubblicato il 30 settembre 2021 comprende: agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività
→
- amministrazioni centrali organi costituzionali,
economica, enti produttori di servizi economici, autorità amministrative indipendenti, enti a struttura
associativa, enti produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali, enti e istituzioni di ricerca, istituti
zooprofilattici sperimentali
→
- amministrazioni locali regioni e provincie autonome, comunità montane, unioni di comuni, agenzie,
enti e consorzi per il diritto allo studio universitario, agenzie ed enti per il turismo, agenzie ed enti regionali
del lavoro, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, altre amministrazioni locali
- enti nazionali di previdenza e assistenza
tale pluralismo è dovuto:
dall’organizzazione territoriale della repubblica che attribuisce l’esercizio della funzione amministrativa in
- via primaria agli apparati locali e regionali
dall’articolazione della amministrazione statale secondo modelli che tendono ad allontanarsi dalla
- tradizionale struttura gerarchica per ministeri.
Il quadro dei soggetti che operano nella pubblica amministrazione deve poi essere arricchito con due ulteriori
categorie:
- le società di diritto privato partecipate e controllate da amministrazioni pubbliche
- i cittadini dall’art 118 ultimo comma della
la possibilità per i cittadini di svolgere attività di interesse generale è prevista
costituzione che impone allo stato, alle regioni e agli enti locali di favorirla: si tratta del principio di sussidiarietà
orizzontale.
13.4 AMMINISTRAZIONE STATALE E TERRITORIALE
L’art 118 comma 1