Riassunto di
SPIEGAZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
(Volume II)
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Claudio Consolo
(2023) Davide Angelini
SEZIONE QUINTA
IL PROCESSO COMPLESSO E CON PLURALITA' DI PARTI
1. L'esercizio dell'azione e il processo oggettivamente e/o soggettivamente
complesso
-) Nozione e ragioni del processo litisconsortile
Veniamo ora ad occuparci del giudizio di primo grado con pluralità di parti (cd processo
litisconsortile) del quale trattano gli artt. 102-111 c.p.c. Si tratta di un processo in cui vi sono più
parti rispetto alle due essenziali, attore e convenuto.
Le modalità con le quali può realizzarsi il fenomeno del processo litisconsortile (definito anche
soggettivamente complesso) sono principalmente i seguenti:
il processo può nascere con più parti; oppure
nel processo, instaurato tra attore e convenuto, interviene volontariamente un terzo; infine
nel processo, sorto bilaterale, un terzo è chiamato in causa su iniziativa di una delle aprti,
oppure per ordine del giudice;
si potrebbe anche aggiungere un quarto caso, quello della riunione davanti allo stesso
giudice di due processi, sepratamente instaurati, su cause connesse oe fra parti non
coincidenti (artt. 40 e 274 c.p.c.).
-) Le norme del c.p.c. in tema
All'ipotesi del processo che nasce con più di due parti sono dedicati gli artt. 102 e 103 c.p.c., che
rispettivamente disciplinano il litisconsorzio necessario e il litisconsorzio facoltativo. Nel primo caso
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è la legge a esigere che il processo si svolga con una pluralità di parti; nel secondo caso il processo
litisconsortile nasce tale per scelta dell'attore.
Della possibilità che un terzo intervenga volontariamente in un processo sorto con due parti,
dando vita così a un litisconsorzio sopravvenuto, tratta l'art. 105.
Seguono, poi, gli artt. 106 e 107 che disciplinano la chiamata in causa del terzo nel processo
pendente a opera delle parti in causa, e il caso in cui l'intervento del terzo sia ordinato dal giudice.
Gli artt. 108 e 109 riguardano l'istituto dell'estromissione, ossia l'uscita dal processo di una parte,
nel caso in cui, ovviamente, ve ne siano più di due.
Infine, gli artt. 110 e 111 trattano della “successione processuale”, ossia di quel fenomeno cui si
assiste quando, durante un processo, si verifica un evento idoneo a determinare, sul piamo
sostanziale, la successione nel diritto controverso. In via di prima approssimazione, ciò può
accadere quando una delle parti venga meno, dandosi così luogo alla successione universale,
oppure quando, a lite pendente, il diritto controverso sia trasferito, verificandosi in questo caso
una successione a titolo particolare. La questione si collega a quella della pluralità di parti nel
giudizio, poiché si tratta di regolare le situazioni che si verificano nel processo in seguito alla
successione. In particolare, ci si chiede nei confronti di chi debba continuare il processo, qualora
venga meno la parte; se, in caso di trasferimento del diritto controverso, al giudizio debba
partecipare anche il successore a titolo particolare o se il giudizio debba (o possa) proseguire fra le
parti originarie.
-) Il principio del contraddittorio
L'art. 101, co. 1, c.p.c. (rubricato “Principio del contraddittorio”) dispone che il giudice non può
statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente
citata e non è comparsa. La norma riconosce il diritto di difesa, già enucleato nel co. 2 dell'art. 24
Cost.. Il co. 2 dell'art. 101, modificato dalla riforma del 2022, rafforza ulteriormente la garanzia del
contraddittorio: esso infatti chiarisce che il giudice che rilevi la violazione del contraddittorio, con
conseguente lesione del diritto di difesa, debba porvi rimedio; pertanto, nel caso di rilievo d'ufficio
di una questione, il giudice deve sempre consentire alle parti di contraddire sulla stessa, pena un
vizio della sentenza resa, definito dal legislatore di “nullità” (sanabile, v. sez. VI, cap. 2).
Dal co. 1 dell'art. 101 discende che qualora il convenuto non si sia costituito per non essere stato
regolarmente citato in giudizio, il giudice non può decidere sulla causa, ma deve imporre all'attore,
a pena di estinzione del processo, di regolarizzare il contraddittorio.
Che il processo si debba svolgere nel contraddittorio col convenuto non significa che costui debba
necessariamente partecipare: si tratta di una scelta libera, e la mancata partecipazione del
convenuto regolarmente citato (cd contumacia) non avrà effetti negativi per lo stesso (v. sez. VI,
cap. 1). Il principio del contraddittorio può considerarsi rispettato già solo se la possibilità concreta
del suo svolgimento sia stata garantita e favorita. 2
-) Il processo cumulativo – Pluralità di domande contro la stessa parte connesse per
pregiudizialità-dipendenza
Il processo giurisdizionale può ospitare anche la trattazione contemporanea di più domande
giudiziali, tra le stesse parti o anche tra parti parzialmente diverse. In tali casi si è soliti parlare di
processo “cumulativo” o anche di processo “simultaneo” (eventualmente litisconsortile) su più
domande.
Pensiamo, ad esempio, all'attore che proponga contro il medesimo convenuto due domande, l'una
volta a ottenere l'annullamento di un contratto e l'altra, subordinata alla prima, tesa a ottenere
l'adempimento di quello stesso contratto. Soltanto se il contratto non sarà annullato avrà senso
che l'attore chieda al giudice di condannare il convenuto all'adempimento.
È bene che la legge ammetta il cumulo delle due domande, poiché l'attore potrebbe dubitare di
riuscire a dimostrare la fondatezza della sua azione di annullamento del contratto; così, con la
proposizione della seconda domanda, egli si cautela chiedendo, sia pure in via subordinata,
l'adempimento del contratto.
Se l'attore non potesse proporre le due domande nello stesso atto di citazione, introduttivo del medesimo
processo, egli sarebbe costretto a redigere due diversi atti di citazione che darebbero luogo a due ditinti
processi. Tutto questo si tradurrebbe in una perdita di tempo e di denaro. Senza contare poi le notevoli
difficoltà che sorgerebbero nello svolgimento del processo sulla causa dipendente.
Nel caso in cui entrambe le domande fossero proposte in un unico processo, ricorrerebbe un cumulo di
cause connesse soggettivamente (le stesse parti), e oggettivamente, dato il rapporto di pregiudizialità-
dipendenza che lega i diritti fatti valere.
Avvicinabile a questa ipotesi è quella delle cause legate fra loro da un nesso di accessorietà, proposte
congiuntamente da parte del medesimo attore nei confronti del medesimo convenuto (art. 31 c.p.c.). Si
tratta di un rapporto di connessione che, ferma l'identità soggettiva, si caratterizza per il fatto che la
pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo nella
pretesa fatta valere con la domanda principale: in virtù di tale nesso di pregiudizialità logico-giuridica,
l'accoglimento della domanda accessoria presuppone di regola l'accoglimento della domanda principale.
Domande accessorie sono, ad esempio, quelle risarcitorie o restitutorie rispetto alle domande di nullità,
annullamento, risoluzione, etc.
-) Pluralità di domande contro la stessa parte non altrimenti connesse – Lo scioglimento del
cumulo oggettivo
Più domande possono essere cumulate, realizzando così un processo simultaneo, anche in
mancanza dell'intensa connessione oggettiva tra le due cause che abbiamo visto negli esempi di
cui sopra. La legge consente, infatti, il cumulo di due o più cause anche quando esse sono solo
tenuamente oggettivamente connesse, e financo se non per nulla oggettivamente connesse,
purchè, in quest'ultimo caso, il cumulo sia solo oggettivo, ossia destinato a realizzarsi solo fra le
stesse parti (connessione meramente soggettiva). Questo statuisce l'art. 104 c.p.c., il quale enuncia
che contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non
altrimenti connesse. La norma tratteggia una fattispecie di connessione meramente soggettiva (e
corrispondentemente di cumulo meramente oggettivo). La realizzabilità del cumulo esige il rispetto
dell'art. 10, co. 2, c.p.c., e così le due o più domande si sommano fra loro per determinare la
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competenza per valore.
Mentre le cause connesse per il titolo (e in ogni caso per il fatto che la decisione dell'una dipende
da quella dell'altra), una volta cumulate, non possono essere sciolte con la separazione di cause, le
domande cumulate in via meramente oggettiva ex art. 104, potranno essere oggetto di
separazione in tutti i casi in cui una delle domande, per la sua minore complessità, possa essere
decisa rapidamente e l'altra no.
Quindi, se il mantenimento della riunione delle cause rende più gravoso il processo (questione di
economia processuale, dunque), il giudice, anche senza l'istanza concorde di tutte le parti, può
provvedere alla separazione. Questa potrà essere disposta sia nel corso dell'istruzione (con
ordinanza), sia in sede di decisione, sì che allora una domanda verrà decisa con sentenza definitiva,
mentre per l'altra, previa ordinanza di separazione, il processo proseguirà fino alla decisione.
L'attore, non di rado, propone contro il convenuto domande plurime non affinchè siano tutte
accolte (esse infatti deducono diritti fra loro incompatibili o concorrenti), ma per elevare la
possibilità che almeno una di esse sia fruttuosa. Se le azioni sono incompatibili (ad es. domanda di
sostituzione o riparazione del bene difettoso, ex art. 130 cod. cons.) si potrà avere un cd cumulo
alternativo. Più spesso, l'attore nutre la preferenza per un'azione (ad es. la declaratoria di nullità
contrattuale) ed esperisce in via subordinata l'altra (nell'esempio fatto, l'azione di adempimento
contrattuale). Nel caso di domande alternative il giudice, accolta l'una, dichiara assorbita l'altra.
Diversamente, qualora le domande siano state proposte in via subordinata, solo in caso di rigetto
nel merito della domanda principale l'altra verrà esaminata; altrimenti essa verrà dichiarata
assorbita.
-) Il processo cumulativo litisconsortile
Ci possono essere ipotesi in cui più domande relative ad altrettanti diritti connessi, e quindi più
cause da abbinare in un unico processo, non intercorrono fra le stesse parti, ma fra parti
parzialmente diverse (ad es. A+B come attori contro C, oppure A+B come attori contro C+D come
convenuti).
In altre parole, il carattere oggettivamente cumulativo del processo si può coniugare con quello
soggettivamente cumulativo. Le molteplici domande, proposte nel medesimo processo, non
avranno tutte lo stesso attore e lo stesso convenuto. Esse però, per poter essere abbinate in un
unico processo con più attori e convenuti ex art. 103 c.p.c., dovranno essere oggettivamente
connesse. Tali domande potranno così avere in comune lo stesso fatto costitutivo (titolo) e/o il loro
petitum (oggetto): sono queste le ipotesi di vera e propria connessione in senso tecnico
(connessione propria, che consente deroghe alla competenza), in quanto hanno un fondamento
sostanziale.
Peraltro, l'abbinamento in un unico processo potrà avvenire anche solo perchè la decisione delle
più domande proposte dipende dalla soluzione di identiche questioni in fatto o in diritto
(connessione impropria, che non consente deroghe alla competenza). 4
Il processo con pluralità di parti, o dal lato attivo e/o dal alto passivo, si dice litisconsortile .
Un esempio può essere quello dell'impugnazione di una stessa delibera assembleare, che può
essere avanzata con un unico atto introduttivo da parte dei più soci legittimati (assenti o
dissenzienti alla delibera) riuniti assieme. In questo caso si darà cosro a un processo litisconsortile
dal lato attivo (più attori), con domande connesse sul piano oggettivo per petitum identico
(annullamento di quella delibera) e con titolo (causa petendi) parzialmente lo stesso (l'esistenza
della delibera viziata)
A conclusione di un tale processo litisconsortile si avrà di solito una sola sentenza che conterrà le
decisioni delle varie domande (pluralità di capi o parti della sentenza quante sono le domande). E
lo stesso vale per la soluzione di questioni di fatto comuni o per la soluzione di identiche questioni
di diritto, allorchè il cumulo litisconsortile sia basato non sul medesimo titolo, bensì sulla
connessione impropria o logico-intellettiva.
Un esempio di processo litisconsortile dal lato passivo potrebbe invece essere il seguente. L'art.
2055 c.c. dispone che, in presenza di un atto illecito, i coautori dello stesso siano debitori solidali
del risarcimento del danno. La logica del fenomeno dell'obbligazione solidale sta nel fatto che il
creditore può chiedere a ciascuno dei suoi debitori solidali l'adempimento dell'intera prestazione
(l'intero risarcimento del danno, nel nostro esempio). Se il creditore di avvale della facoltà di
richiedere il risarcimento del danno solo nei confronti di uno dei debitori, non si realizza né un
processo litisconsortile né un processo cumulativo.
Poniamo, però, che il creditore, poiché non sa quale tra i condebitori sia patrimonialmente
solvibile, oppure perchè vuole coinvolgere comunque tutti i condebitori, instauri la causa nei
confronti di tutti. Avremo così una citazione in cui saranno formulate tante domande quanti sono i
condebitori, ognuna avente ad oggetto il diritto di credito al risarcimento dell'intero danno. Vi
saranno allora tanti capi di condanna della sentenza a seconda del numero dei convenuti
condebitori, tutti condannati al pagamento dell'intero risarcimento a favore del creditore. Ma ciò
non comporta una moltiplicazione reale del risarcimento. Al momento dell'attuazione coattiva del
diritto di credito (azione esecutiva), infatti, l'attore, pur potendo esercitare l'azione esecutiva
contemporaneamente nei confronti di tutti i debitori, nel momento in cui viene soddisfatto per
l'intero da un debitore, non potrà più procedere con le altre esecuzioni.
2. Il litisconsorzio facoltativo nelle sue varie figure
-) Nozione
Il litisconsorzio è facoltativo allorchè i più soggetti potrebbero benissimo anche agire o essere
convenuti in processi distinti, piuttosto che in un unico contesto. Risulta così delineato l'istituto del
litisconsorzio facoltativo attivo (più attori) o passivo (più convenuti), che la legge rende ammissibile
e disciplina con l'art. 103 c.p.c.
Esso si distingue dal litisconsorzio necessario (v. cap. 10) che, infatti, sottende un fenomeno
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peculiare caratterizzato dalla necessaria pluralità di parti, ma in presenza di un processo
oggettivamente non cumulativo: vi è cioè un'unica causa che presenta vari colegittimati congiunti
(per ragioni sostanziali o processuali), e risultà così soggettivamente inscindibile.
-) Il condebito pro quota, solidale e fideiussorio
Tra i litisconsorzi facoltativi, i più diffusi sono quelli che si realizzano dal lato passivo, nel campo
delle obbligazioni.
Talvolta, l'obbligazione plurisoggettiva dedotta in lite ha natura parziaria: più soggetti sono tenuti
ad adempiere ad uno stesso creditore, ma ciascuno è obbligato solo per la propria parte, ossia pro
quota. Se il creditore agisce per l'adempimento verso tutti o molti di costoro, nel processo avremo
un cumulo semplice di domande tra loro aventi in comune solo il titolo (connessione oggettiva per
il titolo).
Molto più soesso, però, l'obbligazione soggettivamente complessa è di tipo solidale. Quando il
creditore deduce in giudizio il proprio credito verso più coobbligati solidali, dà luogo a un cumulo
facoltativo di domande (il creditore non è infatti obbligato a instaurare la lite nei confronti di tutti i
suoi debitori, bastando agire verso uno solo dei condebitori in solido).
Qui, come nel caso delle obbligazioni parziarie, avremo un litisconsorzio facoltativo.
Tuttavia, nel caso delle obbligazioni solidali, le diverse domande presentano comunanza di petitum
mediato (tutti i condebitori solidali devono all'attore la stessa prestazione), ma possibile diverso
titolo (causa petendi). Più precisamente, il titolo sarà identico quando l'obbligazione solidale nasce
dallo stesso contratto o dallo stesso evento dannoso. Il titolo sarà invece diverso se l'obbligazione
solidale è ad interesse unisoggettivo. Un esempio di questa seconda ipotesi lo troviamo nella
fideiussione (art. 1936 c.c.), che è quel contratto in forza del quale un soggetto (fideiussore) si
obbliga personalmente verso un altro soggetto (il creditore) a garantire l'adempimento del debito
contratto con quest'ultimo da un terzo (debitore principale). Il fideiussore, in questo modo, diventa
coobbligato in solido col debitore principale rispetto al creditore. Così, se quest'ultimo conviene in
uno stesso giudizio sia il fideiussore che il debitore principale, chiedendo la condanna in solido di
entrambi, le domande proposte avranno lo stesso petitum, ma diverse cause petendi: nell'un caso il
contratto di fideiussione tra fideiussiore e creditore; nell'altro caso il contratto tra creditore e
debitore principale.
La struttura sostanziale espressa dal nesso di solidarietà che congiunge un fascio di obbligazioni da
ritenere comunque distinte, esige che nel processo si tenga conto della soluzione di questioni
relative a uno dei convenuti nel decidere le cause relative agli altri. In altri termini, almeno in alcuni
casi le decision
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