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SPIEGAZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

(Volume II)

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Claudio Consolo

(2023) Davide Angelini

SEZIONE QUINTA

IL PROCESSO COMPLESSO E CON PLURALITA' DI PARTI

1. L'esercizio dell'azione e il processo oggettivamente e/o soggettivamente

complesso

-) Nozione e ragioni del processo litisconsortile

Veniamo ora ad occuparci del giudizio di primo grado con pluralità di parti (cd processo

litisconsortile) del quale trattano gli artt. 102-111 c.p.c. Si tratta di un processo in cui vi sono più

parti rispetto alle due essenziali, attore e convenuto.

Le modalità con le quali può realizzarsi il fenomeno del processo litisconsortile (definito anche

soggettivamente complesso) sono principalmente i seguenti:

 il processo può nascere con più parti; oppure

 nel processo, instaurato tra attore e convenuto, interviene volontariamente un terzo; infine

 nel processo, sorto bilaterale, un terzo è chiamato in causa su iniziativa di una delle aprti,

oppure per ordine del giudice;

 si potrebbe anche aggiungere un quarto caso, quello della riunione davanti allo stesso

giudice di due processi, sepratamente instaurati, su cause connesse oe fra parti non

coincidenti (artt. 40 e 274 c.p.c.).

-) Le norme del c.p.c. in tema

All'ipotesi del processo che nasce con più di due parti sono dedicati gli artt. 102 e 103 c.p.c., che

rispettivamente disciplinano il litisconsorzio necessario e il litisconsorzio facoltativo. Nel primo caso

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è la legge a esigere che il processo si svolga con una pluralità di parti; nel secondo caso il processo

litisconsortile nasce tale per scelta dell'attore.

Della possibilità che un terzo intervenga volontariamente in un processo sorto con due parti,

dando vita così a un litisconsorzio sopravvenuto, tratta l'art. 105.

Seguono, poi, gli artt. 106 e 107 che disciplinano la chiamata in causa del terzo nel processo

pendente a opera delle parti in causa, e il caso in cui l'intervento del terzo sia ordinato dal giudice.

Gli artt. 108 e 109 riguardano l'istituto dell'estromissione, ossia l'uscita dal processo di una parte,

nel caso in cui, ovviamente, ve ne siano più di due.

Infine, gli artt. 110 e 111 trattano della “successione processuale”, ossia di quel fenomeno cui si

assiste quando, durante un processo, si verifica un evento idoneo a determinare, sul piamo

sostanziale, la successione nel diritto controverso. In via di prima approssimazione, ciò può

accadere quando una delle parti venga meno, dandosi così luogo alla successione universale,

oppure quando, a lite pendente, il diritto controverso sia trasferito, verificandosi in questo caso

una successione a titolo particolare. La questione si collega a quella della pluralità di parti nel

giudizio, poiché si tratta di regolare le situazioni che si verificano nel processo in seguito alla

successione. In particolare, ci si chiede nei confronti di chi debba continuare il processo, qualora

venga meno la parte; se, in caso di trasferimento del diritto controverso, al giudizio debba

partecipare anche il successore a titolo particolare o se il giudizio debba (o possa) proseguire fra le

parti originarie.

-) Il principio del contraddittorio

L'art. 101, co. 1, c.p.c. (rubricato “Principio del contraddittorio”) dispone che il giudice non può

statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente

citata e non è comparsa. La norma riconosce il diritto di difesa, già enucleato nel co. 2 dell'art. 24

Cost.. Il co. 2 dell'art. 101, modificato dalla riforma del 2022, rafforza ulteriormente la garanzia del

contraddittorio: esso infatti chiarisce che il giudice che rilevi la violazione del contraddittorio, con

conseguente lesione del diritto di difesa, debba porvi rimedio; pertanto, nel caso di rilievo d'ufficio

di una questione, il giudice deve sempre consentire alle parti di contraddire sulla stessa, pena un

vizio della sentenza resa, definito dal legislatore di “nullità” (sanabile, v. sez. VI, cap. 2).

Dal co. 1 dell'art. 101 discende che qualora il convenuto non si sia costituito per non essere stato

regolarmente citato in giudizio, il giudice non può decidere sulla causa, ma deve imporre all'attore,

a pena di estinzione del processo, di regolarizzare il contraddittorio.

Che il processo si debba svolgere nel contraddittorio col convenuto non significa che costui debba

necessariamente partecipare: si tratta di una scelta libera, e la mancata partecipazione del

convenuto regolarmente citato (cd contumacia) non avrà effetti negativi per lo stesso (v. sez. VI,

cap. 1). Il principio del contraddittorio può considerarsi rispettato già solo se la possibilità concreta

del suo svolgimento sia stata garantita e favorita. 2

-) Il processo cumulativo – Pluralità di domande contro la stessa parte connesse per

pregiudizialità-dipendenza

Il processo giurisdizionale può ospitare anche la trattazione contemporanea di più domande

giudiziali, tra le stesse parti o anche tra parti parzialmente diverse. In tali casi si è soliti parlare di

processo “cumulativo” o anche di processo “simultaneo” (eventualmente litisconsortile) su più

domande.

Pensiamo, ad esempio, all'attore che proponga contro il medesimo convenuto due domande, l'una

volta a ottenere l'annullamento di un contratto e l'altra, subordinata alla prima, tesa a ottenere

l'adempimento di quello stesso contratto. Soltanto se il contratto non sarà annullato avrà senso

che l'attore chieda al giudice di condannare il convenuto all'adempimento.

È bene che la legge ammetta il cumulo delle due domande, poiché l'attore potrebbe dubitare di

riuscire a dimostrare la fondatezza della sua azione di annullamento del contratto; così, con la

proposizione della seconda domanda, egli si cautela chiedendo, sia pure in via subordinata,

l'adempimento del contratto.

Se l'attore non potesse proporre le due domande nello stesso atto di citazione, introduttivo del medesimo

processo, egli sarebbe costretto a redigere due diversi atti di citazione che darebbero luogo a due ditinti

processi. Tutto questo si tradurrebbe in una perdita di tempo e di denaro. Senza contare poi le notevoli

difficoltà che sorgerebbero nello svolgimento del processo sulla causa dipendente.

Nel caso in cui entrambe le domande fossero proposte in un unico processo, ricorrerebbe un cumulo di

cause connesse soggettivamente (le stesse parti), e oggettivamente, dato il rapporto di pregiudizialità-

dipendenza che lega i diritti fatti valere.

Avvicinabile a questa ipotesi è quella delle cause legate fra loro da un nesso di accessorietà, proposte

congiuntamente da parte del medesimo attore nei confronti del medesimo convenuto (art. 31 c.p.c.). Si

tratta di un rapporto di connessione che, ferma l'identità soggettiva, si caratterizza per il fatto che la

pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo nella

pretesa fatta valere con la domanda principale: in virtù di tale nesso di pregiudizialità logico-giuridica,

l'accoglimento della domanda accessoria presuppone di regola l'accoglimento della domanda principale.

Domande accessorie sono, ad esempio, quelle risarcitorie o restitutorie rispetto alle domande di nullità,

annullamento, risoluzione, etc.

-) Pluralità di domande contro la stessa parte non altrimenti connesse – Lo scioglimento del

cumulo oggettivo

Più domande possono essere cumulate, realizzando così un processo simultaneo, anche in

mancanza dell'intensa connessione oggettiva tra le due cause che abbiamo visto negli esempi di

cui sopra. La legge consente, infatti, il cumulo di due o più cause anche quando esse sono solo

tenuamente oggettivamente connesse, e financo se non per nulla oggettivamente connesse,

purchè, in quest'ultimo caso, il cumulo sia solo oggettivo, ossia destinato a realizzarsi solo fra le

stesse parti (connessione meramente soggettiva). Questo statuisce l'art. 104 c.p.c., il quale enuncia

che contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non

altrimenti connesse. La norma tratteggia una fattispecie di connessione meramente soggettiva (e

corrispondentemente di cumulo meramente oggettivo). La realizzabilità del cumulo esige il rispetto

dell'art. 10, co. 2, c.p.c., e così le due o più domande si sommano fra loro per determinare la

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competenza per valore.

Mentre le cause connesse per il titolo (e in ogni caso per il fatto che la decisione dell'una dipende

da quella dell'altra), una volta cumulate, non possono essere sciolte con la separazione di cause, le

domande cumulate in via meramente oggettiva ex art. 104, potranno essere oggetto di

separazione in tutti i casi in cui una delle domande, per la sua minore complessità, possa essere

decisa rapidamente e l'altra no.

Quindi, se il mantenimento della riunione delle cause rende più gravoso il processo (questione di

economia processuale, dunque), il giudice, anche senza l'istanza concorde di tutte le parti, può

provvedere alla separazione. Questa potrà essere disposta sia nel corso dell'istruzione (con

ordinanza), sia in sede di decisione, sì che allora una domanda verrà decisa con sentenza definitiva,

mentre per l'altra, previa ordinanza di separazione, il processo proseguirà fino alla decisione.

L'attore, non di rado, propone contro il convenuto domande plurime non affinchè siano tutte

accolte (esse infatti deducono diritti fra loro incompatibili o concorrenti), ma per elevare la

possibilità che almeno una di esse sia fruttuosa. Se le azioni sono incompatibili (ad es. domanda di

sostituzione o riparazione del bene difettoso, ex art. 130 cod. cons.) si potrà avere un cd cumulo

alternativo. Più spesso, l'attore nutre la preferenza per un'azione (ad es. la declaratoria di nullità

contrattuale) ed esperisce in via subordinata l'altra (nell'esempio fatto, l'azione di adempimento

contrattuale). Nel caso di domande alternative il giudice, accolta l'una, dichiara assorbita l'altra.

Diversamente, qualora le domande siano state proposte in via subordinata, solo in caso di rigetto

nel merito della domanda principale l'altra verrà esaminata; altrimenti essa verrà dichiarata

assorbita.

-) Il processo cumulativo litisconsortile

Ci possono essere ipotesi in cui più domande relative ad altrettanti diritti connessi, e quindi più

cause da abbinare in un unico processo, non intercorrono fra le stesse parti, ma fra parti

parzialmente diverse (ad es. A+B come attori contro C, oppure A+B come attori contro C+D come

convenuti).

In altre parole, il carattere oggettivamente cumulativo del processo si può coniugare con quello

soggettivamente cumulativo. Le molteplici domande, proposte nel medesimo processo, non

avranno tutte lo stesso attore e lo stesso convenuto. Esse però, per poter essere abbinate in un

unico processo con più attori e convenuti ex art. 103 c.p.c., dovranno essere oggettivamente

connesse. Tali domande potranno così avere in comune lo stesso fatto costitutivo (titolo) e/o il loro

petitum (oggetto): sono queste le ipotesi di vera e propria connessione in senso tecnico

(connessione propria, che consente deroghe alla competenza), in quanto hanno un fondamento

sostanziale.

Peraltro, l'abbinamento in un unico processo potrà avvenire anche solo perchè la decisione delle

più domande proposte dipende dalla soluzione di identiche questioni in fatto o in diritto

(connessione impropria, che non consente deroghe alla competenza). 4

Il processo con pluralità di parti, o dal lato attivo e/o dal alto passivo, si dice litisconsortile .

Un esempio può essere quello dell'impugnazione di una stessa delibera assembleare, che può

essere avanzata con un unico atto introduttivo da parte dei più soci legittimati (assenti o

dissenzienti alla delibera) riuniti assieme. In questo caso si darà cosro a un processo litisconsortile

dal lato attivo (più attori), con domande connesse sul piano oggettivo per petitum identico

(annullamento di quella delibera) e con titolo (causa petendi) parzialmente lo stesso (l'esistenza

della delibera viziata)

A conclusione di un tale processo litisconsortile si avrà di solito una sola sentenza che conterrà le

decisioni delle varie domande (pluralità di capi o parti della sentenza quante sono le domande). E

lo stesso vale per la soluzione di questioni di fatto comuni o per la soluzione di identiche questioni

di diritto, allorchè il cumulo litisconsortile sia basato non sul medesimo titolo, bensì sulla

connessione impropria o logico-intellettiva.

Un esempio di processo litisconsortile dal lato passivo potrebbe invece essere il seguente. L'art.

2055 c.c. dispone che, in presenza di un atto illecito, i coautori dello stesso siano debitori solidali

del risarcimento del danno. La logica del fenomeno dell'obbligazione solidale sta nel fatto che il

creditore può chiedere a ciascuno dei suoi debitori solidali l'adempimento dell'intera prestazione

(l'intero risarcimento del danno, nel nostro esempio). Se il creditore di avvale della facoltà di

richiedere il risarcimento del danno solo nei confronti di uno dei debitori, non si realizza né un

processo litisconsortile né un processo cumulativo.

Poniamo, però, che il creditore, poiché non sa quale tra i condebitori sia patrimonialmente

solvibile, oppure perchè vuole coinvolgere comunque tutti i condebitori, instauri la causa nei

confronti di tutti. Avremo così una citazione in cui saranno formulate tante domande quanti sono i

condebitori, ognuna avente ad oggetto il diritto di credito al risarcimento dell'intero danno. Vi

saranno allora tanti capi di condanna della sentenza a seconda del numero dei convenuti

condebitori, tutti condannati al pagamento dell'intero risarcimento a favore del creditore. Ma ciò

non comporta una moltiplicazione reale del risarcimento. Al momento dell'attuazione coattiva del

diritto di credito (azione esecutiva), infatti, l'attore, pur potendo esercitare l'azione esecutiva

contemporaneamente nei confronti di tutti i debitori, nel momento in cui viene soddisfatto per

l'intero da un debitore, non potrà più procedere con le altre esecuzioni.

2. Il litisconsorzio facoltativo nelle sue varie figure

-) Nozione

Il litisconsorzio è facoltativo allorchè i più soggetti potrebbero benissimo anche agire o essere

convenuti in processi distinti, piuttosto che in un unico contesto. Risulta così delineato l'istituto del

litisconsorzio facoltativo attivo (più attori) o passivo (più convenuti), che la legge rende ammissibile

e disciplina con l'art. 103 c.p.c.

Esso si distingue dal litisconsorzio necessario (v. cap. 10) che, infatti, sottende un fenomeno

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peculiare caratterizzato dalla necessaria pluralità di parti, ma in presenza di un processo

oggettivamente non cumulativo: vi è cioè un'unica causa che presenta vari colegittimati congiunti

(per ragioni sostanziali o processuali), e risultà così soggettivamente inscindibile.

-) Il condebito pro quota, solidale e fideiussorio

Tra i litisconsorzi facoltativi, i più diffusi sono quelli che si realizzano dal lato passivo, nel campo

delle obbligazioni.

Talvolta, l'obbligazione plurisoggettiva dedotta in lite ha natura parziaria: più soggetti sono tenuti

ad adempiere ad uno stesso creditore, ma ciascuno è obbligato solo per la propria parte, ossia pro

quota. Se il creditore agisce per l'adempimento verso tutti o molti di costoro, nel processo avremo

un cumulo semplice di domande tra loro aventi in comune solo il titolo (connessione oggettiva per

il titolo).

Molto più soesso, però, l'obbligazione soggettivamente complessa è di tipo solidale. Quando il

creditore deduce in giudizio il proprio credito verso più coobbligati solidali, dà luogo a un cumulo

facoltativo di domande (il creditore non è infatti obbligato a instaurare la lite nei confronti di tutti i

suoi debitori, bastando agire verso uno solo dei condebitori in solido).

Qui, come nel caso delle obbligazioni parziarie, avremo un litisconsorzio facoltativo.

Tuttavia, nel caso delle obbligazioni solidali, le diverse domande presentano comunanza di petitum

mediato (tutti i condebitori solidali devono all'attore la stessa prestazione), ma possibile diverso

titolo (causa petendi). Più precisamente, il titolo sarà identico quando l'obbligazione solidale nasce

dallo stesso contratto o dallo stesso evento dannoso. Il titolo sarà invece diverso se l'obbligazione

solidale è ad interesse unisoggettivo. Un esempio di questa seconda ipotesi lo troviamo nella

fideiussione (art. 1936 c.c.), che è quel contratto in forza del quale un soggetto (fideiussore) si

obbliga personalmente verso un altro soggetto (il creditore) a garantire l'adempimento del debito

contratto con quest'ultimo da un terzo (debitore principale). Il fideiussore, in questo modo, diventa

coobbligato in solido col debitore principale rispetto al creditore. Così, se quest'ultimo conviene in

uno stesso giudizio sia il fideiussore che il debitore principale, chiedendo la condanna in solido di

entrambi, le domande proposte avranno lo stesso petitum, ma diverse cause petendi: nell'un caso il

contratto di fideiussione tra fideiussiore e creditore; nell'altro caso il contratto tra creditore e

debitore principale.

La struttura sostanziale espressa dal nesso di solidarietà che congiunge un fascio di obbligazioni da

ritenere comunque distinte, esige che nel processo si tenga conto della soluzione di questioni

relative a uno dei convenuti nel decidere le cause relative agli altri. In altri termini, almeno in alcuni

casi le decision

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Salvaneschi Laura Eugenia Maria.
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