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Riassunto esame Diritto processuale amministrativo , Prof. Scognamiglio Andreina, libro consigliato Manuale di diritto amministrativo , Sergio De felice Pag. 1
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RISARCIBILITA’ DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Abbiamo delle obbligazioni della materia contrattuale che non necessariamente

deveno essere patrimoniali.

Quindi mentre la patrimonialità della prestazione è legata a questa

equivalenza che si costituisce tra la prestazione una somma di denaro

all'articolo 1322

l'interesse del creditore è collegato proprio :

(Autonomia contrattuale). Le parti possono liberamente determinare il

contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Quindi la patrimonialità della prestazione è la convertibilità economica,

mentre l'interesse del creditore è la valutazione della giuridicità del

vincolo.

Sicché il concetto di patrimonialità nell'ambito del diritto e specialmente nel

diritto civile non serve per distinguere rapporti. Importante serve per

distinguere rapporti che sono soggetti alla disciplina delle obbligazioni e del

contratto e rapporti che non sono soggetti alla disciplina delle obbligazioni del

contratto.

I rapporti che non sono soggetti alla disciplina delle obbligazioni del contratto

non sono sottratti all'attività giuridica ma sono affidati a un'attività giuridica

divers.

Ecco perché da una parte abbiamo i rapporti che sono soggetti alla disciplina

della obbligazione del contratto, che sono quelli che sono retti dell'autonomia

negoziale patrimoniale, dall'altra i rapporti che non sono soggetti alle

obbligazioni al contratto e sono soggetti all'autonomia negoziale non

patrimoniale principi e i valori della persona e della

In un sistema ordinamentale fondato sui

dignità umana l'autonomia negoziale non patrimoniale conquista campo è un

ruolo fondamentale al punto che non si può più studiare autonomia negoziale

in una prospettiva solamente patrimoniale perché bisogna considerare anche

quella non patrimoniale. In questo modo è facile anche comprendere qual è il

concetto di danno non patrimoniale, perché il concetto del danno non

patrimoniale è ovvio che nella contemporaneità acquista un significato molto

diverso da quello che era originario l'articolo 2059

Una delle norme chiave sulla danno non patrimoniale

Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei

casi determinati dalla legge. Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono

state abrogate.

Si trova contenuta in materia di responsabilità civile per fatto illecito che non si

trova ripetuta né richiamata in materia di responsabilità civile del debitore, la

quale stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi

ammessi dalla legge. Originariamente nel 1942 concetto di danno non

patrimoniale era inteso come il danno morale soggettivo cioè dire quel patema

d'animo o quella sofferenza interiore o quel perturbamento psichico di natura

meramente emotiva ed interiore. Questo danno poteva essere risarcito solo nei

casi determinati dalla legge non qualunque fatto che costituisse o integrasse

gli estremi di una responsabilità civile per se dava luogo a una risarcibilità del

danno non patrimoniale. all'articolo 185

Dacché come è noto in relazione anche del codice penale:

(Restituzioni e risarcimento del danno) Ogni reato obbliga alle restituzioni, a

norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale

o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a

norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

IL danno non patrimoniale era risarcibile solo nei casi in cui il fatto illecito

integrasse anche gli estremi del reato. Ovviamente questa ricostruzione sino al

1948 poteva essere coerente con il sistema fascista di cui il codice civile del

1942 (espressione di un codice che poneva al centro il valore della proprietà e

dell’impresa dell'attività economica) diventa assolutamente dissonante in un

sistema come quello che sorge per effetto dell'approvazione della carta

repubblicana del 1948.

Ovviamente dell’integrazione europea che rende oggi l'Italia parte di quel

percorso culturale dell'unione europea, dove i valori fondamentali diventano

quello della persona e della dignità umana, non si può più pensare che il danno

non patrimoniale sia un danno risarcibile solo se il fatto costituisce reato,

perché se è vero che il valore primario del nostro ordinamento giuridico e la

il danno non patrimoniale dovrebbe avere la risarcibilità

tutela della persona

allo stesso livello del danno patrimoniale.

L'esperienza della nostra giurisprudenza con riferimento in particolare a quella

costituzionale è chiaramente orientata in questa direzione. In via di estrema

sintesi (con molte semplificazioni) potremmo dire che questa giurisprudenza

inizia nel 1979 con la nota sentenza sul danno alla salute, li si poneva un

problema del danno alla salute se fosse risarcibile il danno alla salute. La

giurisprudenza proprio per dire che il danno alla salute doveva essere risarcito

dice che il danno non patrimoniale si riferisce non solo al danno morale

soggettivo ma anche a qualunque pregiudizio che si opponga a quello morale.

Quindi nel 1979, per la prima volta , la nostra giurisprudenza per il concetto di

danno morale se prima il concetto di danno morale indicava soltanto il danno

morale soggettivo, quindi quel patema d'animo che soffrì ,si ribalta la

prospettiva tenendo conto del nuovo assetto valoriale derivante dal sistema

costituzionale per cui esiste un danno non patrimoniale che non è solo il danno

morale soggettivo ma un danno che si riferisce a qualunque pregiudizio che si

opponga a quel patrimoniale (se vogliamo a qualunque pregiudizio di un

interesse non patrimoniale)

Ovviamente qual era il limite di questa sentenza, che per quanto si fosse

ampliata significativamente l'area del concetto di danno non patrimoniale,

rimaneva la limitazione posta dall'articolo 2059 , secondo la quale il danno non

patrimoniale era risarcibile nei soli casi ammessi dalla legge, e proprio per

superare come dire questa posizione giungiamo a quella sentenza

fondamentale della Corte costituzionale del 1986 che per la prima volta

elabora il concetto danno biologico.

Danno biologico come il danno psicofisico e ciò che fa la nostra giurisprudenza

ortopedico interpretativa

è davvero un'operazione come dire molto significativa

proprio per evitare che il danno biologico ossia il danno psicofisico possa essere

risarcibile in casi limitati.

In realtà la giurisprudenza dice che il danno biologico è un danno patrimoniale

e quindi ipotizza che il danno biologico sia risarcibile non ex articolo 2059, e

l'articolo

quindi nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma secondo

2043 :

(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona

ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno.

Ritornando un po ‘alla posizione originaria e quindi dicendo che l'articolo 2059

serve solo per il risarcimento del danno morale soggettivo.

Ovviamente si tratta di un artifizio, perché non vi è alcuno che oggi non possa

vedere che il danno biologico come il danno psicofisico è un danno che

certamente diciamo non meriterebbe di essere ascritto a quelli patrimoniali ma

a quelli non patrimoniali.

Ma questa scelta interpretativa ortopedica serve proprio per superare la forte

limitazione che era stata posta nel 1900 dall'articolo 2059 e così arriviamo a

quella sentenza della Corte di costituzionale del 1994 che per la prima

volta formula addirittura un'ulteriore ampliamento e parla del danno

alla vita. Tale sentenza afferma che che non solo il danno biologico quindi

come il danno psicofisico e ma anche il danno alla vita e alla salute sono danni

risarcibili ex articolo 2043 .

Quindi nel 1994 sempre per superare il limite della 2059 la nostra Corte

costituzionale continua ad ampliare il catalogo se vogliamo l'area del Titano

patrimoniale includendo non solo il danno morale soggettivo non solo il danno

biologico ma anche il danno alla vita e il danno alla salute.

Ovviamente dice anche in quella sentenza, che tutti ricorderete, che il danno

deve essere obiettivamente provato, ed è in quella stessa sentenza che dice

che dalla morte immediata non c'è un danno biologico perché c'è sicuramente

un danno alla vita ma non c'è un danno biologico perché il danno biologico

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Publisher
A.A. 2025-2026
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ritazacchia25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Scognamiglio Andreina.