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RISARCIBILITA’ DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Abbiamo delle obbligazioni della materia contrattuale che non necessariamente
deveno essere patrimoniali.
Quindi mentre la patrimonialità della prestazione è legata a questa
equivalenza che si costituisce tra la prestazione una somma di denaro
all'articolo 1322
l'interesse del creditore è collegato proprio :
(Autonomia contrattuale). Le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Quindi la patrimonialità della prestazione è la convertibilità economica,
mentre l'interesse del creditore è la valutazione della giuridicità del
vincolo.
Sicché il concetto di patrimonialità nell'ambito del diritto e specialmente nel
diritto civile non serve per distinguere rapporti. Importante serve per
distinguere rapporti che sono soggetti alla disciplina delle obbligazioni e del
contratto e rapporti che non sono soggetti alla disciplina delle obbligazioni del
contratto.
I rapporti che non sono soggetti alla disciplina delle obbligazioni del contratto
non sono sottratti all'attività giuridica ma sono affidati a un'attività giuridica
divers.
Ecco perché da una parte abbiamo i rapporti che sono soggetti alla disciplina
della obbligazione del contratto, che sono quelli che sono retti dell'autonomia
negoziale patrimoniale, dall'altra i rapporti che non sono soggetti alle
obbligazioni al contratto e sono soggetti all'autonomia negoziale non
patrimoniale principi e i valori della persona e della
In un sistema ordinamentale fondato sui
dignità umana l'autonomia negoziale non patrimoniale conquista campo è un
ruolo fondamentale al punto che non si può più studiare autonomia negoziale
in una prospettiva solamente patrimoniale perché bisogna considerare anche
quella non patrimoniale. In questo modo è facile anche comprendere qual è il
concetto di danno non patrimoniale, perché il concetto del danno non
patrimoniale è ovvio che nella contemporaneità acquista un significato molto
diverso da quello che era originario l'articolo 2059
Una delle norme chiave sulla danno non patrimoniale
Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei
casi determinati dalla legge. Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono
state abrogate.
Si trova contenuta in materia di responsabilità civile per fatto illecito che non si
trova ripetuta né richiamata in materia di responsabilità civile del debitore, la
quale stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi
ammessi dalla legge. Originariamente nel 1942 concetto di danno non
patrimoniale era inteso come il danno morale soggettivo cioè dire quel patema
d'animo o quella sofferenza interiore o quel perturbamento psichico di natura
meramente emotiva ed interiore. Questo danno poteva essere risarcito solo nei
casi determinati dalla legge non qualunque fatto che costituisse o integrasse
gli estremi di una responsabilità civile per se dava luogo a una risarcibilità del
danno non patrimoniale. all'articolo 185
Dacché come è noto in relazione anche del codice penale:
(Restituzioni e risarcimento del danno) Ogni reato obbliga alle restituzioni, a
norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale
o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a
norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
IL danno non patrimoniale era risarcibile solo nei casi in cui il fatto illecito
integrasse anche gli estremi del reato. Ovviamente questa ricostruzione sino al
1948 poteva essere coerente con il sistema fascista di cui il codice civile del
1942 (espressione di un codice che poneva al centro il valore della proprietà e
dell’impresa dell'attività economica) diventa assolutamente dissonante in un
sistema come quello che sorge per effetto dell'approvazione della carta
repubblicana del 1948.
Ovviamente dell’integrazione europea che rende oggi l'Italia parte di quel
percorso culturale dell'unione europea, dove i valori fondamentali diventano
quello della persona e della dignità umana, non si può più pensare che il danno
non patrimoniale sia un danno risarcibile solo se il fatto costituisce reato,
perché se è vero che il valore primario del nostro ordinamento giuridico e la
il danno non patrimoniale dovrebbe avere la risarcibilità
tutela della persona
allo stesso livello del danno patrimoniale.
L'esperienza della nostra giurisprudenza con riferimento in particolare a quella
costituzionale è chiaramente orientata in questa direzione. In via di estrema
sintesi (con molte semplificazioni) potremmo dire che questa giurisprudenza
inizia nel 1979 con la nota sentenza sul danno alla salute, li si poneva un
problema del danno alla salute se fosse risarcibile il danno alla salute. La
giurisprudenza proprio per dire che il danno alla salute doveva essere risarcito
dice che il danno non patrimoniale si riferisce non solo al danno morale
soggettivo ma anche a qualunque pregiudizio che si opponga a quello morale.
Quindi nel 1979, per la prima volta , la nostra giurisprudenza per il concetto di
danno morale se prima il concetto di danno morale indicava soltanto il danno
morale soggettivo, quindi quel patema d'animo che soffrì ,si ribalta la
prospettiva tenendo conto del nuovo assetto valoriale derivante dal sistema
costituzionale per cui esiste un danno non patrimoniale che non è solo il danno
morale soggettivo ma un danno che si riferisce a qualunque pregiudizio che si
opponga a quel patrimoniale (se vogliamo a qualunque pregiudizio di un
interesse non patrimoniale)
Ovviamente qual era il limite di questa sentenza, che per quanto si fosse
ampliata significativamente l'area del concetto di danno non patrimoniale,
rimaneva la limitazione posta dall'articolo 2059 , secondo la quale il danno non
patrimoniale era risarcibile nei soli casi ammessi dalla legge, e proprio per
superare come dire questa posizione giungiamo a quella sentenza
fondamentale della Corte costituzionale del 1986 che per la prima volta
elabora il concetto danno biologico.
Danno biologico come il danno psicofisico e ciò che fa la nostra giurisprudenza
ortopedico interpretativa
è davvero un'operazione come dire molto significativa
proprio per evitare che il danno biologico ossia il danno psicofisico possa essere
risarcibile in casi limitati.
In realtà la giurisprudenza dice che il danno biologico è un danno patrimoniale
e quindi ipotizza che il danno biologico sia risarcibile non ex articolo 2059, e
l'articolo
quindi nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma secondo
2043 :
(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
Ritornando un po ‘alla posizione originaria e quindi dicendo che l'articolo 2059
serve solo per il risarcimento del danno morale soggettivo.
Ovviamente si tratta di un artifizio, perché non vi è alcuno che oggi non possa
vedere che il danno biologico come il danno psicofisico è un danno che
certamente diciamo non meriterebbe di essere ascritto a quelli patrimoniali ma
a quelli non patrimoniali.
Ma questa scelta interpretativa ortopedica serve proprio per superare la forte
limitazione che era stata posta nel 1900 dall'articolo 2059 e così arriviamo a
quella sentenza della Corte di costituzionale del 1994 che per la prima
volta formula addirittura un'ulteriore ampliamento e parla del danno
alla vita. Tale sentenza afferma che che non solo il danno biologico quindi
come il danno psicofisico e ma anche il danno alla vita e alla salute sono danni
risarcibili ex articolo 2043 .
Quindi nel 1994 sempre per superare il limite della 2059 la nostra Corte
costituzionale continua ad ampliare il catalogo se vogliamo l'area del Titano
patrimoniale includendo non solo il danno morale soggettivo non solo il danno
biologico ma anche il danno alla vita e il danno alla salute.
Ovviamente dice anche in quella sentenza, che tutti ricorderete, che il danno
deve essere obiettivamente provato, ed è in quella stessa sentenza che dice
che dalla morte immediata non c'è un danno biologico perché c'è sicuramente
un danno alla vita ma non c'è un danno biologico perché il danno biologico