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12. FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

Se fino a questo momento abbiamo esposto l'esperienza giuridica romana nel suo divenire e

facendo a meno delle cagorie giuridiche come le concepiamo oggi.

Prima di tutto dobbiamo distinuguere le

● norme primarie ossia quelle norme che fissano le condizioni in presenza della quali

è possibile configurare un ordinamento ove vige il diritto soggettivo (il soggetto può

disporre di un bene) → es: occupazione di un bene da parte di un soggetto

Hanno la caratteristica di non intrecciare il processo e di fissarne le condizioni, di

disciplinare i rapporti;

● norme secondarie assicurano la tutela giudiziaria della norma giuridica soggettiva a

tutela delle norme primarie. Sono i modi attraverso cui una certa situazione giuridica

viene tutelata ; attraverso la protezione giudiziaria è stato tutelato il diritto del pretore.

Per fatto giuridico si intende qualsiasi evento , non importa se volontario o non, che incide

sulla realtà giuridica dando luogo ora alla nascita di situazioni giuridiche nuove ora a

modificazione od estinzione di situazioni giuridiche esistenti: in breve , è qualificato fatto

giuridico ogni evento produttivo di effetti giuridici.

Un comportamento è rilevante per il diritto quando l’ordinamento giuridico fissa una

conseguenza a quel comportamento dunque un effetto di giuridico a

quell'evento/comportamento, in caso contrario non è un fatto giuridico perché non produce un

effetto giuridico.

La dottrina , nell’ambito dei fatti giuridici , ha distinto i fatti involontari dai fatti volontari.

Per fatti giuridici involontari si intendono fatti naturali , eventi che si verificano

indipendentemente dalla volontà dell’uomo come ad esempio la morte o il decorso del tempo.

Il decorso del tempo è l'esempio più elementare di un fatto giuridico, perché pur essendo non

necessariamente produttore di un effetto giuridico , in molti casi questo produce conseguenze

giuridiche e dunque ha rilevanza per il diritto es mostrare la domanda per ottenere la borsa di

studio entra una data specifica.

Il decorso del tempo, unito a qualche altro requisito, conduce all'acquisto della proprietà.

La morte, la nascita e il decorso del tempo sono fatti giuridici che non dipendono dalla

volontà dell'uomo. In tutti questi casi i fatti giuridici assumono la forma di un evento naturale

a cui l'ordinamento giuridico ricollega delle conseguenze.

Per fatti giuridici volontari , al contrario, si intendono azioni umane volontarie,

giuridicamente rilevanti in quanto tali.

I fatti giuridici volontari si dicono più comunemente atti giuridici.

Francesca Massa

13. GLI ATTI ILLECITI

Essi si distinguono a loro volta in atti leciti (consentiti dall’ordinamento) e atti illeciti (fatti

giuridici volontari vietati dall’ordinamento giuridico. L’effetto giuridico collegato al

compimento di un atto illecito è l’applicazione di una sanzione a carico dell’autore).

Degli atti giuridici leciti, a parte gli atti processuali, la categoria più importante è quella dei

negozi giuridici.

14. I NEGOZI GIURIDICI

Per negozi giuridici noi intendiamo manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al

conseguimento , che l’ordinamento giuridico garantisce , di risultati pratici giuridicamente

definibili in termini di acquisto , perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive.

La teoria del negozio giuridico non è integralmente romana.

In gran parte questa teoria è il prodotto di una corrente di pensiero sviluppata in Germania

alla fine del 700 chiamata PANDETTISTICA che aveva come oggetto il materiale giuridico

che erano raccolte nel corpus iuris civilis e dopo la morte di Giustiniano , nonostante la

frammentazione degli stati pre nazionali,rimane in vigore.

La teoria del negozio giuridico ha come radice questa elaborazione da parte dei giuristi del

1700 e di conseguenza questa teoria guarda essenzialmente le norme primarie .

Molti istituti sono entrati a fare parte del diritto romano classico es il comodato.

La prospettiva della norma primaria è la nuova prospettiva che mette le basi della possibilità

di una nuova prospettazione del diritto che prescinda dal diritto processuale.

La teoria del negozio giuridico è connessa a una “filiera” , termine metaforico che lega il

frutto finale offerto sul mercato al consumatore al capo su cui è stato prodotto.

Questa categoria ad oggi è entrata in crisi perché l'unica cosa certa è che il negozio è un atto

giuridico perché è la manifestazione di una volontà a cui l'ordinamento giuridico ricollega

delle conseguenze, effetti giuridici, raffigurabilità nei termini di costituzione, modificazioni e

estinzione di una situazione giuridica soggettiva.

La ragione per cui la categoria del negozio giuridico può avere ancora un senso nella

raffigurazione del diritto privato e del diritto romano è che è naturalisticamente

sperimentabile che alcuni atti giuridici, pur essendo prodotti volontariamente, non hanno

alcun effetto sulla costituzione, la modificazione e l'estinzione di una situazione giuridica

soggettiva.

Anche sotto il profilo storico la categoria del negozio giuridico è in grado di restituire lo

sviluppo storico degli sviluppi degli istituti anche perché il termine negozio è un termine che

deriva dal negozio, negozium = negazione dell'ozio = evoca il mondo degli affari= indicava

un'attività che si manifestava nella conclusione degli affari.

Francesca Massa

Il negozio giuridico è il prodotto che circola più frequentemente nel diritto privato.

Una volta posti di fronte a ciò dobbiamo comprenderne i suoi elementi, le sue classificazioni

e i suoi problemi.

Il negozio giuridico può essere visto anche come un organismo , una formula.

La formula era la regola del diritto che il magistrato confezionava al giudice che era tenuto ad

applicarla.

Anche la formula era considerabile come una specie di organismo perché al suo interno vi

erano degli elementi,senza l'intenzione, la pretesa dell'attore, non vi era negozio giuridico.

Gli elementi essenziali (che non possono mancare) affinché esista il negozio giuridico,

affinché sia valido, sono:

- la Manifestazione della volontà, la quale deve fare capo a soggetti che siano al

contempo capaci di agire e legittimati a compiere il negozio.

Certi elementi del negozio giuridico sono essenziali solo in alcune categorie di negozi, non in

altri → nei negozi causali è essenziale l’esistenza della causa.

Vi sono poi elementi essenziali specifici soltanto nei singoli tipi negoziali → il prezzo nella

compravendita.

Si dicono elementi accidentali, quelle clausole non essenziali che non sono proprie dei singoli

tipi negoziali ma che le parti possono, se vogliono, espressamente inserire → condizione,

termine, modus

Sono detti elementi naturali, dove il termine naturale evoca una situazione di margine, (vuol

dire che la sua sussistenza è sempre persistente perchè naturale significa normale) sono

quegli elementi che normalmente avvengono regolarmente all'interno del negozio ma che

possono essere esclusi dalla volontà delle parti. Questa è la garanzia della naturalità.

Si dice invalido il negozio che presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi; si

dice inefficace il negozio che non produce gli effetti propri.

Il negozio invalido è anche inefficace o può essere reso inefficace; non è vero il contrario :

il negozio inefficace può essere valido.

La dottrina moderna distingue più specie di invalidità . Di maggiore rilievo sono qui i

concetti di nullità ed annullabilità.

Si dice nullo il negozio che, per difetto di uno dei suoi elementi esenziali o per altro grave

motivo, non produce i suoi effetti; qualunque interessato potrà, senza limiti di tempo, fare

valere la nullità; una eventuale pronuncia di nullità sarà meramente dichiarativa, di

semplice accertamento, cioè, di una situazione giuridica di già esistente.

Francesca Massa

Si dice annullabile il negozio che presenta vizi meno gravi ; taluni soggetti potranno

impugnarlo nei termini stabiliti sì da provocarne l’annullamento , con una pronunzia

costitutiva che muta la situazione giuridica preesistente: con l’annullamento il negozio

cessa di produrre effetti, diventa inefficace (per lo più irretroattivamente).

Ora il concetto di nullità è nelle fonti romane; quello di annullabilità no.

Più precisamente, l’idea dell’annullabilità consegue fondamentalmente allo sviluppo ed

elaborazione concettuale dei casi di negozi iure civili validi, con effetti però neutralizzabili

iure praetorio; elaborazione che non si attuò nel diritto giustinianeo una volta venuti meno

– già dal IV secolo d.C. – i presupposti che avevano giustificato la distinzione tra ius civile

e ius honorarium

Può capitare che taluno acquisti con un soggetto che non sia proprietario del bene oggetto,

acquisto a non domino, questo crea un problema perchè se il venditore non è proprietario

nemmeno il compratore lo diventerà, questo perché nessuno può trasferire a un altro una

prestazione giuridica maggiore ad un altro (cerca in latino). Per acquistare la proprietà

(anche nel nostro ordinamento), se lui è in buona fede e se depone in tempo, quel

compratore,alla fine di un tot di tempo, ne diventerà proprietario.

Poteva succedere quindi che il compratore non era proprietario ma possessore (possesso=

disponibilità materiale del bene) ACQUISTO NON DOMINUS , dispone materialmente del

bene anche se non potrebbe farlo perché non n'è proprietario = questo nel diritto romano era

la normalità perché l'atto di compravendita non implica la vendita della proprietà perché non

implica che il venditore ne fosse proprietario.

A questo punto il compratore si trova in una situazione di fragilità perché la sua situazione

giuridica soggettiva è esposta nell'ordinamento giuridico romano.

Se l'acquirente era in buona fede la proprietà passava a lui (se era cittadino romano), per

usucapione.

Ma se fosse stato straniero questo non poteva usare l'usucapione che valeva solo per i

cittadini romani, dunque sarebbe stato possessore a vita ma non proprietario, perché chi non è

civilis romano non può accedervi.

Nel periodo in cui il cittadino romano attenda l'usucapione può essere esposto all'evento che

il proprietario gli sottragga la proprietà,

Il compratore dunque , se il proprietario avesse ripreso la

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A.A. 2024-2025
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher framassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Masuelli Saverio.