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12. FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI
Se fino a questo momento abbiamo esposto l'esperienza giuridica romana nel suo divenire e
facendo a meno delle cagorie giuridiche come le concepiamo oggi.
Prima di tutto dobbiamo distinuguere le
● norme primarie ossia quelle norme che fissano le condizioni in presenza della quali
è possibile configurare un ordinamento ove vige il diritto soggettivo (il soggetto può
disporre di un bene) → es: occupazione di un bene da parte di un soggetto
Hanno la caratteristica di non intrecciare il processo e di fissarne le condizioni, di
disciplinare i rapporti;
● norme secondarie assicurano la tutela giudiziaria della norma giuridica soggettiva a
tutela delle norme primarie. Sono i modi attraverso cui una certa situazione giuridica
viene tutelata ; attraverso la protezione giudiziaria è stato tutelato il diritto del pretore.
Per fatto giuridico si intende qualsiasi evento , non importa se volontario o non, che incide
sulla realtà giuridica dando luogo ora alla nascita di situazioni giuridiche nuove ora a
modificazione od estinzione di situazioni giuridiche esistenti: in breve , è qualificato fatto
giuridico ogni evento produttivo di effetti giuridici.
Un comportamento è rilevante per il diritto quando l’ordinamento giuridico fissa una
conseguenza a quel comportamento dunque un effetto di giuridico a
quell'evento/comportamento, in caso contrario non è un fatto giuridico perché non produce un
effetto giuridico.
La dottrina , nell’ambito dei fatti giuridici , ha distinto i fatti involontari dai fatti volontari.
Per fatti giuridici involontari si intendono fatti naturali , eventi che si verificano
indipendentemente dalla volontà dell’uomo come ad esempio la morte o il decorso del tempo.
Il decorso del tempo è l'esempio più elementare di un fatto giuridico, perché pur essendo non
necessariamente produttore di un effetto giuridico , in molti casi questo produce conseguenze
giuridiche e dunque ha rilevanza per il diritto es mostrare la domanda per ottenere la borsa di
studio entra una data specifica.
Il decorso del tempo, unito a qualche altro requisito, conduce all'acquisto della proprietà.
La morte, la nascita e il decorso del tempo sono fatti giuridici che non dipendono dalla
volontà dell'uomo. In tutti questi casi i fatti giuridici assumono la forma di un evento naturale
a cui l'ordinamento giuridico ricollega delle conseguenze.
Per fatti giuridici volontari , al contrario, si intendono azioni umane volontarie,
giuridicamente rilevanti in quanto tali.
I fatti giuridici volontari si dicono più comunemente atti giuridici.
Francesca Massa
13. GLI ATTI ILLECITI
Essi si distinguono a loro volta in atti leciti (consentiti dall’ordinamento) e atti illeciti (fatti
giuridici volontari vietati dall’ordinamento giuridico. L’effetto giuridico collegato al
compimento di un atto illecito è l’applicazione di una sanzione a carico dell’autore).
Degli atti giuridici leciti, a parte gli atti processuali, la categoria più importante è quella dei
negozi giuridici.
14. I NEGOZI GIURIDICI
Per negozi giuridici noi intendiamo manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al
conseguimento , che l’ordinamento giuridico garantisce , di risultati pratici giuridicamente
definibili in termini di acquisto , perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive.
La teoria del negozio giuridico non è integralmente romana.
In gran parte questa teoria è il prodotto di una corrente di pensiero sviluppata in Germania
alla fine del 700 chiamata PANDETTISTICA che aveva come oggetto il materiale giuridico
che erano raccolte nel corpus iuris civilis e dopo la morte di Giustiniano , nonostante la
frammentazione degli stati pre nazionali,rimane in vigore.
La teoria del negozio giuridico ha come radice questa elaborazione da parte dei giuristi del
1700 e di conseguenza questa teoria guarda essenzialmente le norme primarie .
Molti istituti sono entrati a fare parte del diritto romano classico es il comodato.
La prospettiva della norma primaria è la nuova prospettiva che mette le basi della possibilità
di una nuova prospettazione del diritto che prescinda dal diritto processuale.
La teoria del negozio giuridico è connessa a una “filiera” , termine metaforico che lega il
frutto finale offerto sul mercato al consumatore al capo su cui è stato prodotto.
Questa categoria ad oggi è entrata in crisi perché l'unica cosa certa è che il negozio è un atto
giuridico perché è la manifestazione di una volontà a cui l'ordinamento giuridico ricollega
delle conseguenze, effetti giuridici, raffigurabilità nei termini di costituzione, modificazioni e
estinzione di una situazione giuridica soggettiva.
La ragione per cui la categoria del negozio giuridico può avere ancora un senso nella
raffigurazione del diritto privato e del diritto romano è che è naturalisticamente
sperimentabile che alcuni atti giuridici, pur essendo prodotti volontariamente, non hanno
alcun effetto sulla costituzione, la modificazione e l'estinzione di una situazione giuridica
soggettiva.
Anche sotto il profilo storico la categoria del negozio giuridico è in grado di restituire lo
sviluppo storico degli sviluppi degli istituti anche perché il termine negozio è un termine che
deriva dal negozio, negozium = negazione dell'ozio = evoca il mondo degli affari= indicava
un'attività che si manifestava nella conclusione degli affari.
Francesca Massa
Il negozio giuridico è il prodotto che circola più frequentemente nel diritto privato.
Una volta posti di fronte a ciò dobbiamo comprenderne i suoi elementi, le sue classificazioni
e i suoi problemi.
Il negozio giuridico può essere visto anche come un organismo , una formula.
La formula era la regola del diritto che il magistrato confezionava al giudice che era tenuto ad
applicarla.
Anche la formula era considerabile come una specie di organismo perché al suo interno vi
erano degli elementi,senza l'intenzione, la pretesa dell'attore, non vi era negozio giuridico.
Gli elementi essenziali (che non possono mancare) affinché esista il negozio giuridico,
affinché sia valido, sono:
- la Manifestazione della volontà, la quale deve fare capo a soggetti che siano al
contempo capaci di agire e legittimati a compiere il negozio.
Certi elementi del negozio giuridico sono essenziali solo in alcune categorie di negozi, non in
altri → nei negozi causali è essenziale l’esistenza della causa.
Vi sono poi elementi essenziali specifici soltanto nei singoli tipi negoziali → il prezzo nella
compravendita.
Si dicono elementi accidentali, quelle clausole non essenziali che non sono proprie dei singoli
tipi negoziali ma che le parti possono, se vogliono, espressamente inserire → condizione,
termine, modus
Sono detti elementi naturali, dove il termine naturale evoca una situazione di margine, (vuol
dire che la sua sussistenza è sempre persistente perchè naturale significa normale) sono
quegli elementi che normalmente avvengono regolarmente all'interno del negozio ma che
possono essere esclusi dalla volontà delle parti. Questa è la garanzia della naturalità.
Si dice invalido il negozio che presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi; si
dice inefficace il negozio che non produce gli effetti propri.
Il negozio invalido è anche inefficace o può essere reso inefficace; non è vero il contrario :
il negozio inefficace può essere valido.
La dottrina moderna distingue più specie di invalidità . Di maggiore rilievo sono qui i
concetti di nullità ed annullabilità.
Si dice nullo il negozio che, per difetto di uno dei suoi elementi esenziali o per altro grave
motivo, non produce i suoi effetti; qualunque interessato potrà, senza limiti di tempo, fare
valere la nullità; una eventuale pronuncia di nullità sarà meramente dichiarativa, di
semplice accertamento, cioè, di una situazione giuridica di già esistente.
Francesca Massa
Si dice annullabile il negozio che presenta vizi meno gravi ; taluni soggetti potranno
impugnarlo nei termini stabiliti sì da provocarne l’annullamento , con una pronunzia
costitutiva che muta la situazione giuridica preesistente: con l’annullamento il negozio
cessa di produrre effetti, diventa inefficace (per lo più irretroattivamente).
Ora il concetto di nullità è nelle fonti romane; quello di annullabilità no.
Più precisamente, l’idea dell’annullabilità consegue fondamentalmente allo sviluppo ed
elaborazione concettuale dei casi di negozi iure civili validi, con effetti però neutralizzabili
iure praetorio; elaborazione che non si attuò nel diritto giustinianeo una volta venuti meno
– già dal IV secolo d.C. – i presupposti che avevano giustificato la distinzione tra ius civile
e ius honorarium
Può capitare che taluno acquisti con un soggetto che non sia proprietario del bene oggetto,
acquisto a non domino, questo crea un problema perchè se il venditore non è proprietario
nemmeno il compratore lo diventerà, questo perché nessuno può trasferire a un altro una
prestazione giuridica maggiore ad un altro (cerca in latino). Per acquistare la proprietà
(anche nel nostro ordinamento), se lui è in buona fede e se depone in tempo, quel
compratore,alla fine di un tot di tempo, ne diventerà proprietario.
Poteva succedere quindi che il compratore non era proprietario ma possessore (possesso=
disponibilità materiale del bene) ACQUISTO NON DOMINUS , dispone materialmente del
bene anche se non potrebbe farlo perché non n'è proprietario = questo nel diritto romano era
la normalità perché l'atto di compravendita non implica la vendita della proprietà perché non
implica che il venditore ne fosse proprietario.
A questo punto il compratore si trova in una situazione di fragilità perché la sua situazione
giuridica soggettiva è esposta nell'ordinamento giuridico romano.
Se l'acquirente era in buona fede la proprietà passava a lui (se era cittadino romano), per
usucapione.
Ma se fosse stato straniero questo non poteva usare l'usucapione che valeva solo per i
cittadini romani, dunque sarebbe stato possessore a vita ma non proprietario, perché chi non è
civilis romano non può accedervi.
Nel periodo in cui il cittadino romano attenda l'usucapione può essere esposto all'evento che
il proprietario gli sottragga la proprietà,
Il compratore dunque , se il proprietario avesse ripreso la