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FRAZIONAMENTO IMPERO ROMANO

In Occidente vi era il potere papale, le sue province erano meno organizzate di quelle orientali

perché ereditavano la loro composizione organizzativa da Alessandro Magno, basata su

un'organizzazione provinciale. Questa divisione facilitava le invasioni da parte dei popoli

settentrionali.

- fase della “tarda antichità”: epoca di transizione dal mondo antico a quello medievale

→periodo di passaggio tra età imperiale ed età repubblicana che va dal 4 secolo AC alla

caduta dell'impero romano d'Occidente.

Il diritto romano dev'essere compreso nel suo divenire storico, attraverso il suo susseguirsi.

Sia la storia che il diritto possono essere considerati sotto la prospettiva della scienza.

Se ci soffermiamo sulla parola STORIA pensiamo ad un avvicendamento temporale ma la

concezione originaria a che vedere con la ricerca dei fatti accaduti, va oltre alla mera cronologia, ma

si occupa di fatti del passato e li espone, dunque la storia è una scienza, proprio come il diritto.

Il DIRITTO è una concezione normativa e istituzionale ma anche una scienza giuridica.

Schiavone ha scritto un libro intitolato “IUS: l'invenzione del diritto in Occidente” per constatare che

i romani hanno inventato la scienza del diritto che indichiamo con il termine IUS.

Con IUS si indicava l'ordinamento giuridico e la riflessione scientifica del diritto/ dei giudici nella

cultura romana.

La riflessione scientifica del diritto è tale quando si avvale di un'organizzazione coerente delle

informazioni interne.

Si può dire che c'è una riflessione scientifica del diritto quando c'è un interesse ordinato, e non

caotico, delle norme giuridiche perché la materia del diritto si basa sulla SISTEMATICA, dunque

sull'ordine della riflessione scientifica.

Si è soliti distinguere nella storia del diritto romano, diversi periodi.

- Età arcaica

- Età preclassica

- Età classica

- Età postclassica e giustinianea

● ETA' ARCAICA.

Per età arcaica del diritto di Roma si intende l’età che va dalle

origini della città (754 a.C.) a metà circa del III secolo a.C. (377 a.C.)

Il regime costituzionale è dapprima monarchico , imperniato su rex, Senato e assemblea

popolare (comitia curiata) e dopo, dalla fine del IV secolo a.C., repubblicano, imperniato su

magistrature, Senato e assemblee popolari (ai comitia curiata si aggiungono i comitia

centuriata e tributa e concilia plebis).

Roma all'inizio è un modesto villaggio i pastori ed agricoli, ma poi si espande nel Lazio e nel

resto della penisola diventando potenza militare e sviluppando attività commerciali.

Il diritto privato di questo periodo è un diritto povero di strutture , formalistico, adeguato a

soddisfare le esigenze , poche ed elementari, di una società rurale qual era quella romana delle

origini ; è un diritto, inoltre, proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

Era un diritto fondato in massima parte sui mores.

I mores (maiorum) erano i costumi giuridici dei maiores, dei più antichi Romani.

Si ammise presto che i mores potessero venire derogati o integrati da leges publicae, cioè

provvedimenti normativi che derivano la loro efficacia dal fatto di essere collegati alla

volontà popolare quindi vincolanti per le generalità dei cittadini.

La più famosa fu la legge delle Dodici Tavole (lex Tabularum) , degli anni 451- 450 a.C.

Sembra che si sia trattato di una lex data, una legge cioè pronunciata dinanzi al popolo riunito

in assemblea da un magistrato che dal popolo avesse avuto in precedenza delega di legiferare.

Fu invece emanata dai decemviri (magistrati straordinari appositamente eletti) per quanto

riguarda le dieci tavole, dai consoli Valerio e Orazio per quanto riguarda le ultime due.

Le tavole erano di bronzo su cui erano scritte andarono distrutte nell’incendio che Roma subì

ad opera dei Galli nel 387 a.C. ed è presentata come la prima codificazione del diritto romano

in seguito alla cristallizzazione definitiva di un insieme di norme giuridiche fisse.

Assai maggior rilievo , per il diritto privato, ebbero le leges rogatae. Queste venivano

proposte dal magistrato che “rogava”,cioè interrogava il popolo riunito in assemblea .

L’assemblea avrebbe potuto approvare o no la proposta. Una volta approvata - e sempre che il

testo ne fosse stato ratificato dal Senato con la sua auctoritas – la proposta diveniva lex (e

prendeva nome dal magistrato proponente).

I plebisciti, votati dalla plebe soltanto , nei concilia plebis, obbligavano dapprima i soli

plebei. Ma una lex Hortensia , del 286 a.C., equiparò i plebisciti alla leges rendendoli così

obbligatori per tutti, patrizi compresi.

In ogni caso, le leggi nell'ambito del diritto privato furono poche, questo perché la fonte

prevalente rimase sempre da dai mores.

La conoscenza e l’interpretazione del diritto, in questo periodo, era nelle mani dei pontefici, i

primi giuristi romani.

I cittadini si rivolgevano ad essi per conoscere quale fosse il ius.

Il diritto del periodo arcaico di Roma si qualifica dapprima come ius Quiritium , presto,

come ius civile.

Nel ius Quiritium(= diritto dei quiriti) , fu il nucleo più antico del diritto romano.

In questo ius erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute : più specificamente,

posizioni di potere su persone o cose.

Tra queste il potere su cose inanimate, animali, schiavi che inizialmente si qualificò come “ex

iure quiritium”, poi come “dominum” e infine come “proprietà”.

Importanti nello ius quiritium erano anche la patria potestas , la manus ed il mancipium, che

comportavano l'esercizio di potestà su persone libere.

Il mancipium è la più antica denominazione della proprietà, di qualche forma di

appartenenza. È l'idea del manu capere letteralmente “afferrare con la mano”, è dunque una

forma di appartenenza legittima.

Poi in un momento imprecisato dell'età arcaica il diritto romano si qualificò in Ius civile , che

riguardava SOLO i cittadini (cives) romani.

Le sue fonti sono i mores , le leges, l’interpretazione pontificale. Comprendeva in sé il ius

Quiritium ma era rispetto ad esso più ampio.

Il ius civile più antico si caratterizzava, oltre che per il fatto di riguardare solo i cittadini

romani, anche per il fatto che le potestà e i diritti soggettivi riconosciuti e tutelati erano

espressi:

- In termini di potere su cose o persone: proprietà, patria potestas,...;

- In termini di ius che competeva al titolare: servitù, usufrutto;

- In termini di oportere, che gravava sul debitore.

Il potere era la prima denominazione del rapporto obbligatorio e vincolante.

L' “oportere” era necessario, è la genesi storica delle obbligazioni e dimostra che già all'epoca

dei romani il diritto si poneva il problema di denominare gli aspetti che andava a

regolamentare.

tramite l'oportere si instaura un rapporto tra uomo e uomo sancito dal prestito.

- la prestazione è l’oggetto dell’obbligazione ed evoca un legame che avvinghia corpo a corpo

(in senso astratto tra il creditore al debitore), il contenuto della "obligatio" era denominato con

“oportere” → necessità naturalistica e giuridica di restituire la condizione iniziale al creditore.

Es ti presto una penna, la persona a cui la presto sa che la deve restituire perché qui è sorta la

possibilità del prestito → chi la riceve deve restituire, è necessario che lo restituisca

In questo periodo del diritto romano arcaico fu ideata la parola magistrato come

“magistratus” .

Nel lessico giuridico romano questa parola non evocava il potere giudiziario perché la

divisione dei poteri non è propria di quest'epoca e l'ordinamento giuridico non era ancora

tripartito. Questa implicava il concetto relativo a una persona che deteneva un potere

maggiore rispetto a tutti gli altri consociati (= i civis, coloro che detenevano la cittadinanza

romana).

I Magistratus erano dunque

- il console , che aveva la possibilità di fare censimento (=acquisire informazioni sugli

abitanti)

- Il pretore che aveva l'attuale potere giudiziario, dunque colui che si occupava della

difesa dei soggetti e di come organizzare il processo civile e/o penale.

Il magistratus può essere configurato come membro giudiziario perché si occupava della difesa dei

diritti.

La prima forma di tutela dei diritti fu l'AUTODIFESA che fu progressivamente limitata fino a farla

scomparire e fino a d arrivare alla funzione giudiziaria che ha il compito di tutelare i diritti.

● ETA' PRECLASSICA

A metà del III secolo a.C. si apre l’età preclassica, che corrisponde agli anni dell'apogeo e della crisi

della Repubblica.

Iniziano le guerre puniche, e Roma diventa la potenza egemone rispetto ai popoli

che si trovano sul mare; inoltre, i territori fuori dall'Italia vengono organizzati in provincie. La società

romana si evolve ulteriormente, si affina spiritualmente, e i traffici commerciali si intensificano.

In questo periodo vennero individuate e riconosciute altre posizioni giuridiche soggettive, cioè i diritti

soggettivi e gli obblighi, e furono repressi nuovi illeciti privati.

Ci fu inoltre il riconoscimento di nuovi negozi giuridici, utilizzabili anche dai non romani (peregrini).

Rimasero in vigore i mores e le leges, ma furono emanate ancora molte altre leges rogatee.

I pontefici persero il monopolio della conoscenza e dell’interpretazione del diritto, e questo ruolo fu

preso dal pretore e dalla giurisprudenza.

Si deve precisare che la giurisprudenza di cui si parlerà qui ha un significato corrispondente alla

nostra “dottrina”.

A Roma, i giuristi ebbero una posizione sociale prestigiosa, e le loro opinioni, i loro punti di vista,

venivano considerati ius: in particolare, fonti dello ius civile.

Come si è già detto, i primi giuristi furono i pontefici. Successivamente, i giureconsulti laici

cominciarono ad operare nello spazio già esclusivo dei pontefici: dapprima con attività consultiva, poi

con l'insegnamento e la composizione di opere giuridiche. Questi giuristi, come i pontefici,

davano gratuitamente pareri.

Essi si manifestarono anche scienziati del diritto. Iniziarono ricavando dalle soluzioni dei casi

concreti, procedettero poi alla costruzione ed elaborazione di concetti che gli permisero di dominare

meglio i dati normativi.

Grazie a questo, costruirono istituti. In tutto questo, crearono anche un meticoloso vocabolario

tecnico.

Tra i giuristi più noti ricordiamo

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Publisher
A.A. 2024-2025
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher framassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Masuelli Saverio.