COSE, DIRITTI REALI E POSSESSO
110. LE RES
Nelle fonti giuridiche romane assume significati diversi:
- "cosa" come oggetto materiale
- la lite o il rapporto giuridico nel suo complesso (come res iudicata);
- l'interesse giuridico patrimoniale (es. azioni reipersecutorie: actiones quibus rem persequimur), causa
negoziale (datio ob rem), affare (procurator unius rei), fatto (obligatio re), il carattere non personale
dell'azione (actio in rem);
- l'intero patrimonio (cautio rem pupilli salvam fore).
Il significato materiale di res, inteso secondo i comuni criteri sociali ed economici di valutazione. Al riguardo oggi
si parla di "beni".
111. RES CORPORALES E RES INCORPORALES
Prima distinzione fu tra:
res corporales sono res quae tangi possunt (le cose che si possono toccare) e gli oggetti materiale
res incorporales res quae tangi non possunt (le cose che non si possono toccare), non entità immateriali
(onere o riservatezza), ma entità suscettibili come oggetti nell'ambito del ius e qualificate iura, come eredità,
usufrutto, obbligazioni, servitù prediali
È singolare che tra i diritti soggettivi qualificati come res incorporales non compaia il diritto di proprietà, perché i
Romani lo intendevano come appartenenza così la proprietà finiva per identificarsi con l’oggetto.
La classificazione delle res corporales ed incorporales ebbe funzione sistematica: per Gaio tutto il diritto privato
riguardava le persone, le cose, le azioni; tale classificazione diede modo di comprendere nella sezione dedicata
alle res tutto il diritto sostanziale patrimoniale che al giurista interessava trattare: la proprietà tra le res
corporales, la servitù, l'usufrutto, le obbligazioni, l'eredità fra le res incorporales.
La stessa distinzione ebbe importanza a proposito di possesso, di traditio e usucapione: primo concepibile solo
per le cose corporali, altre due per le res incorporales.
112. COSE IN COMMERCIO E COSE FUORI COMMERCIO
Classificazioni delle res corporales i giuristi romani proposero:
cose in commercio potevano essere oggetto di proprietà privata o di rapporti giuridici patrimoniali, quelle
fuori commercio no.
cose fuori commercio non erano res dal punto di vista del diritto privato, ma erano le res divini iuris e le res
humani iuris publicae destinate all'uso pubblico.
Le res divini iuris erano sottratte al commercio e ai rapporti giuridici privati; si dividevano a loro volta in:
- res sacrae: cose dedicate agli dèi (altari, templi, santuari).
- res religiosae: luoghi ritenuti appartenere agli dèi Mani (sepolcri): ogni pezzo di terra diventava religioso con
la sepoltura di un essere umano, libero o schiavo (provveduto il proprietario del fondo)
- res sanctae erano le porte e le mura della città
Le res humani iuris potevano essere pubbliche o private.
Erano pubbliche erano le cose appartenenti allo Stato, destinati all'uso pubblico: strade, piazze, basiliche, fiumi,
porti ecc. considerati come cose fuori dal commercio.
Diverso era il regime di quelle altre res appartenenti allo Stato, publicae, dalle quali lo Stato stesso ricavava un
reddito, detti res in pecunia populi o in patrimonio populi. Potevano essere oggetto di rapporti giuridici privati
(locazione, vendita): beni commerciabili, i rapporti tra lo Stato e i singoli erano regolati in maniera diversa. Una
volta che entravano a far parte del patrimonio del singolo, divenivano private a tutti gli effetti.
113. RES MANCIPI E RES NEC MANCIPI. BENI MOBILI E BENI IMMOBILI
Ogni ordinamento giuridico con riconosciuta la proprietà individuale, mobiliare e immobiliare, deve stabilire
regole su acquisto, perdita e trasferimento dei beni da un titolare all'altro.
Quando queste regole cambiano in base del tipo di cose che vengono in considerazione, sono necessarie delle
classificazioni; 74
RES MANCIPI E RES NEC MANCIPI: (antica classificazione) le res mancipi furono incluse le cose di maggior pregio
nella società romana arcaica: i fondi (terreni ed edifici) sul suolo italico, gli schiavi, gli animali buoi, cavalli, muli e
asini) e le servitù rustiche.
Tutte le altre erano res nec mancipi.
La distinzione aveva rilievo ai fini del trasferimento e della costituzione: il primo per i fondi, schiavi e animali; il
secondo per servitù, dovendosi fare ricorso, se si trattava di res mancipi, al rito solenne della mancipatio.
Per il trasferimento delle altre res si ritenne sufficiente la traditio.
La terminologia rimase invariata anche quando si permesse l'utilizzo della in iure cessio per il trasferimento delle
res mancipi.
La categoria delle res mancipi si è formata gradualmente; fino ad arrivare all'inizio dell'età preclassica in cui si
ritenne che non occorreva d'essere ancora ampliata.
Ne rimasero fuori elefanti e cammelli (sconosciuti alla Roma antica); navi (inutili per l'economia arcaica), le
servitù urbane (che furono definite solo in età repubblicana), i fondi provinciali (che assunsero significato solo
dopo l'espansione di Roma).
Tutti questi beni, a prescindere dal loro valore, furono annoverati fra le res nec mancipi. La distinzione fra res
mancipi e nec mancipi si attenuò, in età classica, con l'intervento dei pretori, che diedero luogo al dominio
bonitario. Durante l'età postclassica, con la decadenza della mancipatio e la scomparsa della in iure cessio
(distinzione fra beni mobili e immobili) la classificazione di cose in res mancipi e res nec mancipi perse ogni
valore (soppressa formalmente da Giustiniano);
BENI MOBILI E BENI IMMOBILI:
- immobile come il suolo insieme a ciò che vi inerisce stabilmente;
- mobili come gli animali e gli oggetti inanimati trasportabili o amovibili; per il diritto romano anche gli schiavi.
Nel diritto odierno la distinzione rileva sotto molteplici aspetti, tra cui il trasferimento. Per il diritto romano la
classificazione delle res rilevante per il trasferimento rimase, in tutta l'età classica, quella tra res mancipi e res
nec mancipi.
Distinguere tra cose mobili e immobili era rilevante ai fini di usucapione e per la difesa del possesso (tutelato con
interdictum utrubi i beni mobili; altri interdicta i beni immobili).
In età postclassica l'obbligatorietà della scrittura per le donazioni e le vendite immobiliari venne recepita dalla
legislazione imperiale, la quale stabilì ulteriori formalità. Per questa ragione perse significato la distinzione
predetta, in favore di quella fra cose mobili ed immobili.
114. RES. ALTRE CLASSIFICAZIONI
COSE FUNGIBILI res che rilevano in rapporto al peso, numero e misura (es. monete, stoffa, frumento), cioè
cose sostituibili da un equivalente corrispondente per peso, numero o misura.
COSE INFUNGIBILI le cose che vengono in considerazione per sé stesse, nella loro individualità.
Per il diritto romano, stabilire la fungibilità quando, essendo state una o più res oggetto di un negozio di
trasferimento di proprietà (datio), era importante per la questione di restituzione: le cose infungibili dovevano
essere restituite esse stesse, delle cose fungibili poteva essere restituito un equivalente;
GENERE E SPECIE: le cose di genere corrispondono alle cose fungibili, le cose di specie a quelle infungibili. La
prospettiva è diversa:
- cose di genere non sulla sostituibilità, ma sull'appartenenza a una categoria determinata, intendendosi non
ancora individuate ma individuabili per l'appartenenza a una categoria, a un genus.
- cose di specie sono cose perfettamente individuate: ognuna di esse costituisce una species.
Se si dice "uno schiavo" si indica un genus; se si dice "lo schiavo Tizio" si indica una species. All'interno di genera
più ampi vi sono genera più circoscritti: un genus è il vino rosso, ma un genus ancora più ampio è quello del vino.
Stabilire ogni volta l'ampiezza del genus è questione di interpretazione della volontà negoziale.
Distinguere tra cose di genere e cose di specie, per il diritto romano, era rilevante più che altro in materia di
obbligazioni, essendo diverso il regime dell'obligatio a seconda che l'oggetto fosse genus o species;
COSE CONSUMABILI sono cose che si consumano con l'uso, suscettibili di una sola utilizzazione,
distruggendone l'essenza oppure alienandole.
COSE INCONSUMABILI: cose, che consumano un uso continuato
75
Distinzione rilevante perché taluni diritti o contratto, come usufrutto e comodato, potevano avere ad oggetto
solo cose inconsumabili.
COSE DIVISIBILI E INDIVISIBILI: sono tali a seconda se siano o meno suscettibili di essere materialmente divise
senza perire e senza apprezzabile pregiudizio economico.
Distinzione che assumeva rilievo soprattutto riguardo la divisione delle cose comuni;
COSE SEMPLICI secondo il comune apprezzamento, costituiscono un'unità naturale (schiavo, trave, pietra)
COMPOSTE sono quelle costituite da più cose semplici tra loro congiunte artificialmente e tuttavia
riconoscibili (edificio, nave, armadio)
COLLETTIVE constano di più cose semplici non congiunte e considerate unitariamente (es.gregge). Gli
interpreti le distinguevano a loro volta tra:
universitates facti (o rerum): cose collettive (gregge, pinacoteche, biblioteche ecc.)
o universitates iuris, identificabili con situazioni giuridiche complessive facenti capo ad un unico soggetto (es.
o hereditas, peculio).
Le cose composte e quelle collettive davano luogo a particolari problemi in materia di accessione, possesso e
usucapione, rivendica, usufrutto; e avevano di caratteristico il fatto che erano considerate identiche a se stesse
anche se andavano mutando gli elementi compositivi;
PERTINENZE E PARTES: il concetto moderno di pertinenza (art. 817: le cose destinate in modo durevole a servizio
o ad ornamento di altra cosa; art. 818: atti o rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono le pertinenze) è medievale, non romano.
Secondo le fonti romane è la pars che segue giuridicamente la sorte della cosa cui appartiene. Quest'idea non
corrisponde a quella della moderna pertinenza: essa è una porzione di materia concepita non come
indipendente ma come elemento di una cosa che sarebbe stata integra (es. le tegole o i tubi rispetto all'edificio).
Le cose che non erano considerate partes conservavano giuridicamente la propria autonomia pure se destinate
stabilmente al servizio di altre: gli instrumenta fundi, cose che servivano per la coltivazione o per la conduzione
del fondo (come attrezzi per i lavori agricoli se si trattava di fondo coltivato).
L'alienazione o il legato del fondo o la costituzione a carico di esso di un diritto reale limitato non si estendevano
agli instrumenta fundi, salvo se inclusi espressamente;
FRUTTI: distinzione, non compresa nelle fonti, tra:
- frutti naturali parti staccate dalla cosa che, secondo gli usi sociali, ne costituiscono il reddito normale;
- frutti civili è il corrispettivo che si ottiene dando ad altri in godimento la cosa stessa (es. i fitti della cosa in
locazione).
I romani considerarono frutti solo quelli naturali: i prodotti delle piante e quelli degli animali; questi diventavano
tali una volta separati dalla cosa madre: prima di allora ne erano partes.
Fu oggetto di disputa la questione se le parti della schiava fossero frutti, ciò in funzione di una schiava in
usufrutto: se i suoi figli fossero stati considerati frutti, sarebbero spettati in proprietà all'usufruttuario;
diversamente sarebbero caduti in proprietà piena del nudo proprietario. Prevalse la seconda ipotesi.
Come i frutti vennero considerate le attività lavorative degli schiavi; del pari, alla stregua dei frutti furono trattati
i frutti civili.
I frutti assumevano rilievo per il diritto privato riguardo l'usufrutto, la rivendica, la locazione e via dicendo.
115. DIRITTI REALI
I diritti soggettivi patrimoniali, suscettibili di valutazione economica: diritti reali e diritti di credito. Tale
distinzione era fondamentale per il diritto romano, poiché è alla base della fondamentale classificazione dei
negozi giuridici in negozi con effetti reali e negozi con effetti obbligatori; e prende storicamente le mosse dalla
classificazione delle actiones in rem e actiones in personam.
DIRITTI REALI: oggi si intendono diritti soggettivi su una cosa a carattere assoluto: erga omnes, opponibili ad ogni
membro della collettività.
Al diritto reale del titolare corrisponde un dovere giuridico di tutti i consociati, senza differenze; un dovere
negativo: astenersi da comportamenti che con quel diritto siano in contrasto (solo così il titolare può realizzare il
suo diritto). Il DIRITTO DI CREDITO è il diritto patrimoniale relativo, basato dal rapporto obbligatorio in cui vi è un
comportamento positivo del debitore verso il creditore, affinché il suo diritto possa essere soddisfatto
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Diritto reale per eccellenza è la proprietà, la quale attribuisce al titolare un diritto di godimento e disposizione
del bene che ne è oggetto potenzialmente illimitato.
Su una stessa cosa, oltre il diritto di proprietà, possono gravare altri diritti reali: diritti reali su cosa altrui (o
limitati). Si è soliti classificarli in:
diritti reali di godimento (usufrutto, servitù e altri) attribuiscono al titolare facoltà di godimento più o meno
limitate sulla cosa;
diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca) danno possibilità al titolare di soddisfare il proprio credito
rivalendosi sulla cosa quando il debitore non adempie.
Nel diritto di proprietà il carattere reale è evidente: al diritto del proprietario fa riscontro il dovere della
collettività di non impedirne l'esercizio (anche per i diritti reali limitati), ma tale emerge di più in quanto nulla
vieta al proprietario di compiere atti di disposizione in ordine alla cosa: questi saranno validi se compatibili con la
persistenza dell'eventuale diritto reale su cosa altrui (se la cosa è gravata da usufrutto e il proprietario vende la
cosa, l'acquirente acquisterà solo la nuda proprietà, perché l'usufruttuario potrà opporgli il suo diritto;
analogamente se il bene è gravato da servitù, pegno, ipoteca, ecc.).
Nelle nostre fonti giuridiche non c’è una definizione del diritto reale simile a quello romano né un termine o
espressione che ne renda unitariamente il concetto: lo stesso concetto è nelle fonti latente e le relative
implicazioni vi sono ampiamente sviluppate; quindi, è stato agevole agli interpreti dell'età intermedia esprimere
in modo unitario l'idea del diritto reale.
I Romani erano soliti porsi più spesso dal punto di vista del processo che da quello del diritto sostanziale:
importante la distinzione fra actiones in rem e actiones in personam. In seguito, definirono obligatio ogni
rapporto sottostante alle actiones in personam.
Quanto alle actiones in rem, i diritti a ciascuna di esse sottostanti appaiono (in età preclassica già individuati)
definiti con un nome e concettualmente elaborati: dominium in relazione alla rei vindicatio; usufrutto in
relazione alla vindicatio usus fructus; servitù in relazione alle vindicationes servitutis, ecc.
Manca una rappresentazione unitaria, dal punto di vista sostanziale, di tutti i diritti soggettivi tutelati da azioni
reali: manca l'idea esplicita del diritto reale (non è romana la rappresentazione in unica categoria dei diritti reali
limitati o su cosa altrui).
Per diritto romano i diritti reali erano tipici: erano solo quelli man mano riconosciuti. Il loro numero fu diverso a
seconda dei diversi periodi storici ma sempre contenuto, per soddisfare varie esigenze, come la libera
circolazione dei beni.
Il diritto giustinianeo conosce oltre la proprietà anche servitù, usufrutto e diritti affini (uso, abitazione, operae
servorum), enfiteusi, superficie; pegno e ipoteca.
116. LA PROPRIETÀ
Da i giuristi moderni la proprietà è considerata un diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario
(titolare) si riconosce sulla cosa che ne è oggetto una signoria generale. Il contenuto non è rigorosamente
determinabile: potenzialmente il più esteso ed esclusivo.
La facoltà spettanti al proprietario sono quelle di godimento e di disponibilità pieni ed esclusivi del bene oggetto
di proprietà, ma possono subire limitazioni di varia ampiezza.
Quelle imposte dall'ordinamento sono limitazioni legali, ma possibili anche limitazioni volontarie, comprimendo
le proprie facoltà, per effetto sulle stesse della costituzione di diritti reali limitati (es. usufrutto e servitù).
Tuttavia, quando questi diritti si estinguono la facoltà di godimento del proprietario torna ad espandersi.
Riguardo l’elasticità, carattere saliente della proprietà: considerandolo nella sua interezza, il diritto di proprietà
non può estinguersi, ma sussiste finché non si verifichi un fatto che ne determini l'estinzione (come l'acquisto di
proprietà per usucapione). Di norma, il proprietario è anche possessore della cosa propria, ma può non esserlo e
restare proprietario: mantiene il diritto al possesso.
Questa concezione della proprietà deriva dal diritto romano, dove costituisce un punto fermo del sistema. non
originaria ma è antica.
Dovette solidificarsi quando emerse l'idea del possesso come stato di fatto non scindibile dall'effettivo esercizio,
tutelabile con interdicta.
A fronte del possesso emerge la concezione di appartenenza, propria della rei vindicatio nella legis actio
sacramenti in rem (punto di partenza del concetto di proprietà).
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Nella tarda età repubblicana comparve un'espressione destinata ad affermarsi al punto da essere considerata la
più incisiva per indicare la proprietà romana: dominium ex iure Quiritium.
Con il termine dominus si indicò il proprietario (proprietà e proprietario giunse solo in età classica). Tale
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