PERSONE E FAMIGLIE
75. PREMESSE
Il diritto delle persone è una delle tre parti (res e actiones), del testo istituzionale di Gaio, presenti poi nei testi
giustinianei.
Nel diritto moderno, è fondato sui concetti di:
- capacità giuridica essere idonei ad essere titolari di diritti e dovere giuridici e, in ogni caso, di situazioni
giuridiche soggettive
- capacità di agire, l'idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto e pertanto a compiere atti
giuridici.
Sono categorie giuridiche non romane, utili per svelare la realtà giuridica romana. Oggi con il termine persona,
fisica o giuridica, si intendono le persone giuridicamente capaci, a Roma la persona era riferita solo alle persone
fisiche.
Tutti gli esseri umani sono persone, ma non tutti avevano capacità giuridica: le persone libere sì, mai gli schiavi.
I romani riconobbero che certi enti (o persone giuridiche) potessero essere centro di imputazione di diritti e
doveri ma non elaborarono compiutamente il fenomeno.
La capacità di agire (inconcepibile per le persone giuridiche) presuppone oggi la capacità giuridica, riconosciuta a
tutti gli esseri umani intellettual-mente capaci: privata a minori e interdetti.
A Roma era così, ma non presupponeva necessariamente la capacità giuridica: un pater familias adulto e sano di
mente era giuridicamente capace e capace di agire; schiavi e filii familias, adulti e sani, erano sì capaci di agire,
ma era loro negata la capacità giuridica.
76. NASCITA E MORTE
Presupposto di ogni capacità è l'esistenza che ha inizio con la nascita e ha termine con la morte.
Stabilire il momento della nascita e della morte di ognuno può avere notevoli riflessi patrimoniali: in materia
ereditaria e in vista della capacità di agire. Si ritenne giuridicamente venuto ad esistenza l'umano nato vivo, a
prescindere se fosse in condizione di sopravvivere.
A determinati effetti (successione dei postumi) si considerò il concepito come già nato, ma gli effetti giuridici si
subordinarono all'evento della nascita. Sistemi legali di registrazione della nascita furono istituiti solo con
Augusto, ma solo a fini probatori che all'occorrenza sarebbero stati oggetto di valutazione del giudice. Quanto
alla morte non si ebbero mai sistemi di registrazioni ufficiali.
Per ragioni ereditarie poteva essere necessario capire chi, periti nello stesso frangente, fosse morto prima, padre
o figlio. La soluzione che prevalse fu diversa a seconda che il figlio fosse o meno impubere: se sì, doveva ritenersi
premorto il figlio, altrimenti viceversa "presunzione", oggi dette iuris tantum, da valere "sino a prova
contraria".
77. CAPACITÀ GIURIDICA. DOTTRINA DEI 3 STATUS: LIBERTATIS, CIVITATIS, FAMILIAE
Le capacità giuridiche delle persone fisiche, nel diritto romano, si fa ricorso ad uno schema degli status che fa
riferimento alla posizione giuridica della persona per cui si distingue tra:
- status libertatis con riguardo alla comunità degli uomini liberi
- status civitatis con riguardo alla comunità cittadina (Stato romano)
- status familiae con riguardo alla familia
Piena capacità giuridica aveva la persona che era libera, cittadina romana e pater familias, non soggetta a
potestà.
La persona giuridicamente capace era sui iuris (non soggetta a potestà); a cui si contrapponevano gli alieni iuris,
persone giuridicamente incapaci che erano soggette ad altrui potestà (dominium, mancipium patria potestas,
manus).
78. STATUS LIBERTATIS. LIBERI E SERVI
Il possesso dello status libertatis (uomo libero) era la prima condizione a Roma per godere di capacità giuridica: a
Roma c’erano liberi e schiavi (servi non potevano avere capacità giuridica).
48
Liberi si nasceva o si diventava: quelli nati da madre libera (ingenui) o diventavano liberi gli schiavi liberati o che
acquistavano libertà (liberti).
La diffusione della schiavitù a Roma dall’età antica è legata alle vittorie belliche, con conseguente cattura di
schiere di prigionieri.
Essa è un istituto dell'antico ius civile (XII Tavole): lo schiavo era oggetto di dominium ex iure Quiritium e
classificato tra le res mancipi. Dato che la schiavitù aveva carattere universale, i giuristi la considerarono
appartenente al ius gentium (schiavi si nasceva o si diventava): si nasceva schiavi se la madre fosse stata schiava
e lo si diventava per cattura o prigionia.
A Roma un'autorità pubblica provvedeva alla vendita degli schiavi ai privati. I Romani mal tolleravano che chi con
cittadinanza fosse schiavo in patria: se un cittadino romano veniva catturato e diveniva schiavo, per un antico
istituto, ius postliminii, se fosse tornato in patria sarebbe tornato libero o reintegrato nella posizione giuridica e
patrimoniale antecedente alla cattura.
In età postclassica fu consentita e regolamentata la vendita dei figli ancora neonati, che diventavano schiavi da
compratore; ai genitori era data la possibilità del riscatto così da restituire il figlio alla condizione di libertà, da
Giustiniano limitata solo ai casi di estrema indigenza.
79. CONDIZIONI SOCIALI E GIURIDICHE DEI SERVI
CONDIZIONI SOCIALI: inizialmente a Roma le condizioni di vita degli schiavi non erano dure dato che non molti in
rapporto alla popolazione, le famiglie più abbienti ne possedevano pochi, appartenevano per lo più a popolazioni
italiche affini a Roma.
Si integravano bene nella famiglia del dominus: insieme ai figli e agli altri familiari con lui collaboravano nei lavori
domestici e affini.
Con lo sviluppo della società romana il rapporto dominus-servo finì per subire profondi mutamenti: alcune
famiglie possedevano centinaia di schiavi, provenienti da paesi extra-italici.
Le condizioni dei servi divennero più dure: impiegati in lavori più faticosi (miniere o lavori agricoli) sotto severa
sorveglianza. Le schiave erano spesso sfruttate come prostitute. I più capaci intellettualmente, si affidassero
mansioni delicate (maestri, segretari, amministratori o gestione di imprese commerciali).
Durante il Basso Impero accade la nuova dottrina cristiana incoraggiò i domini a liberare i propri schiavi: se ne
assottigliò il numero, ma si creò la figura dei coloni.
L'influsso cristiano favorì un miglioramento complessivo delle condizioni di vita dei servi: in età classica la
dottrina stoica con la sua influenza limitò gli abusi padronali; direzione che si incentivò con l'affermarsi della
cultura cristiana. La schiavitù non fu mai abolita nel mondo romano, solo dopo secoli il mondo si liberò di questa
piaga sociale;
CONDIZIONI GIURIDICHE: la posizione giuridica dei servi, finché il dominus fosse stato in vita, era simili a quella
dei filii familias (con la morte del padre i figli hanno la capacità giuridica, gli schiavi cambiavano solo padrone).
La riflessione giuridica fece distinguere la posizione giuridica degli schiavi rispetto agli altri soggetti liberi alieni
iuris della famiglia. La posizione degli schiavi era molto complessa: Gaio distingueva il ius a seconda se
riguardasse le personae, le res, le actiones; se un'entità non era res era personae, e viceversa.
I servi, quali esseri umani, erano fatti rientrare nella categoria delle personae, ma come possibili oggetti di
proprietà o altri diritti soggettivi (usufrutto, pegno, eccetera) erano cose: res mancipi, assoggettati al relativo
regime. Non erano giuridicamente capaci e ad essi non poteva far capo alcun diritto soggettivo o potestà, né
alcun obbligo giuridico.
Le unioni, anche stabili, tra schiavo e schiava non avevano rilievo per il diritto: non erano matrimonium ma
contubernium.
Non avevano rilievo giuridico i vincoli tra i genitori e i figli (tra congiunti legati da vincoli di sangue) potere dei
proprietari di separare le famiglie servili.
Gli schiavi erano soggetti alieni iuris, perché assoggettati ad altrui potestà (dominus), sotto la sua dominica
potestas, nel suo dominium ex iure Quiritium: il dominus esercitava su di essi un potere assoluto, anche diritto di
vita e di morte.
Varie riflessioni filosofiche (stoiche, elleniche, cristiane) suggerirono vari temperamenti alla condizione di cosa
degli schiavi, anche al potere personale dei domini: si arrivò, anche se limitatamente, a riconoscere rilievo
giuridico alle famiglie servili. 49
In merito ai rapporti patrimoniali, lo schiavo, quale soggetto alieni iuris, era giuridicamente incapace e non vi
potevano essere, in capo a lui, né diritti soggettivi né doveri giuridici, anche se a certi comportamenti degli
schiavi, fu dato rilievo giuridico.
Al servo, sebbene privo di capacità giuridica si riconobbe capacità di agire. In età arcaica il principio per cui i servi
fungevano da organo di acquisto del dominus: pur incapaci di avere diritti propri, partecipavano validamente a
negozi che comportavano acquisizione di diritti soggettivi. Lo schiavo era ammesso a compiere validamente
mancipatio nel ruolo di mancipio accipiens, traditio nel ruolo di accipiente, stipulatio nel ruolo di stipulante, ecc.
(non in iure cessio); ad acquistare ogni volta la proprietà, il credito, ecc., era il suo dominus;
AZIONI NOSSALI: gli atti del servo non potevano peggiorare la posizione del dominus. Nel diritto arcaico vi è la
regola per cui, contro il servo responsabili di delicta, la vittima può esercitare vendetta direttamente,
impossessandosene o infliggendo una pena corporale, salva la facoltà del dominus di evitare tutto ciò col
pagamento di una pena pecuniaria.
Questa possibilità col tempo venne regolamentate, dando luogo alle azioni nossali: in mancato intervento del
dominus, lo schiavo colpevole può essere perseguibile dal terzo (actio poenalis), si denunzia il riconoscimento di
una sorta di responsabilità penale del servo.
80. PECULIO E OBBLIGAZIONI NATURALI
Gli atti leciti, atti di disposizione e i negozi di assunzione di debiti, se compiuti da schiavi, avrebbero dovuto
essere inefficaci giuridicamente: il servo non aveva nulla di proprio e di nulla poteva disporre, non era
giuridicamente capace né poteva peggiorare la situazione patrimoniale del dominus, nessun negozio da lui
compiuto avrebbe potuto generare obligatio a carico dello stesso dominus.
Dall'età arcaica, era prassi concedere ai servi un peculio: inizialmente un gruzzoletto di danaro, quello stesso che
i servi si erano guadagnati col lavoro; poi beni di diversa natura, se nel caso altri schiavi (servi vicarii), e persino
immobili.
Proprietario del peculio restava il dominus ma si ammise, in deroga al principio che negava effetti agli atti di
disposizione degli schiavi, che i servi potessero, purché a titolo oneroso, trasferire il possesso delle res
peculiares, e, quando si trattava di res nec mancipi, anche la proprietà; salva la possibilità del dominus di
revocare il peculio in ogni momento (ademptio peculii).
I servi che avevano peculio potevano con esso trafficare con i terzi (o col dominus), spenderlo (o accrescerlo) e
ciò significava fare onore agli impegni assunti: il riconoscimento, in fatto e in diritto, che i servi potessero
adempiere gli obblighi assunti con atto lecito (trasferendo possesso o proprietà di res nec mancipi) e adempierli
validamente anche se i terzi mai avrebbero potuto costringerli all'adempimento (i servi non stavano in giudizio,
né iure civili il dominus ne rispondeva).
La negazione al dominus di pretendere dal terzo la restituzione di quanto lo schiavo gli avesse dato in
adempimento di un proprio obbligo e il riconoscimento in età classica, che il servo assumesse obbligazioni da
atto lecito (rispetto al dominus; rispetto ai terzi): obligationes naturales (non davano luogo ad actiones) non
civiles (vere obbligazioni per cui il creditore poteva, con actio in personam, convenire il debitore in giudizio).
Per quanto riguarda i terzi creditori l'effetto principale, ma era soluti retentio, per cui il creditore, pur non
potendo costringere il servo (neanche il dominus) ad adempiere, avrebbe potuto trattenere quanto ricevuto in
adempimento (solutum).
81. AZIONI ADIETTIZIE
La gestione degli affari del dominus fu affidata spesso ai servi. Bisognava far sì che i terzi potessero fare
affidamento sugli impegni presi del servo, non essendo sufficiente che egli potesse disporre di un peculio.
Occorrevano gli strumenti giudiziari tesi a garantire l'adempimento. A ciò provvide il pretore: non in termini
generali, ma riguardo a situazioni determinate nelle quali il dominus in via preliminare si fosse assunto
esplicitamente la responsabilità di certe operazioni finanziarie compiute dal proprio servo.
A tali situazioni il pretore, dal II secolo a.C. andò promettendo che avrebbe dato a terzi, creditori da atto lecito di
un servo altrui (creditori naturali) talune azioni contro il dominus (actiones adieticiae qualitatis o azioni
adiettizie) in considerazione una responsabilità del dominus, sanzionata da actio, che si aggiungeva a quella
"naturale" del servo. 50
Esempi di azioni adiettizie: l'actio quod iussu, l'actio exercitoria, l'actio institoria, l'actio de peculio et de in rem
verso e l'actio tributoria.
Nelle prime tre il dominus rispondeva dell'intero debito contratto dallo schiavo; nelle altre la sura responsabilità
era limitata.
ACTIO TRIBUTORIA, azioni proprie del rapporto contratto dallo schiavo, adattate alla fattispecie e con
trasposizione di soggetti: nell'intentio della formula era indicatore, quale debitore, il servo; la condemnatio era
contro il dominus.
ACTIO QUOD IUSSU presupponeva l'impegno del servo nei confronti del terzo fosse stato assunto ad
autorizzazione, dal dominus rivolta al terzo, di negoziare col servo, assumendo, il dominus, ogni rischio;
ACTIO EXERCITORIA presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un exercitor navis (armatore) ed
affidare gestione e amministrazione della nave ad un proprio schiavo preponendolo ad essa quale magister
navis. Per i debiti contratti dal servo nell'ambito dell'incarico, contro il dominus si dava ai creditori quest'azione.
Il dominus poteva preporre il servo a un settore di attività economica quale insistor (direttore, sorvegliante): il
dominus rispondeva dei debiti contratti dal servo nell'espletamento dei compiti affidatigli; onde, contro il
dominus, l'actio institoria.
ACTIO DE PECUILIO ET DE IN REM VERSO caratterizzata dall'esistenza, nella formula di due taxationes:
- taxatio de peculio presupponeva che il servo avesse un peculio e per essa la responsabilità del dominus per
debiti (naturali) assunti dallo schiavo con terzi nella gestione del peculio non andava oltre il valore di
quest'ultimo;
- taxatio de in rem verso presupponeva un arricchimento del dominus e per essa quest'ultimo, mancando o
risultando insufficiente il peculio, rispondeva dei debiti nel servo nei limiti di quanto si fosse avvantaggiato in
dipendenza dell'obbligazione naturale assunta dal suo schiavo.
Riguardo la clausola de peculio, l'actio de peculio et de in rem verso esigeva che si procedesse alla stima del
peculio. L'importo di esso si calcolava al netto dei debiti (naturali) che il servo avesse verso il proprio padrone;
sicché questi nei confronti del proprio servo veniva considerato alla stregua di un creditore, privilegiato.
I terzi creditori venivano soddisfatti man mano che promuovevano l'azione; quando, esaurito il peculio e
mancando arricchimento del dominus, accadeva che i creditori che si fossero mossi dopo restavano insoddisfatti.
Il senso dell'actio tributoria presupponeva, come l'actio de peculio et de in rem verso, la concessione di un
peculio. Ulteriori presupposti erano:
- che il servo avesse compiuto negozi e assunto obbligazioni in ordine a beni peculiari affidatigli dal dominus
perché ne commerciasse;
- che i terzi creditori, temendo un dissesto finanziario del servo, si rivolgessero al pretore così invitava il
dominus a procedere alla ripartizione dell'importo delle merci peculiari tra i creditori attribuendogli, se le
merci non bastavano, una quota proporzionale al credito di ciascuno (partecipa lui stesso alla ripartizione)
A differenza dell'actio de peculio et de in rem verso, si realizzava una par condicio dei terzi creditori tra di loro e
di essi col dominus.
L'actio tributoria (azione pretoria in factum, non adiettizia) poteva essere esperita contro il dominus dai creditori
che lamentassero di avere avuto attribuita una quota minore rispetto a quella loro dovuta.
82. LITI DI LIBERTÀ (CAUSAE LIBERALES)
Lo status libertatis poteva essere oggetto di contestazione: accadeva che si assumesse libero chi viveva come
schiavo, o viceversa (poteva capitare se veniva contestata la validità dell'atto di affrancazione).
Si istituiva allora un processo di libertà, che poteva essere:
- una vindicatio in libertatem ex servitute (nel caso del libero che viveva come schiavo)
- una vindicatio in servitutem ex libertate (nel caso opposto).
Fu dapprima adottata la legis actio sacramenti in rem (sacrementum fissato in 50 assi) con decisione affidata ai
decemviri.
Nel processo formulare si adottò la rei vindicatio e a giudicare venivano chiamati i recuperatores.
Durante l'età classica furono la concorrente competenza dei consoli e poi del praetor de liberalibus causa, i quali
giudicavano extra ordinem.
Nel processo postclassico, la formula adottata fu quella dei praeiudicia, azioni meramente dichiarative, che si
concludevano con accertamento senza condanna. 51
Una regola delle causae liberales (nelle province) era che, durante la lite, il soggetto sul cui status si disputava
sarebbe vissuto come libero, ma il principale interessato, la persona sul cui status si disputava, non era dal punto
di vista formale soggetto della lite ma oggetto.
Parte del giudizio, per rappresentare col ruolo di attore o di convenuto, gli interessi della persona il cui status era
contestato, era l'adsertor in libertatem; quindi, la lite si svolgeva tra l'adsertor e il preteso dominus.
Poich&e
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