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L'incapacità naturale
L'incapacità naturale è la situazione in cui un soggetto è incapace di intendere e volere. Non è necessario che ci sia una malattia mentale, ma può essere sufficiente un disturbo mentale transitorio che comprometta significativamente le facoltà intellettive della persona.
L'incapace naturale che compie atti negoziali mette in atto atti invalidi, che possono essere distinti in:
- Atti unilaterali, che possono essere annullati se causano un grave pregiudizio alla persona. È necessario che l'atto sia stato compiuto quando il soggetto non era in grado di valutare consapevolmente le proprie decisioni negoziali.
- Contratti, che possono essere annullati se si prova, oltre all'incapacità naturale del contraente, anche la malafede della controparte. Questo requisito è rilevante per l'approfittamento che quest'ultima ha.
deliberatamente messo in atto. Tuttavia, non tutti gli atti sono annullabili. L'art.428 c.c. esclude gli atti unilaterali non pregiudizievoli e i contratti stipulati con un soggetto che versa in buona fede. Il suddetto articolo indica i soggetti legittimati a richiedere l'annullamento per incapacità di intendere e di volere; la legittimazione spetta allo stesso soggetto che ha posto in essere l'atto in condizioni di incapacità, ai suoi eredi e ai suoi aventi causa. Il soggetto che richiede l'annullamento deve provare in giudizio la situazione di incapacità naturale al momento del compimento dell'atto.
Capitolo 4: l'adozione del maggiorenne
L'adozione civile è un istituto sorto per consentire la trasmissione del cognome e del patrimonio alle persone prive di discendenti. Il codice della disciplina è stato scorporato in due istituti: l'adozione del maggiorenne (funzione patrimoniale e trasmissione del nome)
L'adozione del minorenne (funzione assistenziale e solidale). L'adozione civile può essere richiesta dalle persone che non hanno discendenti, che abbiano compiuto i 35 anni di età e che superano di almeno diciotto anni di età coloro che essi intendono adottare. Ulteriore condizione è quella della capacità di agire dell'adottante. L'interdetto non può richiedere l'adozione mentre l'inabilitato deve farsi autorizzare dal giudice tutelare ma deve intervenire l'assistenza del curatore. Mentre non è richiesta la capacità di agire dell'adottato, che può essere anche un incapace. Ove l'adottante sia coniugato, al coniuge è concesso potere di veto. La domanda di adozione deve essere presentata al tribunale delluogo di residenza dell'adottante. Il giudice deve verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge; ulteriore elemento di verifica è la
La convenienza dell'adozione risiede nella capacità dell'adottante di poter provvedere economicamente alla persona che intende adottare.