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Strumenti di protezione della persona

Capitolo 1: interdizione e inabilitazione

L’interdizione è lo stato, giudizialmente dichiarato, di incapacità di agire in cui versa la persona maggiorenne e che non risulti in grado di provvedere ai propri interessi. La legge n.6 del 9 gennaio 2004 rinnova la formula che fa perdere all’interdizione la sua natura afflittiva per trasformarla in un mezzo di protezione dell’incapace. La definizione stessa di interdizione risentiva di una scelta politica connessa alla discriminazione verso i malati di mente, per circoscrivere l’attività giuridica dell’incapace. L’interdizione andava così realizzando un “capitis deminutio”, ossia, la perdita dei propri diritti. L’art.414 c.c. richiede, ai fini dell’interdizione, l’accertamento di infermità mentale grave e abituale.

  • L’interdetto non può compiere atti giuridici (ordinaria e straordinaria amministrazione);
  • Gli è vietato contrarre matrimonio (art.85 c.c.), anche qualora non vi sia ancora una sentenza ma solo un’istanza di interdizione. Il matrimonio contratto da chi è stato interdetto può essere impugnato da chiunque vi abbia un interesse tutelato dalla legge. Il tribunale può ordinare la separazione dei coniugi se risulta lo stato di interdizione di uno di essi. L’interdizione sovverte il regime di comunione legale dei beni (art.183 c.c.) in quanto il coniuge interdetto è escluso dall’amministrazione dei beni comuni. Non può essere proposta domanda di divorzio, trattandosi di atto personalissimo. Anche il contratto di convivenza può essere considerato affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso da persona interdetta;
  • L’interdetto non può redigere testamento e non può fare donazione, pena l’annullamento. Non possono essere effettuati dal tutore legale, trattandosi di atti personalissimi. Unica eccezione è la donazione a favore di un discendente in occasione delle nozze (art.777 c.c.). Qualora l’interdetto sia chiamato come erede, l’accettazione può essere compiuta per mezzo del suo rappresentante legale ma l’accettazione deve avvenire con beneficio d’inventario (art.471 c.c.). Il tutore non può accettare eredità/donazioni o rinunciarvi, senza autorizzazione del giudice tutelare (art.374 c.c.);
  • Con riferimento alla società semplice, il socio interdetto o inabilitato può essere escluso (art.2286 c.c.);
  • Con riferimento alla società per azioni, l’interdetto o l’inabilitato non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio.

L’inabilitazione è lo stato, giudizialmente dichiarato, di parziale incapacità di agire della persona maggiorenne che necessita di assistenza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, dove è richiesto l’intervento di un curatore (la mancata assistenza rende gli atti annullabili). L'art 415 c.c. richiede l’accertamento di infermità mentale che non sia talmente grave da far luogo all’interdizione. I casi ammessi sono:

  • Infermità mentali non gravi;
  • Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  • Prodigalità (abitudine allo sperpero del denaro, con conseguenti gravi pregiudizi economici sia per l'inabilitato che per la sua famiglia).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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