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Sezione III- Struttura e oggetto del dolo

Il dolo: funzioni e definizione legislativa

Il delitto doloso costituisce il modello fondamentale di illecito penale, dal momento che il dolo

rappresenta il normale criterio di imputazione soggettiva: lo si desume dall’art.42 c.2 c.p. ove è

stabilito che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non

l’ha commesso con dolo”.

Questa disposizione spiega come mai il legislatore, nel configurare le singole fattispecie

incriminatrici, presupponga (senza esplicitarlo di volta in volta) il criterio soggettivo (dolo) di

attribuzione della responsabilità.

Gli altri criteri di imputazione soggettiva: colpa e preterintenzione operano solo nei casi previsti

dalla legge.

Il dolo (e anche la colpa come vedremo) assolve nel processo di imputazione penale, varie funzioni

in rapporto ai diversi piani in cui si articola la struttura dell’illecito.

Innanzitutto, essa rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico: ed è per forza così, dato che

in un diritto penale oggettivamente orientato la volontà criminosa assume rilevanza non in quanto

tale, ma in quanto si traduca in realizzazione.

Nello stesso tempo, il contenuto del dolo impronta la direzione lesiva dell’azione, contribuendo a

delinearne i profili di tipicità: ad esempio una dichiarazione non vera può essere un’innocua bugia o

una truffa o una diffamazione a seconda dell’intenzione di chi agisce.

La seconda funzione del dolo consiste nel connotare la forma più grave di colpevolezza: chi agisce

con dolo aggredisce il bene protetto in maniera più intensa di chi agisce con colpa; e la maggiore

carica aggressiva dell’azione dolosa viene percepita non solo dalla singola o dalle singole vittime

del fatto colposo ma anche dalla collettività che sentendosi tanto più minacciata quanto più l’attacco

ai suoi beni dipende da una decisione volontaria del delinquente, disapprova con conseguente

maggiore intensità le lesioni intenzionali.

La dimensione oggettiva e soggettiva del dolo rappresenta sul piano fenomenico un’entità unitaria:

il fatto delittuoso è in questo senso composto da un elemento soggettivo e uno oggettivo saldati

insieme.

a scissione oggettivo e soggettivo anche se artificiosa, è necessitata da esigente sistematiche e di

analisi.

L’art.43 c.1 c.p. stabilisce che il “delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso

o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza

del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

Secondo la definizione legislativa, dunque, la nozione di dolo si incentra su tre elementi:

● Previsione

● Volontà

● Evento dannoso o pericoloso

Previsione e volontà sono elementi di natura strutturale, poiché indicano le componenti che

caratterizzano il dolo come elemento psicologico.

L’elemento di evento dannoso o pericoloso attiene invece all’oggetto che deve riflettersi nella

rappresentazione e nella volizione.

La definizione strutturale del dolo incentrata sull’intenzione poi scissa nella volontà e nella

previsione lascia qualche incertezza, essendo infatti frutto di un compromesso delle due teorie della

rappresentazione e della volontà che si contendevano al momento del c.p. Rocco.

La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione (o previsione) come due

fenomeni psichici diversi: infatti secondo i sostenitori di tale teoria la volontà può avere ad oggetto solo

il movimento corporeo dell’uomo, ad esempio, L’atto fisico del premere il grilletto di una pistola alfine

di uccidere , mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta (es.

evento-morte) si reputava potessero costituire solo oggetto di rappresentazione mentale anticipata.

La teoria della volontà invece riteneva che potessero costituire oggetto di volontà anche i risultati

della condotta.

Questa contrapposizione delle due teorie può essere agevolmente superata.

Se è vero che sul piano analitico il momento della volontà e quello della rappresentazione hanno

due punti di riferimento diversi è altrettanto vero che, la volontà criminosa finisce con l’investire

l’intero fatto di reato colto nella sua unità di significato: in questo senso il diritto penale considera

voluto, ad esempio, non solo l’atto iniziale di premere il grilletto ma anche lo sfociare di tale

atto nell’evento letale.

Riguardo poi al contenuto del dolo, cioè cosa il soggetto deve rappresentarsi e volere, l’art.43 fa

riferimento al requisito dell’evento dannoso o pericoloso.

Anche qui non mancano le discussioni, giacché il contenuto di evento non è ben definito: se lo si

indentifica con l’accezione naturalistica (che non c’è in tutti i delitti), la definizione di cui all’art.43

finisce col rivelarsi difettosa.

A prescindere dal valore vincolante o meno delle definizioni contenute nella parte generale del c.p.

da tempo si riconosce che la definizione del dolo di cui all’art.43 c.p. è in ogni caso parziale: la

disciplina normativa del dolo, infatti, è data dal complesso delle norme che danno rilevanza alla

conoscenza (o mancata conoscenza) di elementi costitutivi di fattispecie.

Proprio perché la definizione legislativa del dolo costituisce, come osservato, frutto di un

compromesso non sorprende che tale definizione non sia ritenuta vincolante né per la successiva

dottrina né per la giurisprudenza.

Struttura del dolo: rappresentazione e volontà

Secondo una concezione ormai consolidata, il dolo consta di due elementi psicologici:

● Rappresentazione (o coscienza o conoscenza o previsione)

● Volontà

La due categorie sono concettualmente distinguibili, ma vanno considerate in reciproco rapporto,

dal momento che una volontà non accompagnata dall’elemento intellettivo finirebbe con l’essere

cieca.

Data la difficoltà sul piano processuale di provare la volontà come elemento psicologico ha portato i

giudici a ricorrere spesso a schemi di tipo presuntivo e alla tendenza a normare i requisiti strutturali

del dolo.

Rappresentazione e volontà hanno da un punto di vista analitico punti di riferimento diversi.

Esistono elementi di fattispecie che possono indubbiamente costituire oggetto tanto di

rappresentazione che di volontà: ad esempio l’azione tipica.

Esistono, invece, elementi di fattispecie suscettivi di rappresentazione ma non di volontà in senso

strettamente psicologico (es. precedente matrimonio nel reato di bigamia).

L’elemento intellettivo del dolo consta della rappresentazione o conoscenza degli elementi che

integrano la fattispecie oggettiva: se il soggetto non conosce o si rappresenta erroneamente un

requisito del fatto tipico, la punibilità è esclusa per la mancanza di dolo; quindi, da questo profilo

dolo ed errore sono elementi antitetici.

La componente conoscitiva del dolo si atteggia diversamente a seconda che sia fondata su elementi

descrittivi o normativi della fattispecie.

Nel caso degli elementi descrittivi, basta che il soggetto sia a conoscenza degli elementi del mondo

esterno così come appaiono nella loro dimensione naturalistica: es. uomo, morte…ad esempio: se il

ladro di polli sa cosa è il pollo ma non ritiene che esso sia una “cosa” nel senso della fattispecie di

furto, non viene certo a mancare il dolo con riferimento a tale elemento di fatto.

Se invece si tratta di elementi normativi ( ad es : “altruità” della cosa, “documento”, pubblico

ufficiale”) per l’esistenza del dolo non basta che l’agente sia a conoscenza di meri dati di fatto: egli

deve rappresentarsi anche gli aspetti che fondano la rilevanza giuridica delle situazioni di fatto

richiamate dalla fattispecie (ad es. però il ladro non deve conoscere le norme civili che disciplinano

la proprietà, ma basta che egli sappia secondo il senso comune che quella cosa è di altri oppure,

l’autore del reato di falso documentale non deve limitarsi a sapere di manipolare un semplice pezzo

di carta, ma deve avere presente la funzione certificante o probatoria connessa a quell’oggetto

materiale. Ma ciò non vuol dire che L’autore , per rispondere a titolo di dolo , debba conoscere

l’esatto significato giuridico dell’elemento normativo in questione .

La rappresentazione o conoscenza si atteggia a “previsione” con riferimento agli accadimenti futuri

che si prospettano come risultato della condotta criminosa (es. evento letale come conseguenza

della condotta omicida) e deve sussistere il nesso causale tra azione ed evento.

La rappresentazione sufficiente ai fini del dolo è compatibile in via generale, con uno stato di

dubbio in ordine a uno o più elementi di una fattispecie: il dubbio non equivale infatti né ad

ignoranza né ad erronea conoscenza, in quanto il soggetto si rappresenta il duplice modo di essere

della cosa (es. Tizio nel dubitare l’altruità dell’oggetto di cui si impossessa, ben si rappresenta la

possibilità di commettere un furto, accetta cioè il rischio che la cosa sia veramente di proprietà di

altri e ciò giustifica l’imputazione a titolo di dolo).

La sufficienza dello stato di dubbio per la configurazione del dolo è però da escludere, laddove

sia la particolare fattispecie incriminatrice a esigere invece la piena conoscenza di uno o più

elementi del fatto di reato (es. calunnia richiede che l’agente sappia senza incertezze che

l’incolpato è in realtà innocente).

Il grado minimo di attualità del contenuto rappresentativo

In sede di analisi della componente conoscitiva del dolo ci si deve chiedere , altresì , se la

rappresentazione debba essere attuale in relazione a tutti i requisiti del fatto delittuoso , o se basti ,

di determinati elementi di fattispecie , una conoscenza soltanto potenziale o implicita .

Per rilevare in sede di imputazione dolosa , la consapevolezza implicita si deve riferire ad elementi

rientranti in un’insieme di circostanze non solo note all’agente , ma che egli potrebbe

immediatamente richiamare alla mente se vi riflettesse per un attimo.

il dolo esulerebbe , invece , se nel passaggio da una rappresentazione potenziale a una

rappresentazione attuale presupponesse, non c’ha un attimo di attenzione , ma un processo di

deduzione logica del dato attualmente ignoto dalle circostanze precedentemente note .

Esemplificando l’autore della corruzione di un minorenne agirà con dolo se , pur non riflettendo

attualmente sull’età della persona offesa , era da tempo a conoscenza di tale dato .

Non così , invece , se il corruttore ignaro dell’età del soggetto passivo , per stabilirla dovesse

logicamente desumerlo da circostanze indizianti a lui note ad esempio l’età dei soggetti solitamente

frequentati dal soggetto passivo oppure la libertà da controlli familiari .

Il dolo non è semplice rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa

ma è anche la volontà consapevole di realizzare il fatto tipico.

Come già anticipato, la volont&a

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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