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DECRETI LEGGE NELLA SUCCESSIONE LEGGI PENALI NEL TEMPO

Brevemente: Cosa sono i decreti di legge? SONO FONTI DEL DIRITTO PENALE, oggi

oltre alla legge ordinaria, gli atti ad essi equiparati, nella nostra Costituzione gli atti equiparati

alla legge ordinaria, sono decreti legislativi appunto i decreti legge.

i decreti legge, sono appunto atti che hanno forza di legge, sono atti emanati dal governo, hanno

come presupposto di legittimazione per la loro emanazione la sussistenza di condizioni

straordinarie di necessità e di urgenza, sono atti immediatamente efficaci.

Ma la loro efficacia ha natura provvisoria perché devono essere convertiti in legge dalle camere

del Parlamento, la mancata conversione del decreto legge in legge comporta che il decreto

legge perde efficacia retroattivamente cioè sin dal momento della sua emanazione.

Possiamo quindi avere questa situazione tipica linea temporale:

 da prima abbiamo la norma incriminatrice che prevede una data figura di reato, per

quella figura di reato prevede un dato trattamento sanzionatorio;

 poi entra in vigore il decreto legge che può abolire quella figura di reato oppure può

modificare la disciplina di quella figura di reato in meglio o in peggio;

 poi il decreto legge potrebbe essere convertito in legge quindi si stabilizzano gli effetti

del decreto legge;

 potrebbe non essere convertito in legge nel quel caso perde efficacia retroattivamente.

Il problema è capire, nel momento in cui viene commesso quel dato reato, quale norma si

applicherà, quella della norma incriminatrice anteriore ovvero quella del decreto legge?

LA SOLUZIONE di questo problema dipende dalle seguenti variabili:

1. INNANZITUTTO TEMPUS COMMISSI DELICTI, quando è stato commesso il reato?

nella vigenza della norma incriminatrice anteriore o nella vigenza del decreto legge

2. e in secondo luogo, il decreto legge è stato convertito o non è stato convertito in legge?

dopo aver analizzato la situazione tipica di partenza, vediamo le norme di riferimento che ci

servono per ragionare su questo problema.

la prima norma a cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione è proprio L'ARTICOLO 2

DEL CODICE PENALE ULTIMO COMMA ma facciamo attenzione PERCHÉ QUESTO

ULTIMO COMMA È STATO DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO

DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del Codice Penale: le disposizioni appunto dell'articolo 2

del Codice Penale si applicherebbero anche ai casi di decadenza o mancata conversione del decreto

legge ovvero ai casi di conversione del decreto legge con emendamenti.

MA CON SENTENZA 51 DEL 1985 LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO

COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO QUESTO ULTIMO COMMA dell'articolo 2 del

Codice Penale nella parte in cui prevede l'applicazione a decreti leggi non convertiti in legge

ovvero convertiti con emendamenti, del secondo comma e del quarto comma dell’art. articolo 2

del codice penale.

Di cosa parliamo: art. 2 comma 2 CP è quello che disciplina il caso DELL’ABOLITIO

CRIMINIS : dell'abolizione di una legge che abolisce una data figura di reato e, sappiamo che in

questo caso si applica il principio di retroattività la legge sopravvenuta che abolisce la figura di

reato. Addirittura se c'è stata sentenza di condanna ne cessano l’ esecuzione e gli effetti di penali

anche se la condanna è stata pronunciata con sentenza che è passata in giudicato.

il quarto comma dell'articolo 2 del Codice Penale: disciplina i casi di successione di leggi

modificatrice ovvero, sopravviene una legge che modifica la disciplina di una la data figura di

reato prevista da una norma incriminatrice, sappiamo che può modificare il trattamento

sanzionatorio, può modificare altri aspetti della fattispecie tipica, per cui possiamo avere una

successione di leggi, per cui la disciplina successiva e la disciplina anteriore prevederanno un

trattamento migliorativo o peggiorativo QUINDI SI APPLICA IL PRINCIPIO DI

ULTRATTIVITÀ della norma anteriore più favorevole al reo il principio di retroattività della

norma sopravvenuta più favorevole al reo. ART. 2 COMMA

ART 2 COMMA 4 CP

2 CP SUCCESSIONE DI

ABOLITIO LEGGI PENALI

CRIMINIS MODIFICATRICI

SOPRRAVVIENE UNA LEGGE CHE LA LEGGE SOPRAVVENUTA CHE

ABOLISCE UN REATO COMMESSO MODIFICA LA DISCIPLINA DI UNA

NELLA VIGENZA DELLA LEGGE DATA FIGURA DI RETAO PREVISTA DA

ANTERIORE NORMA INCRIMINATRICE ANTERIORE

SI APPLICA IL PRINCIO

DI RETROATTIVITA’ MODIFICA IN MODIFICA IN

DELLA LEGGE MEGLIO PEGGIO

ABOLITRICE

SE VI E’ STATA CONDANNA CON RETROATTIVITA’

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, ULTRAATTIVITA’

NORMA POSTERIORE

SI APPLICA LA LEGGE NORMA ANTERIORE

PIU’ FAVOREVOLE

SOPRAVVENUTA CHE ABOLISCE

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Linleo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Masarone Valentina.
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