DECRETI LEGGE NELLA SUCCESSIONE LEGGI PENALI NEL TEMPO
Brevemente: Cosa sono i decreti di legge? SONO FONTI DEL DIRITTO PENALE, oggi
oltre alla legge ordinaria, gli atti ad essi equiparati, nella nostra Costituzione gli atti equiparati
alla legge ordinaria, sono decreti legislativi appunto i decreti legge.
i decreti legge, sono appunto atti che hanno forza di legge, sono atti emanati dal governo, hanno
come presupposto di legittimazione per la loro emanazione la sussistenza di condizioni
straordinarie di necessità e di urgenza, sono atti immediatamente efficaci.
Ma la loro efficacia ha natura provvisoria perché devono essere convertiti in legge dalle camere
del Parlamento, la mancata conversione del decreto legge in legge comporta che il decreto
legge perde efficacia retroattivamente cioè sin dal momento della sua emanazione.
Possiamo quindi avere questa situazione tipica linea temporale:
da prima abbiamo la norma incriminatrice che prevede una data figura di reato, per
quella figura di reato prevede un dato trattamento sanzionatorio;
poi entra in vigore il decreto legge che può abolire quella figura di reato oppure può
modificare la disciplina di quella figura di reato in meglio o in peggio;
poi il decreto legge potrebbe essere convertito in legge quindi si stabilizzano gli effetti
del decreto legge;
potrebbe non essere convertito in legge nel quel caso perde efficacia retroattivamente.
Il problema è capire, nel momento in cui viene commesso quel dato reato, quale norma si
applicherà, quella della norma incriminatrice anteriore ovvero quella del decreto legge?
LA SOLUZIONE di questo problema dipende dalle seguenti variabili:
1. INNANZITUTTO TEMPUS COMMISSI DELICTI, quando è stato commesso il reato?
nella vigenza della norma incriminatrice anteriore o nella vigenza del decreto legge
2. e in secondo luogo, il decreto legge è stato convertito o non è stato convertito in legge?
dopo aver analizzato la situazione tipica di partenza, vediamo le norme di riferimento che ci
servono per ragionare su questo problema.
la prima norma a cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione è proprio L'ARTICOLO 2
DEL CODICE PENALE ULTIMO COMMA ma facciamo attenzione PERCHÉ QUESTO
ULTIMO COMMA È STATO DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO
DALLA CORTE COSTITUZIONALE
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del Codice Penale: le disposizioni appunto dell'articolo 2
del Codice Penale si applicherebbero anche ai casi di decadenza o mancata conversione del decreto
legge ovvero ai casi di conversione del decreto legge con emendamenti.
MA CON SENTENZA 51 DEL 1985 LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO
COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO QUESTO ULTIMO COMMA dell'articolo 2 del
Codice Penale nella parte in cui prevede l'applicazione a decreti leggi non convertiti in legge
ovvero convertiti con emendamenti, del secondo comma e del quarto comma dell’art. articolo 2
del codice penale.
Di cosa parliamo: art. 2 comma 2 CP è quello che disciplina il caso DELL’ABOLITIO
CRIMINIS : dell'abolizione di una legge che abolisce una data figura di reato e, sappiamo che in
questo caso si applica il principio di retroattività la legge sopravvenuta che abolisce la figura di
reato. Addirittura se c'è stata sentenza di condanna ne cessano l’ esecuzione e gli effetti di penali
anche se la condanna è stata pronunciata con sentenza che è passata in giudicato.
il quarto comma dell'articolo 2 del Codice Penale: disciplina i casi di successione di leggi
modificatrice ovvero, sopravviene una legge che modifica la disciplina di una la data figura di
reato prevista da una norma incriminatrice, sappiamo che può modificare il trattamento
sanzionatorio, può modificare altri aspetti della fattispecie tipica, per cui possiamo avere una
successione di leggi, per cui la disciplina successiva e la disciplina anteriore prevederanno un
trattamento migliorativo o peggiorativo QUINDI SI APPLICA IL PRINCIPIO DI
ULTRATTIVITÀ della norma anteriore più favorevole al reo il principio di retroattività della
norma sopravvenuta più favorevole al reo. ART. 2 COMMA
ART 2 COMMA 4 CP
2 CP SUCCESSIONE DI
ABOLITIO LEGGI PENALI
CRIMINIS MODIFICATRICI
SOPRRAVVIENE UNA LEGGE CHE LA LEGGE SOPRAVVENUTA CHE
ABOLISCE UN REATO COMMESSO MODIFICA LA DISCIPLINA DI UNA
NELLA VIGENZA DELLA LEGGE DATA FIGURA DI RETAO PREVISTA DA
ANTERIORE NORMA INCRIMINATRICE ANTERIORE
SI APPLICA IL PRINCIO
DI RETROATTIVITA’ MODIFICA IN MODIFICA IN
DELLA LEGGE MEGLIO PEGGIO
ABOLITRICE
SE VI E’ STATA CONDANNA CON RETROATTIVITA’
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, ULTRAATTIVITA’
NORMA POSTERIORE
SI APPLICA LA LEGGE NORMA ANTERIORE
PIU’ FAVOREVOLE
SOPRAVVENUTA CHE ABOLISCE
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